PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


SCHEDA 03

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L

Torna alla pagina indice dell'articolo 186 contenente la casistica delle violazioni e le note comuni


Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione all'art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada.

Ambito della scheda
Fattispecie penale ordinaria di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, senza incidente provocato, senza recidiva nel biennio, senza aggravante notturna e senza le condizioni speciali previste dall'art. 186-bis o le maggiorazioni dell'art. 186, comma 9-quater, del Codice della strada.

Natura della violazione
Illecito penale di natura contravvenzionale, perseguibile d'ufficio. L'accertamento comporta gli adempimenti di polizia giudiziaria, la comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica e, quando ricorrono i presupposti, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto per gli illeciti amministrativi.

A. Descrizione della violazione – accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto del controllo], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa e ulteriori elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti. Le determinazioni concordanti documentavano un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Gli scontrini e la documentazione delle operazioni venivano acquisiti agli atti.

B. Descrizione della violazione – accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche presso [struttura sanitaria], risultava avere un tasso alcolemico di [valore] g/l, come da certificazione [estremi, ora del prelievo, ora dell'analisi e modalità di acquisizione], acquisita secondo le disposizioni dell'art. 186, comma 5, del Codice della strada. Dagli elementi raccolti non risultava che il conducente avesse provocato il sinistro. Venivano documentati i presupposti dell'accertamento e le garanzie difensive applicabili.

C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, descrivere analiticamente negli atti di polizia giudiziaria i sintomi osservati, la condotta di guida, le dichiarazioni e gli ulteriori riscontri. La qualificazione nella fascia superiore a 1,5 g/l richiede un quadro probatorio idoneo a dimostrare il superamento della specifica soglia. La presenza di sintomi di alterazione, anche marcati, non consente di attribuire automaticamente un valore alcolemico numerico. La valutazione deve essere fondata sugli elementi concretamente acquisiti e sulla giurisprudenza applicabile.

D. Conducente minorenne
Non utilizzare automaticamente la presente fattispecie ordinaria. Il conducente minorenne rientra nelle categorie disciplinate dall'art. 186-bis del Codice della strada. La responsabilità penale è personale e non si trasferisce ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale. Devono essere osservate le disposizioni del procedimento penale minorile, comprese le garanzie relative all'identificazione, alla difesa, agli avvisi e alle comunicazioni. Le conseguenze sui titoli di guida devono essere valutate anche alla luce dell'art. 219-bis.

Codice PRO.SA.: da verificare nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano e nel gestionale in uso.
Il codice deve identificare la fattispecie penale della lettera c), senza incidente provocato e senza ulteriori aggravanti.

REGIME SANZIONATORIO
Limiti edittali dell'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00
Limiti edittali della pena detentiva arresto da sei mesi a un anno
Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni non ammesso – fattispecie penale
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni non previsto
Aggravante notturna non compresa nella presente fattispecie ordinaria; consultare la Scheda 08
Sanzione amministrativa accessoria 1 sospensione della patente da uno a due anni, quando applicabile in relazione al veicolo condotto. La durata è raddoppiata quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, nei casi previsti dalla norma.
Sanzione amministrativa accessoria 2 confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), e dell'art. 224-ter.
Misura cautelare sul veicolo sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, quando ne ricorrono i presupposti, secondo l'art. 224-ter, con applicazione dell'art. 213 in quanto compatibile.
Decurtazione dei punti 10 punti, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis. Non applicabile quando il veicolo non richiede patente.
Ritiro della patente immediato, quando dovuto, ai sensi dell'art. 223.
Trasmissione della patente e del rapporto entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio, al Prefetto del luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 223.
Trasmissione degli atti del sequestro copia del verbale di sequestro e rapporto entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 224-ter, comma 1.
Revoca della patente non prevista per la sola fattispecie ordinaria, in assenza di recidiva nel biennio o incidente provocato
Comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e delle altre disposizioni applicabili.
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole di competenza applicabili

Precisazione sulla confisca: la confisca costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente all'accertamento del reato, mentre il sequestro è la misura cautelare finalizzata ad assicurarne l'esecuzione. L'art. 224-ter disciplina il procedimento amministrativo collegato alla fattispecie penale. Non deve essere confuso con i sequestri probatorio o preventivo disciplinati dal codice di procedura penale.

Precisazione sull'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato: quando ricorre tale condizione, la confisca non è prevista e la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Occorre documentare la proprietà, l'effettiva disponibilità del veicolo e gli elementi rilevanti per valutare l'estraneità del terzo, senza presumere che la sola intestazione formale risolva ogni questione.

Precisazione sulla revoca: la revoca della patente non consegue automaticamente al superamento della soglia di 1,5 g/l. È prevista, tra l'altro, in caso di recidiva nel biennio oppure di incidente provocato dal conducente nella fattispecie della lettera c). Tali presupposti richiedono autonoma verifica.

NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Identificazione e prova della guida. Identificare compiutamente il conducente e documentare la condotta effettiva di guida, riportando l'eventuale osservazione diretta, le testimonianze, le dichiarazioni, la posizione del veicolo e gli ulteriori elementi di riscontro. La presenza di una persona in stato di ebbrezza all'interno di un veicolo fermo non dimostra, da sola, la precedente condotta di guida.

2. Presupposti dell'accertamento. Documentare l'eventuale controllo preliminare positivo, il coinvolgimento in incidente oppure gli ulteriori concreti indici di alterazione che hanno determinato l'accertamento quantitativo. Riportare orari, strumenti e circostanze osservate.

3. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento probatorio, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'orario dell'avviso, le dichiarazioni rese e l'eventuale presenza del difensore.

4. Documentazione dell'etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e riferimenti alle verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini delle prove e documentare eventuali anomalie, messaggi dello strumento o difficoltà di esecuzione.

5. Esecuzione delle prove. Rispettare le prescrizioni dell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con almeno due determinazioni concordanti a intervallo di cinque minuti. Indicare entrambi i risultati e gli orari delle prove.

6. Accertamento sanitario. Quando il tasso alcolemico è accertato mediante analisi sanitarie, documentare la richiesta, la struttura interessata, l'orario del prelievo, quello dell'analisi e le modalità di acquisizione della certificazione. Distinguere gli accertamenti clinici autonomi da quelli richiesti per finalità probatorie, applicando le garanzie difensive pertinenti.

7. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti necessari all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore, all'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e agli ulteriori avvisi prescritti. Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min della sezione Modulistica.

8. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla Procura della Repubblica competente la comunicazione di notizia di reato, con le risultanze dell'accertamento e gli atti pertinenti, secondo l'art. 347 c.p.p. e le altre disposizioni applicabili. Tale adempimento è distinto dalle trasmissioni amministrative relative alla patente e al veicolo.

9. Ritiro della patente. Quando dovuto, procedere al ritiro immediato della patente ai sensi dell'art. 223 del Codice della strada, documentando il provvedimento e curando la trasmissione del titolo e del rapporto alla Prefettura competente entro dieci giorni. Distinguere il ritiro dalla sospensione provvisoria e dalla sanzione accessoria.

10. Verifica della proprietà del veicolo. Prima di procedere al sequestro finalizzato alla confisca, verificare l'intestazione, la concreta appartenenza e gli eventuali elementi rilevanti per valutare l'estraneità del proprietario al reato. Acquisire e documentare i riscontri disponibili, comprese le dichiarazioni e gli eventuali titoli di disponibilità del mezzo.

11. Sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Quando ricorrono i presupposti, procedere al sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 1, applicando le disposizioni dell'art. 213 in quanto compatibili. Redigere il verbale di sequestro, individuare il soggetto affidatario secondo la disciplina applicabile, documentare il luogo di custodia e osservare gli ulteriori adempimenti prescritti.

12. Modulistica per il sequestro. Utilizzare i modelli pertinenti della sezione Modulistica, distinguendo la misura sul veicolo dal soggetto al quale esso viene affidato: CS-01 – Verbale di sequestro o fermo amministrativo e affidamento all'avente diritto, quando il veicolo viene affidato all'avente diritto; CS-02 – Scheda di descrizione dello stato del veicolo, per documentare le condizioni del mezzo; CS-03 – Verbale per la consegna al custode-acquirente, quando ricorre la relativa procedura; CS-04 – Verbale per la consegna al deposito autorizzato dal Prefetto, nei casi previsti in cui non è istituito il custode-acquirente. I modelli CS-03 e CS-04 non sono denominazioni alternative del verbale di sequestro: documentano specifici percorsi di custodia e devono essere utilizzati soltanto quando ne ricorrono i presupposti.

13. Distinzione rispetto al modello CS-06. Il Modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto può essere utilizzato quando ricorrono i presupposti della consegna o del trasporto, ma non sostituisce il verbale di sequestro, l'affidamento in custodia o gli altri atti obbligatori. In presenza di sequestro prevale la specifica procedura cautelare.

14. Trasmissione degli atti del sequestro. Copia del verbale di sequestro e il rapporto devono essere trasmessi, entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 224-ter, comma 1. Tale trasmissione è distinta da quella della patente e dalla comunicazione della notizia di reato.

15. Veicolo appartenente a persona estranea al reato. Quando risultino elementi idonei a escludere la confisca per appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, documentare le verifiche eseguite. Non procedere automaticamente al sequestro finalizzato alla confisca in assenza dei relativi presupposti. Segnalare gli elementi rilevanti per il raddoppio della sospensione della patente.

16. Prosecuzione della guida e gestione del veicolo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando non si procede al sequestro e il veicolo non può essere condotto da altra persona idonea, applicare, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 186, comma 2-quinquies, documentando il trasporto e la destinazione. Non qualificare il semplice trasporto come sequestro o fermo amministrativo.

17. Incidente provocato. Se il conducente ha provocato un incidente, verificare la disciplina dell'art. 186, comma 2-bis, e consultare la Scheda 06. La fattispecie aggravata presenta conseguenze differenti, comprese quelle sulla patente e sul veicolo.

18. Aggravante notturna. Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verificare l'art. 186, comma 2-sexies, e consultare la Scheda 08. Documentare l'orario della condotta di guida, distinguendolo da quello dell'accertamento.

19. Recidiva nel biennio. Verificare gli eventuali precedenti penalmente rilevanti e gli elementi necessari per la configurabilità della recidiva prevista dalla lettera c). Un precedente verbale, una denuncia o un procedimento pendente non dimostrano automaticamente il presupposto richiesto per la revoca della patente.

20. Condizioni soggettive speciali. Verificare l'eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dall'art. 186-bis, considerando età, anzianità della patente e tipologia di conduzione professionale.

21. Prescrizioni relative all'alcolock. Verificare l'eventuale presenza dei codici unionali 68 e 69 e i presupposti delle maggiorazioni previste dall'art. 186, comma 9-quater. Consultare la Scheda 11 per le prescrizioni e la Scheda 14 per la manomissione del dispositivo o dei sigilli.

22. Veicoli per i quali non è richiesta patente. Verificare la qualificazione tecnica del mezzo e le conseguenze effettivamente applicabili. Non procedere automaticamente al ritiro di una patente posseduta per altri veicoli né alla decurtazione dei punti. La disciplina relativa alla confisca deve essere esaminata autonomamente.

23. Lavoro di pubblica utilità. L'art. 186, comma 9-bis, disciplina, alle condizioni previste, la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità. La decisione compete all'autorità giudiziaria e può incidere, in caso di esito positivo, anche sulla confisca e sulla durata della sospensione della patente.

OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Superamento della soglia di 1,5 g/l. La lettera c) del comma 2 dell'art. 186 richiede un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il valore esattamente pari a 1,5 g/l rientra nella lettera b). La distinzione assume particolare rilevanza per la durata della sospensione, la confisca del veicolo e l'eventuale revoca della patente.

2. Prova della fascia alcolemica. La qualificazione nella lettera c) richiede un quadro probatorio adeguato al superamento della soglia. Le risultanze dell'etilometro devono essere valutate considerando le prescrizioni tecniche e gli eventuali elementi di contestazione. Non è consentito attribuire automaticamente un valore superiore a 1,5 g/l sulla base di sintomi generici.

3. Etilometro e contestazioni difensive. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 33143/2026 affronta il tema delle allegazioni difensive relative al funzionamento dell'apparecchio. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 14446/2025 costituisce un ulteriore riferimento per le contestazioni tecniche specifiche e per la necessità di un effettivo approfondimento istruttorio quando supportate da elementi concreti.

4. Verifiche metrologiche. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 31662/2026 affronta il rapporto tra verifiche periodiche e attendibilità dell'accertamento. La questione dell'utilizzabilità processuale deve essere distinta dalla valutazione concreta dell'attendibilità della misurazione.

5. Omologazione e dati identificativi. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 19082/2026 esamina la rilevanza delle divergenze tra i dati identificativi riportati nella documentazione di omologazione. La verifica deve riguardare l'apparecchio effettivamente utilizzato e la documentazione concretamente disponibile.

6. Modalità tecniche delle prove. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 21177/2026 affronta questioni relative al boccaglio e alle modalità di esecuzione delle prove. Le conclusioni devono essere coordinate con le prescrizioni tecniche applicabili.

7. Patologie e possibili interferenze. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 20966/2026 richiama la necessità di un esame motivato delle contestazioni fondate su possibili interferenze patologiche. Una contestazione specifica deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili.

8. Accertamenti sanitari e avviso difensivo. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 9850/2026 affronta il momento dell'avviso difensivo rispetto alle analisi sanitarie richieste per finalità probatorie. Occorre distinguere gli accertamenti clinici autonomi dalle attività investigative.

9. Natura della confisca. La confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lettera c), costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente all'accertamento del reato. Il sequestro è invece una misura cautelare destinata ad assicurarne l'esecuzione. L'art. 224-ter disciplina il relativo procedimento, con richiamo all'art. 213 in quanto compatibile.

10. Veicolo appartenente a persona estranea al reato. L'esclusione della confisca quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato richiede una verifica accurata della situazione proprietaria e delle circostanze concrete. La semplice intestazione formale non esaurisce necessariamente ogni questione sulla disponibilità del mezzo e sull'estraneità del proprietario.

11. Raddoppio della sospensione. Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la lettera c) prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente. Tale conseguenza non deve essere confusa con una diversa sanzione accessoria e non giustifica automaticamente il sequestro del veicolo appartenente al terzo.

12. Recidiva nel biennio. La revoca della patente prevista dalla lettera c) richiede la verifica della recidiva nel biennio secondo i presupposti normativi e giurisprudenziali. Un precedente verbale, una denuncia o un procedimento pendente non costituiscono automaticamente prova della recidiva rilevante.

13. Incidente provocato e revoca. Quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente stradale, l'art. 186, comma 2-bis, prevede conseguenze ulteriori, tra cui la revoca della patente. Il semplice coinvolgimento nel sinistro non è sufficiente. Consultare la Scheda 06.

14. Sospensione provvisoria e sanzione accessoria. Il ritiro immediato della patente, la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto e la sospensione applicata quale sanzione amministrativa accessoria costituiscono provvedimenti distinti. L'art. 223 disciplina il procedimento cautelare, che deve essere coordinato con la disciplina dell'art. 186.

15. Visita medica e idoneità alla guida. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 3245/2024 distingue i provvedimenti cautelari collegati al reato dalle misure relative all'idoneità sanitaria. L'esito favorevole della visita medica non determina automaticamente la cessazione di una sospensione fondata su un autonomo titolo giuridico.

16. Lavoro di pubblica utilità. L'art. 186, comma 9-bis, prevede, alle condizioni stabilite dalla norma, la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità. Il positivo svolgimento produce gli effetti previsti dalla disciplina speciale, anche sulla confisca e sulla durata della sospensione della patente.

17. Biciclette e monopattini elettrici. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34352/2023, relativa alla bicicletta, e la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 48083/2023, relativa al monopattino, costituiscono riferimenti per distinguere la responsabilità per guida in stato di ebbrezza dalle conseguenze sulla patente. L'assenza dell'obbligo di patente non determina automaticamente l'inapplicabilità delle altre conseguenze previste per il reato.

18. Rapporti con omicidio e lesioni stradali. Quando dalla condotta derivino lesioni personali o la morte di altre persone, occorre verificare l'eventuale configurabilità dei reati previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale e il rapporto con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, considerando le regole sul concorso e sull'assorbimento dei reati.

19. Documentazione delle circostanze speciali. L'orario notturno, le condizioni soggettive del conducente, le prescrizioni relative all'alcolock, la recidiva e l'incidente provocato devono essere verificati autonomamente. Non devono essere utilizzate formule cumulative prive di riscontri specifici.

20. Completezza dell'attività operativa. La fattispecie richiede particolare attenzione alla prova della guida, alla documentazione dell'etilometro, alle garanzie difensive, alla proprietà del veicolo, al sequestro e alle trasmissioni di competenza. La completezza degli atti consente la corretta valutazione della responsabilità penale e delle conseguenze amministrative e patrimoniali.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

17 ottobre 2026: predisposizione della scheda 03 con regime sanzionatorio, formule operative, procedure relative al sequestro e alla confisca, attività di polizia giudiziaria e osservazioni giurisprudenziali.

18 ottobre 2026: revisione normativa e redazionale; separazione della fattispecie ordinaria dall'aggravante notturna; precisazione dei rapporti tra sequestro e confisca, della disciplina relativa al veicolo appartenente a persona estranea al reato e delle ipotesi di revoca della patente; coordinamento della modulistica e dei collegamenti alle schede speciali.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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