CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 119 CdS
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

(Vedi art. 319, art. 320, art. 321, art. 322, art. 323, art. 324, art. 325, art. 326, art. 327, art. 328, art. 329, art. 330, art. 331, art. 332, art. 333, art. 334, art. 335, art. 336, art. 337, art. 338 e appendice II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

Leggi qui il breve commento all’articolo 119 del Codice della strada

 

1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa.
La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze.
Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis) Lettera soppressa. (1)

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice.
Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali.
I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione.
È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

 

Note

(1) Lettera soppressa dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

 

Breve commento all’articolo 119 del Codice della strada

L’articolo 119 pone il principio secondo cui il rilascio e la conservazione della patente presuppongono condizioni fisiche e psichiche compatibili con la guida sicura. La disposizione non contiene un elenco autosufficiente di patologie ostative: deve essere letta insieme agli articoli da 319 a 338 e all’appendice II del Regolamento, nonché alla disciplina europea recepita nell’ordinamento nazionale.

Il comma 1 esprime un giudizio funzionale. La presenza di una malattia, di una minorazione o di una deficienza non determina automaticamente l’inidoneità: occorre stabilire se, per natura, gravità ed eventuale compensabilità mediante prescrizioni o adattamenti, la condizione impedisca di condurre con sicurezza i veicoli per i quali è richiesto il titolo.

In via ordinaria l’accertamento è affidato ai medici individuati dal comma 2. La visita deve essere eseguita in un gabinetto medico dotato delle attrezzature necessarie. Quando ricorre una delle condizioni del comma 4, oppure quando il medico monocratico nutra dubbi fondati sull’idoneità e sulla sicurezza della guida, la valutazione compete alla Commissione medica locale.

Per i soggetti affetti da diabete la norma distingue tra categorie leggere e categorie professionali o pesanti. Per A, B, BE e sottocategorie provvedono gli specialisti in diabetologia della struttura sanitaria locale; per C, D, CE, DE e sottocategorie decide la Commissione medica locale integrata da uno specialista diabetologo. La durata della validità può essere ridotta in funzione della condizione clinica e dei successivi controlli.

Il comma 2-ter disciplina la certificazione relativa al non abuso di alcol e al non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope per il primo rilascio e per determinate categorie professionali. La disposizione rinvia a un decreto interministeriale per modalità degli accertamenti e strutture competenti. Nell’applicazione concreta occorre quindi verificare gli atti attuativi e le istruzioni ministeriali vigenti, evitando di trasformare il mero dato anamnestico in un automatismo di inidoneità.

La certificazione sanitaria destinata alla domanda d’esame non può essere anteriore a tre mesi e deve tener conto dei precedenti morbosi dichiarati mediante certificazione del medico di fiducia. Il certificato anamnestico concorre alla valutazione, ma non sostituisce il giudizio di idoneità del medico accertatore o della Commissione.

Il comma 4 individua le ipotesi di competenza necessaria della Commissione medica locale: mutilazioni o minorazioni fisiche, particolari titoli di guida oltre i sessantacinque anni, richiesta del prefetto o della Motorizzazione, dubbi sorti nella visita monocratica e diabete per le categorie pesanti. Nel caso delle minorazioni stabilizzate e non suscettibili di aggravamento, la Commissione può consentire che i rinnovi successivi seguano la procedura ordinaria.

Il giudizio della Commissione non coincide con il provvedimento finale. La Commissione comunica l’inidoneità temporanea o permanente, le limitazioni, gli adattamenti o la riduzione di validità all’ufficio della Motorizzazione, cui spetta adottare l’atto amministrativo di sospensione, revoca o modifica del titolo. Questa distinzione incide sia sull’individuazione dell’amministrazione responsabile sia sui rimedi esperibili.

L’interessato può chiedere, a proprie spese, una nuova certificazione agli organi sanitari periferici di Rete Ferroviaria Italiana. Se emerge una diversa valutazione, la Motorizzazione può modificare il provvedimento in autotutela. Il comma 5 collega la produzione della nuova certificazione ai termini per la tutela giurisdizionale o straordinaria: tali termini devono quindi essere verificati immediatamente sul provvedimento notificato.

L’accertamento dell’idoneità psicofisica deve essere distinto dalla revisione tecnica prevista dall’articolo 128. Un giudizio sanitario favorevole non esclude che, in presenza di elementi autonomi, l’amministrazione possa dubitare della persistente idoneità tecnica alla guida e richiedere gli esami prescritti dalla relativa disciplina.

Le norme regolamentari specificano requisiti visivi, uditivi, tempi di reazione, patologie invalidanti, composizione delle Commissioni, adattamenti e caratteristiche dei veicoli conducibili. Per questo motivo la valutazione operativa non può fondarsi sul solo articolo 119, ma richiede il coordinamento con la disposizione regolamentare applicabile alla categoria di patente e alla condizione sanitaria considerata.

 

AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di studio. Per l’attività operativa occorre verificare il testo vigente, gli atti del singolo procedimento e le fonti ufficiali applicabili.

OSSERVAZIONI

 

Giudizio funzionale e assenza di automatismi

La presenza di una patologia o minorazione non equivale automaticamente a inidoneità. Il giudizio deve riguardare l’effettiva capacità di condurre in sicurezza, tenendo conto della categoria richiesta, dell’evoluzione della condizione, degli eventuali adattamenti e delle prescrizioni applicabili.

Medico monocratico e Commissione medica locale

La visita ordinaria compete ai medici indicati dal comma 2. La Commissione medica locale interviene nei casi tassativamente previsti dal comma 4 o quando gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio fanno sorgere dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida. Il medico monocratico non deve formulare autonomamente il giudizio riservato alla Commissione.

Richiesta del prefetto o della Motorizzazione

La Commissione è competente anche quando la visita sia richiesta dal prefetto o dall’ufficio della Motorizzazione. Il presupposto della richiesta deve essere distinto dal successivo giudizio sanitario: l’autorità segnala gli elementi che giustificano l’accertamento, mentre la valutazione clinica compete all’organo sanitario.

Sinistro e revisione della patente

Il coinvolgimento in un sinistro non determina da solo la perdita dei requisiti. Quando emergano elementi concreti idonei a far dubitare dell’idoneità psicofisica o tecnica, può essere disposta la revisione ai sensi dell’articolo 128. La revisione riguarda il titolo di guida e deve indicare chiaramente se il dubbio concerne i requisiti psicofisici, l’idoneità tecnica o entrambi.

Autonomia dell’idoneità tecnica

Il TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, sentenza n. 1163 del 18 agosto 2026, ha chiarito che l’idoneità psicofisica accertata dalla Commissione medica non esclude l’autonoma verifica dell’idoneità tecnica. Anche l’annullamento dei verbali sanzionatori non cancella necessariamente i fatti storici che, complessivamente valutati, possono fondare il dubbio tecnico.

Commissione medica e provvedimento finale

La Commissione medica locale esprime e comunica il giudizio sanitario; il provvedimento conclusivo che incide sulla patente è adottato dall’ufficio della Motorizzazione. Il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 98 del 3 gennaio 2024, ha ribadito che le Commissioni operano quali organi consultivi del Ministero e che gli eventuali vizi degli atti preparatori si fanno valere attraverso l’impugnazione del provvedimento conclusivo.

Inidoneità temporanea e permanente

All’inidoneità temporanea segue il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 129; all’inidoneità permanente consegue la revoca ai sensi dell’articolo 130. Non devono essere confuse con la sospensione cautelare o con le sanzioni accessorie previste per specifiche violazioni.

Nuova certificazione sanitaria RFI

L’interessato può ottenere, a propria richiesta e a proprie spese, una nuova certificazione dagli organi sanitari periferici di Rete Ferroviaria Italiana. La diversa valutazione non sostituisce automaticamente il provvedimento già adottato, ma può consentire alla Motorizzazione di modificarlo in autotutela. La certificazione deve essere prodotta entro i termini indicati dal comma 5.

Permesso provvisorio durante il rinnovo in Commissione

Il permesso provvisorio previsto dall’articolo 126 può essere rilasciato, una sola volta, al titolare che debba rinnovare la patente presso la Commissione medica locale. Esso consente la guida soltanto nel periodo e alle condizioni risultanti dal documento. Non sana la guida compiuta dopo la scadenza della patente e prima del suo rilascio.

Controllo su strada del permesso provvisorio

Nel controllo devono essere verificati patente scaduta o in scadenza, permesso provvisorio con codice univoco e ricevuta della prenotazione della visita presso la Commissione. Autenticità, scadenza ed eventuali prescrizioni devono essere controllate attraverso gli strumenti informativi disponibili.

Patenti speciali e adattamenti

Il titolare di patente speciale può guidare soltanto i veicoli e nelle condizioni compatibili con codici, adattamenti e prescrizioni apposti sul titolo. La mancata osservanza delle prescrizioni deve essere qualificata secondo la specifica disposizione violata; non costituisce, di per sé, una violazione direttamente sanzionata dall’articolo 119.

Diabete e categorie di patente

Per i soggetti affetti da diabete occorre distinguere le patenti A, B, BE e sottocategorie dalle categorie C, D, CE, DE e sottocategorie. Per queste ultime è necessaria la Commissione medica locale integrata dal diabetologo. La periodicità dei controlli dipende dal giudizio sanitario e dalla normativa speciale applicabile.

Valutazione psicodiagnostica

Il medico accertatore o la Commissione possono richiedere una specifica valutazione psicodiagnostica. Essa deve essere effettuata da psicologi abilitati e iscritti all’albo e costituisce un’integrazione dell’accertamento sanitario, non un procedimento autonomo di rilascio o revoca della patente.

 

AVVERTENZA: le osservazioni hanno finalità di orientamento operativo e non sostituiscono la consultazione delle fonti ufficiali, della prassi aggiornata e degli atti del singolo procedimento.

GIURISPRUDENZA

.Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia, Sezione II, sentenza numero 1163 del 18/08/2026
Circolazione stradale - Art. 119 e 128 Codice della Strada - Provvedimento di revisione della patente di guida - Giudizio di idoneità psico - fisica alla guida e giudizio di inidoneità tecnica - Opposizione - L’annullamento dei verbali ex art. 204, comma 1-bis, C.d.S. incide sulla sanzione, ma non cancella l’accertamento dei fatti, che può conservare rilevanza amministrativa e concorrere a fondare il dubbio sull’idoneità tecnica. L’idoneità psico-fisica accertata dalla Commissione medica non esclude quella tecnica, autonomamente valutabile ai sensi dell’art. 128 C.d.S. sulla complessiva condotta di guida.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 98 del 03/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 119 e 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Parere della C.M.L. - Temporanea inabilità del titolare - Opposizione - Legittimazione passiva - Le Commissioni Mediche Locali, nel momento in cui sono chiamate a rendere il parere di idoneità fisica per la guida di autoveicoli ed ai fini del rinnovo della patente di guida, agiscono quali organi consultivi del Ministero dei Trasporti, oggi M.I.T.; pertanto il provvedimento conclusivo abilitativo è nella sicura competenza ed attribuzione del predetto Ministero, che consta di articolazioni territoriali periferiche costituite dagli Uffici della M.C.T.C., incardinate nel Ministero. Eventuali asseriti vizi degli atti preparatori ed endoprocedimentali si riflettono more solito sul provvedimento conclusivo del procedimento e possono essere fatti valere in sede di impugnazione di esso, con conseguente piena e sicura legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, Sezione I, sentenza numero 2318 del 24/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 119, 186 e 218 del Codice della Strada - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e sanzione accessoria della sospensione della patente - Inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica - Ricorso avverso il provvedimento - Il ricorso avverso il provvedimento di inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica a seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool si articola attraverso la produzione del provvedimento di diniego di autotutela, ove adottato, oppure il riesame all'organo sanitario periferico della società R.F.I..

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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