Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione settima, sentenza n. 472 del 10 gennaio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, ordinanza numero 472 del 10/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale - La momentanea indisponibilità di apparecchi portatili da parte degli operanti per accertare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica del conducente che manifesta indici sintomatici dell'assunzione di alcol, non esclude che gli agenti possano richiedere l'ausilio di altre pattuglie dotate della strumentazione necessaria, non giustifica il volontario allontanamento a piedi del guidatore dimostrando, con tale comportamento, il suo rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da (Soggetto 1) a mezzo del difensore.
Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, riguardante l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada, è inammissibile;
considerato che le argomentazioni a sostegno della impugnazione sollecitano una diversa interpretazione delle risultanze in atti; considerato che la motivazione addotta dalla Corte di merito a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è del tutto congrua e idonea a sostenere il decisum (si legge in motivazione che il ricorrente, all'atto del controllo su strada, manifestava indici sintomatici dell'assunzione di alcol, che legittimavano l'invito rivolto dagli operanti di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro; essendo i verbalizzanti sprovvisti dell'apparecchiatura portatile, li stessi richiedevano l'intervento di altra pattuglia munita di strumentazione idonea; nelle more il conducente si allontanava a piedi, con ciò dimostrando il suo rifiuto).
Considerato che il rifiuto agli accertamenti volti a verificare lo stato di ebbrezza può, come nel caso in esame, realizzarsi anche attraverso comportamenti elusivi (cfr. Sez. 4, n. 3202 del 12/12/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278025);
ritenuto che non si individua in atti la prospettata violazione dell'art. 186, commi 3, 4 e 5 cod. strada, prevedendo la norma che la polizia stradale sottoponga i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso l'utilizzo di apparecchi portatili (la momentanea indisponibilità di tali apparecchiature al momento del controllo, come argomentato dalla Corte di merito, non esclude che gli operanti possano richiedere l'ausilio di altre pattuglie dotate della strumentazione necessaria).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2023.
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