PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


SCHEDA 02

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 E NON SUPERIORE A 1,5 G/L

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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione all'art. 186, comma 2, lettera b), del Codice della strada.

Ambito della scheda
Fattispecie penale ordinaria di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, senza incidente provocato, senza aggravante notturna e senza le condizioni speciali disciplinate dall'art. 186-bis o le maggiorazioni previste dall'art. 186, comma 9-quater, del Codice della strada.

Natura della violazione
Illecito penale di natura contravvenzionale, perseguibile d'ufficio. L'accertamento comporta gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti dal codice di procedura penale e la comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. Non si applicano le procedure di pagamento in misura ridotta proprie degli illeciti amministrativi.

A. Descrizione della violazione – accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto del controllo], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello, matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti. Le determinazioni concordanti documentavano un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l. Gli scontrini e la documentazione delle operazioni venivano acquisiti agli atti.

B. Descrizione della violazione – accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche presso [struttura sanitaria], risultava avere un tasso alcolemico di [valore] g/l, come da certificazione [estremi, ora del prelievo, ora dell'analisi e modalità di acquisizione], acquisita secondo le disposizioni dell'art. 186, comma 5, del Codice della strada. Dagli elementi raccolti non risultava che il conducente avesse provocato il sinistro. Venivano documentati i presupposti dell'accertamento e le garanzie difensive applicabili.

C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, descrivere analiticamente gli elementi sintomatici osservati, la condotta di guida, le dichiarazioni e gli ulteriori riscontri. La qualificazione nella fascia penale della lettera b) richiede elementi probatori idonei a dimostrare il superamento della soglia di 0,8 g/l. I soli sintomi generici di alterazione non consentono di attribuire automaticamente un determinato tasso alcolemico. Gli elementi acquisiti devono essere rappresentati nella comunicazione di notizia di reato, senza introdurre valori numerici non misurati.

D. Conducente minorenne
Non utilizzare automaticamente la presente fattispecie ordinaria. Il conducente minorenne rientra nelle categorie disciplinate dall'art. 186-bis del Codice della strada, con le specifiche conseguenze previste dalla disposizione. La responsabilità penale è personale e non si trasferisce ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli atti devono rispettare le regole del procedimento penale minorile, comprese quelle relative all'identificazione, alla difesa, agli avvisi e alle comunicazioni.

Codice PRO.SA.: 3189
Codice riscontrato nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023, pagina 105, per la fascia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l. Il riscontro riguarda la codifica contenuta nel documento, non la verifica del gestionale attualmente in uso.

REGIME SANZIONATORIO
Limiti edittali dell'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00
Limiti edittali della pena detentiva arresto fino a sei mesi
Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni non ammesso – fattispecie penale
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni non previsto
Aggravante notturna non compresa nella presente fattispecie ordinaria; consultare la Scheda 07
Sanzione amministrativa accessoria 1 sospensione della patente da sei mesi a un anno, quando applicabile in relazione al veicolo condotto.
Sanzione amministrativa accessoria 2 non prevista per la sola fattispecie ordinaria
Decurtazione dei punti 10 punti, secondo l'art. 126-bis, con eventuale raddoppio nei casi previsti. Non applicabile quando il veicolo non richiede patente.
Ritiro della patente immediato, quando dovuto, ai sensi dell'art. 223, ai fini dei successivi provvedimenti di competenza prefettizia.
Trasmissione della patente e del rapporto entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 223, comma 1.
Sospensione provvisoria della patente di competenza prefettizia, nei presupposti e nei limiti dell'art. 223; distinta dalla sanzione accessoria.
Confisca del veicolo non prevista per la sola fattispecie ordinaria della lettera b)
Sequestro finalizzato alla confisca non previsto per la sola fattispecie ordinaria della lettera b)
Fermo amministrativo non previsto in assenza di incidente provocato o di altri autonomi presupposti
Comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e delle altre disposizioni processuali applicabili.
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole di competenza applicabili

Precisazione sulla natura delle conseguenze: l'ammenda e l'arresto sono pene previste per la contravvenzione. La sospensione della patente da sei mesi a un anno costituisce sanzione amministrativa accessoria. Il ritiro immediato della patente è un adempimento dell'organo accertatore, mentre la sospensione provvisoria costituisce un distinto provvedimento prefettizio. La loro natura e i rispettivi presupposti non devono essere confusi.

Precisazione sull'aggravante notturna: quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, trova applicazione l'art. 186, comma 2-sexies, che prevede l'aumento dell'ammenda da un terzo alla metà. La fattispecie è trattata nella Scheda 07. Deve essere documentato l'orario della condotta di guida e non soltanto quello delle successive operazioni di accertamento.

NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Identificazione del conducente e prova della guida. Identificare compiutamente il soggetto e documentare gli elementi dai quali risulti la condotta effettiva di guida. Riportare l'eventuale osservazione diretta, le testimonianze, le dichiarazioni acquisite, la posizione del veicolo e gli ulteriori riscontri. La presenza di una persona in stato di ebbrezza all'interno di un veicolo fermo non dimostra, da sola, la precedente condotta di guida.

2. Presupposti dell'accertamento. Documentare il presupposto concretamente ricorrente: controllo preliminare qualitativo positivo, coinvolgimento in incidente oppure ulteriori concreti elementi indicativi dello stato di alterazione. Indicare gli strumenti eventualmente utilizzati, gli orari, gli esiti e le circostanze osservate.

3. Avviso della facoltà di assistenza difensiva. Prima dell'accertamento probatorio, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'orario dell'avviso, le dichiarazioni rese e l'eventuale presenza del difensore. L'avviso non comporta automaticamente l'obbligo di attendere l'arrivo del difensore prima di eseguire un accertamento urgente.

4. Documentazione dell'etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e riferimenti alle verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini, indicare gli orari e i valori di entrambe le prove e documentare eventuali anomalie o messaggi dell'apparecchio. Conservare la documentazione necessaria a verificare la regolarità dello strumento e delle operazioni.

5. Intervallo tra le prove. Le determinazioni devono rispettare le prescrizioni dell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con almeno due risultati concordanti a intervallo di cinque minuti. Eventuali difficoltà o impossibilità di completare le operazioni devono essere descritte senza qualificare automaticamente il comportamento come rifiuto.

6. Accertamento sanitario. Distinguere gli accertamenti eseguiti autonomamente per finalità cliniche da quelli richiesti dalla polizia giudiziaria per finalità probatorie. Documentare le richieste, gli orari, le modalità di acquisizione della certificazione e le garanzie difensive applicabili. Non confondere l'orario della guida con quello del prelievo o dell'analisi.

7. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti prescritti per l'identificazione della persona sottoposta alle indagini, la nomina del difensore, l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e gli ulteriori avvisi previsti. Utilizzare, ove pertinenti, i modelli della sezione Modulistica del portale, distinguendo il modello PG-01mag per i maggiorenni dal modello PG-02min per i minorenni.

8. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla Procura della Repubblica competente la comunicazione di notizia di reato, con le risultanze dell'accertamento e gli atti pertinenti, secondo l'art. 347 c.p.p. e le disposizioni applicabili. La comunicazione è distinta dalla trasmissione della patente e del rapporto alla Prefettura prevista dall'art. 223 del Codice della strada.

9. Ritiro della patente. Quando il veicolo richiede patente e ricorrono i presupposti normativi, procedere al ritiro immediato, documentando il provvedimento. Trasmettere la patente e il rapporto, tramite il Comando o Ufficio, alla Prefettura competente entro dieci giorni. Il ritiro non equivale alla sospensione provvisoria prefettizia né alla sanzione accessoria definitiva.

10. Prosecuzione della guida e gestione del veicolo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. In assenza di sequestro o fermo, verificare se il veicolo possa essere condotto da altra persona identificata e idonea. In mancanza, quando ricorrono le condizioni dell'art. 186, comma 2-quinquies, il veicolo può essere trasportato fino al luogo indicato dall'interessato o alla più vicina autorimessa, con spese a carico del trasgressore e garanzie per la custodia.

11. Modulistica per la gestione del veicolo. La consegna a persona idonea oppure le operazioni di trasporto possono essere documentate mediante il Modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto. Quando utile, la scheda identificativa del veicolo CS-02 integra la documentazione. Il modello CS-06 non costituisce verbale di sequestro o fermo amministrativo.

12. Assenza di sequestro e fermo nella fattispecie ordinaria. Il solo accertamento del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lettera b), senza incidente provocato e senza ulteriori autonomi presupposti, non comporta il sequestro finalizzato alla confisca né il fermo amministrativo. Le operazioni di consegna e trasporto non devono essere qualificate come misure cautelari reali.

13. Incidente provocato. Se il conducente ha provocato un incidente, verificare la disciplina dell'art. 186, comma 2-bis, e consultare la Scheda 05. Il semplice coinvolgimento nel sinistro non equivale automaticamente ad averlo provocato. Documentare gli elementi relativi alla dinamica e al contributo causale della condotta.

14. Aggravante notturna. Se il reato è stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, applicare la disciplina specifica dell'art. 186, comma 2-sexies, consultando la Scheda 07. Indicare l'orario della condotta e gli elementi che lo comprovano.

15. Condizioni soggettive speciali. Verificare l'età, la data di conseguimento della patente e l'eventuale appartenenza alle categorie professionali disciplinate dall'art. 186-bis. Quando ricorrono tali condizioni, verificare le specifiche maggiorazioni e conseguenze previste dalla norma.

16. Prescrizioni relative all'alcolock. Verificare l'eventuale presenza sulla patente dei codici unionali 68 e 69 e i presupposti delle maggiorazioni dell'art. 186, comma 9-quater. In presenza delle relative condizioni consultare la Scheda 10; in caso di alterazione o manomissione del dispositivo o dei sigilli, consultare la Scheda 13.

17. Veicoli per i quali non è richiesta patente. Quando il mezzo non richiede patente, verificare autonomamente le conseguenze applicabili. Non procedere automaticamente al ritiro di una patente posseduta per altre categorie di veicoli né alla decurtazione dei punti per la sola condotta descritta. Documentare la qualificazione tecnica del mezzo.

18. Lavoro di pubblica utilità. L'art. 186, comma 9-bis, disciplina la possibilità di sostituire, alle condizioni previste, le pene detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. La decisione spetta all'autorità giudiziaria. L'organo accertatore deve assicurare la corretta documentazione dei presupposti rilevanti, senza anticipare valutazioni riservate al giudice.

OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Natura penale della fascia alcolemica. Il superamento della soglia di 0,8 g/l determina il passaggio dalla fattispecie amministrativa della lettera a) alla contravvenzione della lettera b) del comma 2 dell'art. 186. Il valore esattamente pari a 0,8 g/l resta nella fascia amministrativa; quello esattamente pari a 1,5 g/l appartiene alla lettera b). La distinzione incide sulla qualificazione giuridica, sulle garanzie difensive, sugli atti da redigere e sulle conseguenze sanzionatorie.

2. Prova del superamento della soglia. L'accertamento quantitativo deve consentire di ricondurre il fatto alla fascia prevista dalla norma. Occorre esaminare i risultati insieme alla regolarità delle operazioni e agli eventuali elementi di contestazione. In assenza di prova adeguata del superamento di 0,8 g/l non può essere attribuita automaticamente la fattispecie penale della lettera b).

3. Etilometro e contestazioni difensive. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 33143/2026 affronta il tema delle allegazioni difensive relative al funzionamento dell'apparecchio. La distinzione tra contestazioni tecniche specifiche e richieste meramente esplorative non esonera gli operatori dall'osservanza delle verifiche prescritte. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 14446/2025 offre un ulteriore riferimento per l'esame di contestazioni documentali e tecniche puntuali.

4. Verifiche periodiche e attendibilità. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 31662/2026 affronta il rapporto tra irregolarità dei controlli metrologici e attendibilità della misurazione. Il problema dell'utilizzabilità processuale non deve essere confuso con quello dell'attendibilità concreta del risultato. La documentazione deve consentire la ricostruzione della situazione dello strumento alla data dell'accertamento.

5. Dati identificativi e omologazione. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 19082/2026 affronta le divergenze tra dati identificativi riportati nella documentazione tecnica. Non ogni difformità formale dimostra automaticamente l'assenza di omologazione, ma è necessario verificare lo specifico apparecchio utilizzato e i documenti pertinenti.

6. Modalità tecniche dell'accertamento. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 21177/2026 affronta questioni relative al boccaglio e alle modalità delle prove. Le conclusioni della pronuncia devono essere riferite alle circostanze esaminate e non sostituiscono l'obbligo degli operatori di rispettare le prescrizioni tecniche e igieniche applicabili.

7. Patologie e interferenze. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 20966/2026 richiama la necessità di valutare adeguatamente contestazioni tecniche relative a possibili interferenze patologiche. Una patologia non rende automaticamente inattendibile il risultato, ma una contestazione specifica non può essere ignorata senza adeguato esame.

8. Accertamenti sanitari e garanzie difensive. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 9850/2026 affronta il momento dell'avviso difensivo rispetto alle analisi sanitarie richieste per finalità probatorie. È necessario distinguere gli accertamenti clinici autonomamente disposti dalle attività investigative richieste successivamente dalla polizia giudiziaria.

9. Avviso difensivo e natura urgente dell'atto. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 12178/2024 affronta la distinzione tra controllo preliminare esplorativo e accertamento probatorio. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 1938/2024 riguarda la forma e la prova dell'avviso. L'adempimento deve essere documentato, anche quando venga eseguito oralmente.

10. Guida effettiva e veicolo fermo. Ai fini della configurabilità della contravvenzione occorre dimostrare una condotta riconducibile alla guida. La presenza del soggetto all'interno di un veicolo in sosta non è di per sé sufficiente. La prova può derivare anche da elementi indiretti, purché idonei a ricostruire la condotta con il grado di certezza richiesto nel procedimento penale.

11. Incidente provocato e responsabilità causale. L'aggravante dell'incidente prevista dall'art. 186, comma 2-bis, richiede una valutazione della condotta del conducente e del suo contributo alla verificazione del sinistro. La semplice presenza nell'incidente non è sufficiente. Per la fattispecie aggravata occorre fare riferimento alla Scheda 05.

12. Ritiro della patente e sospensione cautelare. L'art. 223 del Codice della strada disciplina il ritiro immediato e la sospensione provvisoria in conseguenza di ipotesi di reato. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 2425/2025 affronta la funzione cautelare del provvedimento e la sua applicabilità anche alla fattispecie della lettera b), nel rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalla giurisprudenza. Il ritiro non deve essere confuso con la sospensione provvisoria né con la sanzione accessoria conseguente all'accertamento del reato.

13. Visita medica e idoneità alla guida. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 3245/2024 distingue i provvedimenti cautelari collegati al reato dalle misure relative all'idoneità sanitaria. L'esito favorevole della visita medica non determina automaticamente la cessazione di una sospensione fondata su un autonomo titolo giuridico.

14. Lavoro di pubblica utilità. L'art. 186, comma 9-bis, prevede, alle condizioni stabilite dalla legge, la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità. L'istituto deve essere distinto dalle altre forme di sostituzione della pena. La decisione è riservata all'autorità giudiziaria e presuppone la verifica delle condizioni richieste dalla norma.

15. Codici 68 e 69 e conseguenze della condanna. Il comma 9-ter dell'art. 186 prevede, nei confronti del conducente condannato per i reati delle lettere b) e c), l'apposizione dei codici unionali 68 e 69 sulla patente rilasciata in Italia, secondo le condizioni e le durate stabilite dalla disposizione. Tale conseguenza deve essere distinta dalle maggiorazioni previste dal comma 9-quater per le successive violazioni commesse nelle condizioni specificamente individuate dalla norma. La presenza dei codici non deve essere confusa con un'aggravante automaticamente applicabile al primo accertamento ordinario.

16. Biciclette e monopattini elettrici. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34352/2023, relativa alla bicicletta, e la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 48083/2023, relativa al monopattino, costituiscono riferimenti per distinguere la responsabilità per guida in stato di ebbrezza dalle conseguenze sul titolo abilitativo. Quando il mezzo non richiede patente, non si procede automaticamente al ritiro di un titolo eventualmente posseduto per altri veicoli.

17. Rapporti con ulteriori reati. Quando dalla condotta derivino lesioni personali o la morte di altre persone, occorre verificare l'eventuale configurabilità dei reati previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, valutando le specifiche circostanze e le regole sul concorso o sull'assorbimento dei reati.

18. Completezza della documentazione. La corretta qualificazione della fattispecie richiede una ricostruzione attendibile della condotta di guida, degli orari, delle modalità dell'accertamento, dei risultati, delle garanzie difensive e delle eventuali circostanze aggravanti. La documentazione completa è essenziale sia per la correttezza dell'attività di polizia giudiziaria sia per il successivo controllo giurisdizionale.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

17 ottobre 2026: predisposizione della scheda 02, con regime sanzionatorio, formule operative, attività di polizia giudiziaria e osservazioni giurisprudenziali.

18 ottobre 2026: revisione normativa e redazionale della scheda; separazione della fattispecie ordinaria dall'aggravante notturna; coordinamento delle procedure relative alla patente; correzione del riferimento al modello CS-06; integrazione dei collegamenti alle schede speciali e delle osservazioni relative ai codici unionali 68 e 69.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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