Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35181 del 1 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35181 del 01/10/2026
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Etilometro - Verifica primitiva e attendibilità delle misurazioni - Aggravante dell'incidente stradale - Particolare tenuità del fatto - La contestazione dell'affidabilità dell'etilometro non può limitarsi a rilievi tecnici già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito. L'aggravante del sinistro ricorre anche in presenza di fattori meteorologici o stradali concorrenti, quando l'ebbrezza abbia concretamente inciso sull'incidente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la sentenza del 7 giugno 2024 del Tribunale di (Omissis), che aveva dichiarato (Soggetto 1) responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada.
All'imputato è stato contestato di avere condotto, il 23 agosto 2020, in (Omissis), un'autovettura Mercedes (Omissis), non di sua proprietà, in stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante etilometro in misura pari a 2,49 g/l alla prima prova e a 2,43 g/l alla seconda, e di avere provocato un incidente stradale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (Soggetto 1), a mezzo del difensore, lamentando, in sintesi, quanto segue.
I) Violazione di legge in relazione agli artt. 186, commi 2, lett. c), e 4, cod. strada, 379 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, del D.M. n. 196 del 1990 e della circolare ministeriale n. 87 del 1991.
Deduce che i giudici di merito hanno ritenuto affidabile l'etilometro nonostante le specifiche anomalie indicate nella consulenza tecnica difensiva. Sostiene che le 70 prove considerate dalla Corte territoriale hanno riguardato soltanto la verifica della precisione e dell'accuratezza delle misurazioni e che il D.M. n. 196 del 1990 ha previsto ulteriori prove, per un numero complessivo di circa 560, necessarie per attestare la funzionalità dello strumento. La loro mancata esecuzione, desumibile anche dalla numerazione progressiva degli scontrini, recanti i numeri 233 e 234, avrebbe reso inattendibili le rilevazioni effettuate sull'imputato.
II) Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Sostiene che i sintomi descritti dall'operante, consistiti nell'alito vinoso e nelle frasi sconnesse, sono generici e incompatibili con l'elevato tasso alcolemico rilevato e che la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni della loro ritenuta concordanza con l'accertamento strumentale. Quanto all'aggravante, deduce che la fuoriuscita autonoma dalla carreggiata è stata determinata dalla forte pioggia, dalla scivolosità e dall'usura del manto stradale, dalla ridotta visibilità dei margini della carreggiata e dalla conformazione del tratto viario, come ricostruito dal consulente tecnico della difesa, sicché lo stato di ebbrezza non avrebbe inciso sulla causazione del sinistro.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio.
Deduce che la natura contravvenzionale del reato, la ridotta entità del danno, la condotta tenuta nell'immediatezza del fatto e nel corso del giudizio, la sintomatologia riscontrata e le condizioni atmosferiche e stradali avrebbero giustificato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. o, in subordine, la determinazione della pena nel minimo edittale.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché le censure reiterano questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitano, in più punti, una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita nel giudizio di legittimità.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'affidabilità dell'etilometro, assumendo che lo strumento non sia stato sottoposto a tutte le verifiche prescritte e che le anomalie indicate nella consulenza tecnica difensiva abbiano reso inattendibili le misurazioni.
La censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha esaminato analiticamente i rilievi difensivi e ha rilevato che il libretto metrologico attestava l'omologazione dello strumento e l'esito positivo della verifica primitiva.
La Corte territoriale ha escluso che la numerazione progressiva degli scontrini, recanti i numeri 233 e 234, dimostrasse l'omessa esecuzione delle verifiche prescritte, osservando che la circolare n. 87 del 1991 indicava in 70 le prove da effettuare in sede di verifica primitiva e che alcuni valori di concentrazione erano alternativi tra loro. Ha inoltre spiegato che il campo di misurazione riportato nel manuale in lingua inglese riguardava il modello commercializzato a livello internazionale e non dimostrava l'inidoneità dell'apparecchio omologato per l'impiego sul territorio nazionale; che il risciacquo del cavo orale non era prescritto dal D.M. n. 196 del 1990; e che le verifiche del buon funzionamento e della messa a zero erano eseguite automaticamente dallo strumento e risultavano dagli scontrini, senza necessità di ulteriori operazioni manuali o documenti separati.
Il ricorrente ripropone la diversa interpretazione della disciplina tecnica sostenuta dal consulente di parte, senza confrontarsi compiutamente con tali argomentazioni e senza indicare un concreto malfunzionamento dell'apparecchio nelle due misurazioni eseguite nei confronti dell'imputato.
Il motivo è, pertanto, aspecifico e manifestamente infondato.
3. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sostenendo che i sintomi constatati dall'operante sarebbero incompatibili con i valori rilevati e che l'incidente sarebbe stato determinato esclusivamente dalle condizioni meteorologiche e stradali.
3.1. La doglianza relativa allo stato di ebbrezza è inammissibile. La Corte territoriale ha fondato il relativo accertamento sui risultati delle due misurazioni etilometriche, pari a 2,49 e 2,43 g/l, sui sintomi constatati dall'operante di polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha riferito di avere assunto bevande alcoliche prima di mettersi alla guida. Ha inoltre evidenziato la coerenza di tali elementi con la condotta di guida.
Il ricorso non individua manifeste incongruenze in questo percorso argomentativo, ma assume che, in presenza dei valori accertati, la sintomatologia avrebbe dovuto essere più grave, contrapponendo così una diversa valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
3.2. È parimenti inammissibile la censura concernente l'aggravante.
Ai fini della configurabilità dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è necessario che lo stato di ebbrezza costituisca la causa esclusiva dell'incidente, essendo sufficiente che abbia concorso alla sua determinazione. La presenza di ulteriori fattori, quali la pioggia, la ridotta visibilità o le condizioni del manto stradale, non esclude, pertanto, l'aggravante quando lo stato di alterazione abbia concretamente inciso sulla perdita di controllo del veicolo (cfr. Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, T., Rv. 277620 - 01).
La Corte territoriale ha esaminato la ricostruzione difensiva, ma ha escluso che le condizioni meteorologiche e stradali avessero costituito la causa esclusiva, eccezionale e inevitabile del sinistro. Ha valorizzato la conoscenza del tratto viario da parte dell'imputato, l'assenza di tracce di frenata o di manovre correttive e la prosecuzione del veicolo fuori dalla carreggiata sino al danneggiamento, per quindici metri, della recinzione del campo da golf. Ha quindi ritenuto che la dinamica fosse coerente con la compromissione delle capacità psicofisiche derivante dall'elevato tasso alcolemico. La sentenza ha anche osservato che le condizioni meteorologiche avrebbero imposto una maggiore prudenza e un più attento controllo del mezzo. Esse non interrompevano, quindi, il rapporto causale tra lo stato di ebbrezza e il sinistro, ma rendevano maggiormente necessarie capacità di percezione e reazione risultate compromesse dall'alterazione alcolica.
Il ricorrente contrappone a tale ricostruzione quella proposta dal consulente della difesa, attribuendo la fuoriuscita dalla carreggiata esclusivamente alla pioggia, alla scarsa visibilità dei margini stradali e alle condizioni del manto viario. La censura sollecita, dunque, una rivalutazione della dinamica del sinistro e delle risultanze istruttorie, senza evidenziare manifeste incongruenze nella motivazione impugnata.
4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.
4.1. Con riferimento alla causa di non punibilità, la censura è manifestamente infondata.
La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità dell'offesa valorizzando l'elevato tasso alcolemico, la perdita di controllo del veicolo, la causazione dell'incidente e il pericolo derivato dalla condotta anche per eventuali terzi. Il diniego è stato, pertanto, fondato su una valutazione complessiva delle concrete modalità del fatto e dell'entità del pericolo.
Il ricorrente si limita a richiamare la natura contravvenzionale del reato, la ridotta entità del danno, la condotta tenuta nell'immediatezza e nel corso del giudizio e le condizioni atmosferiche e stradali, senza confrontarsi con gli elementi specificamente posti a fondamento della decisione.
4.2. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, valutandole prevalenti sull'aggravante, mentre la Corte territoriale ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale in ragione dell'elevato tasso alcolemico. L'incensuratezza e la situazione familiare dell'imputato sono state già considerate mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La censura si risolve, pertanto, nella richiesta di una diversa ponderazione degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., non consentita nel giudizio di legittimità.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, in Roma il 10 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2026.
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