CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 128 CdS
Revisione della patente di guida (1)

(Vedi art. 128 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
   1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
   1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
   1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
   1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
   1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
   2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 678,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
   3. (2)

 

(1) Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori, di qualunque patente o CIGC siano in possesso (Legge 17.08.2005 n. 168 di conversione del D.L. 30.06.2005 n. 115).
(2) Comma abrogato dalla legge 29.07.2010 n. 120.

 

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OSSERVAZIONI

* Fermo restando la contestazione della violazione contenuta nell'art. 126, comma 11 del C.d.S. a carico del conducente che circola con patente di guida, CIGC, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente scaduta di validità (violazione accertabile anche attraverso il controllo presso una banca dati all'uopo preposta) e conseguente ritiro del documento scaduto, è opportuno precisare che qualora il conducente non sia in grado di esibire il documento scaduto, si provvederà anche alla contestazione dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. per procedere al successivo ritiro.
 Tale prassi è fondamentale in quanto renderà possibile l'eventuale successiva contestazione della violazione contenuta nell'art. 216, comma 6 del C.d.S. (guida con patente di guida ritirata). L'inottemperanza all'invito di esibire il documento scaduto da parte del trasgressore renderà non fattibile la contestazione della violazione dell'art. 216, comma 6 del C.d.S. poiché la norma recita che "... ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ...".
 In caso di ripetuta violazione del disposto di cui all'art. 126, comma 11 del C.d.S., senza che sia possibile procedere al ritiro del documento scaduto di validità, comporterà la sola ripetizione della violazione stessa (e di quella dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S.) anche se, attraverso una relazione dettagliata, è possibile inoltrare all'UMC competente per territorio la richiesta di revisione della patente di guida del trasgressore, ai sensi dell’art. 128 del C.d.S..
* La disposizione che prevede di sottoporre il titolare di patente di guida all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 del C.d.S. che, dopo la notifica della prima violazione che provochi una perdita di almeno cinque punti commetta altre due violazioni non contestuali nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti dalla patente, è applicabile anche al titolare neopatentato, senza tenere conto per quest'ultimo del raddoppio della decurtazione previsto per i neopatentati.
* La validità del provvedimento di revisione della patente di guida non può essere messa in discussione dalla mancata notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poichè l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dall'art 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023).
* Qualora, a seguito di sinistro stradale, sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica del titolare di patente di guida, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto (nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 del C.d.S.), possono disporre che il soggetto patentato sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4 dello stesso C.d.S..
 In tal caso la revisione della patente va disposta sul documento e non sulla categoria attinente al veicolo che la persona conduceva al momento dell'incidente.
* In tema di sanzioni accessorie, queste hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 C.d.S., la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del C.d.S., o dall'autorità che l'ha rilasciata per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a). La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massino di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal Prefetto, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del C.d.S. commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore
 La patente civile posseduta, tuttavia, potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.
 Le disposizioni dell'articolo 126-bis C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* Il titolare di patente di guida che subisce la perdita totale del punteggio (o che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti) a cui risulta già notificato il provvedimento di revisione della patente a cui deve sottoporsi entro trenta giorni, può richiedere alle competenti autorità che durante tale lasso di tempo, e senza alcuna ostatività, un permesso provvisorio di guida in relazione alla data di validità della patente di guida.
* Il declassamento volontario della propria patente di guida richiesto dal titolare del documento comporta che, a seguito di rilascio del duplicato, al fine di riottenere una delle categorie involontariamente oggetto della richiesta di declassamento volontario (in quanto ancora in possesso dei requisiti), l'interessato debba nuovamente sostenere la prova d'esame, come previsto dall'iter normativo.
* Al minore degli anni 18 che circola in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti alla guida di un veicolo per il quale è previsto il conseguimento della patente di guida, perchè minorenne, non si applicano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e revoca della patente; in alternativa il Prefetto, previa segnalazione dell'organo procedente, applica la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del C.d.S..
Attualmente, in forza all'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni, e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S. (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023).
* La circolazione alla guida del veicolo con la patente revocata per la perdita dei requisiti fisici e psichici prescritti o non più idoneo alla revisione (ai sensi dell'art. 128 del C.d.S.) non comporta la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi ha la materiale disponibilità del veicolo (art. 116, comma 14 del Cd.S.) in quanto detta fattispecie si applica unicamente nel caso in cui il conducente "... non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta ..."
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Semaforo rosso - Il provvedimento di revisione della patente di guida non rinviene, tra le proprie condizioni di validità, la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poiché l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale.

.Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Firenze, Sezione II, sentenza numero 812 del 03/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Motivazioni - nel caso di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale che determini lesioni gravi alle persone, ed a suo carico non sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del C.d.S. da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la revisione della patente di guida disposta dalla Motorizzazione, prevista ai sensi dell'art. 128 comma 1 del C.d.S., è di carattere discrezionale e, conseguentemente, tale esercizio va sempre sorretto, in sede motivazionale, dalla precisa individuazione dei dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, quali elementi di negligenza, imperizia o censurabilità nella condotta del conducente.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 136 del Codice della Strada - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Provvisorietà della patente marocchina - Revisione - In tema di conversione di patente di guida rilasciata dal Regno del Marocco, secondo l'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1187 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Patente a punti - Perdita totale del punteggio - Provvedimento di sospensione - Revisione della patente di guida - Opposizione - E' irrilevante la mancata notifica dell'atto con cui è disposta la revisione della patente di guida qualora il provvedimento di sospensione, notificato all'interessato dagli organi di polizia stradale che provvedono al suo ritiro ed alla conservazione, che ha originato la successiva contestazione della revisione, non è impugnato dal titolare della patente nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9382 del 31/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 191 del Codice della Strada - Investimento di pedone in fase di attraversamento su apposito attraversamento pedonale - Requisiti di idoneità alla guida del conducente - Provvedimento di revisione della patente di guida - Presupposti - Purché adeguatamente motivato, il provvedimento di revisione della patente di guida, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico stradale, può essere disposto anche in assenza di infrazione al Codice della strada ma, in caso di investimento di un pedone che attraversa la carreggiata stradale su un attraversamento pedonale, è circostanza che ragionevolmente può ingenerare dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida in capo al conducente del veicolo.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9113 del 25/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare - Il provvedimento amministrativo di natura cautelare della revisione della patente di guida è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.S., non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sezione III, sentenza numero 11179 del 20/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico ed è connotato da elevata discrezionalità in quanto, per la sua adozione, è sufficiente il semplice dubbio in ordine alla permanenza dei requisiti psico fisici o di idoneità tecnica in capo ai titolari della patente di guida, non essendo all'uopo richiesto che l'Autorità competente sia certa della loro perdita e la circostanza che il soggetto non si trovi alla guida di una autovettura al momento dell'accertamento non costituisce valido elemento di illegittimità degli atti.

.Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza numero 5682 del 03/10/2018
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 145 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Motivi del provvedimento - Mancanza di presupposti - L'esercizio del potere di revisione della patente di guida, pur essendo di natura discrezionale, non esime l'amministrazione dall'obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per rendere manifeste le ragioni su cui poggiano i dubbi che hanno condotto alla revisione, alla luce del fatto che una sola infrazione alle norme del codice della strada quale l'omessa precedenza, non di particolare gravità, non può costituire, indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino.

.Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 6570 del 20/12/2012
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'applicazione della misura amministrativa della revisione della patente di guida, di natura cautelare, ai fini del controllo della persistenza del requisito dell'idoneità tecnica alla guida, è giustificata anche per un semplice dubbio sulla persistenza del requisito medesimo e viene disposta nell'interesse generale della sicurezza della circolazione stradale, in relazione a qualsiasi comportamento irregolare che possa originare dubbi circa l'idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli a motore, indipendentemente dalla responsabilità penale in ordine alla causazione di sinistri o alla commissione d'infrazioni, in presenza di concreti elementi di giudizio capaci di far dubitare della sua idoneità tecnica alla guida, per la necessità di evitare che il titolare di patente continui a circolare pericolosamente e senza alcuna prudenziale cautela.

 

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