PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
SCHEDA 01
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON SUPERIORE A 0,8 G/L
Torna alla pagina indice dell'articolo 186 contenente la casistica delle violazioni e le note comuni
Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione all'art. 186, comma 2, lettera a), del Codice della strada.
Ambito della scheda
Fattispecie ordinaria, senza incidente provocato dal conducente e senza le condizioni soggettive o le maggiorazioni dell'art. 186-bis e dell'art. 186, comma 9-quater, del Codice della strada.
A. Descrizione della violazione – accertamento con etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto del controllo], conduceva il veicolo [tipo ed elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. L'accertamento con etilometro [marca, modello e matricola] registrava [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e [valore] g/l nella seconda, eseguita alle ore [ora], a intervallo di almeno cinque minuti. Le risultanze collocavano il tasso alcolemico nella fascia superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.
B. Descrizione della violazione – accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [tipo ed elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure presso [struttura], risultava avere un tasso alcolemico di [valore] g/l, come da certificazione [estremi, ora del prelievo e dell'analisi], acquisita ai sensi dell'art. 186, comma 5, del Codice della strada. Dagli elementi raccolti non risultava che il conducente avesse provocato il sinistro.
C. Descrizione della violazione – accertamento esclusivamente sintomatico
Il giorno [data], alle ore [ora], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] presentando [descrivere analiticamente gli elementi osservati, la condotta di guida e gli ulteriori riscontri]. L'accertamento strumentale non era eseguito per [ragione concreta]. La riconducibilità della condotta alla fascia amministrativa era fondata sui seguenti elementi specifici: [indicare i riscontri e le ragioni della qualificazione, senza attribuire un tasso numerico non misurato].
D. Descrizione della violazione – conducente minorenne
Non utilizzare la formula ordinaria della presente scheda. Il conducente minorenne rientra nella categoria dei soggetti di età inferiore a ventuno anni dell'art. 186-bis, comma 1, lettera a), del Codice della strada. La contestazione amministrativa alla persona tenuta alla sorveglianza deve essere predisposta secondo la fattispecie speciale e l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, distinguendo autore materiale e destinatario dell'atto.
Codice PRO.SA.: 4065
Riscontrato nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023, pagina 105. Il codice identifica la fascia oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l; gli importi e le conseguenze sono verificati separatamente sulla disciplina applicabile.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 543,00 a euro 2.170,00 |
| Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni |
euro 543,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
non ammesso |
| Pagamento in misura ridotta con maggiorazione notturna |
non previsto |
| Pagamento ridotto del 30% con maggiorazione notturna |
non previsto |
| Trasmissione del verbale |
unitamente alla patente ritirata, alla Prefettura del luogo della violazione entro cinque giorni dal ritiro |
| Decurtazione di punti |
10, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis. Non applicabile per un veicolo che non richieda patente. |
| Sanzione amministrativa accessoria 1 |
sospensione della patente da tre a sei mesi, quando richiesta per il veicolo condotto. |
| Sanzione amministrativa accessoria 2 |
non prevista per la sola fattispecie ordinaria |
| Misure cautelari sul veicolo |
non previste per la sola fattispecie ordinaria |
| Ritiro della patente |
immediato, finalizzato alla sospensione, ai sensi dell'art. 218; non applicabile per un veicolo che non richieda patente. |
| Visita medica |
Con l'ordinanza di sospensione, il Prefetto dispone la visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, da effettuare entro sessanta giorni, secondo l'art. 186, comma 8. |
| Autorità competente |
Prefetto per la sospensione della patente e gli ulteriori provvedimenti di competenza; rimedi contro il verbale indicati di seguito |
Precisazione sulla trasmissione: quando si ritira la patente, l'art. 218, comma 2, del Codice della strada impone di trasmettere anche copia del verbale. Per un veicolo che non richiede patente non si procede al ritiro e non opera questo specifico adempimento; restano le trasmissioni eventualmente dovute per altri presupposti, compresa quella della certificazione sanitaria prevista dall'art. 186, comma 5, del Codice della strada.
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Presupposto dell'accertamento. La prova quantitativa veniva eseguita in quanto [controllo preliminare positivo / coinvolgimento in incidente / concreti indici di alterazione: descrivere]. Il controllo preliminare era effettuato con [strumento, se utilizzato] alle ore [ora], con esito [esito].
2. Avviso difensivo. Prima della prova, alle ore [ora], il conducente veniva avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il medesimo [riportare l'eventuale dichiarazione, la nomina e i contatti effettivamente compiuti]. Il difensore [era presente / non era presente].
3. Documentazione dello strumento e delle prove. L'etilometro [marca, modello e matricola] risultava omologato con [estremi] e sottoposto alle verifiche documentate nel libretto metrologico [estremi della verifica primitiva e dell'ultima verifica periodica, esito]. Gli scontrini delle prove [numero o identificazione] venivano [allegati / consegnati in copia: descrivere]. Eventuali messaggi o anomalie: [riportare oppure indicare l'assenza, se verificata].
4. Ritiro della patente, quando dovuto. La patente [categoria, numero e autorità di rilascio], richiesta per il veicolo condotto, veniva ritirata ai sensi dell'art. 218 del Codice della strada, per la successiva sospensione di competenza prefettizia, e sarà trasmessa con copia del presente verbale entro cinque giorni dal ritiro alla Prefettura di [luogo].
5. Veicolo che non richiede patente. Il mezzo risultava [qualificazione tecnica e relativi riscontri], per la cui conduzione non è richiesta patente. Per la presente violazione non si procedeva al ritiro del titolo eventualmente posseduto né alla segnalazione di punti da decurtare.
6. Prosecuzione della marcia e gestione del mezzo. Veniva impedita la prosecuzione della guida da parte dell'interessato. Il veicolo [era condotto da altra persona identificata e idonea / era trasportato nel luogo indicato / era gestito con le seguenti modalità: descrivere]. Eventuale recupero o trasporto: [soggetto incaricato, destinazione e documentazione].
7. Indici osservati e dichiarazioni. Durante il controllo si constatavano [sintomi e comportamenti effettivamente osservati]. L'interessato rendeva le seguenti dichiarazioni spontanee: [riportare fedelmente oppure omettere la voce se non rese].
8. Trasmissione della certificazione sanitaria. Quando l'accertamento è eseguito secondo l'art. 186, comma 5, del Codice della strada, copia della certificazione sanitaria deve essere tempestivamente trasmessa al Prefetto del luogo della violazione. Questo adempimento è distinto dall'invio della patente e del verbale.
9. Comunicazione della decurtazione dei punti. La comunicazione all'anagrafe degli abilitati alla guida deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza della definizione della contestazione, secondo l'art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada.
Obbligato in solido: individuare il soggetto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, verificando proprietà e titoli equiparati, salvo la prova della circolazione contro la sua volontà. La solidarietà riguarda la somma dovuta e non trasferisce al proprietario la sospensione della patente o la decurtazione dei punti.
Termini e modalità di pagamento: euro 543,00 entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, secondo l'art. 202 del Codice della strada, salve le ulteriori cause di esclusione previste dalla disciplina generale. Non è ammessa la riduzione del 30 per cento.
Ricorso al Prefetto: entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo l'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, e purché non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'opposizione si propone al Giudice di pace del luogo della violazione entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, oppure sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ai sensi dell'art. 204-bis del Codice della strada e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Avviso difensivo anche per l'illecito amministrativo. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 6987/2022 è direttamente pertinente alla presente fascia. La Corte censura l'affermazione secondo cui l'avviso difensivo sarebbe estraneo all'accertamento di una violazione amministrativa. Il risultato del test si conosce soltanto dopo la sua esecuzione: l'operatore deve quindi curare la garanzia prima della prova e conservarne la documentazione.
2. Etilometro e prova nel giudizio civile di opposizione. La medesima Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 6987/2022 richiama il dovere di attestare le verifiche sulla regolarità e calibratura dell'apparecchio e pone a carico dell'amministrazione la prova delle attività strumentali costitutive della pretesa sanzionatoria. Evitare attestazioni generiche non supportate dal libretto metrologico; assicurare che la documentazione possa essere prodotta nel giudizio di opposizione.
3. Confronto con l'onere di allegazione nel procedimento penale. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 33143/2026 richiede allegazioni difensive concrete sul funzionamento dello strumento, distinguendole da una richiesta esplorativa di documenti. Il principio va letto nel suo ambito penale, senza utilizzarlo per cancellare le esigenze documentali dell'accertamento amministrativo. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 14446/2025 offre il caso complementare: contestazioni tecniche specifiche, relative ai documenti e agli interventi sull'apparecchio, possono rendere necessario un effettivo approfondimento istruttorio.
4. Verifiche periodiche omesse e attendibilità. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 31662/2026 distingue le irregolarità delle verifiche dall'automatica inutilizzabilità della misurazione. L'attendibilità deve essere valutata nel complesso delle prove; la pronuncia non autorizza l'impiego ordinario di apparecchi privi dei controlli prescritti. Il libretto, gli esiti delle verifiche e gli scontrini devono permettere di ricostruire la situazione del singolo strumento alla data del controllo.
5. Differenze nei dati di omologazione. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 19082/2026 esclude che una divergenza nelle sigle riportate nei documenti dimostri necessariamente l'assenza di omologazione, quando la documentazione attesti una voltura del competente centro tecnico. La conclusione dipende dai documenti esaminati: non rende irrilevante qualsiasi discordanza e non può essere applicata senza verificare l'apparecchio effettivamente utilizzato.
6. Boccaglio e modalità tecniche. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 21177/2026 affronta la mancata sostituzione del boccaglio tra due prove sulla stessa persona e il mancato risciacquo del cavo orale, escludendo che tali circostanze dimostrino di per sé l'inattendibilità. Restano da rispettare le prescrizioni tecniche e igieniche applicabili e le istruzioni dello strumento: il principio giudiziario non sostituisce il corretto svolgimento delle operazioni.
7. Patologie e possibili interferenze. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 20966/2026 richiede una risposta motivata a una consulenza che prospetti l'incidenza di una patologia gastrica sulla rilevazione. Non ogni patologia invalida il test, ma neppure ogni contestazione può essere respinta con formule generiche. Registrare le circostanze effettivamente emerse, le dichiarazioni spontanee e gli eventuali problemi durante la prova; non aggiungere diagnosi o spiegazioni cliniche formulate dagli operanti.
8. Sintomi e fascia amministrativa. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 2026/2026 conferma che la valutazione sintomatica può sostenere una qualificazione amministrativa quando i riscontri siano adeguatamente motivati. Il mancato raggiungimento della prova della soglia penale non implica, da solo, la prova del superamento di 0,5 g/l. La formula sintomatica della presente scheda va impiegata solo quando gli elementi raccolti sostengano la specifica qualificazione; non è una clausola di ripiego per un test mancato o inutilizzabile.
9. Analisi sanitarie e momento dell'avviso. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 9850/2026 richiama, per un campione già prelevato, la rilevanza dell'avviso dato prima dell'analisi richiesta a fini probatori e affronta gli effetti del rito abbreviato sulla deduzione della nullità. Non se ne deve ricavare la facoltà di rinviare ordinariamente l'avviso: va individuato e documentato l'atto probatorio attivato dalla polizia giudiziaria, coordinando il caso con le note comuni sugli accertamenti sanitari.
10. Veicolo senza obbligo di patente. Per la bicicletta, la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34352/2023; per il monopattino, la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 48083/2023, impediscono di collegare la sanzione sulla patente al solo fatto che il conducente ne possieda una. L'esclusione dipende dalla categoria del veicolo realmente condotto. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 37391/2025 conferma comunque l'applicabilità dell'illecito al monopattino elettrico: assenza di obbligo di patente e assenza di responsabilità per ebbrezza sono questioni diverse.
11. Pagamento e sanzione sulla patente. Il pagamento al minimo edittale entro sessanta giorni non elimina la sospensione. L'art. 202, comma 1, del Codice della strada esclude lo sconto del 30 per cento per le violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente; la scheda conserva tale esclusione anche quando la sanzione sul titolo non possa essere concretamente applicata al veicolo senza obbligo di patente. La trasmissione della patente prevista dall'art. 218 del Codice della strada comprende copia del verbale.
12. Ritiro e sicurezza immediata. Il ritiro finalizzato alla sospensione non equivale all'adozione dell'ordinanza prefettizia. Il permesso provvisorio per raggiungere il luogo di custodia previsto dall'art. 218, comma 1, del Codice della strada non consente di proseguire la guida in stato di ebbrezza. Documentare l'affidamento a persona idonea o il trasporto del mezzo, senza attribuire all'operazione una natura cautelare sul veicolo che la fattispecie ordinaria non prevede.
12-bis. Permesso di guida e termini prefettizi. Nei soli casi ammessi dall'art. 218, comma 2, del Codice della strada, quando dalla violazione non sia derivato un incidente, il conducente può chiedere al Prefetto entro quindici giorni dal ritiro un permesso per fasce orarie predeterminate, entro tre ore giornaliere complessive, allegando la documentazione relativa alle esigenze lavorative previste dalla norma o alle situazioni contemplate dall'art. 33 della legge n. 104/1992. Il rilascio è discrezionale nei limiti legali, è possibile una sola volta e determina l'aumento della durata della sospensione secondo il criterio normativo. L'ordinanza prefettizia deve essere adottata entro quindici giorni, oppure entro trenta giorni quando è stata presentata l'istanza di permesso. L'eventuale autorizzazione non permette la guida in stato di ebbrezza.
13. Visita medica e sospensione cautelare. Con l'ordinanza di sospensione, il Prefetto dispone la visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, da effettuare entro sessanta giorni. In caso di mancata sottoposizione entro il termine fissato, può disporre la sospensione cautelare fino all'esito della visita, secondo l'art. 186, comma 8, del Codice della strada. Tale misura va distinta dalla sospensione accessoria da tre a sei mesi.
Approfondimento collegato: per il rapporto tra allegazioni difensive e prova della regolarità dello strumento, si rinvia al Focus sulla Cassazione penale n. 33143/2026 – Etilometro, omologazione e verifiche periodiche, da leggere nel contesto del procedimento penale cui si riferisce.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
11 ottobre 2026: prima redazione della scheda 01, riscontro del codice PRO.SA. e inserimento dei collegamenti giurisprudenziali.
25 ottobre 2026: integrazione delle indicazioni sulla visita medica, sulla trasmissione della certificazione sanitaria, sulla comunicazione dei punti e sui presupposti e riferimenti dell'opposizione al Giudice di pace.
AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.