PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
SCHEDA 04
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON SUPERIORE A 0,8 G/L – INCIDENTE PROVOCATO
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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione all'art. 186, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, del Codice della strada.
Ambito della scheda
Fattispecie amministrativa di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, quando il conducente abbia provocato un incidente stradale. Sono escluse dalla presente trattazione ordinaria le condizioni soggettive dell'art. 186-bis e le maggiorazioni speciali dell'art. 186, comma 9-quater, del Codice della strada.
Natura della violazione
Illecito amministrativo aggravato dall'incidente provocato. Il comma 2-bis determina il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 2, lettera a), e l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito. L'aggravamento non trasforma la violazione amministrativa in reato, ferma restando l'eventuale configurabilità di autonome fattispecie penali.
A. Descrizione della violazione – accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'incidente], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e provocava un incidente stradale consistente in [descrivere la dinamica e le conseguenze]. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti. Le determinazioni concordanti documentavano un tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l. La causazione dell'incidente da parte del conducente risultava dai seguenti elementi: [descrivere condotta, rilievi, tracce, dichiarazioni, testimonianze e ulteriori riscontri].
B. Descrizione della violazione – accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e provocava un incidente stradale consistente in [descrizione]. Sottoposto a cure mediche presso [struttura sanitaria], risultava avere un tasso alcolemico di [valore] g/l, come da certificazione [estremi, ora del prelievo, ora dell'analisi e modalità di acquisizione], acquisita secondo le disposizioni dell'art. 186, comma 5. Dagli accertamenti relativi alla dinamica emergeva che il conducente aveva provocato l'incidente per le seguenti circostanze: [indicare i riscontri oggettivi]. Venivano documentati i presupposti dell'accertamento e le garanzie difensive applicabili.
C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
Quando non sia disponibile una valida misurazione quantitativa, descrivere analiticamente gli elementi sintomatici osservati, la condotta di guida e gli ulteriori riscontri. La qualificazione nella fascia amministrativa superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l richiede un quadro probatorio adeguato; non è consentito attribuire automaticamente un valore alcolemico sulla base di sintomi generici. La causazione dell'incidente deve essere dimostrata autonomamente e non può supplire alla carenza di prova della fascia alcolemica.
D. Conducente minorenne
Non utilizzare automaticamente la presente formula ordinaria. Il conducente minorenne rientra nella disciplina speciale dell'art. 186-bis del Codice della strada. Per la contestazione amministrativa occorre coordinare tale disciplina con l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, distinguendo l'autore materiale dalla persona tenuta alla sorveglianza. Restano autonome le eventuali responsabilità penali conseguenti al sinistro.
Codice PRO.SA.: 4066
Codice riportato nella documentazione di riferimento del Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano per la fascia superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l con incidente provocato. Verificare la corrispondenza con il gestionale in uso e con eventuali aggiornamenti successivi.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 1.086,00 a euro 4.340,00 |
| Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni |
euro 1.086,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
non ammesso |
| Maggiorazione notturna |
non prevista per la fattispecie amministrativa della lettera a) |
| Decurtazione dei punti |
10 punti, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis. Non applicabile quando il veicolo non richiede patente. |
| Sanzione amministrativa accessoria 1 |
sospensione della patente da sei a dodici mesi, quando applicabile al veicolo condotto, per effetto del raddoppio previsto dal comma 2-bis. |
| Sanzione amministrativa accessoria 2 |
fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito. |
| Adempimenti immediati relativi al fermo |
applicazione della procedura dell'art. 214, quando ricorrono i presupposti, con redazione del verbale, affidamento in custodia e ulteriori adempimenti prescritti. |
| Ritiro della patente |
immediato, finalizzato alla sospensione, ai sensi dell'art. 218, quando dovuto. |
| Trasmissione della patente e del verbale |
entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo della violazione, ai sensi dell'art. 218. |
| Confisca del veicolo |
non prevista per la sola fattispecie amministrativa descritta |
| Comunicazione di notizia di reato |
non prevista per la sola violazione amministrativa, salvo l'accertamento di autonomi reati |
| Autorità competente |
Prefetto per la sospensione della patente e per gli ulteriori provvedimenti di competenza |
Precisazione sul raddoppio: l'art. 186, comma 2-bis, dispone il raddoppio delle sanzioni del comma 2 quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. Per la lettera a), ciò comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria e della durata della sospensione della patente, oltre al fermo amministrativo di 180 giorni nei casi previsti.
Precisazione sul fermo: il fermo amministrativo di 180 giorni costituisce una sanzione amministrativa accessoria. Gli adempimenti immediati dell'organo accertatore devono essere descritti separatamente e svolti secondo l'art. 214 del Codice della strada. Non devono essere confusi con il semplice trasporto del veicolo in luogo sicuro né con il sequestro finalizzato alla confisca.
Precisazione sull'incidente: il semplice coinvolgimento del conducente nel sinistro non è sufficiente. Occorre dimostrare che abbia provocato l'incidente, attraverso la ricostruzione della dinamica e degli elementi causali concretamente accertati.
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Identificazione e prova della guida. Identificare il conducente e documentare gli elementi dai quali risulti l'effettiva condotta di guida. Indicare l'osservazione diretta, le testimonianze, le dichiarazioni, la posizione del veicolo e gli ulteriori riscontri.
2. Ricostruzione dell'incidente. Descrivere luogo, orario, veicoli coinvolti, danni, tracce, posizioni finali, rilievi fotografici e planimetrici, dichiarazioni e testimonianze. Evidenziare gli elementi che consentono di attribuire al conducente la causazione dell'incidente.
3. Incidente senza coinvolgimento di terzi. La fattispecie può riguardare anche un incidente autonomo, come un'uscita di strada o l'urto contro un ostacolo, quando l'evento sia qualificabile come incidente stradale e risulti provocato dal conducente. La presenza di altri veicoli o di persone ferite non costituisce un requisito necessario.
4. Presupposti dell'accertamento alcolemico. Indicare gli elementi che hanno determinato l'accertamento, compreso il coinvolgimento nell'incidente, gli eventuali controlli preliminari e i sintomi osservati. Distinguere l'orario della guida da quello delle successive operazioni.
5. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento probatorio, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso, l'orario, le dichiarazioni rese e l'eventuale presenza del difensore. La successiva qualificazione amministrativa della violazione non giustifica l'omissione delle garanzie applicabili prima dell'accertamento.
6. Documentazione dell'etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini e indicare i risultati e gli orari delle due prove, eseguite secondo l'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
7. Accertamento sanitario. Documentare la richiesta, la finalità dell'accertamento, gli orari del prelievo e dell'analisi, le modalità di acquisizione della certificazione e le garanzie difensive applicabili. Distinguere le analisi autonomamente eseguite per finalità cliniche da quelle richieste per finalità probatorie.
8. Contestazione della violazione. Redigere il verbale amministrativo indicando la fascia alcolemica, le modalità di accertamento, la dinamica dell'incidente, gli elementi che ne dimostrano la causazione, l'importo applicabile e le sanzioni accessorie previste.
9. Ritiro della patente. Quando dovuto, procedere al ritiro immediato ai sensi dell'art. 218 del Codice della strada. Trasmettere la patente e copia del verbale alla Prefettura competente entro cinque giorni dal ritiro.
10. Permesso di guida durante la sospensione. Poiché la fattispecie presuppone un incidente provocato, non ricorre la condizione di assenza di incidente richiesta dall'art. 218, comma 2, per l'eventuale rilascio del permesso di guida limitato a determinate fasce orarie.
11. Verifica della proprietà del veicolo. Accertare l'intestazione e gli elementi relativi alla concreta appartenenza del mezzo. Verificare se il proprietario sia persona estranea all'illecito, acquisendo dichiarazioni, documenti e ulteriori riscontri pertinenti.
12. Fermo amministrativo. Quando ne ricorrono i presupposti, procedere secondo l'art. 214 del Codice della strada. Redigere il verbale, individuare il soggetto affidatario, documentare il luogo di custodia, impartire le prescrizioni previste e curare gli ulteriori adempimenti relativi al provvedimento.
13. Veicolo appartenente a persona estranea all'illecito. Quando risulti l'appartenenza del veicolo a persona estranea all'illecito, non applicare automaticamente il fermo previsto dal comma 2-bis. Documentare gli elementi che giustificano la mancata applicazione della sanzione accessoria.
14. Modulistica relativa al fermo. Utilizzare gli atti specificamente previsti per il fermo amministrativo e, quando pertinenti, i modelli della sezione Modulistica, scegliendo il documento in base alla misura adottata e al soggetto destinatario della custodia: CS-01 – Verbale di sequestro o fermo amministrativo e affidamento all'avente diritto per il fermo con affidamento all'avente diritto; CS-02 – Scheda di descrizione dello stato del veicolo per documentare le condizioni del mezzo; CS-03 – Verbale per la consegna al custode-acquirente quando ricorre il relativo percorso di custodia; CS-04 – Verbale per la consegna al deposito autorizzato dal Prefetto nei casi previsti quando non è istituito il custode-acquirente. I modelli relativi alla consegna al custode-acquirente o al deposito non sostituiscono il verbale di fermo amministrativo e non devono essere utilizzati indistintamente.
15. Gestione del veicolo in assenza di fermo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando il fermo non è applicabile e ricorrono le condizioni dell'art. 186, comma 2-quinquies, documentare la consegna a persona idonea oppure il trasporto del mezzo.
16. Modello CS-06. La consegna a persona idonea o le operazioni di trasporto possono essere documentate mediante il Modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto. Il modello non costituisce verbale di fermo e non sostituisce gli atti obbligatori relativi alla sanzione accessoria.
17. Obbligato in solido. Individuare il soggetto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, verificando i presupposti della responsabilità solidale per la somma dovuta. La solidarietà pecuniaria non comporta il trasferimento delle conseguenze personali relative alla patente.
18. Termini e modalità di pagamento. Euro 1.086,00 entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, secondo l'art. 202 del Codice della strada, salve le cause di esclusione previste dalla disciplina generale. Non è ammessa la riduzione del 30 per cento.
19. Ricorso al Prefetto. Entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo l'art. 203 del Codice della strada.
20. Opposizione al Giudice di pace. In alternativa al ricorso al Prefetto, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, oppure sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, secondo l'art. 204-bis del Codice della strada.
21. Eventuali reati autonomi. Se il sinistro ha determinato lesioni personali o la morte di altre persone, verificare le eventuali responsabilità penali autonome, comprese quelle previste dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, quando ne ricorrono tutti i presupposti.
OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Natura amministrativa dell'illecito. La presenza dell'incidente provocato non modifica la natura amministrativa della violazione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera a). Il comma 2-bis determina un aggravamento del regime sanzionatorio, ma non trasforma la condotta in contravvenzione. Restano distinti gli eventuali reati autonomi derivanti dal sinistro.
2. Causazione dell'incidente. La semplice partecipazione materiale al sinistro non integra automaticamente il presupposto del comma 2-bis. È necessario ricostruire la dinamica e individuare gli elementi dai quali emerga il contributo causale della condotta del conducente. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 35181/2026, richiamata nelle Note comuni, affronta il rapporto tra stato di alterazione, concorso di ulteriori cause e verificazione dell'incidente. Il principio deve essere applicato tenendo conto della diversa natura della fattispecie amministrativa qui esaminata.
3. Incidente autonomo e assenza di terzi. La nozione di incidente stradale non richiede necessariamente il coinvolgimento di più veicoli o la presenza di persone ferite. Possono assumere rilievo anche l'uscita di strada o l'urto contro un ostacolo, purché ricorrano gli elementi necessari alla qualificazione dell'evento e alla sua attribuzione al conducente. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 17178/2017 è richiamata nella documentazione originaria come riferimento da verificare sul testo integrale.
4. Raddoppio delle sanzioni. Il comma 2-bis dell'art. 186 prevede il raddoppio delle sanzioni del comma 2. Per la lettera a), la sanzione pecuniaria passa da euro 543,00–2.170,00 a euro 1.086,00–4.340,00 e la sospensione della patente da tre–sei mesi a sei–dodici mesi. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 30240/2017 è richiamata nella documentazione originaria in relazione alle conseguenze accessorie, con principio da verificare sul testo integrale prima di un collegamento giurisprudenziale specifico.
5. Fermo amministrativo di 180 giorni. Il fermo previsto dall'art. 186, comma 2-bis, costituisce sanzione amministrativa accessoria e non deve essere confuso con la confisca, il sequestro o il semplice trasporto del veicolo. L'esecuzione richiede l'osservanza delle procedure previste dall'art. 214.
6. Estraneità del proprietario. La clausola che esclude il fermo quando il veicolo appartiene a persona estranea all'illecito richiede una valutazione concreta delle circostanze. L'intestazione formale è un elemento rilevante, ma devono essere esaminati anche gli ulteriori riscontri disponibili. Le ragioni dell'applicazione o della mancata applicazione del fermo devono risultare dagli atti.
7. Avviso difensivo anche nella fascia amministrativa. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 6987/2022 affronta la rilevanza dell'avviso della facoltà di assistenza difensiva anche quando l'esito dell'accertamento conduce alla contestazione della fascia amministrativa. Il risultato del test è conosciuto soltanto dopo la sua esecuzione; le garanzie applicabili devono quindi essere valutate prima dell'atto.
8. Etilometro e prova della violazione. La documentazione dell'omologazione, delle verifiche metrologiche e del corretto svolgimento delle prove assume rilievo anche nel giudizio civile di opposizione. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 6987/2022 costituisce un riferimento pertinente al tema. L'incidente non supplisce alla mancanza di prova della fascia alcolemica contestata.
9. Verifiche metrologiche e attendibilità. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 31662/2026 affronta il rapporto tra verifiche periodiche e attendibilità dell'accertamento. Le valutazioni formulate in ambito penale devono essere coordinate con le specifiche regole probatorie del giudizio amministrativo e civile.
10. Distinzione tra prova dell'ebbrezza e prova della causazione. L'accertamento alcolemico e la ricostruzione dell'incidente rispondono a esigenze probatorie autonome. Il primo deve sostenere il superamento della soglia di 0,5 g/l; la seconda deve dimostrare che il conducente abbia provocato il sinistro. Nessuno dei due presupposti può essere automaticamente desunto dall'altro.
11. Ritiro e sospensione della patente. Il ritiro immediato previsto dall'art. 218 è distinto dalla sospensione applicata dal Prefetto. La durata della sanzione accessoria è determinata secondo il regime aggravato del comma 2-bis. La trasmissione della patente e della copia del verbale deve avvenire entro cinque giorni dal ritiro.
12. Decurtazione dei punti. La violazione comporta la decurtazione prevista dalla disciplina della patente a punti. Il raddoppio delle sanzioni conseguente all'incidente non comporta automaticamente il raddoppio dei punti, che dipende dagli specifici presupposti dell'art. 126-bis.
13. Conducenti minorenni. Quando il conducente è minorenne, occorre coordinare la fattispecie con l'art. 186-bis e con l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La posizione dell'autore materiale non deve essere confusa con quella della persona destinataria della contestazione amministrativa.
14. Biciclette e monopattini elettrici. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34352/2023 e la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 48083/2023 costituiscono riferimenti per distinguere la responsabilità per guida in stato di ebbrezza dalle conseguenze sul titolo abilitativo. L'eventuale fermo del mezzo deve essere valutato autonomamente secondo la disciplina applicabile.
15. Assenza della maggiorazione notturna. La maggiorazione dell'ammenda prevista dall'art. 186, comma 2-sexies, riguarda le fattispecie penali delle lettere b) e c). Non è applicabile alla violazione amministrativa della lettera a), neppure quando ricorre l'incidente provocato.
16. Eventuali responsabilità penali autonome. Quando il sinistro abbia determinato lesioni personali o la morte di altre persone, occorre verificare la configurabilità degli eventuali reati previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, nonché delle ulteriori disposizioni pertinenti. La responsabilità penale eventualmente accertata rimane distinta dalla violazione amministrativa alcolemica.
17. Completezza degli atti. La corretta applicazione della presente fattispecie richiede la documentazione del superamento della soglia alcolemica, della causazione dell'incidente, della proprietà del veicolo e dei presupposti delle sanzioni accessorie. Devono inoltre essere rispettate le procedure relative al ritiro della patente, al fermo amministrativo, alla contestazione e alle eventuali autonome attività di polizia giudiziaria.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
17 ottobre 2026: prima predisposizione della scheda 04, con regime sanzionatorio amministrativo aggravato, formule operative, procedure relative al fermo del veicolo e osservazioni giurisprudenziali.
18 ottobre 2026: revisione normativa e redazionale della scheda; precisazione dei presupposti dell'incidente provocato; distinzione tra fermo amministrativo e adempimenti esecutivi; coordinamento delle procedure relative alla patente, alla modulistica e alla documentazione dell'accertamento; integrazione dei collegamenti normativi e giurisprudenziali.
AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.