PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
SCHEDA 07
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 E NON SUPERIORE A 1,5 G/L – REATO COMMESSO DOPO LE ORE 22 E PRIMA DELLE ORE 7
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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera b), e al comma 2-sexies, del Codice della strada.
Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, quando il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
La presente scheda riguarda la fattispecie penale aggravata dall'orario notturno, senza incidente stradale provocato. Qualora il conducente abbia anche provocato un incidente, occorre coordinare l'aggravante notturna con quella prevista dal comma 2-bis e consultare la Scheda 05.
Restano inoltre da verificare le eventuali condizioni soggettive previste dall'art. 186-bis e le prescrizioni relative al dispositivo alcolock.
Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio, aggravata ai sensi del comma 2-sexies. L'aggravante comporta l'aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista dal comma 2, lettera b), senza determinare automaticamente un aumento della pena detentiva o della durata della sospensione della patente.
A. Descrizione della violazione – accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti. Le determinazioni concordanti documentavano un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.
La condotta di guida veniva accertata alle ore [ora], comprese nella fascia temporale successiva alle ore 22 e precedente alle ore 7, rilevante ai sensi dell'art. 186, comma 2-sexies. Gli elementi dai quali risultavano la guida e il relativo orario erano i seguenti: [osservazione diretta, documentazione, dichiarazioni, testimonianze e ulteriori riscontri].
Gli scontrini dell'etilometro e la documentazione delle operazioni venivano acquisiti agli atti.
B. Descrizione della violazione – accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [descrivere la tipologia dell'accertamento sanitario, i presupposti e le modalità di acquisizione], con risultato pari a [valore] g/l, come da documentazione [estremi].
La condotta di guida risultava commessa alle ore [ora], nella fascia temporale prevista dal comma 2-sexies, sulla base dei seguenti elementi: [descrizione degli accertamenti].
Venivano documentati separatamente l'orario della guida, quello del prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato, nonché le garanzie difensive applicabili in relazione alla natura clinica o investigativa dell'accertamento.
C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, gli elementi sintomatici devono essere descritti analiticamente negli atti di polizia giudiziaria. La loro idoneità a dimostrare il superamento della soglia di 0,8 g/l deve essere valutata alla luce delle concrete risultanze probatorie.
La sola presenza di sintomi generici di alterazione non consente di attribuire automaticamente al conducente un tasso alcolemico compreso nella fascia prevista dalla lettera b). L'orario della condotta deve essere provato autonomamente.
D. Conducente minorenne
La presente formula ordinaria deve essere adattata alla disciplina speciale applicabile al conducente minorenne, coordinando l'art. 186 con l'art. 186-bis e con le disposizioni del procedimento penale minorile.
La responsabilità penale è personale e non si trasferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli atti di identificazione, nomina del difensore, avvisi e comunicazioni devono rispettare la disciplina minorile. Quando pertinente, utilizzare il modello PG-02min, disponibile nella sezione Modulistica.
Codice PRO.SA.: 3189
Codice riscontrato nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023, pagina 105, per la fascia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l. La stessa voce contempla, nelle note, il reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7; nel documento non risulta un codice autonomo per la fascia notturna. Il riscontro riguarda la codifica contenuta nel documento, non la verifica del gestionale attualmente in uso.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali ordinari dell'ammenda |
da euro 800,00 a euro 3.200,00 |
| Aumento per aggravante notturna |
Da un terzo alla metà dell'ammenda, ai sensi del comma 2-sexies. L'aumento riguarda esclusivamente la pena pecuniaria. |
| Intervallo edittale risultante dall'aumento notturno |
da euro 1.066,67 a euro 4.800,00, quali estremi aritmetici indicativi dell'aumento minimo applicato al minimo edittale e dell'aumento massimo applicato al massimo edittale. La determinazione concreta della pena compete all'autorità giudiziaria. |
| Limiti edittali della pena detentiva |
arresto fino a sei mesi. Il comma 2-sexies non prevede un aumento autonomo della pena detentiva. |
| Pagamento in misura ridotta |
non ammesso – fattispecie penale |
| Sanzione amministrativa accessoria sulla patente |
Sospensione della patente da sei mesi a un anno, quando applicabile. La sola aggravante notturna non ne determina il raddoppio. |
| Ritiro della patente |
Immediato, quando dovuto, ai sensi dell'art. 223. |
| Trasmissione della patente e del rapporto |
Entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio, al Prefetto competente, ai sensi dell'art. 223. |
| Decurtazione dei punti |
10 punti, secondo l'art. 126-bis, con eventuale raddoppio nei casi previsti dalla legge. Non applicabile quando il veicolo non richiede patente. |
| Confisca del veicolo |
non prevista per la sola fattispecie della lettera b), aggravata dall'orario notturno |
| Fermo amministrativo del veicolo |
non previsto per la sola aggravante notturna. Il fermo di 180 giorni previsto dal comma 2-bis presuppone l'incidente provocato. |
| Revoca della patente |
non prevista per la sola fattispecie notturna della lettera b) |
| Comunicazione di notizia di reato |
Alla competente Procura della Repubblica, secondo l'art. 347 c.p.p. |
| Autorità giudiziaria competente |
Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole applicabili; per i minorenni, autorità giudiziaria minorile. |
Precisazione sulla fascia oraria. L'aggravante riguarda i reati commessi dopo le ore 22 e prima delle ore 7. È necessario accertare l'orario della condotta di guida, distinguendolo dall'orario dell'intervento, del controllo, delle prove etilometriche e dell'eventuale refertazione sanitaria.
Precisazione sull'aumento dell'ammenda. L'aumento da un terzo alla metà riguarda esclusivamente l'ammenda. La pena detentiva e la durata della sospensione della patente restano quelle previste dalla lettera b), in assenza di ulteriori circostanze rilevanti.
Precisazione sul concorso di circostanze. Il comma 2-septies stabilisce una disciplina speciale per il rapporto tra l'aggravante notturna e le circostanze attenuanti concorrenti. Le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante notturna; le diminuzioni si applicano sulla pena risultante dall'aumento.
Precisazione sul Fondo contro l'incidentalità notturna. Il comma 2-octies destina una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con sentenza di condanna che abbia riconosciuto l'aggravante al Fondo contro l'incidentalità notturna. Non si tratta di una sanzione aggiuntiva da contestare al conducente.
NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Identificazione del conducente e prova della guida. Identificare compiutamente il conducente e documentare gli elementi dai quali risulti che abbia effettivamente condotto il veicolo. Indicare l'eventuale osservazione diretta, la posizione del veicolo, le dichiarazioni, le testimonianze e gli ulteriori riscontri.
2. Accertamento dell'orario della condotta. Documentare con particolare precisione l'orario della guida. Quando l'osservazione non sia diretta, indicare le fonti dalle quali sia possibile ricostruirlo, distinguendo le dichiarazioni dai riscontri oggettivi. Non presumere l'aggravante per il solo fatto che il controllo sia avvenuto in orario notturno.
3. Conduzione prossima ai limiti orari. Prestare particolare attenzione ai fatti verificatisi in prossimità delle ore 22 e delle ore 7. Registrare gli orari con la precisione consentita dagli strumenti e dagli elementi disponibili, evitando di confondere la cessazione della guida con il momento del successivo accertamento.
4. Presupposti dell'accertamento alcolemico. Indicare gli elementi che hanno determinato il controllo, l'eventuale esito degli accertamenti preliminari e i sintomi osservati. Distinguere il controllo qualitativo dalla successiva misurazione quantitativa.
5. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento urgente, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso, l'orario, le dichiarazioni rese e l'eventuale presenza del difensore.
6. Documentazione dell'etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e riferimenti alle verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini delle prove, eseguite secondo l'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
7. Accertamento sanitario. Documentare la richiesta, la finalità dell'accertamento, gli orari del prelievo e dell'analisi, le modalità di acquisizione della certificazione e le garanzie difensive applicabili. Distinguere le analisi cliniche autonome da quelle richieste per finalità probatorie.
8. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti prescritti per l'identificazione della persona sottoposta alle indagini, la nomina del difensore, l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e gli ulteriori avvisi. Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min della sezione Modulistica.
9. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla Procura della Repubblica competente la comunicazione di notizia di reato, indicando espressamente l'aggravante del comma 2-sexies e gli elementi dai quali risulti l'orario della guida. Allegare gli atti di accertamento e la documentazione pertinente.
10. Ritiro della patente. Quando dovuto, procedere al ritiro immediato secondo l'art. 223 del Codice della strada. Trasmettere la patente e il rapporto alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio.
11. Sospensione provvisoria e sanzione accessoria. Distinguere il ritiro immediato, la sospensione provvisoria prefettizia e la sospensione applicata quale sanzione accessoria. La sola aggravante notturna non determina un aumento della durata ordinaria della sospensione prevista dalla lettera b).
12. Assenza di sequestro e fermo per la sola fattispecie. Non procedere al sequestro finalizzato alla confisca o al fermo amministrativo in assenza di specifici e autonomi presupposti normativi. La lettera b), aggravata esclusivamente dall'orario notturno, non prevede tali misure sul veicolo.
13. Gestione materiale del veicolo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando ricorrono i presupposti dell'art. 186, comma 2-quinquies, documentare la consegna a persona idonea o il trasporto del veicolo, senza qualificare tali operazioni come fermo o sequestro.
14. Modello CS-06. Utilizzare, quando pertinente, il Modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto. Il modello non sostituisce gli atti relativi a eventuali autonomi provvedimenti di sequestro o fermo.
15. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando gli eventuali presupposti per il raddoppio. L'aggravante notturna non determina automaticamente il raddoppio dei punti.
16. Conducenti soggetti alla disciplina speciale. Accertare l'età del conducente, la data di conseguimento della patente e l'eventuale appartenenza alle categorie professionali previste dall'art. 186-bis. Verificare separatamente le maggiorazioni previste dalla disciplina speciale.
17. Codici unionali 68 e 69 e dispositivo alcolock. Verificare l'eventuale presenza delle prescrizioni previste dall'art. 186, comma 9-ter, e le eventuali maggiorazioni del comma 9-quater. Le violazioni delle prescrizioni relative al titolo abilitativo devono essere valutate autonomamente, anche in relazione all'art. 125.
18. Lavoro di pubblica utilità speciale. In assenza di incidente provocato e ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, può trovare applicazione il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis. L'aggravante notturna, isolatamente considerata, non ne determina l'esclusione.
19. Concorso di circostanze. Indicare negli atti l'aggravante notturna e le eventuali ulteriori circostanze, senza effettuare automaticamente operazioni aritmetiche sulle pene. La determinazione del trattamento sanzionatorio compete all'autorità giudiziaria.
20. Eventuale incidente provocato. Qualora emerga che il conducente abbia provocato un incidente, verificare l'applicazione del comma 2-bis e consultare la Scheda 05. Le conseguenze sulla pena, sulla patente e sul veicolo devono essere valutate in relazione alla fattispecie aggravata complessivamente accertata.
OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Fattispecie penale aggravata dall'orario notturno. La guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera b). Quando la condotta è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, trova applicazione l'aggravante prevista dal comma 2-sexies.
La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che l'aggravante incide sulla sola pena pecuniaria. La pena detentiva e la sanzione accessoria sulla patente conservano, in assenza di ulteriori circostanze, la disciplina ordinaria prevista dalla lettera b).
2. Natura e prova dell'aggravante notturna. L'orario costituisce un elemento necessario per l'applicazione dell'aggravante e deve essere provato attraverso le risultanze dell'accertamento.
Non è sufficiente dimostrare che il conducente sia stato sottoposto a etilometro nella fascia notturna se non risulta che la condotta di guida sia stata commessa in tale fascia.
3. Limiti temporali. Il comma 2-sexies individua la fascia temporale mediante le espressioni «dopo le ore 22» e «prima delle ore 7». Nei casi prossimi ai limiti orari, la precisione dell'accertamento assume rilievo determinante.
Non devono essere confusi l'orario della violazione, l'orario della contestazione e quelli delle prove etilometriche.
4. Aumento della sola ammenda. La lettera b) prevede ordinariamente l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi. Il comma 2-sexies dispone l'aumento da un terzo alla metà della sola ammenda.
Gli estremi aritmetici di euro 1.066,67 ed euro 4.800,00 non sostituiscono la valutazione giudiziale necessaria per determinare la pena concreta.
5. Rapporto con le circostanze attenuanti. Il comma 2-septies stabilisce che le attenuanti concorrenti con l'aggravante notturna non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a quest'ultima.
Le diminuzioni di pena devono essere operate sulla quantità risultante dall'aumento conseguente all'aggravante. Tale regola speciale impedisce di neutralizzare l'aumento notturno mediante un ordinario giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti.
6. Fondo contro l'incidentalità notturna. Il comma 2-octies destina una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con sentenza di condanna che abbia riconosciuto l'aggravante al Fondo contro l'incidentalità notturna.
Si tratta della destinazione di una parte della pena pecuniaria, non di una distinta sanzione amministrativa aggiuntiva.
7. Sospensione della patente. La lettera b) prevede la sospensione della patente da sei mesi a un anno. La sola aggravante notturna non determina un aumento di tale durata.
Il ritiro immediato, la sospensione provvisoria prefettizia e la sospensione definitiva costituiscono istituti distinti, con presupposti, competenze e finalità differenti.
8. Accertamento alcolemico e soglie. Il valore esattamente pari a 0,8 g/l rientra nella lettera a), mentre quello esattamente pari a 1,5 g/l rientra nella lettera b). Per applicare la presente scheda è necessario che il tasso sia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.
Le prove etilometriche devono rispettare le disposizioni dell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
9. Lavoro di pubblica utilità speciale. Il comma 9-bis consente, alle condizioni previste dalla legge, la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità. L'esclusione espressa riguarda i casi del comma 2-bis, ossia l'incidente provocato.
L'aggravante notturna, isolatamente considerata, non determina l'esclusione dell'istituto. L'eventuale applicazione e la verifica dell'esecuzione competono all'autorità giudiziaria.
10. Codici unionali 68 e 69. Il comma 9-ter disciplina le prescrizioni da apporre sulla patente rilasciata in Italia nei confronti del conducente condannato per i reati delle lettere b) e c).
Per la lettera b), la durata minima della prescrizione è di due anni dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica. Le prescrizioni devono essere distinte dall'aggravante notturna e dalle eventuali maggiorazioni del comma 9-quater.
11. Assenza di confisca e fermo. La lettera b), anche quando aggravata esclusivamente dal comma 2-sexies, non prevede la confisca del veicolo né il fermo amministrativo.
Il fermo di 180 giorni previsto dal comma 2-bis presuppone che il conducente abbia provocato un incidente stradale. Le misure sul veicolo devono essere applicate soltanto quando ricorrono i rispettivi presupposti.
12. Gestione materiale del veicolo. L'assenza di sequestro o fermo non consente di lasciare proseguire la guida al conducente in stato di ebbrezza. Occorre applicare le disposizioni pertinenti per la consegna del veicolo a persona idonea o per il trasporto, documentando le operazioni.
Il modello CS-06 costituisce uno strumento di documentazione delle operazioni previste dall'art. 186, comma 2-quinquies, e non sostituisce gli atti relativi a eventuali autonomi provvedimenti di sequestro o fermo.
13. Concorso con l'incidente provocato. Quando il conducente provochi un incidente stradale e il reato sia commesso nella fascia notturna, devono essere considerate entrambe le disposizioni aggravanti, secondo le regole sul concorso di circostanze.
Il comma 2-bis comporta il raddoppio delle sanzioni della lettera b) e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenenza a persona estranea all'illecito. Il comma 2-sexies incide sulla sola ammenda. Il trattamento sanzionatorio concreto compete all'autorità giudiziaria.
14. Disciplina speciale per determinate categorie di conducenti. Quando il conducente appartiene alle categorie individuate dall'art. 186-bis, devono essere verificate le maggiorazioni e le conseguenze previste dalla disposizione speciale.
L'appartenenza a una categoria speciale non può essere presunta sulla sola base del veicolo utilizzato, senza verificare gli elementi richiesti dalla norma.
15. Conducenti minorenni. Quando il conducente è minorenne, occorre coordinare la fattispecie con l'art. 186-bis e con le disposizioni del procedimento penale minorile.
La responsabilità penale è personale e non deve essere confusa con eventuali posizioni giuridiche degli esercenti la responsabilità genitoriale.
16. Biciclette e monopattini elettrici. La configurabilità della guida in stato di ebbrezza deve essere distinta dalle conseguenze sul titolo abilitativo. Quando il mezzo non richiede patente, non si procede automaticamente al ritiro di una patente posseduta per altri veicoli né alla decurtazione dei punti.
17. Verifiche tecniche e giurisprudenza sull'etilometro. Le questioni relative all'omologazione, alle verifiche metrologiche, al funzionamento dello strumento e alle modalità di esecuzione delle prove conservano rilevanza anche nella fattispecie notturna.
Per gli approfondimenti giurisprudenziali già raccolti nel progetto si rinvia alla Scheda 02 e alle Note comuni della pagina indice. I singoli principi devono essere riferiti alle rispettive pronunce previa verifica del testo integrale.
18. Completezza degli atti. La corretta applicazione dell'aggravante richiede la prova della guida, del superamento della soglia alcolemica e dell'orario della condotta.
Devono inoltre essere documentati gli adempimenti di polizia giudiziaria, le garanzie difensive, il ritiro della patente, le trasmissioni alla Prefettura e alla Procura della Repubblica e l'eventuale presenza di ulteriori circostanze rilevanti.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
17 ottobre 2026: prima predisposizione della Scheda 07, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'orario notturno.
18 ottobre 2026: revisione normativa e redazionale; precisazione della prova dell'orario della condotta, dell'aumento della sola ammenda, della disciplina del concorso di circostanze, della destinazione di parte dell'ammenda al Fondo contro l'incidentalità notturna e del coordinamento con le ulteriori fattispecie aggravate.
AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.