PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
SCHEDA 10
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 E NON SUPERIORE A 1,5 G/L – CONDUCENTE SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONI DEI CODICI UNIONALI 68 E 69 (ALCOLOCK)
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Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera b), e al comma 9-quater, primo periodo, del Codice della strada.
Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, da parte di conducente che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 186, comma 9-ter.
La fattispecie riguarda il conducente titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati previsti dal comma 2, lettere b) o c), e per il quale le relative prescrizioni risultino efficaci alla data della nuova violazione.
La presente scheda considera la fattispecie senza incidente stradale provocato, senza aggravante notturna e senza alterazione o manomissione del dispositivo alcolock o dei relativi sigilli.
Quando ricorrano ulteriori circostanze, devono essere verificati il comma 2-bis, il comma 2-sexies, il secondo periodo del comma 9-quater e l'eventuale disciplina speciale dell'art. 186-bis.
Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio, punita con ammenda e arresto, con applicazione della maggiorazione prevista dal comma 9-quater, primo periodo.
Il comma 9-quater stabilisce l'aumento di un terzo delle sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni del comma 9-ter.
Per la presente fattispecie l'aumento deve essere considerato nella determinazione giudiziale delle pene previste dalla lettera b). La sua incidenza sulla durata della sospensione della patente richiede una distinta verifica interpretativa.
A. Descrizione della violazione – Accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti.
Le risultanze delle prove documentavano un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.
Il conducente risultava inoltre titolare di patente di guida italiana sulla quale erano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati previsti dall'art. 186, comma 2, lettere b) o c), come risultante da [estremi della patente, provvedimenti e verifiche documentali].
Le prescrizioni risultavano efficaci alla data della condotta, come documentato mediante [indicare le verifiche sulla decorrenza e sulla durata].
Ricorrendo pertanto le condizioni del comma 9-ter, risultava applicabile la maggiorazione prevista dal comma 9-quater, primo periodo.
Gli scontrini dell'etilometro e la documentazione relativa agli accertamenti venivano acquisiti agli atti.
B. Descrizione della violazione – Accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [tipologia dell'accertamento sanitario, presupposti, modalità e documentazione], con risultato pari a [valore] g/l, come da [estremi del referto o della certificazione].
Il conducente risultava soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter, con codici unionali 68 e 69 apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna, sulla base di [documentazione e verifiche effettuate].
Venivano documentati separatamente l'orario della guida, quello del prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato, nonché le garanzie difensive applicabili in relazione alla natura clinica o investigativa dell'accertamento.
C. Accertamento fondato su elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, descrivere analiticamente gli elementi sintomatici osservati e gli ulteriori riscontri oggettivi disponibili.
La qualificazione della condotta nella fascia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l richiede elementi probatori adeguati a sostenere la specifica collocazione nella fascia penale. La sola presenza di sintomi generici non consente di attribuire automaticamente un determinato valore alcolemico.
La condizione soggettiva del comma 9-ter deve essere provata autonomamente.
D. Verifica delle condizioni del comma 9-ter
Accertare che il conducente sia titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza e che le relative prescrizioni siano efficaci alla data della nuova violazione.
Documentare la precedente condanna, il provvedimento di revisione o adeguamento del titolo abilitativo, la decorrenza e la durata delle prescrizioni, le annotazioni presenti sulla patente e le risultanze delle banche dati.
La sola precedente denuncia o condanna non dimostra automaticamente l'applicabilità della maggiorazione. Non è sufficiente neppure la mera presenza dei codici qualora siano stati apposti per ragioni diverse da quelle previste dal comma 9-ter.
E. Conducente minorenne
L'eventuale coinvolgimento di un conducente minorenne richiede l'applicazione delle disposizioni del procedimento penale minorile e la verifica delle condizioni previste dall'art. 186-bis.
La responsabilità penale è personale e non si trasferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale. La condizione del comma 9-ter non deve essere presunta in ragione dell'età o della sola esistenza di precedenti.
Gli atti di identificazione, gli avvisi e le comunicazioni devono rispettare le garanzie specifiche previste per i minorenni. Quando pertinente, utilizzare il modello PG-02min, disponibile nella sezione Modulistica.
Codice PRO.SA.: Codice non presente
Nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023 non è presente una voce specifica per la fattispecie descritta nella presente scheda. L'indicazione si riferisce esclusivamente al documento consultato e non attesta l'assenza del codice nel gestionale attualmente in uso.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali ordinari dell'ammenda |
Da euro 800,00 a euro 3.200,00 |
| Maggiorazione del comma 9-quater |
Aumento di un terzo delle sanzioni previste dalla lettera b), quando ricorrono le condizioni del comma 9-ter. |
| Estremi aritmetici dell'ammenda aumentata |
Da euro 1.066,67 a euro 4.266,67, ferma la determinazione giudiziale della pena e le regole applicabili in materia di arrotondamento. |
| Limite edittale ordinario della pena detentiva |
Arresto fino a sei mesi |
| Maggiorazione della pena detentiva |
Aumento di un terzo da considerare nella determinazione giudiziale della pena. Il limite massimo ordinario di sei mesi, aumentato di un terzo, corrisponde aritmeticamente a otto mesi. |
| Pagamento in misura ridotta |
Non ammesso – fattispecie penale |
| Sanzione amministrativa accessoria sulla patente |
Sospensione della patente. Durata ordinaria della lettera b): da sei mesi a un anno. L'incidenza della maggiorazione del comma 9-quater sulla durata della sospensione richiede specifica verifica interpretativa. |
| Ritiro della patente |
Immediato, quando dovuto, secondo l'art. 223. |
| Trasmissione della patente e del rapporto |
Entro dieci giorni al Prefetto competente, tramite il Comando o Ufficio, secondo l'art. 223. |
| Decurtazione dei punti |
10 punti, quando applicabile, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis. |
| Revoca della patente |
Non prevista per la sola fattispecie descritta, ferme le ulteriori ipotesi normativamente previste. |
| Confisca del veicolo |
Non prevista per la sola fattispecie della lettera b) aggravata dal comma 9-quater, primo periodo. |
| Sequestro finalizzato alla confisca |
Non previsto in assenza di autonomi presupposti normativi. |
| Fermo amministrativo del veicolo |
Non previsto per la sola fattispecie descritta. Il fermo di 180 giorni previsto dal comma 2-bis presuppone l'incidente provocato. |
| Comunicazione di notizia di reato |
Alla Procura della Repubblica competente, secondo l'art. 347 c.p.p. |
| Autorità giudiziaria competente |
Tribunale in composizione monocratica, salve le regole speciali per i minorenni. |
Precisazione sulla maggiorazione delle pene. Il comma 9-quater richiama le «sanzioni» della lettera b), senza limitare espressamente l'aumento alla sola ammenda. Per la fattispecie penale, la maggiorazione deve essere considerata nella determinazione giudiziale delle pene pecuniaria e detentiva. Gli estremi aritmetici riportati non costituiscono una pena automaticamente applicabile dagli operatori.
Precisazione sulla sospensione della patente. La lettera b) prevede ordinariamente la sospensione da sei mesi a un anno. L'eventuale incidenza dell'aumento di un terzo sulla durata della sospensione amministrativa accessoria deve essere valutata distintamente, alla luce delle fonti e delle indicazioni interpretative pertinenti.
Precisazione sulle prescrizioni. Il codice unionale 68 riguarda il divieto di assumere alcool alla guida; il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla disciplina applicabile. Per l'applicazione della maggiorazione del primo periodo del comma 9-quater, la circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 richiede la specifica condizione prevista dal comma 9-ter, non la semplice presenza materiale di un codice sulla patente.
Precisazione sulla manomissione. Il secondo periodo del comma 9-quater prevede il raddoppio delle sanzioni quando ricorrono i presupposti relativi all'alterazione o manomissione del dispositivo o dei sigilli. Secondo la circolare ministeriale del 20 dicembre 2024, tale raddoppio non si cumula con l'aumento di un terzo del primo periodo.
Precisazione sull'incidente provocato. Il comma 2-bis prevede un distinto aggravamento sanzionatorio e il fermo amministrativo del veicolo. In presenza di incidente provocato e condizioni del comma 9-ter, le maggiorazioni devono essere coordinate secondo le disposizioni applicabili; per le pene relative alla fattispecie penale, la determinazione compete all'autorità giudiziaria.
NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Identificazione del conducente. Identificare compiutamente il soggetto e documentare la condotta effettiva di guida, indicando veicolo, luogo, orario e circostanze dell'accertamento.
2. Verifica del titolo abilitativo. Accertare categoria, validità, limitazioni e prescrizioni della patente, con particolare riferimento ai codici unionali 68 e 69. Riportare gli estremi del documento e le risultanze delle interrogazioni effettuate.
3. Accertamento della condizione del comma 9-ter. Verificare che i codici 68 e 69 siano stati apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati della lettera b) o c), e che le prescrizioni siano effettivamente applicabili alla data della nuova violazione.
4. Decorrenza delle prescrizioni. Accertare la data di restituzione della patente dopo la condanna, dalla quale decorrono i periodi minimi previsti dal comma 9-ter, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica. Verificare gli eventuali provvedimenti successivi.
5. Presenza dei codici per ragioni diverse. La mera presenza dei codici 68 e 69 non consente automaticamente di applicare la maggiorazione. Documentare il titolo giuridico dell'apposizione e la relazione con la precedente condanna, secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 20 dicembre 2024.
6. Accertamento alcolemico. Documentare i presupposti del controllo, gli eventuali sintomi osservati, l'esito dei controlli preliminari e le modalità della successiva misurazione quantitativa.
7. Avviso difensivo. Prima dell'accertamento urgente, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso e le dichiarazioni rese.
8. Etilometro. Riportare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione e documentazione delle verifiche metrologiche. Acquisire gli scontrini delle prove eseguite secondo l'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
9. Accertamento sanitario. Qualora il tasso alcolemico risulti da documentazione sanitaria, indicare i presupposti dell'accertamento, gli orari, la tipologia delle analisi e le modalità di acquisizione dei risultati. Distinguere gli esami clinici autonomi da quelli richiesti dalla polizia giudiziaria.
10. Atti di polizia giudiziaria. Redigere gli atti necessari all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore, all'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e agli ulteriori avvisi prescritti.
Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min, distinguendo il procedimento relativo ai maggiorenni da quello minorile.
11. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla Procura della Repubblica competente la comunicazione di notizia di reato, indicando espressamente la violazione della lettera b), la condizione del comma 9-ter e la maggiorazione del comma 9-quater, primo periodo.
Allegare la documentazione relativa alla precedente condanna e alle prescrizioni, quando acquisita e pertinente, nonché gli atti dell'accertamento alcolemico.
12. Ritiro della patente. Quando ne ricorrono i presupposti, procedere al ritiro immediato secondo l'art. 223 del Codice della strada. Trasmettere il documento e il rapporto alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o Ufficio.
13. Sospensione della patente. Segnalare negli atti la sanzione accessoria prevista dalla lettera b) e la maggiorazione del comma 9-quater. Distinguere il ritiro materiale, la sospensione provvisoria prefettizia e la sanzione accessoria definitiva. Non indicare una durata maggiorata come definitivamente accertata senza il necessario riscontro interpretativo.
14. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando gli eventuali presupposti del raddoppio. La maggiorazione del comma 9-quater non determina automaticamente il raddoppio dei punti.
15. Verifica del dispositivo alcolock. Quando pertinente, verificare la presenza del dispositivo e la documentazione relativa all'installazione e alla conformità tecnica, nel rispetto delle competenze e delle possibilità di accertamento degli operatori.
16. Eventuale alterazione o manomissione. Se emergono elementi indicativi di alterazione del dispositivo o di rimozione o manomissione dei sigilli, descrivere analiticamente le anomalie e acquisire, ove necessario, verifiche tecniche idonee. La positività all'etilometro non prova automaticamente la manomissione.
17. Rapporto con l'art. 125. Verificare le eventuali violazioni delle prescrizioni relative ai codici 68 e 69, distinguendole dalla guida in stato di ebbrezza e dall'eventuale manomissione del dispositivo. Coordinare le contestazioni secondo la disciplina applicabile.
18. Assenza di confisca e fermo nella fattispecie descritta. In assenza di incidente provocato o di altri autonomi presupposti normativi, la lettera b) aggravata dal comma 9-quater, primo periodo, non comporta il sequestro finalizzato alla confisca né il fermo amministrativo del veicolo.
19. Gestione materiale del veicolo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando ricorrono i presupposti dell'art. 186, comma 2-quinquies, documentare la consegna del veicolo a persona idonea o il trasporto.
Quando pertinente, utilizzare il modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto. Il modello non costituisce verbale di sequestro o fermo.
20. Lavoro di pubblica utilità speciale. In assenza delle condizioni previste dal comma 2-bis e ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis. L'eventuale esito positivo produce gli effetti stabiliti dalla norma.
21. Eventuale incidente provocato. Quando emerga che il conducente abbia provocato un incidente stradale, verificare l'applicazione del comma 2-bis e il coordinamento con il comma 9-quater. Il trattamento sanzionatorio deve essere valutato in relazione a tutte le circostanze accertate.
22. Eventuale aggravante notturna. Quando il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verificare anche l'applicazione del comma 2-sexies, documentando l'orario della condotta e distinguendolo dall'orario del controllo.
23. Conducenti soggetti alla disciplina speciale. Verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 186-bis, considerando età, anzianità di patente e attività di trasporto esercitata. Le maggiorazioni devono essere coordinate secondo le disposizioni applicabili.
24. Completezza degli atti. La documentazione deve consentire di accertare la condotta di guida, la fascia alcolemica, la condizione del comma 9-ter, l'efficacia delle prescrizioni, gli accertamenti tecnici e gli adempimenti relativi alla patente e al veicolo.
OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Struttura della fattispecie penale. La guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera b).
Quando il conducente si trova nelle condizioni del comma 9-ter, il primo periodo del comma 9-quater dispone l'aumento di un terzo delle sanzioni previste dalla disposizione.
La natura penale dell'illecito rimane invariata e la determinazione concreta delle pene compete all'autorità giudiziaria.
2. Distinzione tra comma 9-ter e comma 9-quater. Il comma 9-ter disciplina le prescrizioni da apporre sulla patente a seguito di condanna per i reati delle lettere b) o c), la loro durata e la revisione del titolo.
Il comma 9-quater introduce invece un aggravamento sanzionatorio per le successive violazioni, distinguendo l'aumento di un terzo dal raddoppio previsto in presenza di manomissione del dispositivo o dei sigilli.
3. Origine e durata delle prescrizioni. Le prescrizioni del comma 9-ter sono previste per i conducenti condannati per i reati della lettera b) o della lettera c).
La durata minima è di due anni per i casi della lettera b) e di tre anni per quelli della lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica.
4. Revisione della patente. Il comma 9-ter prevede che il Prefetto disponga la revisione della patente ai sensi dell'art. 128, allo scopo di consentire l'adeguamento del titolo alle prescrizioni.
La concreta apposizione dei codici e l'efficacia delle relative limitazioni devono essere verificate in relazione alla posizione amministrativa del conducente.
5. Codice unionale 68. Il codice 68 individua la prescrizione relativa al divieto di assumere alcool alla guida. La sua presenza deve essere valutata unitamente al codice 69 e alla ragione giuridica dell'apposizione.
6. Codice unionale 69. Il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati del dispositivo alcolock conforme alla disciplina applicabile.
Per i veicoli delle categorie interessate, l'art. 125, comma 3-ter, disciplina l'obbligo di installazione del dispositivo in relazione alle prescrizioni del titolo abilitativo.
7. Disciplina tecnica dell'alcolock. Le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione, taratura, sigillatura e documentazione del dispositivo sono disciplinate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, e dalle pertinenti disposizioni attuative.
Le verifiche relative alla conformità tecnica del dispositivo devono essere distinte dall'accertamento del tasso alcolemico del conducente.
8. Aumento dell'ammenda. La lettera b) prevede ordinariamente l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00. Applicando l'aumento di un terzo previsto dal comma 9-quater, gli estremi aritmetici risultano pari a euro 1.066,67 ed euro 4.266,67.
La concreta determinazione della pena pecuniaria compete all'autorità giudiziaria e deve tenere conto delle regole applicabili in materia di circostanze e di arrotondamento.
9. Aumento della pena detentiva. La lettera b) prevede ordinariamente l'arresto fino a sei mesi. Poiché il comma 9-quater dispone l'aumento delle sanzioni senza limitarsi alla componente pecuniaria, l'aggravamento deve essere considerato anche nella determinazione della pena detentiva.
Il limite massimo ordinario di sei mesi, aumentato di un terzo, corrisponde aritmeticamente a otto mesi. La determinazione della pena concreta e il coordinamento con le eventuali ulteriori circostanze competono al giudice penale.
10. Sospensione della patente e questione interpretativa. La lettera b) prevede ordinariamente la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
Il comma 9-quater richiama genericamente le «sanzioni» della lettera b), senza distinguere espressamente la componente penale dalla sanzione amministrativa accessoria.
Per evitare applicazioni difformi, l'eventuale incidenza dell'aumento di un terzo sulla durata della sospensione deve essere verificata alla luce delle pertinenti indicazioni ministeriali e dell'interpretazione applicabile. Il ritiro immediato e la sospensione provvisoria restano istituti distinti dalla sanzione accessoria definitiva.
11. Assenza di confisca e fermo nella fattispecie descritta. La lettera b), anche quando aggravata dal primo periodo del comma 9-quater, non prevede la confisca del veicolo.
Il fermo amministrativo di 180 giorni previsto dal comma 2-bis presuppone invece l'incidente provocato. La sola condizione soggettiva del comma 9-ter non determina il fermo.
12. Lavoro di pubblica utilità speciale. Il comma 9-bis consente, alle condizioni previste dalla legge, la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità.
L'esclusione espressa riguarda i casi del comma 2-bis. La maggiorazione del comma 9-quater, isolatamente considerata, non determina l'esclusione dell'istituto.
In caso di svolgimento positivo, si producono gli effetti previsti dalla norma, compresi l'estinzione del reato e la riduzione della sospensione della patente.
13. Manomissione del dispositivo. Il secondo periodo del comma 9-quater prevede il raddoppio delle sanzioni quando il dispositivo alcolock sia stato alterato o manomesso oppure siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
La semplice positività all'etilometro non dimostra automaticamente la manomissione. Occorrono elementi specifici e, quando necessario, adeguati accertamenti tecnici.
14. Rapporto con l'art. 125. Le violazioni delle prescrizioni relative ai codici unionali 68 e 69 devono essere coordinate con le disposizioni dell'art. 125, commi 3-ter e 3-quater.
Gli operatori devono distinguere la guida in stato di ebbrezza dall'inosservanza delle prescrizioni del titolo abilitativo e dall'eventuale alterazione o manomissione del dispositivo.
15. Indicazioni operative del Ministero dell'interno – Circolare 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. La circolare Ministeriale, emanata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, fornisce chiarimenti sull'applicazione dei commi 9-ter e 9-quater dell'art. 186 del Codice della strada e sul coordinamento con l'art. 125.
Secondo le indicazioni ministeriali, l'aumento di un terzo del primo periodo del comma 9-quater trova applicazione nei confronti del conducente titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.
La circolare distingue tale situazione dall'apposizione dei codici per ragioni differenti, nonché dalla presenza dei medesimi codici su patente rilasciata da altro Stato dell'Unione europea.
Il documento chiarisce inoltre che l'aumento di un terzo e il raddoppio previsti, rispettivamente, dal primo e dal secondo periodo del comma 9-quater non possono concorrere tra loro.
Quando ricorrono i presupposti della manomissione del dispositivo o dei relativi sigilli, il raddoppio previsto dal secondo periodo sostituisce quindi l'aumento ordinario di un terzo.
La circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 fornisce anche indicazioni sul concorso di più maggiorazioni. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie, chiarisce che gli aumenti devono essere calcolati separatamente sull'importo della sanzione base, evitando di applicare automaticamente una maggiorazione sull'importo già aumentato.
Per le fattispecie penali, la stessa circolare precisa che la determinazione delle maggiorazioni compete al giudice penale.
Il documento distingue infine le violazioni delle prescrizioni relative all'alcolock, disciplinate dall'art. 125, dalle fattispecie di guida in stato di ebbrezza previste dall'art. 186, precisando le ipotesi nelle quali le rispettive sanzioni possono concorrere.
Le indicazioni contenute nella circolare relative all'iniziale differimento dell'applicazione delle disposizioni tecniche sull'alcolock devono essere lette tenendo conto del successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, e degli ulteriori provvedimenti intervenuti.
Fonte documentale: Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, circolare del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Per la consultazione del materiale illustrativo pubblicato sul portale: scheda illustrativa della circolare ministeriale.
16. Concorso con l'incidente provocato. Quando il conducente provochi un incidente stradale, il comma 2-bis prevede il raddoppio delle sanzioni e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenenza a persona estranea all'illecito.
La compresenza delle condizioni del comma 9-ter e dell'incidente provocato richiede il coordinamento delle maggiorazioni. Per la presente fattispecie penale, la determinazione del trattamento sanzionatorio compete all'autorità giudiziaria.
17. Concorso con l'aggravante notturna. Qualora il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, trova applicazione anche il comma 2-sexies, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della sola ammenda.
La maggiorazione notturna deve essere distinta da quella del comma 9-quater, che richiama genericamente le sanzioni della lettera b). Il coordinamento delle circostanze compete all'autorità giudiziaria.
18. Disciplina speciale dell'art. 186-bis. Quando il conducente appartiene alle categorie individuate dalla disposizione speciale, devono essere verificate le maggiorazioni e le ulteriori conseguenze previste.
La circolare ministeriale del 20 dicembre 2024 precisa che, per tali conducenti, l'aggravamento del comma 9-quater deve essere coordinato con le sanzioni calcolate secondo la disciplina speciale.
19. Conducenti minorenni. L'eventuale coinvolgimento di un conducente minorenne richiede l'applicazione delle disposizioni del procedimento penale minorile e la verifica delle condizioni dell'art. 186-bis.
La responsabilità penale resta personale e non può essere trasferita agli esercenti la responsabilità genitoriale.
20. Biciclette e monopattini elettrici. La configurabilità della guida in stato di ebbrezza deve essere distinta dalle conseguenze sul titolo abilitativo e dall'applicabilità delle prescrizioni del comma 9-ter.
La maggiorazione del comma 9-quater richiede la specifica condizione soggettiva prevista dalla norma. Le conseguenze sulla patente e sulla decurtazione dei punti devono essere verificate in relazione al mezzo concretamente condotto e alle disposizioni applicabili.
21. Accertamento mediante etilometro e giurisprudenza. Le questioni relative all'omologazione, alle verifiche metrologiche, al funzionamento dello strumento e alle modalità di esecuzione delle prove conservano rilievo anche nella presente fattispecie.
Le pronunce concernenti la prova dello stato di ebbrezza, le garanzie difensive e la corretta individuazione della fascia alcolemica devono essere richiamate soltanto dopo la verifica del relativo testo integrale.
Per gli approfondimenti comuni si rinvia alla Scheda 02 e alle Note comuni della pagina indice.
22. Giurisprudenza specifica sul comma 9-quater. La disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, richiede particolare attenzione all'evoluzione interpretativa in materia di natura della maggiorazione, concorso di circostanze e conseguenze accessorie.
Non devono essere attribuiti a pronunce anteriori alla riforma principi specificamente riferiti al comma 9-quater, salvo che il loro contenuto consenta effettivamente tale collegamento.
Le eventuali decisioni successive devono essere esaminate nel testo integrale prima dell'inserimento di massime o richiami giurisprudenziali nella presente scheda.
23. Completezza degli atti. La presente fattispecie richiede la prova della condotta di guida, del tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l e della specifica condizione soggettiva prevista dal comma 9-ter.
Devono inoltre essere documentati gli adempimenti di polizia giudiziaria, le garanzie difensive, il ritiro della patente, le trasmissioni alla Prefettura e alla Procura della Repubblica e l'eventuale presenza di ulteriori circostanze rilevanti.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
19 ottobre 2026: revisione normativa, procedurale e redazionale della Scheda 10, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l da parte di conducente soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter. Approfondimento della maggiorazione prevista dal comma 9-quater, primo periodo, delle conseguenze penali e amministrative, delle verifiche relative ai codici unionali 68 e 69 e dei rapporti con la disciplina dell'alcolock. Inserimento di un approfondimento specifico sulla circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Evidenziata la necessità di ulteriore verifica interpretativa sulla durata della sospensione della patente.
AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.