PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
SCHEDA 11
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L – CONDUCENTE SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONI DEI CODICI UNIONALI 68 E 69 (ALCOLOCK)
Torna alla pagina indice dell'articolo 186 contenente la casistica delle violazioni e le note comuni
Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera c), e al comma 9-quater, primo periodo, del Codice della strada.
Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, da parte di conducente che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 186, comma 9-ter.
La fattispecie riguarda il conducente titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati previsti dal comma 2, lettere b) o c), con prescrizioni efficaci alla data della nuova violazione.
La presente scheda considera la fattispecie senza incidente stradale provocato, senza aggravante notturna e senza alterazione o manomissione del dispositivo alcolock o dei relativi sigilli.
In presenza di ulteriori circostanze, occorre verificare separatamente il comma 2-bis, il comma 2-sexies, il secondo periodo del comma 9-quater e l'eventuale disciplina speciale dell'art. 186-bis.
Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio, punita con ammenda e arresto. Il comma 9-quater, primo periodo, prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni stabilite dal comma 2, lettera c), nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni del comma 9-ter.
La maggiorazione non costituisce un autonomo reato, ma incide sul trattamento sanzionatorio della fattispecie principale. La determinazione concreta delle pene compete all'autorità giudiziaria.
A. Descrizione della violazione – Accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti.
Le risultanze delle prove documentavano un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Il conducente risultava inoltre titolare di patente di guida italiana sulla quale erano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati previsti dall'art. 186, comma 2, lettere b) o c), come risultante da [estremi della patente, provvedimenti e verifiche documentali].
Le prescrizioni risultavano efficaci alla data della condotta, come documentato mediante [indicare gli elementi relativi alla decorrenza, alla durata e agli eventuali provvedimenti successivi].
Ricorrendo le condizioni del comma 9-ter, risultava applicabile la maggiorazione prevista dal comma 9-quater, primo periodo.
Gli scontrini dell'etilometro e la documentazione delle operazioni venivano acquisiti agli atti.
B. Descrizione della violazione – Accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [descrivere la tipologia dell'accertamento sanitario, i presupposti e le modalità], con risultato pari a [valore] g/l, come da documentazione [estremi].
Il conducente risultava soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter, con codici unionali 68 e 69 apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna, sulla base di [documentazione e verifiche effettuate].
Venivano documentati separatamente l'orario della guida, quello del prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato, nonché le garanzie difensive applicabili in relazione alla natura clinica o investigativa dell'accertamento.
C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, descrivere analiticamente gli elementi sintomatici osservati e gli ulteriori riscontri oggettivi disponibili.
La qualificazione della condotta nella fascia superiore a 1,5 g/l richiede elementi probatori particolarmente significativi, idonei a sostenere il superamento della specifica soglia. La sola presenza di sintomi generici non consente di attribuire automaticamente al conducente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La condizione soggettiva del comma 9-ter deve essere provata autonomamente.
D. Verifica delle condizioni del comma 9-ter
Accertare che il conducente sia titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza e che le relative prescrizioni siano efficaci alla data della nuova violazione.
Documentare gli estremi della precedente condanna, del provvedimento di revisione o adeguamento della patente, della decorrenza e della durata delle prescrizioni, delle annotazioni sul titolo e delle verifiche nelle banche dati.
La sola precedente denuncia o condanna non dimostra automaticamente l'applicabilità della maggiorazione. Non è sufficiente neppure la mera presenza dei codici qualora siano stati apposti per ragioni diverse da quelle previste dal comma 9-ter.
E. Conducente minorenne
L'eventuale coinvolgimento di un conducente minorenne richiede l'applicazione delle disposizioni del procedimento penale minorile e la verifica delle condizioni previste dall'art. 186-bis.
La responsabilità penale è personale e non si trasferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale. La condizione del comma 9-ter non deve essere presunta in ragione della sola età o dell'esistenza di precedenti.
Gli atti di identificazione, gli avvisi e le comunicazioni devono rispettare le garanzie specifiche previste per i minorenni. Quando pertinente, utilizzare il modello PG-02min, disponibile nella sezione Modulistica.
Codice PRO.SA.: Codice non presente
Nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023 non è presente una voce specifica per la fattispecie descritta nella presente scheda. L'indicazione si riferisce esclusivamente al documento consultato e non attesta l'assenza del codice nel gestionale attualmente in uso.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali ordinari dell'ammenda |
Da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 |
| Maggiorazione del comma 9-quater |
Aumento di un terzo delle sanzioni della lettera c), quando ricorrono le condizioni del comma 9-ter. |
| Estremi aritmetici dell'ammenda aumentata |
Da euro 2.000,00 a euro 8.000,00, ferma la determinazione giudiziale della pena. |
| Limiti edittali ordinari della pena detentiva |
Arresto da sei mesi a un anno |
| Aumento della pena detentiva |
Aumento di un terzo, secondo le regole penalistiche applicabili. Gli estremi aritmetici corrispondono a otto mesi e a un anno e quattro mesi di arresto. |
| Pagamento in misura ridotta |
Non ammesso – fattispecie penale |
| Sanzione amministrativa accessoria sulla patente |
Sospensione della patente. Durata ordinaria della lettera c): da uno a due anni. L'incidenza della maggiorazione del comma 9-quater sulla durata richiede specifica verifica interpretativa. |
| Raddoppio della sospensione per veicolo appartenente a persona estranea al reato |
Previsto dalla lettera c). Durata ordinaria raddoppiata: da due a quattro anni, fermo il coordinamento con il comma 9-quater. |
| Revoca della patente |
Obbligatoria in caso di recidiva nel biennio, quando ne ricorrono i presupposti. La sola condizione del comma 9-ter non determina automaticamente la revoca. |
| Ritiro della patente |
Immediato, quando dovuto, secondo l'art. 223. |
| Trasmissione della patente e del rapporto |
Entro dieci giorni al Prefetto competente, tramite il Comando o Ufficio, secondo l'art. 223. |
| Confisca del veicolo |
Prevista, salvo appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. |
| Sequestro finalizzato alla confisca |
Da eseguire quando il veicolo è assoggettabile a confisca, secondo l'art. 224-ter, comma 1, e l'art. 213, in quanto compatibile. |
| Trasmissione del verbale di sequestro |
Entro dieci giorni alla Prefettura competente, unitamente al rapporto, tramite il Comando o Ufficio, secondo l'art. 224-ter, comma 1. |
| Fermo amministrativo del veicolo |
Non previsto per la sola fattispecie descritta. Il fermo di 180 giorni del comma 2-bis presuppone l'incidente provocato. |
| Sospensione cautelare fino all'esito della visita medica |
Prevista nei casi del comma 9 dell'art. 186, quando ne ricorrono i presupposti. Il provvedimento compete al Prefetto. |
| Decurtazione dei punti |
10 punti, secondo l'art. 126-bis, quando applicabile, con eventuale raddoppio nei casi previsti. |
| Comunicazione di notizia di reato |
Alla Procura della Repubblica competente, secondo l'art. 347 c.p.p. |
| Autorità giudiziaria competente |
Tribunale in composizione monocratica; per i minorenni, autorità giudiziaria minorile. |
Precisazione sulle pene principali. Gli estremi aritmetici dell'ammenda da euro 2.000,00 a euro 8.000,00 e dell'arresto da otto mesi a un anno e quattro mesi derivano dall'aumento di un terzo previsto dal comma 9-quater. La concreta determinazione della pena e il coordinamento con le ulteriori circostanze competono al giudice.
Precisazione sulla patente. La lettera c) prevede ordinariamente la sospensione da uno a due anni, raddoppiata quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La revoca è obbligatoria in caso di recidiva nel biennio. L'incidenza dell'aumento del comma 9-quater sulla durata della sospensione richiede specifico coordinamento interpretativo.
Precisazione sulla confisca. La lettera c) prevede la confisca del veicolo, salvo appartenenza a persona estranea al reato. Il sequestro eseguito dagli operatori è una misura finalizzata alla confisca e deve essere distinto dalla sanzione accessoria definitiva.
Precisazione sull'alcolock. Secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, l'aumento di un terzo del primo periodo e il raddoppio del secondo periodo del comma 9-quater non si applicano cumulativamente.
NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Identificazione del conducente e prova della guida. Identificare compiutamente il soggetto e documentare gli elementi dai quali risulti l'effettiva conduzione del veicolo. Riportare luogo, orario, circostanze, osservazioni dirette, dichiarazioni e ulteriori riscontri.
2. Verifica della patente. Accertare categoria, validità, eventuali limitazioni e prescrizioni, con particolare riferimento ai codici unionali 68 e 69. Riportare gli estremi del titolo e le risultanze delle interrogazioni effettuate.
3. Presupposti del comma 9-ter. Verificare che i codici 68 e 69 siano stati apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati della lettera b) o c), e che le prescrizioni siano efficaci alla data della nuova violazione.
4. Distinzione tra presenza e origine dei codici. Non applicare automaticamente la maggiorazione quando i codici siano stati apposti per ragioni diverse da quelle previste dal comma 9-ter. Documentare il titolo giuridico della loro apposizione e le risultanze delle verifiche.
5. Decorrenza delle prescrizioni. Verificare la data di restituzione della patente dopo la condanna e la durata delle prescrizioni, tenendo conto dell'eventuale maggiore durata imposta dalla commissione medica ai sensi dell'art. 119.
6. Presupposti dell'accertamento alcolemico. Documentare gli elementi che hanno determinato il controllo, gli eventuali sintomi osservati, l'esito degli accertamenti preliminari e le modalità della successiva misurazione quantitativa.
7. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento urgente, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso, l'orario e le dichiarazioni rese.
8. Documentazione dell'etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e documentazione delle verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini e documentare le prove eseguite secondo l'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
9. Accertamenti sanitari. Quando il tasso alcolemico sia accertato presso una struttura sanitaria, documentare i presupposti della richiesta, gli orari, le modalità di acquisizione dei risultati e le garanzie difensive applicabili. Distinguere gli esami clinici autonomi da quelli richiesti per finalità probatorie.
10. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti necessari all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore, all'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e agli ulteriori avvisi prescritti.
Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min, disponibili nella sezione Modulistica.
11. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla Procura della Repubblica competente la comunicazione di notizia di reato, riportando la condotta di guida, le risultanze alcolemiche e gli elementi probatori relativi alla condizione del comma 9-ter.
Allegare gli atti di accertamento, gli scontrini dell'etilometro, la documentazione sanitaria eventualmente acquisita e le risultanze documentali relative ai codici unionali.
12. Ritiro della patente. Quando ne ricorrono i presupposti, procedere al ritiro immediato secondo l'art. 223. Documentare il ritiro e trasmettere la patente, unitamente al rapporto, alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio.
13. Sospensione della patente. Segnalare negli atti che la lettera c) prevede ordinariamente la sospensione da uno a due anni e che il comma 9-quater dispone l'aumento di un terzo delle sanzioni. Distinguere il ritiro immediato dalla sospensione provvisoria e dalla sanzione accessoria definitiva.
14. Revoca in caso di recidiva nel biennio. Verificare autonomamente i presupposti della recidiva prevista dalla lettera c). La precedente condanna rilevante per l'apposizione dei codici 68 e 69 non consente di affermare automaticamente la sussistenza della recidiva nel biennio.
15. Verifica della proprietà del veicolo. Accertare l'intestazione e la concreta appartenenza del mezzo, verificando se appartenga al conducente o a persona estranea al reato. La verifica è essenziale per la confisca e per il raddoppio della sospensione della patente.
16. Sequestro finalizzato alla confisca. Quando il veicolo è assoggettabile a confisca, procedere al sequestro amministrativo secondo l'art. 224-ter, comma 1, e l'art. 213, in quanto compatibile.
Documentare il provvedimento, la custodia, il soggetto affidatario e il luogo di deposito. Trasmettere copia del verbale di sequestro, unitamente al rapporto, alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio.
17. Modulistica relativa al sequestro. Utilizzare, quando pertinenti, i modelli CS-01, CS-02, CS-03 e CS-04, disponibili nella sezione Modulistica, rispettando le differenti finalità degli atti.
18. Custodia del veicolo. Applicare le disposizioni dell'art. 213 e, ove pertinenti, dell'art. 214-bis, secondo le disposizioni compatibili e le istruzioni operative applicabili.
19. Veicolo appartenente a persona estranea al reato. Quando risulti tale condizione, non applicare automaticamente la confisca prevista dalla lettera c). Documentare i riscontri acquisiti e segnalare il raddoppio della durata della sospensione della patente, quando applicabile.
20. Gestione del veicolo non sequestrato. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando il veicolo non sia assoggettabile a confisca, documentare la consegna a persona idonea oppure il trasporto e la custodia secondo il comma 2-quinquies.
Utilizzare, quando pertinente, il modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto, disponibile nella sezione Modulistica. Il modello non sostituisce il verbale di sequestro.
21. Verifica del dispositivo alcolock. Quando pertinente, verificare la presenza del dispositivo e la documentazione relativa all'installazione e alla conformità tecnica, nei limiti delle competenze e delle possibilità di accertamento degli operatori.
22. Eventuale manomissione. Se emergono elementi indicativi di alterazione del dispositivo o di rimozione o manomissione dei sigilli, descrivere analiticamente le anomalie e acquisire, ove necessario, verifiche tecniche idonee. La positività all'etilometro non prova automaticamente la manomissione.
23. Divieto di cumulo tra le maggiorazioni del comma 9-quater. Secondo la circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, l'aumento di un terzo del primo periodo e il raddoppio del secondo periodo non si applicano cumulativamente.
24. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando l'eventuale raddoppio nei casi previsti. La maggiorazione del comma 9-quater non determina automaticamente il raddoppio dei punti.
25. Lavoro di pubblica utilità speciale. In assenza dell'incidente provocato e ricorrendo gli ulteriori presupposti, può trovare applicazione il lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis. La maggiorazione del comma 9-quater non costituisce, da sola, una causa espressa di esclusione dell'istituto.
26. Concorso con ulteriori circostanze. Quando siano presenti incidente provocato, aggravante notturna o condizioni dell'art. 186-bis, documentare separatamente ogni circostanza e verificare le disposizioni applicabili. La determinazione delle maggiorazioni penali compete all'autorità giudiziaria.
27. Completezza degli atti. Documentare la condotta di guida, il tasso alcolemico, la condizione del comma 9-ter, le modalità dell'accertamento, il ritiro della patente, la proprietà e la gestione del veicolo, l'eventuale sequestro e le ulteriori circostanze rilevanti.
OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Struttura della fattispecie penale. La guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera c).
Quando il conducente si trovi nelle condizioni del comma 9-ter, il primo periodo del comma 9-quater prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni. La maggiorazione non costituisce un autonomo reato.
2. Presupposto soggettivo della maggiorazione. La condizione del comma 9-ter presuppone una precedente condanna per i reati delle lettere b) o c) e l'apposizione dei codici unionali 68 e 69 sulla patente italiana.
La circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 precisa che l'aumento del comma 9-quater riguarda i titolari di patente italiana sulla quale i codici siano stati apposti congiuntamente a seguito della precedente condanna.
3. Distinzione tra condanna e prescrizioni. La sola esistenza di una precedente condanna non equivale automaticamente alla sussistenza delle condizioni del comma 9-ter. Occorre verificare la concreta apposizione dei codici e l'efficacia delle prescrizioni.
4. Codici unionali 68 e 69. Il codice 68 prescrive il divieto di assumere alcool durante la guida. Il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla disciplina tecnica applicabile.
Le prescrizioni devono essere distinte dalla maggiorazione sanzionatoria prevista dal comma 9-quater.
5. Durata delle prescrizioni. Il comma 9-ter prevede una durata minima di due anni per i casi della lettera b) e di tre anni per quelli della lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica.
6. Revisione della patente. Il comma 9-ter prevede la revisione della patente ai sensi dell'art. 128, allo scopo di consentire l'adeguamento del titolo alle prescrizioni.
7. Aumento dell'ammenda. La lettera c) prevede ordinariamente l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00. Il comma 9-quater dispone l'aumento di un terzo.
Gli estremi aritmetici risultano pari a euro 2.000,00 ed euro 8.000,00. La determinazione della pena concreta compete al giudice penale.
8. Aumento della pena detentiva. La lettera c) prevede l'arresto da sei mesi a un anno. L'aumento di un terzo deve essere considerato secondo le regole penalistiche applicabili.
Gli estremi aritmetici corrispondono a otto mesi e a un anno e quattro mesi di arresto, senza pregiudicare la determinazione giudiziale della pena.
9. Sospensione della patente. La lettera c) prevede ordinariamente la sospensione da uno a due anni. La formulazione del comma 9-quater richiede un coordinamento specifico con la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie.
Occorre distinguere la sospensione definitiva, il ritiro immediato previsto dall'art. 223 e l'eventuale sospensione provvisoria prefettizia.
10. Raddoppio della sospensione per appartenenza del veicolo a terzi. Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la lettera c) dispone il raddoppio della durata della sospensione.
La previsione deve essere coordinata con il comma 9-quater, evitando di confondere il raddoppio della sospensione con l'aumento delle pene principali.
11. Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. La lettera c) prevede la revoca obbligatoria della patente in caso di recidiva nel biennio.
La precedente condanna rilevante per il comma 9-ter e la recidiva nel biennio non coincidono necessariamente. Occorre verificare autonomamente i presupposti della revoca, senza desumerli dalla sola presenza dei codici 68 e 69.
12. Confisca del veicolo. La lettera c) prevede la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo appartenenza a persona estranea al reato.
Il sequestro finalizzato alla confisca è disciplinato dall'art. 224-ter. La misura cautelare adottata dagli operatori deve essere distinta dalla sanzione accessoria definitiva.
13. Procedura di sequestro. L'art. 224-ter, comma 1, prevede il sequestro secondo le disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili, e la trasmissione del verbale di sequestro, unitamente al rapporto, alla Prefettura competente entro dieci giorni.
La disciplina della custodia deve essere coordinata con l'art. 214-bis e con le istruzioni operative applicabili.
14. Proprietario estraneo al reato. L'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato impedisce l'applicazione della confisca prevista dalla lettera c), ma determina il raddoppio della sospensione della patente.
La valutazione dell'estraneità richiede l'esame delle circostanze concrete. Non deve essere identificata automaticamente con la semplice diversità soggettiva tra proprietario e conducente.
15. Rapporti con l'art. 125. Il comma 3-ter disciplina le prescrizioni relative all'alcolock per i veicoli delle categorie internazionali M e N.
Il comma 3-quater disciplina le violazioni delle prescrizioni, facendo salvi i casi previsti dall'art. 186. Occorre verificare la corretta qualificazione delle condotte concretamente accertate.
16. Manomissione dell'alcolock. Il secondo periodo del comma 9-quater prevede il raddoppio delle sanzioni quando il dispositivo sia stato alterato o manomesso oppure siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
La fattispecie richiede la prova della specifica alterazione o manomissione. Non è sufficiente il semplice accertamento di un tasso alcolemico positivo.
17. Indicazioni della circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024. La circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, emanata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, fornisce chiarimenti sull'applicazione dei commi 9-ter e 9-quater dell'art. 186 e sul coordinamento con l'art. 125.
Secondo le indicazioni ministeriali, l'aumento di un terzo del primo periodo del comma 9-quater trova applicazione nei confronti del conducente titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 a seguito di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.
La circolare distingue tale situazione dall'apposizione dei codici per ragioni differenti e dalla presenza dei medesimi codici su patente rilasciata da altro Stato dell'Unione europea.
Il documento chiarisce inoltre che l'aumento di un terzo e il raddoppio previsti, rispettivamente, dal primo e dal secondo periodo del comma 9-quater non possono concorrere tra loro. Quando ricorrono i presupposti della manomissione, il raddoppio sostituisce l'aumento ordinario.
In presenza di diverse maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli aumenti devono essere calcolati separatamente sulla sanzione base. Per le fattispecie penali, la determinazione del trattamento sanzionatorio compete all'autorità giudiziaria.
Le indicazioni della circolare relative all'iniziale differimento dell'applicazione delle disposizioni tecniche sull'alcolock devono essere lette tenendo conto del successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, e degli ulteriori provvedimenti intervenuti.
Fonte documentale: Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Per il materiale illustrativo pubblicato sul portale: scheda illustrativa della circolare ministeriale.
18. Alternatività delle maggiorazioni del comma 9-quater. L'aumento di un terzo previsto dal primo periodo e il raddoppio previsto dal secondo periodo non possono concorrere. Quando ricorrono i presupposti del secondo periodo, si applica il raddoppio, secondo le indicazioni ministeriali.
19. Concorso con altre circostanze. In presenza di incidente provocato, aggravante notturna o condizioni dell'art. 186-bis, occorre verificare le regole sul concorso di circostanze.
La determinazione delle maggiorazioni penali compete al giudice. Non devono essere effettuati automaticamente calcoli destinati alla quantificazione definitiva della pena.
20. Lavoro di pubblica utilità speciale. In assenza dell'incidente provocato e ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, può trovare applicazione il lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis.
La maggiorazione del comma 9-quater non determina, di per sé, l'esclusione dell'istituto. La relativa applicazione compete all'autorità giudiziaria.
21. Effetti del lavoro di pubblica utilità sulla confisca. In caso di svolgimento positivo, il comma 9-bis prevede l'estinzione del reato, la riduzione alla metà della durata della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.
La disciplina conferma la necessità di distinguere il sequestro cautelare, la confisca definitiva e le conseguenze degli istituti alternativi previsti dalla legge.
22. Visita medica e provvedimenti prefettizi. Il comma 8 dell'art. 186 disciplina la visita medica. Il comma 9 prevede inoltre, nei casi contemplati dalla disposizione, la sospensione cautelare della patente fino all'esito della visita medica.
La misura deve essere distinta dalla sospensione accessoria definitiva e dagli ulteriori provvedimenti previsti dal comma 8.
23. Patente comunitaria. La circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 esclude l'applicazione della maggiorazione del comma 9-quater ai titolari di patente comunitaria sulla quale siano stati apposti i codici 68 e 69, anche congiuntamente.
La disciplina del comma 9-ter contempla inoltre disposizioni specifiche per i titolari di patente rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano acquisito residenza in Italia.
24. Veicolo privo di alcolock. La guida di un veicolo soggetto all'obbligo del dispositivo ma privo dello stesso deve essere valutata alla luce dell'art. 125, commi 3-ter e 3-quater.
L'assenza del dispositivo non equivale, di per sé, alla sua manomissione e non consente automaticamente di applicare il raddoppio del comma 9-quater, secondo periodo.
25. Documentazione probatoria e coordinamento con le altre schede. La presente fattispecie richiede la prova della condotta di guida, del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e della condizione soggettiva prevista dal comma 9-ter.
La comunicazione di notizia di reato deve consentire di ricostruire separatamente tali elementi, nonché le condizioni relative alla confisca e alla situazione della patente.
In presenza di incidente provocato, aggravante notturna, manomissione dell'alcolock o altre condizioni speciali, occorre verificare le schede dedicate e le disposizioni applicabili, evitando sovrapposizioni e duplicazioni sanzionatorie.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
19 ottobre 2026: revisione normativa, procedurale e redazionale della Scheda 11, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l da parte di conducente soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter. Approfondimento della maggiorazione prevista dal comma 9-quater, delle pene principali, della sospensione e della revoca della patente, della confisca e del sequestro del veicolo, delle verifiche sui codici unionali 68 e 69 e delle procedure di polizia giudiziaria. Inserimento di un approfondimento specifico sulla circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Evidenziata la necessità di ulteriore verifica interpretativa sulla durata della sospensione della patente.
AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.