PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


SCHEDA 12

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON SUPERIORE A 0,8 G/L – DISPOSITIVO ALCOLOCK ALTERATO O MANOMESSO OPPURE SIGILLI RIMOSSI O MANOMESSI

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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera a), e al comma 9-quater, secondo periodo, del Codice della strada.

Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, da parte di conducente soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter, alla guida di veicolo dotato di dispositivo alcolock alterato o manomesso oppure con i relativi sigilli rimossi o manomessi.

La scheda riguarda la fattispecie amministrativa della lettera a), con raddoppio delle sanzioni previsto dal comma 9-quater, secondo periodo, senza incidente provocato o altre circostanze aggravanti.

Devono risultare distintamente accertati: la condotta di guida; il tasso alcolemico rientrante nella fascia indicata; la condizione soggettiva prevista dal comma 9-ter; l'alterazione o manomissione del dispositivo oppure la rimozione o manomissione dei sigilli.

La mera positività all'etilometro non costituisce prova della manomissione. L'assenza del dispositivo o il suo semplice malfunzionamento, senza ulteriori elementi, non equivalgono alle condotte espressamente previste dal secondo periodo del comma 9-quater.

Natura della violazione
Illecito amministrativo, punito con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Il raddoppio del secondo periodo del comma 9-quater sostituisce l'aumento di un terzo previsto dal primo periodo: le due maggiorazioni non si cumulano.

A. Descrizione della violazione – Accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della guida], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.

Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello, matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti.

Le risultanze delle prove documentavano un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.

Il conducente risultava titolare di patente italiana sulla quale erano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati previsti dall'art. 186, comma 2, lettere b) o c), con prescrizioni efficaci alla data del controllo, come documentato da [estremi e verifiche].

Nel corso del controllo veniva accertato che il dispositivo alcolock presentava [descrizione dell'alterazione o manomissione], oppure che i relativi sigilli risultavano [rimossi o manomessi, con descrizione puntuale].

Le condizioni del dispositivo venivano documentate mediante [fotografie, riprese, rilievi, documentazione tecnica, dichiarazioni ed eventuali verifiche specialistiche].

Ricorrendo le condizioni previste dal comma 9-ter e risultando accertata una delle condotte del comma 9-quater, secondo periodo, si applicava il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 2, lettera a).

B. Descrizione della violazione – Accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.

Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [tipologia dell'accertamento sanitario, presupposti, modalità e documentazione], con risultato pari a [valore] g/l, come da [estremi del referto].

Il conducente risultava soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter, con codici unionali 68 e 69 apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna, come da [documentazione].

Il dispositivo alcolock presentava [descrizione dell'alterazione o manomissione], oppure i relativi sigilli risultavano [rimossi o manomessi], come documentato mediante [riscontri acquisiti].

Venivano distintamente documentati l'orario della guida, quello del prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato.

C. Accertamento del dispositivo alcolock e dei sigilli
Identificare il dispositivo mediante [marca, modello, numero di serie, documentazione di installazione e altri dati disponibili].

Descrivere la posizione e lo stato dei sigilli, gli eventuali segni di rimozione, rottura, sostituzione o manomissione, le anomalie dei collegamenti e ogni ulteriore elemento oggettivo rilevante.

Quando necessario, acquisire documentazione tecnica e richiedere verifiche specialistiche. Evitare interventi non indispensabili che possano modificare lo stato del dispositivo o compromettere la ricostruzione delle condizioni riscontrate.

La sola assenza del dispositivo o il suo malfunzionamento non devono essere qualificati automaticamente come alterazione o manomissione ai fini del comma 9-quater, secondo periodo.

D. Verifica delle condizioni del comma 9-ter
Accertare che il conducente sia titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 a seguito di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza e che le prescrizioni risultino efficaci alla data della nuova violazione.

Documentare gli estremi della condanna, della revisione o dell'adeguamento del titolo, della decorrenza delle prescrizioni e delle verifiche nelle banche dati.

La sola precedente denuncia o condanna non dimostra automaticamente l'applicabilità della maggiorazione.

E. Conducente minorenne
L'eventuale coinvolgimento di un conducente minorenne richiede la verifica della disciplina dell'art. 186-bis e delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa.

La presente fascia conserva natura amministrativa. Non devono essere predisposti automaticamente atti relativi a un procedimento penale, salvo che emergano autonomi fatti penalmente rilevanti.

Quando l'autore materiale non abbia compiuto diciotto anni, occorre individuare il soggetto tenuto al pagamento secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, distinguendolo dall'autore materiale della condotta.

Codice PRO.SA.
Da verificare nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano e nel gestionale in uso. La codifica deve distinguere la violazione principale dell'art. 186, comma 2, lettera a), aggravata dal comma 9-quater, secondo periodo, dall'eventuale violazione concorrente dell'art. 125, comma 3-quater.

REGIME SANZIONATORIO
VIOLAZIONE PRINCIPALE – ARTICOLO 186, COMMA 2, LETTERA A), E COMMA 9-QUATER, SECONDO PERIODO
Limiti edittali ordinari della sanzione pecuniaria Da euro 543,00 a euro 2.170,00.
Maggiorazione applicabile Raddoppio delle sanzioni per alterazione o manomissione del dispositivo oppure rimozione o manomissione dei sigilli.
Limiti pecuniari risultanti dal raddoppio Da euro 1.086,00 a euro 4.340,00.
Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni Euro 1.086,00, ai sensi dell'art. 202, in assenza di ulteriori maggiorazioni.
Riduzione del 30% entro cinque giorni Non ammessa, essendo prevista la sospensione della patente.
Durata ordinaria della sospensione della patente Da tre a sei mesi.
Sanzione amministrativa accessoria Sospensione della patente. La lettera a) prevede ordinariamente la sospensione da tre a sei mesi. Il comma 9-quater, secondo periodo, dispone il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 2; l'eventuale incidenza sulla durata della sospensione deve essere verificata sulla base dell'interpretazione applicabile. Non indicare una durata aggravata calcolata aritmeticamente come dato normativo già accertato.
Ritiro della patente Immediato, secondo l'art. 218.
Trasmissione della patente e del verbale Entro cinque giorni alla Prefettura competente, secondo l'art. 218.
Decurtazione dei punti 10 punti, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis.
Sequestro finalizzato alla confisca Non previsto per la sola fattispecie descritta.
Fermo amministrativo del veicolo Non previsto in assenza di incidente provocato o di ulteriori autonomi presupposti.
Comunicazione di notizia di reato Non prevista per la sola violazione amministrativa, salvo emergano autonomi fatti penalmente rilevanti.
EVENTUALE VIOLAZIONE CONCORRENTE – ARTICOLO 125, COMMA 3-QUATER, SECONDO PERIODO
Condizioni del concorso Da verificare separatamente quando ricorrono le condotte previste dall'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo. La circolare ministeriale n. 38625/2024 ammette il concorso nei casi specificamente contemplati.
Sigilli manomessi, ma non rimossi La nota 43 della circolare distingue la sola manomissione dei sigilli, prevista dal comma 9-quater dell'art. 186, dalla rimozione contemplata dall'art. 125. Verificare l'esistenza di altre condotte autonomamente sanzionabili.
Limiti ordinari della sanzione pecuniaria dell'articolo 125 Da euro 158,00 a euro 638,00.
Sanzione pecuniaria concorrente, quando applicabile Da euro 316,00 a euro 1.276,00, per effetto del raddoppio.
Pagamento in misura ridotta della violazione concorrente Euro 316,00, quando ricorrono tutti i presupposti della contestazione.
Riduzione del 30% entro cinque giorni Non ammessa, essendo prevista la sospensione della patente.
Durata ordinaria della sospensione per la violazione dell'articolo 125 Da uno a sei mesi.
Sanzione accessoria concorrente, quando applicabile Sospensione della patente; durata risultante dal raddoppio: da due a dodici mesi. Il coordinamento con la sospensione prevista dall'art. 186 compete all'autorità competente.
Modalità di contestazione Le violazioni, quando concorrenti, devono essere individuate e contestate separatamente, senza sommare gli importi in un'unica voce sanzionatoria.
ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE
Dispositivo mancante o semplicemente non funzionante Non determina automaticamente il raddoppio previsto dall'art. 186, comma 9-quater, secondo periodo. Verificare le diverse disposizioni applicabili.
Autorità amministrativa competente Prefetto del luogo della commessa violazione.

Precisazione sul raddoppio. Il minimo pecuniario ordinario di euro 543,00 diventa euro 1.086,00. Il massimo ordinario di euro 2.170,00 diventa euro 4.340,00. Non deve essere aggiunto anche l'aumento di un terzo del primo periodo del comma 9-quater.

Precisazione sulla sospensione. La lettera a) prevede ordinariamente la sospensione da tre a sei mesi. Il comma 9-quater, secondo periodo, stabilisce il raddoppio delle sanzioni richiamate dal comma 2, ma non enuncia autonomamente un intervallo temporale della sospensione. La concreta incidenza della maggiorazione sulla sanzione accessoria richiede un riscontro interpretativo specifico; pertanto non si riporta una durata aggravata ottenuta mediante semplice calcolo.

Precisazione sul concorso. La disposizione dell'art. 186, comma 9-quater, secondo periodo, fa espressamente salve le sanzioni dell'art. 125, comma 3-quater. La concreta applicabilità della violazione concorrente richiede tuttavia l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi.

NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Identificazione del conducente. Identificare compiutamente il soggetto e documentare la condotta effettiva di guida, indicando veicolo, luogo, orario e circostanze dell'accertamento.

2. Verifica del titolo abilitativo. Accertare categoria, validità, limitazioni e prescrizioni della patente, con particolare riferimento ai codici unionali 68 e 69.

3. Condizione soggettiva del comma 9-ter. Verificare che i codici siano stati apposti congiuntamente sulla patente italiana a seguito di precedente condanna per uno dei reati della lettera b) o c).

4. Decorrenza delle prescrizioni. Verificare la data di restituzione della patente dopo la condanna e la durata delle prescrizioni, compresi gli eventuali provvedimenti della commissione medica.

5. Accertamento alcolemico. Documentare i presupposti del controllo, le prove effettuate e le risultanze idonee a collocare la condotta nella fascia superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.

6. Etilometro. Indicare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione, verifiche metrologiche, orari e risultati delle prove. Acquisire gli scontrini secondo l'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

7. Accertamento sanitario. Qualora il tasso risulti da analisi sanitarie, documentare i presupposti dell'accertamento, la tipologia di esame, gli orari e le modalità di acquisizione del risultato.

8. Identificazione del dispositivo. Registrare marca, modello, numero di serie, eventuali estremi dell'installazione e documentazione tecnica disponibile.

9. Documentazione della manomissione. Descrivere i segni materiali dell'alterazione o manomissione del dispositivo, evitando formule generiche non supportate da riscontri.

10. Documentazione dei sigilli. Indicare posizione, numero identificativo se presente, stato, segni di rottura, rimozione, sostituzione o manomissione.

11. Rilievi fotografici. Eseguire fotografie e riprese delle condizioni del dispositivo e dei sigilli, preservando la possibilità di successive verifiche tecniche.

12. Accertamenti specialistici. Quando la natura delle anomalie non consenta una valutazione affidabile sul posto, acquisire il supporto di personale tecnico qualificato, documentando le operazioni eseguite.

13. Conservazione delle evidenze. Evitare interventi che modifichino inutilmente le condizioni originarie del dispositivo. Documentare ogni operazione di controllo o verifica effettuata.

14. Distinzione tra guasto e manomissione. Il semplice mancato funzionamento dell'alcolock non costituisce automaticamente prova di alterazione o manomissione.

15. Contestazione della violazione principale. Indicare l'art. 186, comma 2, lettera a), e comma 9-quater, secondo periodo, descrivendo separatamente la condotta di guida, il tasso alcolemico, le prescrizioni della patente e la manomissione accertata.

16. Importo della violazione principale. Per la fattispecie descritta, in assenza di ulteriori maggiorazioni, indicare euro 1.086,00 quale pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni.

17. Esclusione della riduzione del trenta per cento. Non applicare la riduzione per pagamento entro cinque giorni, essendo prevista la sospensione della patente.

18. Ritiro della patente. Procedere al ritiro immediato secondo l'art. 218, quando ne ricorrono i presupposti. Trasmettere patente e verbale alla Prefettura competente entro cinque giorni.

19. Sospensione della patente. Distinguere il ritiro materiale dal provvedimento prefettizio di sospensione. Segnalare espressamente la fattispecie aggravata e la questione dell'incidenza del raddoppio sulla durata della sanzione accessoria.

20. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis. Il raddoppio della sanzione pecuniaria non determina automaticamente il raddoppio dei punti.

21. Verifica della violazione concorrente. Accertare separatamente se ricorrono le condizioni previste dall'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo.

22. Distinzione tra rimozione e manomissione dei sigilli. La sola manomissione dei sigilli, senza rimozione e senza altre condotte rilevanti, non deve essere automaticamente equiparata alla fattispecie concorrente dell'articolo 125.

23. Contestazioni separate. Quando ricorrono entrambe le violazioni, redigere contestazioni distinte, con indicazione dei rispettivi presupposti e importi.

24. Coordinamento delle sospensioni. In presenza di più violazioni comportanti sospensione della patente, segnalare tutte le fattispecie all'autorità competente senza procedere a un'automatica somma delle durate.

25. Gestione del veicolo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando ricorrono i presupposti del comma 2-quinquies, documentare la consegna del veicolo a persona idonea o il trasporto.

Quando pertinente, utilizzare il modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto, disponibile nella sezione Modulistica.

26. Eventuale incidente provocato. Quando emerga un incidente provocato dal conducente, verificare separatamente il comma 2-bis e il coordinamento delle maggiorazioni. Non utilizzare automaticamente gli importi della presente scheda.

27. Disciplina speciale dei conducenti. Verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 186-bis, tenendo conto dell'età, dell'anzianità della patente e delle attività di trasporto esercitate.

28. Completezza degli atti. La documentazione deve consentire di ricostruire separatamente la guida, il tasso alcolemico, la condizione del comma 9-ter, l'alterazione o manomissione del dispositivo, le eventuali violazioni concorrenti e gli adempimenti relativi alla patente e al veicolo.

OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Struttura della fattispecie. La violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), conserva natura amministrativa anche quando ricorra il raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo.

La manomissione dell'alcolock non trasforma, di per sé, la violazione della lettera a) in una contravvenzione penale.

2. Elementi distinti da accertare. La fattispecie richiede la prova della guida in stato di ebbrezza nella fascia superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, della condizione soggettiva del comma 9-ter e dell'alterazione o manomissione del dispositivo oppure della rimozione o manomissione dei sigilli.

3. Origine delle prescrizioni. I codici 68 e 69 devono essere stati apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna per i reati previsti dal comma 2, lettere b) o c).

La sola presenza materiale dei codici non consente di prescindere dalla verifica della loro origine e della loro efficacia.

4. Codice unionale 68. Il codice 68 individua la prescrizione relativa al divieto di assumere alcool alla guida. La sua funzione deve essere distinta dalla soglia alcolemica che integra la violazione principale.

5. Codice unionale 69. Il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla disciplina tecnica applicabile.

La presenza del dispositivo deve essere distinta dalla sua conformità, dal suo corretto funzionamento e dall'eventuale alterazione o manomissione.

6. Disciplina tecnica dell'alcolock. Le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione e disinstallazione, la sigillatura, la taratura, la manutenzione e la documentazione dei dispositivi alcolock sono disciplinate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 ed entrato in vigore il 26 luglio 2025, unitamente ai relativi sei allegati.

Il decreto prevede, tra l'altro, l'applicazione di un sigillo adesivo autodistruttivo da parte dell'installatore autorizzato. Durante i controlli su strada, il dispositivo deve presentare il sigillo integro e il conducente deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d'installazione e il certificato di taratura con intervallo di validità non scaduto.

Gli elenchi dei dispositivi, degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili sono pubblicati sul Portale dell'Automobilista. L'articolo 9 del decreto consente eventuali aggiornamenti dell'articolo 6 e degli allegati mediante successivi decreti direttoriali.

Fonti ufficiali: Decreto 2 luglio 2025 nella Gazzetta Ufficiale; elenco ufficiale dei dispositivi alcolock, degli installatori e dei veicoli compatibili.

7. Alterazione o manomissione del dispositivo. L'alterazione può riguardare componenti, collegamenti o funzionalità del dispositivo. La qualificazione della condotta richiede riscontri oggettivi e, quando necessario, accertamenti tecnici.

Non è sufficiente rilevare che il dispositivo non impedisca l'avviamento del veicolo per concludere automaticamente che sia stato manomesso.

8. Rimozione o manomissione dei sigilli. Il comma 9-quater, secondo periodo, contempla espressamente entrambe le condotte.

La distinzione assume particolare rilievo per il rapporto con l'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo, che non presenta una formulazione perfettamente coincidente.

9. Raddoppio delle sanzioni pecuniarie. La lettera a) prevede ordinariamente la sanzione da euro 543,00 a euro 2.170,00. Il raddoppio determina limiti da euro 1.086,00 a euro 4.340,00.

In assenza di ulteriori maggiorazioni, il pagamento in misura ridotta è pari a euro 1.086,00.

10. Alternatività tra aumento di un terzo e raddoppio. Il primo periodo del comma 9-quater prevede l'aumento di un terzo per il conducente soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter.

Il secondo periodo prevede il raddoppio quando ricorrano le specifiche condotte relative al dispositivo o ai sigilli. Secondo la circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, le due maggiorazioni non si cumulano.

11. Sospensione della patente. La lettera a) prevede ordinariamente la sospensione da tre a sei mesi. Il comma 9-quater, secondo periodo, richiama il raddoppio delle sanzioni del comma 2, senza indicare separatamente una nuova durata della sospensione.

L'incidenza della maggiorazione del comma 9-quater sulla durata della sanzione amministrativa accessoria deve tuttavia essere verificata alla luce dell'interpretazione applicabile, distinguendo il ritiro immediato dalla sospensione prefettizia.

12. Rapporto con l'art. 125. Il comma 9-quater, secondo periodo, fa espressamente salve le sanzioni previste dall'art. 125, comma 3-quater.

La clausola consente il concorso nei casi previsti, ma non elimina la necessità di accertare separatamente tutti gli elementi della seconda violazione.

13. Differenza tra le condotte previste dalle due disposizioni. La circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 evidenzia, nella nota 43, che la sola manomissione dei sigilli è contemplata dall'art. 186, comma 9-quater, secondo periodo, mentre l'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo, richiama la rimozione dei sigilli.

La differenza testuale impedisce di applicare automaticamente la seconda disposizione quando risulti soltanto una manomissione dei sigilli, senza rimozione e senza altre condotte autonomamente rilevanti.

14. Eventuale violazione concorrente dell'art. 125. Quando ricorrono i presupposti del comma 3-quater, secondo periodo, si applica il raddoppio delle sanzioni ivi previste.

La violazione deve essere contestata separatamente, con indicazione dei relativi importi e della sanzione accessoria, senza confonderla con la violazione principale dell'art. 186.

15. Circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. La circolare, emanata a seguito della legge 25 novembre 2024, n. 177, fornisce indicazioni sul coordinamento dei commi 9-ter e 9-quater dell'art. 186 con le prescrizioni previste dall'art. 125.

Il documento chiarisce che l'aggravamento sanzionatorio riguarda il titolare di patente italiana con codici 68 e 69 apposti congiuntamente a seguito di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.

Per la fattispecie in esame, la circolare precisa che le sanzioni della lettera a) sono raddoppiate quando il dispositivo alcolock sia alterato o manomesso oppure quando i sigilli siano rimossi o manomessi.

La circolare chiarisce inoltre che il raddoppio del secondo periodo del comma 9-quater non si cumula con l'aumento di un terzo del primo periodo.

Quando ricorrono i presupposti dell'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo, le relative sanzioni possono concorrere con quelle previste dall'art. 186.

La nota 43 del documento evidenzia la differenza tra la manomissione dei sigilli e la loro rimozione ai fini della violazione concorrente.

Le indicazioni della circolare relative all'iniziale differimento dell'applicazione della disciplina tecnica dell'alcolock devono essere lette tenendo conto del successivo decreto ministeriale 2 luglio 2025, n. 162, e degli eventuali ulteriori provvedimenti applicabili.

Fonte documentale: Circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Per il materiale illustrativo pubblicato sul portale: scheda illustrativa della circolare ministeriale.

16. Dispositivo assente o non funzionante. L'assenza dell'alcolock e il suo semplice malfunzionamento non devono essere automaticamente qualificati come alterazione o manomissione.

Occorre individuare la disposizione specificamente applicabile alla condotta accertata, tenendo conto delle prescrizioni della patente e della disciplina dell'art. 125.

17. Accertamento tecnico e prova della manomissione. La prova della manomissione deve fondarsi su elementi oggettivi. Le anomalie riscontrate devono essere descritte e documentate in modo da consentire la successiva verifica tecnica e amministrativa.

18. Rapporto tra dispositivo e prova alcolemica. Il dispositivo alcolock ha una funzione distinta da quella dell'etilometro utilizzato per l'accertamento dello stato di ebbrezza.

Il risultato dell'etilometro non sostituisce la prova della manomissione, così come la manomissione non prova automaticamente il superamento di una determinata soglia alcolemica.

19. Eventuale incidente provocato. Quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, il comma 2-bis prevede ulteriori conseguenze sanzionatorie, tra cui il raddoppio delle sanzioni e il fermo amministrativo del veicolo, salvo appartenenza a persona estranea all'illecito.

Il coordinamento delle maggiorazioni deve essere verificato secondo le disposizioni applicabili e le indicazioni ministeriali, evitando calcoli automatici non giustificati.

20. Disciplina speciale dell'art. 186-bis. Quando il conducente appartenga a una delle categorie individuate dalla disposizione speciale, occorre verificare gli ulteriori presupposti e le conseguenze previste.

21. Conducenti minorenni. Per la fascia alcolemica considerata, la violazione principale mantiene natura amministrativa.

Occorre distinguere l'autore materiale minorenne dal soggetto tenuto al pagamento secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e verificare separatamente l'eventuale presenza di fatti penalmente rilevanti.

22. Assenza di confisca e fermo nella fattispecie ordinaria. La sola violazione della lettera a), aggravata dal secondo periodo del comma 9-quater, non comporta confisca o fermo amministrativo del veicolo.

Resta ferma l'applicazione delle misure previste per eventuali ulteriori violazioni autonomamente accertate.

23. Giurisprudenza e limiti del richiamo alle pronunce anteriori alla riforma. Le pronunce in materia di accertamento alcolemico, funzionamento dell'etilometro, prova della condotta di guida e garanzie procedimentali conservano rilievo per gli aspetti generali della fattispecie.

Non devono tuttavia essere presentate come pronunce specifiche sul comma 9-quater decisioni anteriori alla sua introduzione, salvo che il principio richiamato riguardi effettivamente una questione generale applicabile anche alla nuova disciplina.

24. Esigenza di giurisprudenza specifica. Le questioni relative alla nozione di alterazione o manomissione dell'alcolock, al concorso con l'art. 125 e all'incidenza del raddoppio sulla sospensione della patente richiedono un progressivo consolidamento interpretativo.

Eventuali pronunce specifiche dovranno essere inserite dopo la verifica del testo integrale e dell'effettiva pertinenza alla fattispecie.

25. Completezza della contestazione. La presente ipotesi richiede la prova della condotta di guida, del tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, della condizione soggettiva del comma 9-ter e della specifica alterazione o manomissione del dispositivo o dei sigilli.

Gli atti devono inoltre consentire di distinguere la violazione principale dall'eventuale violazione concorrente dell'art. 125, documentando gli adempimenti relativi alla patente e alla gestione del veicolo.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

19 ottobre 2026: revisione normativa, procedurale e redazionale della Scheda 12, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l e dispositivo alcolock alterato o manomesso oppure sigilli rimossi o manomessi. Approfondimento del raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo, della prova della manomissione, del rapporto con l'articolo 125, comma 3-quater, e del possibile concorso delle violazioni. Inserimento di specifici richiami alla Circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, con particolare riferimento alla nota 43. Evidenziata la necessità di verifica interpretativa sull'incidenza del raddoppio sulla durata della sospensione della patente.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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