PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


SCHEDA 06

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L – INCIDENTE PROVOCATO

Torna alla pagina indice dell'articolo 186 contenente la casistica delle violazioni e le note comuni


Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera c), e al comma 2-bis, del Codice della strada.

Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, quando il conducente abbia provocato un incidente stradale.

La presente scheda riguarda la fattispecie penale aggravata dall'incidente provocato. Restano da verificare separatamente le condizioni soggettive previste dall'art. 186-bis, le prescrizioni relative all'alcolock e l'eventuale commissione del reato nella fascia oraria notturna.

Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio, aggravata ai sensi del comma 2-bis. Il superamento della soglia di 1,5 g/l e la causazione dell'incidente determinano il raddoppio delle pene previste dalla lettera c), la revoca obbligatoria della patente, quando applicabile, e le conseguenze sul veicolo previste dalla legge.

A. Descrizione della violazione – accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'incidente], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e provocava un incidente stradale consistente in [descrizione della dinamica e delle conseguenze].

Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti. Le risultanze documentavano un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Dagli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro emergeva che il conducente aveva provocato l'incidente in relazione alle seguenti circostanze: [descrivere la condotta di guida, i rilievi, le tracce, le dichiarazioni, le testimonianze e gli ulteriori elementi oggettivi].

Gli scontrini dell'etilometro, la documentazione delle operazioni e gli atti relativi all'incidente venivano acquisiti al fascicolo.

B. Descrizione della violazione – accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e provocava un incidente stradale consistente in [descrizione].

A seguito del sinistro veniva sottoposto a cure mediche presso [struttura sanitaria]. L'accertamento alcolemico, eseguito nell'ambito delle procedure previste dall'art. 186, comma 5, evidenziava un valore pari a [valore] g/l, come da documentazione sanitaria [estremi, orario del prelievo, orario dell'analisi e modalità di acquisizione].

La causazione dell'incidente da parte del conducente risultava dai seguenti elementi: [descrivere la dinamica, i rilievi, le dichiarazioni, le testimonianze e gli ulteriori riscontri]. Venivano documentati i presupposti dell'accertamento sanitario e le garanzie difensive applicabili.

C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, gli elementi sintomatici devono essere descritti analiticamente negli atti di polizia giudiziaria. La qualificazione della condotta nella fascia superiore a 1,5 g/l richiede elementi probatori particolarmente significativi, idonei a sostenere il superamento della specifica soglia.

La sola presenza di sintomi generici di alterazione, anche in concomitanza con un incidente stradale, non consente di attribuire automaticamente al conducente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La causazione dell'incidente deve essere accertata separatamente.

D. Conducente minorenne
La presente formula ordinaria deve essere adattata alla disciplina speciale applicabile al conducente minorenne, coordinando l'art. 186 con l'art. 186-bis e con le disposizioni del procedimento penale minorile.

La responsabilità penale è personale e non si trasferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli atti di identificazione, nomina del difensore, avvisi e comunicazioni devono rispettare la disciplina minorile. Quando pertinente, utilizzare il modello PG-02min, disponibile nella sezione Modulistica.

Codice PRO.SA.: 3195
Codice riscontrato nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023, pagina 105, per la fascia superiore a 1,5 g/l con incidente provocato. Il riscontro riguarda la codifica contenuta nel documento, non la verifica del gestionale attualmente in uso.

REGIME SANZIONATORIO
Limiti edittali dell'ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00
Limiti edittali della pena detentiva arresto da un anno a due anni
Pagamento in misura ridotta non ammesso – fattispecie penale
Aggravante notturna Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verificare l'ulteriore aumento dell'ammenda da un terzo alla metà previsto dal comma 2-sexies, secondo le regole sul concorso di circostanze. L'aggravante non è compresa nel regime ordinario della presente scheda.
Sanzione amministrativa accessoria sulla patente Revoca obbligatoria della patente, quando applicabile, ai sensi del comma 2-bis. La revoca deve essere distinta dal ritiro immediato e dai provvedimenti cautelari prefettizi.
Confisca del veicolo Prevista, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, secondo il comma 2, lettera c).
Sequestro finalizzato alla confisca Da eseguire quando il veicolo è assoggettabile a confisca, ai sensi dell'art. 224-ter, comma 1, con applicazione delle disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili.
Fermo amministrativo di 180 giorni Previsto dall'art. 186, comma 2-bis, salvo appartenenza del veicolo a persona estranea all'illecito. Quando il mezzo è già sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca, occorre coordinare le due previsioni senza duplicare materialmente le operazioni di apprensione e custodia. Non confondere tale fermo con l'eventuale fermo provvisorio di trenta giorni.
Ritiro della patente Immediato, quando dovuto, secondo l'art. 223.
Trasmissione della patente e del rapporto Al Prefetto competente entro dieci giorni, nei casi previsti dall'art. 223.
Decurtazione dei punti 10 punti, secondo l'art. 126-bis, con eventuale raddoppio nei casi previsti dalla disciplina della patente a punti. Non applicabile quando il veicolo condotto non richiede patente.
Comunicazione di notizia di reato Alla competente Procura della Repubblica, secondo l'art. 347 c.p.p. e le altre disposizioni applicabili.
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole di competenza applicabili; per i minorenni, autorità giudiziaria minorile.

Precisazione sul raddoppio delle pene. Il comma 2-bis dispone il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 2 quando il conducente provoca un incidente stradale. Per la lettera c), l'ammenda ordinaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 diventa da euro 3.000,00 a euro 12.000,00 e l'arresto da sei mesi a un anno diventa da un anno a due anni.

Precisazione sulla patente. La fattispecie descritta comporta la revoca obbligatoria della patente, quando applicabile. Non deve essere indicata la sola sospensione da due a quattro anni come sanzione accessoria definitiva, poiché il comma 2-bis prevede espressamente la revoca per il conducente che provochi un incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Precisazione sul veicolo. La confisca prevista dalla lettera c) e il fermo amministrativo previsto dal comma 2-bis hanno fondamenti distinti. Quando il veicolo è soggetto a sequestro finalizzato alla confisca, gli operatori devono applicare la procedura pertinente e verificare il coordinamento con la previsione del fermo, senza qualificare il sequestro come semplice fermo amministrativo.

Precisazione sul lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità speciale disciplinato dal comma 9-bis è escluso nei casi previsti dal comma 2-bis. Tale esclusione non deve essere estesa automaticamente alle diverse pene sostitutive disciplinate dal codice penale, la cui applicabilità richiede una valutazione autonoma.

NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Identificazione del conducente e prova della guida. Identificare compiutamente il conducente e documentare gli elementi dai quali risulti che abbia effettivamente condotto il veicolo nelle condizioni contestate. Indicare l'eventuale osservazione diretta, la posizione del veicolo, i rilievi, le dichiarazioni, le testimonianze e gli ulteriori riscontri.

2. Ricostruzione dell'incidente. Descrivere analiticamente il sinistro, indicando luogo, orario, veicoli coinvolti, danni, tracce, posizioni finali, rilievi fotografici e planimetrici, dichiarazioni e testimonianze. Documentare gli elementi dai quali emerga che il conducente abbia provocato l'incidente.

3. Incidente autonomo. L'aggravante può ricorrere anche in assenza di altri veicoli o persone coinvolte, purché l'evento presenti le caratteristiche di un incidente stradale e risulti attribuibile alla condotta del conducente. Descrivere accuratamente uscite di strada, urti contro ostacoli, ribaltamenti e ulteriori circostanze significative.

4. Presupposti dell'accertamento alcolemico. Indicare gli elementi che hanno determinato il controllo, compreso il coinvolgimento nell'incidente, l'eventuale esito degli accertamenti preliminari e i sintomi osservati. Distinguere l'orario della guida da quello del sinistro, dell'intervento e delle successive prove.

5. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento urgente, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso, l'orario, le dichiarazioni rese e l'eventuale presenza del difensore.

6. Documentazione dell'etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e documentazione delle verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini delle prove e conservare gli elementi necessari a ricostruire le operazioni eseguite. Le misurazioni devono rispettare le prescrizioni dell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

7. Accertamenti sanitari. Quando il tasso alcolemico sia accertato presso una struttura sanitaria, documentare i presupposti della richiesta, gli orari, le modalità di acquisizione della certificazione e le garanzie difensive applicabili. Distinguere gli accertamenti clinici da quelli richiesti per finalità probatorie.

8. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti necessari all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore, all'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e agli ulteriori avvisi prescritti.

Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min disponibili nella sezione Modulistica, distinguendo il procedimento relativo ai maggiorenni da quello minorile.

9. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla Procura della Repubblica competente la comunicazione di notizia di reato, riportando la condotta di guida, le risultanze alcolemiche, la dinamica del sinistro, gli elementi relativi alla causazione dell'incidente e gli ulteriori fatti penalmente rilevanti.

Allegare gli atti di accertamento, gli scontrini dell'etilometro, la documentazione sanitaria eventualmente acquisita, i rilievi del sinistro, le dichiarazioni e gli ulteriori documenti pertinenti.

10. Ritiro della patente. Quando il veicolo richiede patente e ne ricorrono i presupposti, procedere al ritiro immediato secondo l'art. 223 del Codice della strada. Documentare il ritiro e trasmettere il documento con il rapporto alla Prefettura competente entro dieci giorni.

11. Revoca obbligatoria. Segnalare negli atti che, per il conducente che provoca un incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il comma 2-bis prevede la revoca obbligatoria della patente, quando applicabile. Il ritiro immediato non equivale alla revoca definitiva.

12. Verifica della proprietà del veicolo. Accertare l'intestazione e la concreta appartenenza del mezzo, verificando se il veicolo appartenga al conducente o a persona estranea al reato. Documentare dichiarazioni, titoli di disponibilità e ulteriori circostanze rilevanti. Tale verifica è essenziale per l'applicazione della confisca e delle misure sul veicolo.

13. Sequestro finalizzato alla confisca. Quando il veicolo è assoggettabile a confisca ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), procedere al sequestro amministrativo secondo l'art. 224-ter, comma 1, e l'art. 213, in quanto compatibile. Documentare il provvedimento, la custodia, il soggetto affidatario e il luogo di deposito. Trasmettere copia del verbale di sequestro, unitamente al rapporto, alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio di appartenenza.

Per la documentazione delle operazioni relative al veicolo, utilizzare, quando pertinenti alla procedura concretamente applicabile, i modelli CS-01, CS-02, CS-03 e CS-04, disponibili nella sezione Modulistica. La scelta del modello deve rispettare la natura del provvedimento adottato e le modalità di affidamento o custodia del veicolo.

14. Coordinamento tra sequestro e fermo amministrativo. L'art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada prevede, in caso di incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza, il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea all'illecito. Per le ipotesi di reato alle quali consegue il fermo amministrativo, l'art. 224-ter, comma 3, prevede il fermo provvisorio di trenta giorni, secondo la procedura dell'art. 214, in quanto compatibile. Nella presente fattispecie deve tuttavia essere considerata anche la confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lettera c), e il conseguente sequestro disciplinato dall'art. 224-ter, comma 1. Quando il veicolo è già sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere duplicati materialmente l'apprensione e l'affidamento in custodia. Gli atti devono dare conto dei distinti presupposti normativi, della misura concretamente eseguita e delle ragioni del coordinamento procedurale. Qualora la confisca non sia applicabile per l'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, occorre verificare autonomamente anche l'eventuale esclusione del fermo amministrativo per estraneità all'illecito, senza presumere automaticamente l'identità dei due presupposti.

15. Veicolo appartenente a persona estranea al reato. Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, non applicare automaticamente la confisca prevista dalla lettera c). Verificare separatamente l'estraneità all'illecito ai fini del fermo amministrativo. Documentare gli elementi raccolti e le ragioni delle determinazioni adottate.

16. Prosecuzione della marcia e modello CS-06. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando non si procede al sequestro o al fermo e ricorrono i presupposti dell'art. 186, comma 2-quinquies, la consegna del veicolo a persona idonea o le operazioni di trasporto possono essere documentate mediante il modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto.

Il modello CS-06 non costituisce verbale di sequestro o di fermo e non sostituisce gli atti obbligatori relativi a tali provvedimenti.

17. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando i presupposti dell'eventuale raddoppio. Il raddoppio delle pene per l'incidente non comporta automaticamente il raddoppio dei punti.

18. Aggravante notturna. Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verificare l'applicabilità dell'art. 186, comma 2-sexies. L'aumento riguarda l'ammenda e deve essere coordinato con il raddoppio delle pene conseguente all'incidente, senza estenderlo automaticamente alla pena detentiva.

19. Lavoro di pubblica utilità e pene sostitutive. Il lavoro di pubblica utilità speciale previsto dall'art. 186, comma 9-bis, è escluso nei casi del comma 2-bis. La diversa disciplina delle pene sostitutive generali deve essere valutata autonomamente dall'autorità giudiziaria.

20. Lesioni personali e omicidio stradale. Quando dal sinistro derivino lesioni personali o la morte di altre persone, verificare le autonome fattispecie previste dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il loro rapporto con la contravvenzione e il coordinamento con l'art. 222 del Codice della strada.

21. Conducenti minorenni. Applicare le disposizioni dell'art. 186-bis e le regole del procedimento penale minorile. Non attribuire automaticamente agli esercenti la responsabilità genitoriale la responsabilità penale per la condotta del minorenne.

22. Veicoli per i quali non è richiesta patente. Distinguere la configurabilità del reato dalle conseguenze sul titolo abilitativo. Quando il mezzo condotto non richiede patente, non procedere automaticamente al ritiro di una patente eventualmente posseduta per altri veicoli né alla decurtazione dei punti. Verificare autonomamente le conseguenze sul veicolo.

OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Fattispecie penale e aggravante dell'incidente. La guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera c). Quando il conducente provoca un incidente stradale, si applica l'aggravante del comma 2-bis.

Il raddoppio delle pene si accompagna alle specifiche conseguenze accessorie previste per questa fascia alcolemica, fra cui la revoca obbligatoria della patente e la confisca del veicolo, salvo appartenenza a persona estranea al reato.

2. Coinvolgimento e causazione dell'incidente. La semplice presenza del conducente in un sinistro non è sufficiente per applicare il comma 2-bis. Occorre individuare gli elementi dai quali emerga il collegamento tra la condotta di guida e l'incidente provocato.

La Corte di Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 14457 del 21 aprile 2026 è richiamata nella documentazione originaria in relazione ai presupposti dell'aggravante e al rapporto tra stato di alterazione e verificazione del sinistro. Il principio specifico deve essere riscontrato sul testo integrale prima della pubblicazione.

3. Incidenti autonomi e fattori concorrenti. L'aggravante può assumere rilievo anche in presenza di un incidente autonomo, quale un'uscita di strada o un urto contro un ostacolo, purché siano accertati gli elementi richiesti dalla norma.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 35181 del 1° ottobre 2026 è richiamata nella bozza originaria per la valutazione di fattori meteorologici o stradali concorrenti. Anche in questo caso occorre verificare il contenuto integrale della pronuncia prima di attribuirle un principio specifico.

4. Revoca obbligatoria della patente. Il comma 2-bis stabilisce espressamente la revoca della patente quando il conducente provoca un incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La revoca deve essere distinta dal ritiro immediato del documento e dalla sospensione provvisoria prefettizia. Le diverse misure appartengono a fasi procedimentali differenti e non devono essere indicate come provvedimenti equivalenti.

5. Confisca del veicolo. La lettera c) del comma 2 prevede la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo appartenenza a persona estranea al reato.

Il sequestro finalizzato alla confisca è disciplinato dall'art. 224-ter. Occorre distinguere la misura cautelare adottata dagli operatori dalla sanzione accessoria definitiva.

6. Fermo amministrativo e sequestro. Il comma 2-bis prevede il fermo amministrativo per 180 giorni, mentre la lettera c) disciplina la confisca del veicolo.

La compresenza delle due previsioni impone un coordinamento procedurale. Gli operatori non devono confondere i rispettivi fondamenti normativi né applicare automaticamente una duplicazione materiale delle operazioni di apprensione e custodia del veicolo. La soluzione operativa va verificata in relazione alle disposizioni vigenti e alle istruzioni applicabili.

7. Proprietario estraneo al reato. L'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato impedisce l'applicazione della confisca prevista dalla lettera c). La verifica deve essere concreta e adeguatamente documentata.

Occorre inoltre distinguere il presupposto dell'estraneità al reato da quello dell'estraneità all'illecito richiamato dal comma 2-bis per il fermo amministrativo.

8. Lavoro di pubblica utilità speciale e pene sostitutive. L'art. 186, comma 9-bis, esclude espressamente il lavoro di pubblica utilità speciale nei casi previsti dal comma 2-bis.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 35777 del 12 ottobre 2026 è richiamata nella documentazione originaria per la distinzione tra tale esclusione e la disciplina generale delle pene sostitutive. Il principio deve essere verificato sul testo integrale. L'eventuale richiesta di applicazione di una pena sostitutiva generale richiede una valutazione autonoma.

9. Aggravante notturna. Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l'art. 186, comma 2-sexies, prevede un aumento dell'ammenda da un terzo alla metà.

In presenza dell'incidente provocato e dell'aggravante notturna, il trattamento sanzionatorio deve essere determinato secondo le regole applicabili al concorso di circostanze. L'orario rilevante è quello della condotta di guida e non necessariamente quello dell'intervento degli operatori. Per la disciplina dell'aggravante notturna si rinvia anche alla Scheda 08.

10. Etilometro e attendibilità delle misurazioni. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 33143 dell'8 settembre 2026 è richiamata nella bozza originaria in relazione alle contestazioni concernenti l'omologazione, le verifiche periodiche e il regolare funzionamento dell'etilometro. Il principio specifico richiede verifica sul testo integrale.

La documentazione tecnica e gli scontrini delle prove devono essere conservati per consentire la verifica dell'attendibilità dell'accertamento.

11. Concorso con i reati di lesioni o omicidio stradale. Quando dall'incidente derivino lesioni personali o la morte di persone, occorre verificare la configurabilità delle autonome fattispecie previste dagli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, nonché le regole applicabili al concorso o all'assorbimento delle fattispecie.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 12601 del 3 aprile 2026 è richiamata nella documentazione originaria sul rapporto tra stato di alterazione, condotta di guida ed evento lesivo. Il contenuto della pronuncia deve essere riscontrato prima di formularne una massima specifica.

Il coordinamento con l'art. 222 del Codice della strada deve essere valutato in relazione alle fattispecie effettivamente contestate.

12. Garanzie difensive e accertamenti sanitari. Le garanzie relative all'accertamento mediante etilometro e agli accertamenti sanitari devono essere applicate in relazione alla natura dell'atto concretamente eseguito.

Per gli approfondimenti relativi all'avviso difensivo, alla documentazione degli accertamenti e alla giurisprudenza di interesse generale si rinvia alle Note comuni dell'articolo 186.

13. Conducenti minorenni e disciplina speciale. Quando il conducente non abbia compiuto diciotto anni, occorre coordinare la fattispecie con l'art. 186-bis e con le disposizioni del procedimento penale minorile.

Devono essere rispettate le specifiche garanzie difensive e le comunicazioni ai soggetti legittimati. Le conseguenze sul titolo di guida devono essere verificate alla luce delle disposizioni applicabili al minorenne.

14. Veicoli per i quali non è richiesta patente. La configurabilità del reato deve essere valutata separatamente dalle conseguenze sul titolo abilitativo.

Quando il veicolo condotto non richiede patente, non si procede automaticamente al ritiro di una patente eventualmente posseduta per altri veicoli né alla decurtazione dei punti. Le conseguenze sul veicolo devono essere verificate autonomamente.

15. Completezza degli atti. La presente fattispecie richiede la prova della condotta di guida, del superamento della soglia alcolemica di 1,5 g/l e della causazione dell'incidente da parte del conducente.

Devono inoltre essere documentati la proprietà del veicolo, le ragioni dell'eventuale sequestro, il coordinamento con il fermo amministrativo, il ritiro della patente, la trasmissione degli atti alla Prefettura, la comunicazione di notizia di reato e l'eventuale presenza di ulteriori circostanze aggravanti o di autonome fattispecie penali.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

17 ottobre 2026: prima predisposizione della Scheda 06, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e incidente provocato. Inserimento del regime sanzionatorio penale aggravato, delle formule operative, delle procedure relative alla revoca della patente e alla confisca del veicolo, dei collegamenti alla modulistica e delle osservazioni giurisprudenziali.

18 ottobre 2026: revisione redazionale e tecnico-operativa della scheda; approfondimento della distinzione tra sequestro, confisca e fermo amministrativo; coordinamento delle procedure relative alla patente, delle aggravanti concorrenti, della modulistica e dei richiami giurisprudenziali. Testo da sottoporre a verifica conclusiva prima della pubblicazione.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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