Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1938 del 17 gennaio 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1938 del 17/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Prelievo ematico presso una struttura sanitaria - Facoltà di farsi assistere dal proprio difensore - Nella di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti, da espletarsi presso una struttura sanitaria, non necessita di formule sacramentali, purché esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo; nella circostanza l'avviso può essere formulato anche solo in forma orale, senza che sia necessaria la redazione di uno specifico verbale attestante la comunicazione all'indagato della predette facoltà.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 24/11/2020 dal Tribunale di Terni e con la quale A.A. era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

La sentenza di appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva posto alla base della decisione di condanna la testimonianza resa dall'operante di p.g. - rievocativa del sinistro stradale verificatosi allorché l'imputato, alla guida della propria vettura, aveva investito il parapetto di un ponticello stradale, finendo poi di traverso nella carreggiata - nonché il tasso alcolemico riscontrato e pari a 2,85 g/l.

La Corte territoriale ha quindi ritenuto infondato il motivo di impugnazione attinente al rispetto delle garanzie defensionali al momento del prelievo ematico, atteso che nella richiesta di accertamenti urgenti inoltrata all'Ospedale di Terni, alle ore 21,50 del 05/01/2:019, si era dato espressamente atto dell'avviso formulato alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, della risposta formulata dal A.A. con la quale lo stesso aveva dichiarato di volersi fare assistere dall'Avv. (Omissis) e dell'avviso dato a quest'ultimo alle 21,45 e deducendosi altresì dal referto che il prelievo era stato eseguito alle successive ore 23,09, a distanza più che congrua da quest'ultimo avviso.

La Corte ha altresì ritenuto infondato il motivo di appello riguardante l'aggravante determinata dall'aver procurato un incidente stradale, atteso che - sempre sulla base della testimonianza dell'operatore di p.g. - era emerso che, a seguito dell'urto, il veicolo aveva persona una ruota essendosi staccato il relativo asse.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso A.A., tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e parziale contraddittorietà della motivazione in relazione al primo motivo di appello; ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe risolto il quesito, posto dalla difesa nell'atto di appello, relativo alla mancanza di un verbale redatto e sottoscritto dall'imputato e dante atto dell'avviso della facoltà di nominare un difensore, essendo quindi evincibile che il relativo avviso era stato formulato oralmente, con conseguente inutilizzabilità della comunicazione effettuata il 05/01/2019 e dei conseguenti accertamenti ematici.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza di motivazione in riferimento al secondo motivo di appello; ha dedotto che la Corte non avrebbe dato adeguata risposta alla deduzione inerente al mancato riscontro di danni sul parapetto urtato dall'autovettura e in ordine alla conseguente verificazione di un incidente.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen., posta alla base del terzo motivo di appello.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quanto al terzo motivo.

2. Il motivo di ricorso inerente alle modalità di formulazione dell'avviso, nei confronti dell'imputato, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, e infondato.

Sul punto, va rilevato che - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen, non necessita di formule sacramentali, purché esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, B., Rv. 252034; Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016, P., Rv. 266825; Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, R., Rv. 279958, nella quale e stato espressamente dato atto che l'avviso può essere formulato anche solo in forma orale).

Deve quindi ritenersi che, contrariamente alla prospettazione difensiva, non fosse necessaria la redazione di uno specifico verbale attestante la comunicazione all'indagato della predette facoltà, rilevandosi altresì che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante da un verbale, può essere provata mediante le deposizioni degli agenti operanti o tramite la comunicazione di notizia di reato o l'annotazione da essi redatta (Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, M., Rv. 275148).

Ne consegue che deve ritenersi conforme ai predetti principi la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto pienamente sufficiente - al fine di dedurre la prova del rispetto del disposto dell'art. 114 disp. att. da parte degli operanti - l'attestazione contenuta nella richiesta di accertamenti inoltrata da parte dei Carabinieri di Amelia nei confronti dell'ospedale di Terni e dalla quale si desumeva la formulazione dell'avviso medesimo e la successiva manifestazione di volontà, specificamente sottoscritta da parte dell'indagato, di farsi assistere da un difensore.

3. Il secondo motivo, con il quale e stata dedotta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, e inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Sul punto, va ricordato che ai fini della configurabilità dell'aggravante suddetta, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, G., Rv. 275872) e che, in particolare, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, P., Rv. 253734, resa in ipotesi in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un'auto ed il conseguente urto contro il guardrail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante; in senso conforme anche Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, S., Rv. 264419).

Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia ben confrontata con i predetti principi valutando che l'imputato avesse cagionato un sinistro valutabile ai sensi della citata disposizione, investendo il parapetto di un ponticello e finendo di traverso nella carreggiata, desumendo la sussistenza del previo urto dalla circostanza in base alla quale il veicolo aveva perso una ruota in tale frangente; ritenendo quindi, con motivazione intrinsecamente coerente, del tutto irrilevante la deduzione difensiva inerente al mancato riscontro di effettivi danneggiamenti sul muretto di delimitazione della carreggiata stessa.

4. Il terzo motivo è fondato.

Risulta difatti che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. era stata formulata in sede di atto di impugnazione e che la Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare sul punto; neanche potendo ritenersi che, dalla struttura complessiva della motivazione, possano evincersi implicitamente gli elementi ritenuti ostativi rispetto al riconoscimento dell'esimente della lieve entità del fatto (sulla base dei parametri indicati da Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, C., Rv. 282097; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, L., Rv. 284096).

5. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio in ordine all'applicabilità nel caso di specie della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., con rigetto - nel resto - del ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'art.131-bis c.p. e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 23 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

 

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