PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
SCHEDA 08
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L – REATO COMMESSO DOPO LE ORE 22 E PRIMA DELLE ORE 7
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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera c), e al comma 2-sexies, del Codice della strada.
Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, quando il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, senza che il conducente abbia provocato un incidente stradale.
Qualora il conducente abbia provocato un incidente, occorre applicare anche la disciplina dell'art. 186, comma 2-bis, e consultare la Scheda 06.
Devono essere verificate separatamente l'eventuale recidiva nel biennio, le condizioni soggettive dell'art. 186-bis e le prescrizioni relative al dispositivo alcolock.
Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio, aggravata dall'orario notturno. L'aggravante prevista dal comma 2-sexies comporta l'aumento da un terzo alla metà dell'ammenda stabilita dalla lettera c), senza modificare automaticamente la pena detentiva o la durata della sospensione della patente.
A. Descrizione della violazione – Accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti. Le risultanze documentavano un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La condotta di guida veniva accertata alle ore [ora], comprese nella fascia temporale successiva alle ore 22 e precedente alle ore 7, rilevante ai sensi dell'art. 186, comma 2-sexies.
Gli elementi dai quali risultavano la guida e il relativo orario erano i seguenti: [osservazione diretta, documentazione, dichiarazioni, testimonianze e ulteriori riscontri].
Gli scontrini dell'etilometro e la documentazione delle operazioni venivano acquisiti agli atti.
B. Descrizione della violazione – Accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [tipologia dell'accertamento sanitario, presupposti e modalità di acquisizione], con risultato pari a [valore] g/l, come da documentazione [estremi].
La condotta di guida risultava commessa alle ore [ora], nella fascia temporale prevista dal comma 2-sexies, sulla base dei seguenti elementi: [descrizione degli accertamenti].
Venivano documentati distintamente l'orario della guida, quello dell'eventuale prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato, nonché le garanzie difensive applicabili.
C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, gli elementi sintomatici devono essere descritti analiticamente negli atti di polizia giudiziaria. La qualificazione nella fascia superiore a 1,5 g/l richiede elementi probatori particolarmente significativi, idonei a sostenere il superamento della specifica soglia.
La sola presenza di sintomi generici di alterazione non consente di attribuire automaticamente al conducente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L'orario della condotta deve essere provato autonomamente.
D. Conducente minorenne
La presente formula ordinaria deve essere adattata alla disciplina speciale applicabile al conducente minorenne, coordinando l'art. 186 con l'art. 186-bis e con le disposizioni del procedimento penale minorile.
La responsabilità penale è personale e non si trasferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli atti devono rispettare le specifiche garanzie del procedimento minorile. Quando pertinente, utilizzare il modello PG-02min, disponibile nella sezione Modulistica.
Codice PRO.SA.: 3191
Codice riscontrato nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023, pagina 105, per la fascia superiore a 1,5 g/l. La stessa voce contempla, nelle note, il reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7; nel documento non risulta un codice autonomo per la fascia notturna. Il riscontro riguarda la codifica contenuta nel documento, non la verifica del gestionale attualmente in uso.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali ordinari dell'ammenda |
da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 |
| Aumento per aggravante notturna |
Da un terzo alla metà dell'ammenda, ai sensi del comma 2-sexies. |
| Estremi aritmetici dell'ammenda aggravata |
da euro 2.000,00 a euro 9.000,00, ferma la determinazione giudiziale della pena concreta. |
| Limiti edittali della pena detentiva |
arresto da sei mesi a un anno |
| Pagamento in misura ridotta |
non ammesso – fattispecie penale |
| Sanzione amministrativa accessoria sulla patente |
Sospensione da uno a due anni, quando applicabile. |
| Sospensione in caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato |
Da due a quattro anni, per effetto del raddoppio previsto dalla lettera c). |
| Revoca della patente |
Obbligatoria in caso di recidiva nel biennio, quando ne ricorrono i presupposti. La sola aggravante notturna non determina la revoca. |
| Confisca del veicolo |
Prevista, salvo appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. |
| Sequestro finalizzato alla confisca |
Da eseguire quando il veicolo è assoggettabile a confisca, secondo l'art. 224-ter, comma 1, e l'art. 213, in quanto compatibile. |
| Fermo amministrativo di 180 giorni |
non previsto per la sola aggravante notturna. Il fermo del comma 2-bis presuppone l'incidente provocato. |
| Ritiro della patente |
Immediato, quando dovuto, ai sensi dell'art. 223. |
| Trasmissione della patente e del rapporto |
Entro dieci giorni al Prefetto competente, tramite il Comando o Ufficio, secondo l'art. 223. |
| Decurtazione dei punti |
10 punti, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis, quando applicabile. |
| Comunicazione di notizia di reato |
Alla competente Procura della Repubblica, secondo l'art. 347 c.p.p. |
| Autorità giudiziaria competente |
Tribunale in composizione monocratica, salve le specifiche regole relative ai minorenni. |
Precisazione sull'aggravante notturna. Il comma 2-sexies determina l'aumento della sola ammenda da un terzo alla metà. La pena detentiva resta compresa tra sei mesi e un anno, in assenza di ulteriori circostanze rilevanti.
Precisazione sulla patente. La sospensione ordinaria prevista dalla lettera c) è da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata è raddoppiata. La revoca è obbligatoria in caso di recidiva nel biennio, quando ne ricorrono i presupposti, e non consegue automaticamente alla sola aggravante notturna.
Precisazione sul veicolo. La lettera c) prevede la confisca del veicolo, salvo appartenenza a persona estranea al reato. Il sequestro finalizzato alla confisca deve essere distinto dalla sanzione accessoria definitiva. Il fermo amministrativo di 180 giorni non deriva dall'orario notturno, ma dall'eventuale incidente provocato.
Precisazione sulle attenuanti. Il comma 2-septies impedisce che le circostanze attenuanti concorrenti siano ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante notturna. Le diminuzioni devono essere operate sulla pena risultante dall'aumento.
Precisazione sul Fondo contro l'incidentalità notturna. Il comma 2-octies destina al Fondo una quota del venti per cento dell'ammenda irrogata con sentenza di condanna che abbia riconosciuto l'aggravante. Non si tratta di una somma aggiuntiva da contestare.
NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Identificazione e prova della guida. Identificare compiutamente il conducente e documentare gli elementi dai quali risulti l'effettiva conduzione del veicolo. Riportare osservazioni dirette, dichiarazioni, testimonianze, eventuali registrazioni e ulteriori riscontri.
2. Prova dell'orario della condotta. Indicare l'orario della guida con la maggiore precisione possibile. Distinguere il momento della condotta da quello del controllo e delle successive operazioni. In caso di accertamento indiretto, specificare le fonti dalle quali sia possibile ricostruire l'orario.
3. Condotta prossima alle ore 22 o alle ore 7. Quando la guida sia avvenuta in prossimità dei limiti temporali dell'aggravante, documentare accuratamente gli orari e i relativi riscontri. L'aggravante non deve essere desunta automaticamente dal solo orario dell'etilometro.
4. Presupposti dell'accertamento alcolemico. Documentare gli elementi che hanno determinato il controllo, gli eventuali sintomi osservati e l'esito dei controlli preliminari. Distinguere gli accertamenti qualitativi dalle misurazioni quantitative.
5. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento urgente, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso e le dichiarazioni rese.
6. Etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e documentazione delle verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini e indicare orari e risultati delle prove eseguite secondo l'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
7. Accertamenti sanitari. Distinguere gli esami autonomamente eseguiti per finalità cliniche dagli accertamenti richiesti dalla polizia giudiziaria. Documentare le modalità di acquisizione dei risultati, gli orari del prelievo e dell'analisi e le garanzie difensive applicabili.
8. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti necessari all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore, all'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e agli ulteriori avvisi prescritti. Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min della sezione Modulistica.
9. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla competente Procura della Repubblica la comunicazione di notizia di reato, indicando espressamente l'aggravante del comma 2-sexies e gli elementi probatori relativi all'orario della guida. Allegare gli atti e la documentazione pertinente.
10. Ritiro della patente. Quando dovuto, procedere al ritiro immediato secondo l'art. 223 del Codice della strada. Trasmettere la patente e il rapporto al Prefetto competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio.
11. Sospensione e revoca. Distinguere il ritiro materiale, la sospensione provvisoria prefettizia e la sanzione accessoria definitiva. Verificare l'eventuale recidiva nel biennio, rilevante ai fini della revoca obbligatoria. Una precedente contestazione non costituisce automaticamente recidiva.
12. Visita medica e sospensione cautelare. Documentare gli elementi necessari all'applicazione dei commi 8 e 9 dell'art. 186. In presenza di tasso superiore a 1,5 g/l accertato secondo le modalità indicate dal comma 9, il Prefetto dispone la sospensione cautelare della patente fino all'esito della visita medica. La misura è distinta dalla sospensione accessoria definitiva.
13. Verifica della proprietà del veicolo. Accertare l'intestazione e la concreta appartenenza del mezzo, verificando l'eventuale estraneità del proprietario al reato. La verifica è essenziale per la confisca e per il raddoppio della durata della sospensione della patente.
14. Sequestro finalizzato alla confisca. Quando il veicolo è assoggettabile a confisca, procedere al sequestro amministrativo secondo l'art. 224-ter, comma 1, e l'art. 213, in quanto compatibile. Documentare il provvedimento, l'affidamento, la custodia e il luogo di deposito.
Trasmettere copia del verbale di sequestro, unitamente al rapporto, alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio di appartenenza.
Utilizzare, quando pertinenti, i modelli CS-01, CS-02, CS-03 e CS-04 della sezione Modulistica, nel rispetto delle rispettive finalità.
15. Veicolo di persona estranea al reato. Quando risulti l'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, non applicare automaticamente la confisca prevista dalla lettera c). Documentare i riscontri acquisiti e ricordare che, in tale ipotesi, la sospensione della patente è raddoppiata, quando applicabile.
16. Gestione del veicolo non sequestrato. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando non si procede al sequestro e ricorrono i presupposti del comma 2-quinquies, documentare la consegna del veicolo a persona idonea oppure il trasporto.
17. Modello CS-06. Utilizzare, quando pertinente, il Modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto. Il modello non costituisce verbale di sequestro o fermo amministrativo.
18. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando gli eventuali presupposti del raddoppio. L'aggravante notturna non determina automaticamente il raddoppio dei punti.
19. Conducenti soggetti alla disciplina speciale. Verificare età, data di conseguimento della patente ed eventuale appartenenza alle categorie dell'art. 186-bis. Le maggiorazioni previste dalla disciplina speciale devono essere valutate autonomamente.
20. Codici unionali 68 e 69. Verificare le prescrizioni previste dall'art. 186, comma 9-ter, e le eventuali maggiorazioni del comma 9-quater. Per la lettera c), la durata minima delle prescrizioni è di tre anni dalla restituzione della patente dopo la condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica.
21. Lavoro di pubblica utilità speciale. In assenza dell'incidente provocato e ricorrendo gli ulteriori presupposti, può trovare applicazione il lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis. L'aggravante notturna, da sola, non esclude l'istituto. L'esito positivo produce gli effetti previsti dalla norma, inclusa la revoca della confisca del veicolo sequestrato.
22. Concorso di circostanze. Indicare negli atti l'aggravante notturna e le eventuali ulteriori circostanze. La determinazione concreta delle pene e il coordinamento con le attenuanti competono all'autorità giudiziaria, secondo le regole applicabili, compreso il comma 2-septies.
23. Eventuale incidente provocato. Quando emerga che il conducente abbia provocato un incidente stradale, verificare l'applicazione del comma 2-bis e consultare la Scheda 06. La causazione dell'incidente modifica il regime sanzionatorio e comporta specifiche conseguenze sulla patente e sul veicolo.
OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Natura della fattispecie. La guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera c). Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, trova applicazione l'aggravante del comma 2-sexies.
La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che l'aggravante notturna incide sulla sola ammenda. Le ulteriori conseguenze penali e amministrative derivano dalla lettera c) o da altre disposizioni specificamente applicabili.
2. Prova dell'orario. L'orario costituisce un elemento necessario per l'applicazione dell'aggravante. Non è sufficiente che l'accertamento etilometrico sia stato eseguito nella fascia notturna, se non risulta che la guida sia avvenuta in tale fascia.
Particolare attenzione deve essere prestata alle condotte prossime alle ore 22 e alle ore 7 e agli accertamenti eseguiti dopo la cessazione della guida.
3. Aumento dell'ammenda. La lettera c) prevede l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00. Il comma 2-sexies ne dispone l'aumento da un terzo alla metà.
Gli estremi aritmetici di euro 2.000,00 ed euro 9.000,00 non sostituiscono la valutazione giudiziale necessaria per determinare la pena concreta.
4. Rapporto con le attenuanti. Il comma 2-septies impedisce che le attenuanti concorrenti siano ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante notturna.
Le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità risultante dall'aumento. Si tratta di una disciplina speciale che deve essere considerata nella determinazione giudiziale della pena.
5. Fondo contro l'incidentalità notturna. Il comma 2-octies destina al Fondo una quota del venti per cento dell'ammenda irrogata con sentenza di condanna che riconosce l'aggravante notturna.
La previsione riguarda la destinazione di parte della pena pecuniaria e non introduce una sanzione aggiuntiva da contestare al conducente.
6. Sospensione della patente. La lettera c) prevede la sospensione della patente da uno a due anni. Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata è raddoppiata.
L'aggravante notturna non determina un ulteriore raddoppio della sospensione. Devono essere distinti il ritiro immediato, la sospensione provvisoria e la sanzione accessoria definitiva.
7. Recidiva nel biennio e revoca. La revoca obbligatoria prevista dalla lettera c) richiede la ricorrenza della recidiva nel biennio secondo i presupposti normativi e giurisprudenziali applicabili.
La mera esistenza di una precedente contestazione non consente di affermare automaticamente la sussistenza della recidiva. La sola commissione notturna del reato non comporta la revoca.
8. Confisca del veicolo. La lettera c) prevede la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Il sequestro finalizzato alla confisca è disciplinato dall'art. 224-ter. La misura cautelare adottata dagli operatori deve essere distinta dalla confisca definitiva.
9. Estraneità del proprietario. La valutazione dell'estraneità del proprietario deve essere effettuata sulla base delle circostanze concrete e dei riscontri disponibili.
Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la confisca non si applica, mentre la lettera c) prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente.
10. Assenza del fermo per la sola aggravante notturna. Il fermo amministrativo di 180 giorni è previsto dal comma 2-bis quando il conducente provoca un incidente stradale.
La sola aggravante notturna non determina il fermo. Non devono essere confuse la confisca prevista dalla lettera c), il sequestro finalizzato alla confisca e le operazioni di trasporto del veicolo.
11. Sospensione cautelare e visita medica. Il comma 9 prevede, nei casi indicati dalla disposizione, la sospensione cautelare della patente fino all'esito della visita medica.
La misura è distinta dalla sospensione provvisoria conseguente al ritiro e dalla sanzione accessoria definitiva. Le rispettive competenze e i presupposti devono essere verificati separatamente.
12. Lavoro di pubblica utilità speciale. Il comma 9-bis consente, alle condizioni previste, la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità. L'esclusione riguarda i casi del comma 2-bis.
L'aggravante notturna, isolatamente considerata, non esclude l'istituto. In caso di svolgimento positivo, la norma prevede l'estinzione del reato, la riduzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.
13. Codici unionali 68 e 69. Il comma 9-ter disciplina le prescrizioni da apporre sulla patente rilasciata in Italia nei confronti del conducente condannato per i reati delle lettere b) e c).
Per la lettera c), la durata minima è di tre anni dalla restituzione della patente dopo la condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica. La disciplina deve essere coordinata con la revisione della patente prevista dalla stessa disposizione.
14. Disciplina speciale dell'art. 186-bis. Quando il conducente appartiene alle categorie individuate dalla norma speciale, devono essere verificate le maggiorazioni e le ulteriori conseguenze previste.
La disciplina speciale non deve essere applicata sulla base di presunzioni relative al veicolo o all'attività svolta, ma attraverso la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti.
15. Conducenti minorenni. La fattispecie deve essere coordinata con l'art. 186-bis e con le disposizioni del procedimento penale minorile.
La responsabilità penale resta personale. Le garanzie difensive e gli adempimenti nei confronti dei soggetti legittimati devono essere applicati secondo la disciplina minorile.
16. Biciclette e monopattini elettrici. La configurabilità del reato deve essere distinta dalle conseguenze sul titolo abilitativo.
Quando il mezzo non richiede patente, non si procede automaticamente al ritiro di una patente posseduta per altri veicoli né alla decurtazione dei punti. Devono essere valutate separatamente le conseguenze sul mezzo.
17. Attendibilità degli accertamenti. Le questioni relative all'omologazione, alle verifiche metrologiche, al funzionamento dell'etilometro e alle modalità di esecuzione delle prove conservano rilevanza anche nella fattispecie aggravata dall'orario notturno.
Per gli approfondimenti giurisprudenziali comuni si rinvia alla Scheda 03 e alle Note comuni della pagina indice. I singoli principi devono essere verificati sui testi integrali delle pronunce pertinenti.
18. Concorso con l'incidente provocato. Qualora il conducente abbia provocato un incidente, occorre applicare la disciplina del comma 2-bis e coordinarla con l'aggravante notturna.
La causazione dell'incidente può comportare il raddoppio delle pene, la revoca obbligatoria della patente nella fascia superiore a 1,5 g/l e il fermo amministrativo di 180 giorni, salvo le eccezioni previste. Il coordinamento con la confisca e il sequestro deve essere effettuato secondo le disposizioni applicabili.
19. Completezza degli atti. La presente fattispecie richiede la prova della guida, del superamento della soglia di 1,5 g/l e dell'orario della condotta.
Devono inoltre essere documentati gli adempimenti di polizia giudiziaria, le garanzie difensive, la proprietà del veicolo, il sequestro eventualmente eseguito, il ritiro della patente, le trasmissioni alla Prefettura e alla Procura della Repubblica e l'eventuale presenza di ulteriori circostanze rilevanti.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
17 ottobre 2026: prima predisposizione della Scheda 08, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'orario notturno.
18 ottobre 2026: revisione normativa, procedurale e redazionale; precisazione dell'aumento della sola ammenda, della disciplina della sospensione e della revoca della patente, della confisca del veicolo, delle procedure di sequestro, della visita medica e del coordinamento con le ulteriori fattispecie aggravate.
AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.