Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14595 del 22 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14595 del 22/04/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada e art. 589 cod. pen. - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento alcolemico - Prelievo ematico presso struttura sanitaria - Garanzie difensive - Avviso al difensore - La facoltà di assistenza difensiva negli atti urgenti di P.G. e correlato obbligo di previo avviso all’indagato sussiste solo quando l’accertamento sia attivato dalla polizia giudiziaria per finalità probatorie, e non quando derivi da autonome esigenze diagnostico-terapeutiche della struttura sanitaria.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.2.2025 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis) in data 7.11.2017 aveva ritenuto (Soggetto 1) colpevole del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 589 commi 1, 2 e 3 n. 1 cod. pen.) condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione nonché del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 186, commi 1, comma 2 lett. c) e comma 2 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 4000,00 di ammenda e mesi sei di arresto ed al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile (Soggetto 6) [Assicurazioni] Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore della parte civile (Soggetto 2), da liquidarsi in separata sede.

2. Dalla ricostruzione effettuata dalle conformi sentenze di merito il fatto oggetto del presente procedimento può essere così riassunto: verso le ore 19 e 30 del (Omissis) l'autovettura Wolkswagen Golf tg. (Omissis) di proprietà e condotta da (Soggetto 1) percorreva in direzione (Omissis) la (Omissis) nel territorio del Comune di (Omissis) allorché, giunta al Km 341+38, all'altezza di una curva, andava a tamponare l'autocarro Fiat Iveco Daily tg. (Omissis) condotto da (Soggetto 2) che procedeva nella stessa direzione. A seguito della collisione, l'autocarro andava ad impattare dapprima contro il guard rail per poi finire sull'altra corsia di marcia, fermandosi contro una banchina, così come anche la Golf. Entrambi i conducenti riportavano lesioni, per il (Soggetto 2) consistenti in trauma cranico con ematoma subdurale acuto e vaste flc cuoio capelluto e contusioni multiple per il corpo ed entrambi venivano ricoverati in ospedale con prognosi riservata.

Gli esami effettuati sul (Soggetto 1) evidenziavano un tasso alcolemico pari a 2,2, g/l.

Il (Soggetto 2), dopo essere stato dimesso in data 22.12.12, era costretto a ricoverarsi nuovamente in stato comatoso. In tale occasione la Tac evidenziava, oltre all'ematoma subdurale destro, un altro ematoma subdurale sviluppatosi a sinistra con un edema cerebrale diffuso che partiva dal nuovo focolaio emorragico che aveva causato lo stato comatoso.
Alle ore 11 e 30 del 24.12.12 il (Soggetto 2) decedeva.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Dott. (Soggetto 3), specialista in medicina legale, accertava che l'edema cerebrale che aveva cagionato il decesso del (Soggetto 2) era riconducibile agli ematomi subdurali riportati a seguito del sinistro e che le terapie e le condotte dei sanitari che lo avevano avuto in cura erano state rispettose delle leges artis.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ing. (Soggetto 4), incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, aveva concluso che la causa fisica dell'evento era da ascriversi al comportamento tenuto dal (Soggetto 1) il quale, nel percorrere il tratto di strada teatro del sinistro aveva tenuto una velocità pari a 130km/h, superiore al limite imposto di 60km/h. Inoltre il (Soggetto 1) si era posto alla guida in condizioni psico-fisiche alterate per l'assunzione di alcool.

In conclusione la causazione del sinistro era da scriversi alla condotta di guida negligente ed imprudente del prevenuto che prima della collisione stava tentando di sorpassare il veicolo condotto dal (Soggetto 2) mentre la condotta di guida di quest'ultimo non aveva contribuito nel determinismo del sinistro.

Sulla scorta di detto compendio probatorio, il giudice di primo grado perveniva quindi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

La sentenza d'appello nel rigettare i motivi di gravame, ha confermato l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado.

3. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, (lett. c), così in ricorso) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta utilizzabilità degli accertamenti alcolemici ed alla conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di appello.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile per aspecificità il motivo di appello concernente la responsabilità per il reato di cui all'art. 186  del C.d.S., peraltro entrando poi nel merito della censura e reputando che nella specie l'accertamento del tasso alcolemico fosse stato eseguito per finalità terapeutiche laddove invece, era finalizzato all'acquisizione di una prova configurando quindi un atto di polizia giudiziaria urgente e irripetibile.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sostanziale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 589, 157, 160 e 161 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione.

Si assume che l'erronea valutazione circa la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza si riverbera direttamente sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) atteso che, ove correttamente qualificato, il termine di prescrizione del reato de quo sarebbe già decorso.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa della parte civile (Soggetto 2) ha depositato memoria difensiva con conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico.

1.1. Va in primo luogo evidenziato che la Corte di merito, pur avendo dichiarato in prima battuta la inammissibilità del terzo motivo di appello per difetto di specificità, si è comunque pronunciata nel merito della censura ritenendo la piena utilizzabilità dell'accertamento ematico sull'odierno imputato in quanto effettuato per finalità terapeutica.

1.1. In ordine alle garanzie difensive spettanti al conducente di un veicolo che debba essere sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, mediante prelievo di liquidi biologici da effettuarsi presso una struttura sanitaria, va ribadito che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (in termini, Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676; Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Rv. 277621; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Rv. 275281).

1.2. La Corte di merito, facendo buon governo dei principi dianzi esposti, ha posto in rilevo che nel caso di specie l'accertamento sul campione di sangue era stato effettuato esclusivamente per fini terapeutici, come già evidenziato dal giudice di primo grado che aveva richiamato la testimonianza del Dott. (Soggetto 5) che aveva riferito di aver eseguito le analisi su richiesta del Pronto Soccorso e ben prima della richiesta proveniente da parte degli investigatori concludendo quindi che all'imputato non spettava alcun avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. essendo stati tali esami semplicemente acquisiti dai Carabinieri.

1.3. Ebbene a fronte di questo chiaro impianto motivatorio, la censura proposta non si confronta con le ragioni poste a fondamento della reiezione del motivo di appello e come tale è aspecifica e quindi inammissibile.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero la prospettazione difensiva è recessiva a fronte della circostanza che la Corte di merito ha confermato la sussistenza della guida in stato di ebbrezza di talché il reato di cui al capo a) non è prescritto.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2026

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