CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 186-bis CdS
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

(Vedi articolo 186-bis del Prontuario del Codice della strada)

(Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 186-bis del Codice della strada

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 678,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

Note

(1) Articolo inserito dall’articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in vigore dal 13 agosto 2010.

(2) L’importo del comma 2 è quello risultante dall’aggiornamento disposto con decreto interministeriale 31 dicembre 2020, applicabile dal 1° gennaio 2021. L’adeguamento biennale delle sanzioni pecuniarie previsto dall’articolo 195, comma 3, CdS è stato sospeso anche per gli anni 2025 e 2026.

 

Breve commento all’articolo 186-bis del Codice della strada

L’articolo 186-bis introduce un regime di tutela rafforzata per conducenti considerati più esposti al rischio o investiti di una particolare responsabilità professionale. A differenza dell’articolo 186, che individua la prima fascia sanzionabile oltre 0,5 g/l, questa disposizione impone ai soggetti del comma 1 un tasso alcolemico pari a zero. La ratio è preventiva: per i giovani e i neopatentati rilevano l’inesperienza e la maggiore vulnerabilità; per il trasporto professionale e i veicoli pesanti assumono rilievo la funzione svolta, il numero delle persone affidate al conducente e la potenziale gravità degli effetti di un sinistro.

Le categorie non sono omogenee. Le lettere a), b) e c) fanno riferimento a qualità personali o all’attività concretamente esercitata; la lettera d) utilizza invece criteri oggettivi collegati al veicolo o al complesso veicolare. Il requisito del neopatentato decorre esclusivamente dal conseguimento della patente B: l’ottenimento successivo di una patente A non riapre il triennio. Per i conducenti professionali delle lettere b) e c) occorre documentare che la guida avvenisse nell’esercizio dell’attività indicata dagli articoli 85-90; la sola qualifica lavorativa non rende permanente il tasso zero durante ogni spostamento privato. Resta però autonoma l’applicazione della lettera d) quando il veicolo condotto possiede le caratteristiche ivi previste.

Il sistema sanzionatorio procede per fasce. Un valore superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l integra l’illecito amministrativo del comma 2, con raddoppio della sanzione pecuniaria se il conducente provoca un incidente. Oltre 0,5 g/l operano le fattispecie dell’articolo 186 CdS, ma con gli aumenti previsti dal comma 3: un terzo per la fascia amministrativa superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l; da un terzo alla metà per le fasce penali superiori. Il comma 4 limita il bilanciamento delle attenuanti rispetto alle aggravanti speciali e impone di calcolare le diminuzioni sulla pena già aumentata.

La revoca del comma 5 segue regole più severe. Per i conducenti della lettera d) è automatica quando il tasso supera 1,5 g/l; per gli altri soggetti del comma 1 interviene in caso di recidiva nel triennio. A queste ipotesi si affiancano le conseguenze previste dall’articolo 186 per l’incidente provocato, il sequestro e la confisca, la visita medica, la sospensione cautelare e, quando ne ricorrono i presupposti, il lavoro di pubblica utilità. Dopo le modifiche del 2024, la condanna per le fattispecie penali delle lettere b) e c) dell’articolo 186 comporta inoltre l’apposizione dei codici unionali 68 e 69 e la limitazione alla guida di veicoli dotati di alcolock, secondo la disciplina tecnica vigente.

Il rifiuto degli accertamenti costituisce un autonomo reato ed è punito, per i conducenti speciali, con le pene della fascia più grave aumentate da un terzo alla metà. Per l’operatore è quindi essenziale indicare la categoria di appartenenza, il tipo di veicolo e l’attività svolta; documentare i presupposti della richiesta, gli avvisi difensivi, gli orari e le modalità delle prove; distinguere il pre-test qualitativo dall’accertamento quantitativo eseguito secondo l’articolo 379 del Regolamento. La qualificazione giuridica dipende infatti non soltanto dal valore misurato, ma anche dalla corretta individuazione della categoria speciale e dalla regolarità dell’attività di accertamento.

Il comma 7 chiude il sistema con una misura impeditiva destinata ai minori di diciotto anni, anche quando guidino veicoli che non richiedono la patente B: il conseguimento della categoria B è differito al diciannovesimo anno per valori fino a 0,5 g/l e al ventunesimo anno per valori superiori. La disposizione conferma che l’articolo 186-bis tutela la sicurezza della circolazione in senso ampio e non si esaurisce nelle sole conseguenze immediate sul titolo posseduto.

AVVERTENZA: Il testo della presente norma e il breve commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono in alcun modo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il commento ha finalità esclusivamente informativa e operativa. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Soggetti obbligati al tasso zero

La lettera a) individua due condizioni autonome: età inferiore a ventuno anni oppure decorso di meno di tre anni dal conseguimento della patente B. Il triennio non ricomincia quando il titolare della patente B consegue successivamente una patente A1, A2 o A. Chi possiede la B da oltre tre anni e non appartiene ad altra categoria del comma 1 non è quindi assoggettato all’articolo 186-bis per il solo recente conseguimento della patente motociclistica.

Le lettere b) e c) richiedono che il trasporto professionale di persone o cose sia concretamente esercitato secondo gli articoli 85, 86, 87, 88, 89 e 90. La qualifica professionale, da sola, non estende il tasso zero alla guida privata. La lettera d), invece, si applica in base alle caratteristiche oggettive del veicolo o del complesso: non occorre che il conducente stia svolgendo un trasporto professionale.

Trasporto di cose e veicoli leggeri

Il trasporto di cose per conto terzi può rientrare nella lettera c) anche quando sia effettuato con veicolo di massa non superiore a 3,5 t e con patente B, purché ricorrano in concreto i presupposti dell’attività disciplinata dagli articoli 88-90. Corrieri e altri conducenti di veicoli commerciali leggeri non devono quindi essere esclusi automaticamente per la massa del mezzo o per l’assenza della patente C. Per servizi non riconducibili a quelle disposizioni, compresa la raccolta rifiuti svolta con mezzo fino a 3,5 t, l’appartenenza alla categoria speciale va dimostrata su una base diversa; non è sufficiente la generica natura lavorativa dello spostamento.

Fasce alcolemiche e natura dell’illecito

Il valore superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l integra l’illecito amministrativo autonomo del comma 2. Il superamento di 0,5 g/l determina invece l’applicazione dell’articolo 186, comma 2, con gli aumenti del comma 3 dell’articolo 186-bis. La distinzione è operativamente decisiva: cambiano natura dell’illecito, autorità competente, atti da formare, garanzie difensive e conseguenze sulla patente e sul veicolo.

Il raddoppio previsto dal comma 2 richiede che il conducente abbia provocato l’incidente, non il solo coinvolgimento. Per tassi superiori a 0,5 g/l opera invece il coordinamento con l’articolo 186, comma 2-bis, che raddoppia le sanzioni del comma 3 dell’articolo 186-bis e prevede le ulteriori misure stabilite dalla norma.

Accertamento con etilometro e documentazione

Le procedure non cambiano in ragione della categoria speciale. L’accertamento quantitativo mediante etilometro segue l’articolo 379 del Regolamento: il risultato utile deriva da almeno due determinazioni concordanti effettuate a intervallo di cinque minuti. Devono essere annotati orari della guida e delle prove, risultati, messaggi dello strumento, dati identificativi dell’apparecchio, verifiche, sintomi e avviso della facoltà di assistenza del difensore quando dovuto.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 33143/2026 ha precisato che l’accusa è tenuta a provare omologazione e verifiche periodiche dell’etilometro quando la difesa abbia allegato elementi concreti idonei a contestarne il corretto funzionamento; una richiesta meramente esplorativa non è sufficiente. Il principio, riferito all’articolo 186, rileva anche per l’articolo 186-bis in virtù del rinvio del comma 6.

Rifiuto dell’accertamento

Il rifiuto è un reato autonomo e presuppone una richiesta legittima riferita agli accertamenti dei commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186. Nel verbale di attività di polizia giudiziaria occorre descrivere i presupposti della richiesta, l’accertamento proposto, gli avvisi impartiti e la condotta inequivoca di rifiuto. Per i soggetti dell’articolo 186-bis le pene della lettera c) dell’articolo 186 sono aumentate da un terzo alla metà; seguono sospensione della patente, visita medica e, nei casi previsti, confisca o revoca.

Sospensione breve in relazione al punteggio

Dal 14 dicembre 2024 la violazione amministrativa del comma 2 è compresa nell’elenco dell’articolo 218-ter CdS. Quando il trasgressore è identificato al momento del fatto, conduce un veicolo a motore per il quale è richiesta la patente e possiede meno di venti punti, si applica la sospensione breve: sette giorni con punteggio da dieci a diciannove, quindici giorni con punteggio inferiore a dieci; la durata raddoppia se il conducente ha provocato un incidente, compresa la fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. La misura non è subordinata a un provvedimento prefettizio. Non si applica, per espressa delimitazione dell’articolo 218-ter, a chi conduce un veicolo che non richiede patente.

Patente, foglio rosa e revoca

Le conseguenze sul titolo vanno verificate separatamente dalla sussistenza dell’illecito. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 47589/2017 esclude la sospensione della patente per l’illecito commesso con un veicolo che non richiede abilitazione, da chi non abbia mai conseguito il titolo o durante l’esercitazione con foglio rosa. Non è quindi corretto formulare automatismi sulla base del solo possesso di un’altra patente: occorre distinguere il veicolo condotto, il titolo necessario e la specifica misura prevista.

Quando opera il divieto di conseguire una nuova patente dopo la revoca, il periodo di sospensione cautelare già sofferto deve essere computato nel termine previsto dall’articolo 219 CdS. Il principio è stato precisato dal Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5027/2023: il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, detraendo il presofferto, e non dalla data della violazione.

Codici 68 e 69 e alcolock

La condanna per le fattispecie penali dell’articolo 186, comma 2, lettere b) o c), aggravate dall’articolo 186-bis, comporta l’apposizione sulla patente italiana dei codici unionali 68 «Niente alcool» e 69 «Limitata alla guida di veicoli dotati di alcolock». La prescrizione opera per almeno due anni nella fascia b) e almeno tre anni nella fascia c), decorrenti dalla restituzione della patente, salva la maggiore durata stabilita dalla commissione medica. Il controllo deve coordinarsi con l’articolo 125 CdS e con il D.M. MIT 2 luglio 2025, n. 162: integrità dei sigilli, dichiarazione d’installazione e certificato di taratura devono essere verificati secondo la disciplina vigente.

Monopattini elettrici e tasso zero

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi, in via residuale, dall’articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’equiparazione non sottrae il conducente alla disciplina dell’alcool: il monopattino è un veicolo e l’articolo 186-bis collega il tasso zero, per la lettera a), all’età inferiore a ventuno anni o al triennio dal conseguimento della patente B, non alla categoria del mezzo condotto. Pertanto anche il conducente di monopattino che appartenga a una di tali categorie può integrare il comma 2 per un tasso superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l oppure, oltre tale soglia, le fattispecie dell’articolo 186 aggravate dal comma 3.

Poiché il monopattino conforme non richiede patente, non possono applicarsi la sospensione o la revoca di un titolo posseduto per altra categoria, né la sospensione breve dell’articolo 218-ter. Restano invece applicabili le conseguenze compatibili con la natura dell’illecito e la previsione del comma 7 per il minore di diciotto anni. Nel controllo occorre inoltre verificare prioritariamente la disciplina speciale del monopattino: l’equiparazione ai velocipedi non produce una completa identità di regime con le biciclette.

Atti amministrativi e atti di polizia giudiziaria

Per il comma 2 si forma il verbale di contestazione dell’illecito amministrativo. Quando il tasso supera 0,8 g/l o ricorre il rifiuto, l’attività deve essere documentata secondo il codice di procedura penale e l’articolo 220 CdS; il verbale amministrativo non sostituisce l’informativa di reato o il verbale degli atti urgenti. Nella fascia superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l resta invece un illecito amministrativo, pur con l’aumento previsto dal comma 3.

AVVERTENZA: Le presenti osservazioni non rivestono carattere di ufficialità e costituiscono un contributo tecnico-editoriale dei curatori del portale. Non sostituiscono la normativa vigente, le circolari delle amministrazioni competenti o l’interpretazione degli organi giurisdizionali. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

Si invita il lettore a consultare anche le sentenze presenti nell'art. 186 del presente codice della strada in quanto alcuni dei principi enunciati ben posso essere applicabili anche al presente articolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1440 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione della patente di guida - Applicazione - In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammissibile il ricorso per cassazione sia contro la sentenza che vede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa come quella accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 21369 del 17/07/2020
Circolazione stradale - Artt. 186, 186-bis e 222 Codice della strada - Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose - Sanzione amministrativa accessoria - Ricorso per cassazione - Applicazione o omessa applicazione - Ricorribilità - È ammissibile il ricorso per cassazione contro la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anche quando la sentenza sia resa a seguito di patteggiamento, non rientrando tale sanzione nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017
Circolazione Stradale - Artt. 116, 122, 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Illecito commesso da persona sprovvista di patente o titolare di foglio rosa - Inapplicabilità - Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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