CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 186-bis CdS
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose
(Vedi articolo 186-bis del Prontuario del Codice della strada)
(Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 186-bis del Codice della strada
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 678,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Note
(1) Articolo inserito dall’articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in vigore dal 13 agosto 2010.
(2) L’importo del comma 2 è quello risultante dall’aggiornamento disposto con decreto interministeriale 31 dicembre 2020, applicabile dal 1° gennaio 2021. L’adeguamento biennale delle sanzioni pecuniarie previsto dall’articolo 195, comma 3, CdS è stato sospeso anche per gli anni 2025 e 2026.
Breve commento all’articolo 186-bis del Codice della strada
L’articolo 186-bis introduce un regime di tutela rafforzata per conducenti considerati più esposti al rischio o investiti di una particolare responsabilità professionale. A differenza dell’articolo 186, che individua la prima fascia sanzionabile oltre 0,5 g/l, questa disposizione impone ai soggetti del comma 1 un tasso alcolemico pari a zero. La ratio è preventiva: per i giovani e i neopatentati rilevano l’inesperienza e la maggiore vulnerabilità; per il trasporto professionale e i veicoli pesanti assumono rilievo la funzione svolta, il numero delle persone affidate al conducente e la potenziale gravità degli effetti di un sinistro.
Le categorie non sono omogenee. Le lettere a), b) e c) fanno riferimento a qualità personali o all’attività concretamente esercitata; la lettera d) utilizza invece criteri oggettivi collegati al veicolo o al complesso veicolare. Il requisito del neopatentato decorre esclusivamente dal conseguimento della patente B: l’ottenimento successivo di una patente A non riapre il triennio. Per i conducenti professionali delle lettere b) e c) occorre documentare che la guida avvenisse nell’esercizio dell’attività indicata dagli articoli 85-90; la sola qualifica lavorativa non rende permanente il tasso zero durante ogni spostamento privato. Resta però autonoma l’applicazione della lettera d) quando il veicolo condotto possiede le caratteristiche ivi previste.
Il sistema sanzionatorio procede per fasce. Un valore superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l integra l’illecito amministrativo del comma 2, con raddoppio della sanzione pecuniaria se il conducente provoca un incidente. Oltre 0,5 g/l operano le fattispecie dell’articolo 186 CdS, ma con gli aumenti previsti dal comma 3: un terzo per la fascia amministrativa superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l; da un terzo alla metà per le fasce penali superiori. Il comma 4 limita il bilanciamento delle attenuanti rispetto alle aggravanti speciali e impone di calcolare le diminuzioni sulla pena già aumentata.
La revoca del comma 5 segue regole più severe. Per i conducenti della lettera d) è automatica quando il tasso supera 1,5 g/l; per gli altri soggetti del comma 1 interviene in caso di recidiva nel triennio. A queste ipotesi si affiancano le conseguenze previste dall’articolo 186 per l’incidente provocato, il sequestro e la confisca, la visita medica, la sospensione cautelare e, quando ne ricorrono i presupposti, il lavoro di pubblica utilità. Dopo le modifiche del 2024, la condanna per le fattispecie penali delle lettere b) e c) dell’articolo 186 comporta inoltre l’apposizione dei codici unionali 68 e 69 e la limitazione alla guida di veicoli dotati di alcolock, secondo la disciplina tecnica vigente.
Il rifiuto degli accertamenti costituisce un autonomo reato ed è punito, per i conducenti speciali, con le pene della fascia più grave aumentate da un terzo alla metà. Per l’operatore è quindi essenziale indicare la categoria di appartenenza, il tipo di veicolo e l’attività svolta; documentare i presupposti della richiesta, gli avvisi difensivi, gli orari e le modalità delle prove; distinguere il pre-test qualitativo dall’accertamento quantitativo eseguito secondo l’articolo 379 del Regolamento. La qualificazione giuridica dipende infatti non soltanto dal valore misurato, ma anche dalla corretta individuazione della categoria speciale e dalla regolarità dell’attività di accertamento.
Il comma 7 chiude il sistema con una misura impeditiva destinata ai minori di diciotto anni, anche quando guidino veicoli che non richiedono la patente B: il conseguimento della categoria B è differito al diciannovesimo anno per valori fino a 0,5 g/l e al ventunesimo anno per valori superiori. La disposizione conferma che l’articolo 186-bis tutela la sicurezza della circolazione in senso ampio e non si esaurisce nelle sole conseguenze immediate sul titolo posseduto.
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