PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


SCHEDA 05

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 E NON SUPERIORE A 1,5 G/L – INCIDENTE PROVOCATO

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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera b), e al comma 2-bis, del Codice della strada.

Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, quando il conducente abbia provocato un incidente stradale.

La presente scheda riguarda la fattispecie penale aggravata dall'incidente provocato, senza le ulteriori condizioni soggettive disciplinate dall'art. 186-bis, senza le maggiorazioni relative alle prescrizioni dell'alcolock e senza l'aggravante notturna, da verificare separatamente.

Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio. La causazione dell'incidente determina il raddoppio delle pene e delle sanzioni previste dall'art. 186, comma 2, lettera b), nonché l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito.

L'accertamento comporta gli adempimenti di polizia giudiziaria e la comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto per gli illeciti amministrativi.

A. Descrizione della violazione – accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'incidente], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e provocava un incidente stradale consistente in [descrizione sintetica della dinamica e delle conseguenze].

Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti. Le determinazioni concordanti documentavano un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.

Dagli accertamenti relativi alla dinamica emergeva che il conducente aveva provocato l'incidente per le seguenti circostanze: [descrivere la condotta di guida, i rilievi, le tracce, le dichiarazioni, le testimonianze e gli ulteriori riscontri].

Gli scontrini dell'etilometro, la documentazione delle operazioni e gli atti relativi all'incidente venivano acquisiti al fascicolo.

B. Descrizione della violazione – accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e provocava un incidente stradale consistente in [descrizione].

A seguito del sinistro veniva sottoposto a cure mediche presso [struttura sanitaria]. L'accertamento alcolemico eseguito secondo le disposizioni applicabili dell'art. 186, comma 5, evidenziava un valore pari a [valore] g/l, come da documentazione sanitaria [estremi, orario del prelievo, orario dell'analisi e modalità di acquisizione].

La causazione dell'incidente risultava dai seguenti elementi: [descrivere la dinamica, i rilievi, le dichiarazioni, le testimonianze e gli ulteriori riscontri]. Venivano documentati i presupposti dell'accertamento e le garanzie difensive applicabili.

C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, descrivere analiticamente negli atti di polizia giudiziaria i sintomi osservati, la condotta di guida, le dichiarazioni e gli ulteriori riscontri.

La qualificazione nella fascia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l richiede elementi probatori idonei a sostenere il superamento della soglia penale. La sola presenza di sintomi generici, anche in concomitanza con un incidente, non consente di attribuire automaticamente un valore alcolemico numerico.

La causazione dell'incidente deve essere dimostrata autonomamente rispetto allo stato di ebbrezza.

D. Conducente minorenne
Non utilizzare automaticamente la presente formula ordinaria. Il conducente minorenne rientra nella disciplina speciale dell'art. 186-bis del Codice della strada, con le maggiorazioni previste nei casi disciplinati dalla disposizione.

La responsabilità penale è personale e non si trasferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli atti devono rispettare le garanzie del procedimento penale minorile. Utilizzare, quando pertinente, il modello PG-02min della sezione Modulistica.

Codice PRO.SA.: da verificare nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano e nel gestionale in uso.

Il codice deve identificare la fattispecie penale della lettera b), aggravata dall'incidente provocato ai sensi del comma 2-bis.

REGIME SANZIONATORIO
Limiti edittali dell'ammenda da euro 1.600,00 a euro 6.400,00
Limiti edittali della pena detentiva arresto fino a un anno
Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni non ammesso – fattispecie penale
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni non previsto
Aggravante notturna non compresa nella presente fattispecie; verificare il coordinamento con la Scheda 07
Sanzione amministrativa accessoria 1 sospensione della patente da uno a due anni, quando applicabile, per effetto del raddoppio previsto dal comma 2-bis.
Sanzione amministrativa accessoria 2 fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito.
Adempimenti relativi al fermo procedura prevista dall'art. 214, in quanto applicabile, con redazione degli atti, affidamento in custodia e ulteriori prescrizioni.
Decurtazione dei punti 10 punti, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis. Non applicabile quando il mezzo non richiede patente.
Ritiro della patente immediato, quando dovuto, ai sensi dell'art. 223.
Trasmissione della patente e del rapporto entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio, alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 223.
Sospensione provvisoria della patente di competenza prefettizia, secondo i presupposti dell'art. 223, distinta dalla sanzione accessoria.
Revoca della patente non prevista automaticamente per la sola fattispecie della lettera b), aggravata dall'incidente
Confisca del veicolo non prevista per la sola fattispecie descritta
Comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, secondo l'art. 347 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica

Precisazione sul raddoppio: l'aggravante dell'incidente provocato determina il raddoppio delle pene e delle sanzioni della lettera b). L'ammenda passa da euro 800,00–3.200,00 a euro 1.600,00–6.400,00; l'arresto, ordinariamente previsto fino a sei mesi, può arrivare fino a un anno; la sospensione della patente passa da sei mesi–un anno a uno–due anni.

Precisazione sul fermo: il fermo amministrativo di 180 giorni costituisce sanzione amministrativa accessoria. Gli adempimenti immediati dell'organo accertatore devono essere distinti dal provvedimento sanzionatorio e svolti secondo le disposizioni applicabili dell'art. 214.

Precisazione sull'incidente: il semplice coinvolgimento nel sinistro non è sufficiente per applicare l'aggravante. Occorre accertare che il conducente abbia provocato l'incidente, documentando la condotta e gli elementi causali rilevanti.

NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Identificazione del conducente e prova della guida. Identificare compiutamente il soggetto e documentare gli elementi dai quali risulti la condotta effettiva di guida. Riportare osservazioni dirette, testimonianze, dichiarazioni, posizione del veicolo e ulteriori riscontri.

2. Ricostruzione della dinamica del sinistro. Documentare luogo, orario, condizioni ambientali, veicoli coinvolti, danni, tracce, posizioni finali, rilievi fotografici e planimetrici, dichiarazioni e testimonianze. Evidenziare gli elementi che consentono di attribuire al conducente la causazione dell'incidente.

3. Incidente autonomo. Anche l'uscita di strada o l'urto contro un ostacolo possono integrare un incidente stradale, senza necessità di coinvolgimento di altri veicoli, purché risultino i presupposti della fattispecie e la causazione da parte del conducente.

4. Distinzione tra causazione dell'incidente e stato di ebbrezza. La prova dell'ebbrezza e quella della causazione dell'incidente costituiscono due profili autonomi. Non è sufficiente affermare che il conducente abbia provocato l'incidente soltanto perché risultato positivo all'etilometro.

5. Presupposti dell'accertamento. Documentare l'eventuale controllo preliminare, i sintomi osservati e gli ulteriori elementi che hanno determinato l'accertamento quantitativo. Distinguere l'orario della guida, quello del sinistro e quello delle successive operazioni.

6. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento probatorio, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso e le dichiarazioni rese.

7. Documentazione dell'etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione, riferimenti alle verifiche metrologiche, orari e risultati delle prove. Acquisire gli scontrini e documentare eventuali anomalie.

8. Accertamento sanitario. Distinguere le analisi autonomamente disposte per finalità cliniche da quelle richieste dalla polizia giudiziaria per finalità probatorie. Documentare richieste, orari, modalità di acquisizione dei risultati e garanzie difensive applicabili.

9. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti prescritti per l'identificazione della persona sottoposta alle indagini, la nomina del difensore, l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e gli ulteriori avvisi previsti. Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min della sezione Modulistica.

10. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla competente Procura della Repubblica la comunicazione di notizia di reato, riportando separatamente le risultanze alcolemiche e gli elementi relativi alla causazione dell'incidente. Allegare gli atti di accertamento, i rilievi, le dichiarazioni, la documentazione sanitaria e gli ulteriori documenti pertinenti.

11. Ritiro della patente. Quando dovuto, procedere al ritiro immediato ai sensi dell'art. 223 del Codice della strada. Trasmettere la patente e il rapporto, tramite il Comando o Ufficio, alla Prefettura competente entro dieci giorni.

12. Sospensione provvisoria. La sospensione provvisoria prefettizia è distinta dal ritiro materiale della patente e dalla sanzione accessoria conseguente all'accertamento del reato. Negli atti devono essere utilizzate denominazioni corrette, evitando di qualificare il ritiro come sospensione già disposta.

13. Verifica della proprietà del veicolo. Accertare l'intestazione, l'appartenenza effettiva e gli elementi rilevanti per stabilire se il mezzo appartenga a persona estranea all'illecito. Documentare le verifiche e le dichiarazioni acquisite.

14. Fermo amministrativo del veicolo. Quando ricorrono i presupposti dell'art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada, è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Trattandosi di fattispecie penale, l'organo accertatore dispone, quando dovuto, il fermo amministrativo provvisorio per trenta giorni ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, applicando la procedura dell'art. 214, in quanto compatibile. Devono essere redatti gli atti previsti, individuato il soggetto affidatario e documentati il luogo e le condizioni di custodia. Il fermo provvisorio deve essere tenuto distinto dalla sanzione accessoria definitiva.

15. Veicolo appartenente a persona estranea all'illecito. Quando risulti l'appartenenza a persona estranea all'illecito, non applicare automaticamente il fermo previsto dal comma 2-bis. Documentare gli elementi che giustificano la mancata applicazione della sanzione accessoria.

16. Modulistica per il fermo. Utilizzare gli atti specifici previsti dalla procedura e, quando pertinenti, i modelli disponibili nella sezione Modulistica: CS-01 – Verbale di sequestro o fermo amministrativo e affidamento all'avente diritto, quando il veicolo è affidato all'avente diritto; CS-02 – Scheda di descrizione dello stato del veicolo, per documentare le condizioni del mezzo; CS-03 – Verbale per la consegna al custode-acquirente, per il relativo percorso di custodia; CS-04 – Verbale per la consegna al deposito autorizzato dal Prefetto, quando il custode-acquirente non è istituito e ricorrono i relativi presupposti. La scelta dei modelli dipende dalla procedura di affidamento concretamente applicabile; gli atti di consegna al custode-acquirente o al deposito non sostituiscono il verbale di fermo amministrativo.

17. Prosecuzione della marcia e modello CS-06. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando non si procede al fermo e ricorrono le condizioni dell'art. 186, comma 2-quinquies, la consegna del veicolo a persona idonea oppure il trasporto possono essere documentati mediante il Modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto.

Il modello CS-06 non costituisce verbale di fermo o sequestro e non sostituisce gli atti obbligatori relativi a tali provvedimenti.

18. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando gli eventuali presupposti per il raddoppio dei punti. Il raddoppio delle pene e delle sanzioni per l'incidente non determina automaticamente il raddoppio della decurtazione.

19. Conducenti soggetti alla disciplina speciale. Verificare età, data di conseguimento della patente ed eventuale appartenenza alle categorie dell'art. 186-bis. Le eventuali maggiorazioni devono essere valutate autonomamente.

20. Prescrizioni relative all'alcolock. Verificare l'eventuale presenza dei codici unionali 68 e 69, le condizioni previste dal comma 9-ter e le eventuali maggiorazioni del comma 9-quater dell'art. 186. Consultare, quando pertinenti, le Scheda 10 e Scheda 13.

21. Aggravante notturna. Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verificare l'applicabilità del comma 2-sexies dell'art. 186, coordinandolo con l'aggravante dell'incidente. Consultare anche la Scheda 07.

22. Veicoli per i quali non è richiesta patente. Distinguere la responsabilità penale dalle conseguenze sul titolo abilitativo. Quando il mezzo non richiede patente, non procedere automaticamente al ritiro di una patente eventualmente posseduta per altri veicoli né alla decurtazione dei punti. Verificare autonomamente l'applicabilità del fermo.

23. Eventuali lesioni personali o decesso. Quando dall'incidente derivino lesioni personali o la morte di altre persone, verificare l'eventuale configurabilità dei reati previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale e il coordinamento con l'art. 222 del Codice della strada.

24. Lavoro di pubblica utilità. L'art. 186, comma 9-bis, disciplina la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità, alle condizioni previste dalla norma. L'incidente provocato costituisce un elemento decisivo per verificare l'ammissibilità dell'istituto, poiché la disposizione esclude la sostituzione nei casi previsti dal comma 2-bis.

OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Natura penale della fattispecie aggravata. La guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera b). Quando il conducente provoca un incidente stradale, si applica la circostanza aggravante speciale del comma 2-bis.

2. Autonomia della prova dell'incidente. La prova del superamento della soglia alcolemica e quella della causazione dell'incidente devono essere considerate separatamente. La positività all'etilometro non dimostra automaticamente la responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro.

3. Nozione di incidente stradale. La fattispecie aggravata non richiede necessariamente il coinvolgimento di altri veicoli o il ferimento di persone. Anche un incidente autonomo può assumere rilievo, purché siano accertati i requisiti dell'evento e il contributo causale del conducente.

4. Concorso di cause nella verificazione dell'incidente. L'eventuale concorso di comportamenti di altri utenti della strada o di ulteriori circostanze non esclude automaticamente l'aggravante. Occorre ricostruire il contributo causale concretamente attribuibile al conducente in stato di ebbrezza. La valutazione deve fondarsi sui rilievi e sulle risultanze probatorie, non su presunzioni.

5. Raddoppio delle pene. Il comma 2-bis prevede il raddoppio delle sanzioni della lettera b). L'ammenda è compresa tra euro 1.600,00 e euro 6.400,00 e l'arresto può raggiungere un anno. Tali limiti devono essere distinti da quelli della fattispecie ordinaria descritta nella Scheda 02.

6. Sospensione della patente. La durata della sospensione prevista per la lettera b) è raddoppiata, passando da sei mesi–un anno a uno–due anni. Il ritiro immediato e l'eventuale sospensione provvisoria prefettizia conservano natura e presupposti distinti.

7. Fermo amministrativo di 180 giorni. Il fermo previsto dal comma 2-bis costituisce sanzione amministrativa accessoria e non misura di confisca. La procedura esecutiva deve essere coordinata con l'art. 214, tenendo conto della natura penale della violazione principale.

8. Estraneità del proprietario. Il fermo non si applica quando il veicolo appartiene a persona estranea all'illecito. La valutazione deve riguardare la situazione concreta e non può limitarsi, in ogni caso, alla sola intestazione formale. Le ragioni dell'applicazione o della mancata applicazione devono risultare dagli atti.

9. Esclusione della confisca ordinaria. La fattispecie della lettera b), anche quando aggravata dall'incidente, non prevede di per sé la confisca del veicolo disciplinata dalla lettera c). Non devono pertanto essere utilizzate automaticamente le procedure di sequestro finalizzato alla confisca previste per la fascia superiore a 1,5 g/l.

10. Assenza della revoca automatica. La revoca della patente prevista dal comma 2-bis per il conducente che provoca un incidente riguarda la fascia superiore a 1,5 g/l, ferme le ulteriori disposizioni richiamate dalla norma. Non è applicabile automaticamente alla fascia della presente scheda.

11. Accertamento alcolemico e verifiche tecniche. Le questioni relative all'omologazione, alle verifiche periodiche e all'attendibilità dell'etilometro assumono rilievo anche nella fattispecie aggravata. Per i riferimenti giurisprudenziali comuni si rinvia alle Note comuni e alla Scheda 02.

12. Accertamenti sanitari e garanzie difensive. La distinzione tra analisi cliniche autonomamente disposte e accertamenti richiesti dalla polizia giudiziaria deve essere mantenuta anche quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente. Devono essere documentati i presupposti delle operazioni e le garanzie applicabili.

13. Aggravante notturna concorrente. La commissione del reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7 può rendere applicabile anche l'aggravante prevista dal comma 2-sexies dell'art. 186. Il relativo aumento riguarda l'ammenda e deve essere coordinato con il raddoppio conseguente all'incidente, senza estenderlo automaticamente alla pena detentiva.

14. Conducenti minorenni. Quando il conducente è minorenne, occorre applicare la disciplina speciale dell'art. 186-bis e le regole del procedimento penale minorile. Non deve essere confusa la responsabilità personale dell'autore con eventuali obblighi o posizioni giuridiche degli esercenti la responsabilità genitoriale.

15. Biciclette e monopattini elettrici. La responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza deve essere distinta dalle conseguenze relative alla patente. Per i mezzi che non richiedono titolo abilitativo, le eventuali sanzioni accessorie devono essere valutate in relazione alla disciplina applicabile al veicolo e alla fattispecie concretamente accertata.

16. Lavoro di pubblica utilità. Il comma 9-bis dell'art. 186 esclude la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità nei casi previsti dal comma 2-bis. L'incidente provocato rappresenta pertanto una differenza essenziale rispetto alla fattispecie ordinaria della lettera b).

17. Rapporti con omicidio e lesioni stradali. In presenza di lesioni personali o decesso occorre verificare le eventuali autonome responsabilità penali, comprese quelle previste dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, e il coordinamento con le disposizioni sulla patente dell'art. 222.

18. Coordinamento con la giurisprudenza. Le questioni relative alla causazione dell'incidente, al concorso di cause, alla prova dello stato di ebbrezza e alle conseguenze accessorie devono essere esaminate alla luce delle pronunce pertinenti. Prima di inserire una massima specifica, verificare che il principio riguardi effettivamente la fattispecie dell'art. 186, comma 2-bis, e non una diversa ipotesi di reato o una disciplina previgente.

19. Completezza della documentazione. La corretta applicazione della presente fattispecie richiede una documentazione completa della guida, del tasso alcolemico, della dinamica del sinistro, della causazione dell'incidente, delle garanzie difensive, della proprietà del veicolo e dei provvedimenti relativi alla patente e al fermo.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

17 ottobre 2026: prima predisposizione della Scheda 05, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'incidente provocato.

18 ottobre 2026: revisione normativa, procedurale e redazionale; precisazione del raddoppio delle pene e della sospensione della patente; coordinamento delle procedure relative al fermo amministrativo di 180 giorni, agli atti di polizia giudiziaria, alla modulistica e alle circostanze aggravanti concorrenti.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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