PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


SCHEDA 13

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 E NON SUPERIORE A 1,5 G/L – DISPOSITIVO ALCOLOCK ALTERATO O MANOMESSO OPPURE SIGILLI RIMOSSI O MANOMESSI

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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera b), e al comma 9-quater, secondo periodo, del Codice della strada.

Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, da parte di conducente soggetto alle prescrizioni previste dal comma 9-ter, quando il dispositivo alcolock sia stato alterato o manomesso oppure siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.

La presente scheda riguarda la fattispecie penale prevista dal comma 2, lettera b), con raddoppio delle sanzioni ai sensi del comma 9-quater, secondo periodo, senza incidente stradale provocato e senza ulteriori circostanze aggravanti.

In presenza di incidente provocato, aggravante notturna, condizioni speciali previste dall'art. 186-bis o ulteriori violazioni, occorre verificare separatamente le disposizioni applicabili.

Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio, punita con ammenda e arresto.

Il comma 9-quater, secondo periodo, dispone il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 2, lettera b), quando ricorrano le specifiche condizioni relative all'alterazione o manomissione dell'alcolock oppure alla rimozione o manomissione dei sigilli.

Il raddoppio non si cumula con l'aumento di un terzo previsto dal primo periodo del comma 9-quater.

A. Descrizione della violazione – Accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello e targa] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.

Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti.

Le risultanze documentavano un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.

Il conducente risultava titolare di patente italiana sulla quale erano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati previsti dall'art. 186, comma 2, lettere b) o c), con prescrizioni efficaci alla data della condotta, come risultante da [estremi della patente, provvedimenti e verifiche documentali].

Nel corso del controllo veniva inoltre accertato che il dispositivo alcolock installato sul veicolo presentava [descrizione dettagliata dell'alterazione o manomissione], oppure che i relativi sigilli risultavano [rimossi o manomessi, con descrizione delle condizioni riscontrate].

Le condizioni del dispositivo e dei sigilli venivano documentate mediante [rilievi fotografici, documentazione tecnica, dichiarazioni, eventuali accertamenti specialistici].

Ricorrendo le condizioni del comma 9-ter e risultando accertata una delle condotte indicate dal comma 9-quater, secondo periodo, trovava applicazione il raddoppio delle sanzioni stabilite dal comma 2, lettera b).

B. Descrizione della violazione – Accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.

Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [descrivere tipologia, presupposti e modalità dell'accertamento sanitario], con risultato pari a [valore] g/l, come da documentazione [estremi].

Il conducente risultava soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter, con codici unionali 68 e 69 apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna, sulla base di [documentazione e verifiche effettuate].

Il dispositivo alcolock installato sul veicolo presentava [descrizione dell'alterazione o manomissione], oppure i relativi sigilli risultavano [rimossi o manomessi], come documentato da [elementi probatori acquisiti].

Indicare distintamente l'orario della guida, quello dell'eventuale prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato. Documentare le garanzie difensive applicabili, distinguendo gli accertamenti clinici da quelli eseguiti per finalità investigative.

C. Accertamento del dispositivo alcolock e dei sigilli
Identificare il dispositivo mediante [marca, modello, numero di serie, documentazione di installazione e ulteriori dati disponibili].

Descrivere analiticamente le condizioni esteriori e funzionali del dispositivo, la posizione e lo stato dei sigilli, gli eventuali segni di rimozione, rottura, sostituzione o manomissione e le ulteriori anomalie osservate.

Verificare, secondo gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, l'integrità del sigillo adesivo autodistruttivo e la disponibilità della dichiarazione d'installazione e del certificato di taratura valido.

Quando necessario, acquisire documentazione tecnica o richiedere verifiche specialistiche, evitando interventi che possano alterare lo stato originario del dispositivo o compromettere la successiva ricostruzione delle condizioni riscontrate.

La semplice assenza del dispositivo, il suo mancato funzionamento o la mancata esibizione della documentazione prescritta non devono essere automaticamente qualificati come alterazione o manomissione ai fini del comma 9-quater, secondo periodo.

D. Verifica delle condizioni del comma 9-ter
Accertare che il conducente sia titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza e che le relative prescrizioni siano efficaci alla data della nuova violazione.

Documentare gli estremi della condanna, del provvedimento di revisione o adeguamento del titolo, della decorrenza e della durata delle prescrizioni e delle verifiche nelle banche dati.

La sola precedente denuncia o condanna non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell'applicabilità della maggiorazione.

E. Conducente minorenne
L'eventuale coinvolgimento di un conducente minorenne richiede l'applicazione delle disposizioni del procedimento penale minorile e la verifica delle condizioni previste dall'art. 186-bis.

La responsabilità penale è personale e non si trasferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli atti di identificazione, gli avvisi e le comunicazioni devono rispettare le garanzie specifiche previste per i minorenni.

Quando pertinente, utilizzare il modello PG-02min, disponibile nella sezione Modulistica.

L'eventuale illecito amministrativo concorrente deve essere valutato separatamente secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con corretta individuazione dei soggetti tenuti al pagamento.

Codice PRO.SA.
Da verificare nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano e nel gestionale in uso. Il codice deve individuare la fattispecie penale dell'art. 186, comma 2, lettera b), con raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo.

REGIME SANZIONATORIO
VIOLAZIONE PRINCIPALE – ARTICOLO 186, COMMA 2, LETTERA B), E COMMA 9-QUATER, SECONDO PERIODO
Limiti edittali ordinari dell'ammenda Da euro 800,00 a euro 3.200,00.
Maggiorazione applicabile Raddoppio delle sanzioni per alterazione o manomissione del dispositivo alcolock oppure rimozione o manomissione dei sigilli.
Ammenda aggravata Da euro 1.600,00 a euro 6.400,00, quali estremi aritmetici della cornice edittale raddoppiata.
Limite ordinario della pena detentiva Arresto fino a sei mesi.
Pena detentiva aggravata Arresto fino a un anno, quale limite massimo aritmetico risultante dal raddoppio. La determinazione concreta compete al giudice.
Pagamento in misura ridotta Non ammesso – fattispecie penale.
Durata ordinaria della sospensione della patente Da sei mesi a un anno.
Sanzione amministrativa accessoria Sospensione della patente. La lettera b) prevede ordinariamente la sospensione da sei mesi a un anno. Il comma 9-quater, secondo periodo, dispone il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 2; l'eventuale incidenza sulla durata della sospensione deve essere verificata sulla base dell'interpretazione applicabile. Non indicare una durata aggravata calcolata aritmeticamente come dato normativo già accertato.
Ritiro della patente Immediato, quando dovuto, secondo l'art. 223.
Trasmissione della patente e del rapporto Entro dieci giorni alla Prefettura competente, tramite il Comando o Ufficio, secondo l'art. 223.
Decurtazione dei punti 10 punti, secondo l'art. 126-bis, con eventuale raddoppio nei casi previsti.
Confisca e sequestro finalizzato alla confisca Non previsti per la sola fattispecie della lettera b), aggravata dal comma 9-quater, secondo periodo.
Fermo amministrativo del veicolo Non previsto in assenza di incidente provocato o di ulteriori autonomi presupposti.
Comunicazione di notizia di reato Alla Procura della Repubblica competente, secondo l'art. 347 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica; per i minorenni, autorità giudiziaria minorile.
EVENTUALE VIOLAZIONE CONCORRENTE – ARTICOLO 125, COMMA 3-QUATER, SECONDO PERIODO
Presupposti del concorso Da verificare separatamente quando il dispositivo sia alterato o manomesso oppure siano stati rimossi i relativi sigilli, secondo le condotte previste dall'art. 125, comma 3-quater.
Sigilli soltanto manomessi, senza rimozione La sola manomissione dei sigilli è prevista dal comma 9-quater dell'art. 186, ma non coincide necessariamente con la rimozione contemplata dall'art. 125. Verificare l'eventuale presenza di ulteriori condotte autonomamente rilevanti.
Limiti ordinari della sanzione pecuniaria concorrente Da euro 158,00 a euro 638,00.
Sanzione pecuniaria concorrente, quando applicabile Da euro 316,00 a euro 1.276,00, per effetto del raddoppio previsto dall'art. 125, comma 3-quater.
Pagamento in misura ridotta della violazione concorrente Euro 316,00, quando ricorrono tutti i presupposti della contestazione.
Riduzione del 30% entro cinque giorni Non ammessa per la violazione concorrente che comporta sospensione della patente.
Durata ordinaria della sospensione prevista dall'articolo 125 Da uno a sei mesi.
Sanzione accessoria concorrente, quando applicabile Sospensione della patente da due a dodici mesi, per effetto del raddoppio previsto dall'art. 125, comma 3-quater. Il coordinamento con la sospensione relativa al reato compete all'autorità competente.
Modalità di contestazione Le violazioni concorrenti devono essere individuate e documentate separatamente. Non sommare automaticamente importi e durate delle sospensioni.

Precisazione sulle pene principali. Il raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo, determina estremi aritmetici dell'ammenda da euro 1.600,00 a euro 6.400,00 e un limite massimo dell'arresto pari a un anno. La concreta determinazione della pena e il coordinamento con eventuali ulteriori circostanze competono all'autorità giudiziaria.

Precisazione sulla sospensione della patente. La lettera b) prevede ordinariamente la sospensione da sei mesi a un anno. Il comma 9-quater, secondo periodo, stabilisce il raddoppio delle sanzioni richiamate dal comma 2, ma non enuncia autonomamente un intervallo temporale della sospensione. La concreta incidenza della maggiorazione sulla sanzione accessoria richiede un riscontro interpretativo specifico; pertanto non si riporta una durata aggravata ottenuta mediante semplice calcolo.

Precisazione sul concorso con l'articolo 125. Il comma 9-quater fa espressamente salve le sanzioni previste dall'art. 125, comma 3-quater. La contestazione concorrente richiede l'accertamento autonomo degli elementi della relativa violazione.

NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Identificazione del conducente. Identificare compiutamente il soggetto e documentare l'effettiva condotta di guida, indicando luogo, orario, veicolo e circostanze dell'accertamento.

2. Verifica della patente. Accertare categoria, validità, limitazioni e prescrizioni, con particolare riferimento ai codici unionali 68 e 69.

3. Presupposti del comma 9-ter. Verificare che i codici siano stati apposti congiuntamente sulla patente italiana a seguito di precedente condanna per uno dei reati della lettera b) o c).

4. Decorrenza delle prescrizioni. Verificare la data di restituzione della patente dopo la condanna, la durata delle prescrizioni e gli eventuali provvedimenti della commissione medica.

5. Accertamento alcolemico. Documentare i presupposti del controllo, gli eventuali sintomi osservati, le prove effettuate e le risultanze idonee a collocare la condotta nella fascia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.

6. Avviso difensivo. Prima degli accertamenti urgenti, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso e le dichiarazioni rese.

7. Etilometro. Indicare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini delle prove secondo l'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

8. Accertamenti sanitari. Quando il tasso risulti da analisi sanitarie, documentare i presupposti della richiesta, le modalità di acquisizione del risultato, gli orari e le garanzie difensive applicabili.

9. Identificazione dell'alcolock. Registrare marca, modello, numero di serie, estremi dell'installazione e documentazione tecnica disponibile.

10. Sigillo di installazione. Verificare lo stato del sigillo adesivo autodistruttivo previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162. Descrivere eventuali segni di rottura, rimozione, sostituzione o manomissione.

11. Dichiarazione d'installazione. Verificare l'esibizione in originale della dichiarazione prevista dall'allegato 6 del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, registrandone gli estremi.

12. Certificato di taratura. Verificare l'esibizione in originale del certificato di taratura previsto dall'allegato 5 del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, accertando che l'intervallo di taratura risulti valido.

13. Verifica dell'installatore. Quando necessario, confrontare gli estremi dell'installatore e del dispositivo con gli elenchi pubblicati sul Portale dell'Automobilista, secondo l'articolo 6 del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162.

14. Documentazione della manomissione. Descrivere analiticamente le anomalie riscontrate sul dispositivo o sui sigilli. Evitare formule generiche non supportate da elementi oggettivi.

15. Rilievi fotografici. Eseguire fotografie e riprese delle condizioni del dispositivo, dei sigilli, dei collegamenti e delle eventuali anomalie.

16. Accertamenti specialistici. Quando le anomalie non siano valutabili con sufficiente attendibilità sul posto, acquisire il supporto di personale tecnico qualificato, documentando le operazioni compiute.

17. Conservazione delle evidenze. Evitare interventi non indispensabili che possano modificare le condizioni del dispositivo. Documentare ogni operazione eseguita.

18. Distinzione tra guasto e manomissione. Il semplice malfunzionamento dell'alcolock non costituisce automaticamente prova di alterazione o manomissione.

19. Distinzione tra irregolarità documentale e manomissione. La mancata esibizione della dichiarazione d'installazione o del certificato di taratura valido deve essere documentata e qualificata secondo le disposizioni applicabili, senza essere automaticamente equiparata alla manomissione.

20. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti di identificazione, nomina del difensore, dichiarazione o elezione di domicilio e gli ulteriori avvisi prescritti. Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min disponibili nella sezione Modulistica.

21. Comunicazione di notizia di reato. Trasmettere alla Procura della Repubblica competente gli atti relativi alla guida, alle risultanze alcolemiche, alle prescrizioni della patente e alla manomissione accertata.

22. Ritiro della patente. Quando ne ricorrono i presupposti, procedere al ritiro immediato secondo l'art. 223, trasmettendo patente e rapporto alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio.

23. Sospensione della patente. Distinguere il ritiro materiale, l'eventuale sospensione provvisoria e la sanzione amministrativa accessoria definitiva. Segnalare la fattispecie aggravata e il problema interpretativo relativo al raddoppio della durata.

24. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando l'eventuale raddoppio nei casi previsti. Il raddoppio delle pene non determina automaticamente il raddoppio dei punti.

25. Verifica della violazione concorrente. Accertare separatamente se ricorrono le condizioni dell'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo.

26. Distinzione tra rimozione e manomissione dei sigilli. La sola manomissione dei sigilli, senza rimozione e senza ulteriori condotte rilevanti, non deve essere automaticamente equiparata alla fattispecie concorrente dell'articolo 125.

27. Contestazioni separate. Quando ricorrono entrambe le violazioni, redigere contestazioni distinte, indicando per ciascuna gli elementi costitutivi, il regime sanzionatorio e l'autorità competente.

28. Gestione del veicolo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando ricorrono i presupposti del comma 2-quinquies, documentare la consegna a persona idonea oppure il trasporto e la custodia.

Utilizzare, quando pertinente, il modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto, disponibile nella sezione Modulistica.

29. Eventuale incidente provocato. Quando emerga un incidente provocato dal conducente, verificare il comma 2-bis e il coordinamento delle maggiorazioni. Non utilizzare automaticamente i limiti sanzionatori della presente scheda.

30. Aggravante notturna. Quando il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verificare l'applicabilità del comma 2-sexies e il coordinamento con le ulteriori circostanze.

31. Lavoro di pubblica utilità. In assenza di incidente provocato e ricorrendo gli ulteriori presupposti, segnalare la possibile applicazione del lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis. La decisione compete all'autorità giudiziaria.

32. Completezza degli atti. La documentazione deve consentire di ricostruire distintamente la condotta di guida, il tasso alcolemico, la condizione del comma 9-ter, la specifica manomissione, le eventuali violazioni concorrenti e gli adempimenti relativi alla patente e al veicolo.

OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Struttura della fattispecie penale. La guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera b).

Quando ricorrono le condizioni del comma 9-ter e il dispositivo alcolock sia alterato o manomesso oppure i relativi sigilli siano rimossi o manomessi, trova applicazione il raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo.

2. Distinzione tra fattispecie principale e circostanza aggravante. Il raddoppio delle sanzioni non costituisce un autonomo reato, ma incide sul trattamento sanzionatorio della contravvenzione principale.

3. Presupposto soggettivo. La condizione del comma 9-ter presuppone una precedente condanna per uno dei reati delle lettere b) o c) e l'apposizione congiunta dei codici unionali 68 e 69 sulla patente italiana.

Occorre verificare la concreta efficacia delle prescrizioni alla data della nuova condotta.

4. Durata delle prescrizioni. Il comma 9-ter prevede una durata minima di due anni per le condanne relative alla lettera b) e di tre anni per quelle relative alla lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica.

5. Funzione del codice unionale 68. Il codice 68 prescrive il divieto di assumere alcool alla guida. La prescrizione deve essere distinta dalla soglia alcolemica che integra il reato principale.

6. Funzione del codice unionale 69. Il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla norma tecnica applicabile.

7. Disciplina tecnica vigente. Le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione e disinstallazione, la sigillatura, la taratura, la manutenzione e la documentazione dei dispositivi alcolock sono disciplinate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 ed entrato in vigore il 26 luglio 2025, unitamente ai relativi sei allegati.

Il decreto contiene disposizioni tecniche già applicabili e non richiede, per la loro generale operatività, un ulteriore decreto attuativo. L'articolo 9 consente eventuali aggiornamenti dell'articolo 6 e degli allegati mediante decreto direttoriale.

8. Sigillo adesivo autodistruttivo. L'articolo 7 del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, prevede che l'installatore autorizzato applichi un sigillo destinato a impedire l'alterazione o la manomissione del dispositivo dopo l'installazione.

Il sigillo deve consistere in un adesivo autodistruttivo, destinato a distruggersi in caso di tentativo di manomissione.

9. Documentazione da esibire nei controlli su strada. L'articolo 8 del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, stabilisce che, durante i controlli, il dispositivo presenti il sigillo d'installazione integro e il conducente sia in grado di esibire in originale la dichiarazione d'installazione e il certificato di taratura con intervallo valido.

La dichiarazione è disciplinata dall'allegato 6 e il certificato di taratura dall'allegato 5.

10. Installatori e veicoli compatibili. L'articolo 6 del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, prevede la pubblicazione sul Portale dell'Automobilista della documentazione relativa agli installatori autorizzati e ai modelli di veicoli compatibili con ciascun dispositivo.

11. Alterazione o manomissione del dispositivo. L'alterazione o manomissione deve risultare da elementi oggettivi. Quando la natura delle anomalie non consenta una valutazione affidabile sul posto, è opportuno acquisire riscontri tecnici qualificati.

12. Rimozione o manomissione dei sigilli. Il comma 9-quater, secondo periodo, contempla espressamente entrambe le condotte.

La distinzione assume particolare rilievo per il rapporto con l'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo, che presenta una formulazione non del tutto coincidente.

13. Raddoppio dell'ammenda. La lettera b) prevede ordinariamente l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00.

Il raddoppio determina estremi aritmetici da euro 1.600,00 a euro 6.400,00. La concreta determinazione della pena compete all'autorità giudiziaria.

14. Raddoppio della pena detentiva. La lettera b) prevede l'arresto fino a sei mesi. Il raddoppio determina un limite massimo aritmetico pari a un anno.

La determinazione della pena concreta e il coordinamento con eventuali ulteriori circostanze competono al giudice penale.

15. Alternatività delle maggiorazioni del comma 9-quater. L'aumento di un terzo previsto dal primo periodo e il raddoppio previsto dal secondo periodo non si cumulano.

Quando ricorrono le condizioni del secondo periodo, si applica il raddoppio, secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024.

16. Sospensione della patente. La lettera b) prevede ordinariamente la sospensione da sei mesi a un anno. Il comma 9-quater, secondo periodo, richiama il raddoppio delle sanzioni del comma 2, senza indicare separatamente una nuova durata della sospensione.

Poiché il comma 9-quater richiama genericamente le sanzioni previste dal comma 2, occorre verificare l'incidenza della maggiorazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, distinguendola dalle pene principali.

17. Ritiro e sospensione provvisoria. Il ritiro immediato della patente, l'eventuale sospensione provvisoria prefettizia e la sanzione accessoria definitiva costituiscono istituti distinti.

La procedura deve essere coordinata con l'art. 223.

18. Rapporto con l'art. 125. Il comma 9-quater, secondo periodo, fa espressamente salve le sanzioni previste dall'art. 125, comma 3-quater.

Il concorso è possibile nei casi previsti, ma richiede l'accertamento autonomo degli elementi costitutivi della violazione amministrativa concorrente.

19. Distinzione tra manomissione e rimozione dei sigilli. La circolare ministeriale del 20 dicembre 2024, nella nota 43, distingue la sola manomissione dei sigilli, contemplata dall'art. 186, comma 9-quater, dalla rimozione dei sigilli prevista dall'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo.

La sola manomissione dei sigilli, senza rimozione e senza ulteriori condotte rilevanti, non deve essere automaticamente qualificata come violazione concorrente dell'articolo 125.

20. Circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024. La circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, emanata a seguito della legge 25 novembre 2024, n. 177, fornisce indicazioni sul coordinamento dei commi 9-ter e 9-quater dell'art. 186 con le prescrizioni previste dall'art. 125.

La circolare precisa che l'aggravamento sanzionatorio riguarda il titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 a seguito di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.

Per la fattispecie in esame, il documento chiarisce che le sanzioni della lettera b) sono raddoppiate quando il dispositivo alcolock sia alterato o manomesso oppure quando i sigilli siano rimossi o manomessi.

Il raddoppio del secondo periodo non si cumula con l'aumento di un terzo previsto dal primo periodo del comma 9-quater.

La circolare richiama inoltre la possibilità di concorso con le sanzioni previste dall'art. 125, comma 3-quater, quando ricorrano i relativi presupposti.

Le indicazioni relative all'iniziale differimento della disciplina tecnica devono essere lette tenendo conto del successivo decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, entrato in vigore il 26 luglio 2025.

Fonte documentale: Circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024.

21. Fonte tecnica pubblicata sul portale. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, è consultabile nella banca dati normativa di Circolazione-Stradale.it:

Decreto 2 luglio 2025 – Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock.

22. Dispositivo assente o non funzionante. L'assenza dell'alcolock e il suo semplice malfunzionamento non devono essere automaticamente qualificati come alterazione o manomissione.

Occorre individuare la disposizione applicabile alla condotta concretamente accertata, tenendo conto delle prescrizioni della patente e della disciplina dell'art. 125.

23. Mancata esibizione della documentazione. L'assenza della dichiarazione d'installazione o del certificato di taratura valido costituisce un elemento da documentare, ma non prova automaticamente la manomissione del dispositivo.

La qualificazione giuridica delle eventuali irregolarità deve essere effettuata sulla base delle specifiche disposizioni applicabili.

24. Prova della manomissione e prova dell'ebbrezza. L'accertamento del tasso alcolemico e quello relativo alle condizioni del dispositivo sono distinti.

Un risultato positivo dell'etilometro non dimostra automaticamente che l'alcolock sia stato alterato; viceversa, la manomissione non dimostra il superamento di una determinata soglia alcolemica.

25. Eventuale incidente provocato. Quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, il comma 2-bis prevede ulteriori conseguenze sanzionatorie.

Il coordinamento delle maggiorazioni deve essere verificato secondo le disposizioni applicabili, evitando calcoli automatici non giustificati.

26. Aggravante notturna. Quando il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, occorre verificare il comma 2-sexies, che incide sull'ammenda.

La maggiorazione notturna deve essere distinta dal raddoppio previsto dal comma 9-quater.

27. Lavoro di pubblica utilità speciale. In assenza di incidente provocato e ricorrendo gli ulteriori presupposti, può trovare applicazione il lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis.

La maggiorazione del comma 9-quater non costituisce, da sola, una causa espressa di esclusione dell'istituto. La decisione compete all'autorità giudiziaria.

28. Conducenti minorenni. La fattispecie conserva natura penale anche quando sia commessa da un conducente minorenne.

Si applicano le garanzie del procedimento penale minorile. L'eventuale illecito amministrativo concorrente deve essere valutato separatamente secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.

29. Assenza di confisca nella fattispecie ordinaria. La sola violazione della lettera b), aggravata dal comma 9-quater, secondo periodo, non comporta la confisca del veicolo.

Restano ferme le misure previste per eventuali ulteriori violazioni autonomamente accertate.

30. Giurisprudenza pertinente. Le pronunce relative all'accertamento alcolemico, al funzionamento e alle verifiche dell'etilometro, alla prova della condotta di guida e alle garanzie difensive conservano rilievo per gli aspetti generali della fattispecie.

Non devono essere presentate come decisioni specifiche sul comma 9-quater pronunce anteriori alla sua introduzione, salvo che il principio richiamato riguardi effettivamente una questione generale applicabile anche alla nuova disciplina.

31. Questioni interpretative aperte. La nozione di alterazione o manomissione dell'alcolock, il concorso con l'art. 125 e l'incidenza del raddoppio sulla durata della sospensione della patente richiedono un attento esame delle fonti e della giurisprudenza pertinente.

Eventuali pronunce specifiche dovranno essere inserite dopo la verifica del testo integrale e della concreta attinenza alla fattispecie.

32. Completezza degli atti. La presente ipotesi richiede la prova della condotta di guida, del tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, della condizione soggettiva del comma 9-ter e della specifica alterazione o manomissione del dispositivo o dei sigilli.

Gli atti devono inoltre consentire di distinguere il reato principale dall'eventuale violazione amministrativa concorrente, documentando gli adempimenti relativi alla patente e alla gestione del veicolo.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

19 ottobre 2026: revisione normativa, procedurale e redazionale della Scheda 13, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, con dispositivo alcolock alterato o manomesso oppure sigilli rimossi o manomessi. Approfondimento del raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo, del rapporto con l'articolo 125, comma 3-quater, e delle procedure di polizia giudiziaria. Inserimento delle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, con particolare riferimento all'integrità del sigillo, alla dichiarazione d'installazione e al certificato di taratura. Richiamata la circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Evidenziata la necessità di verifica interpretativa sull'incidenza del raddoppio sulla durata della sospensione della patente.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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