PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


SCHEDA 14

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L – DISPOSITIVO ALCOLOCK ALTERATO O MANOMESSO OPPURE SIGILLI RIMOSSI O MANOMESSI

Torna alla pagina indice dell'articolo 186 contenente la casistica delle violazioni e le note comuni


Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera c), e al comma 9-quater, secondo periodo, del Codice della strada.

Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, da parte di conducente soggetto alle prescrizioni previste dall'art. 186, comma 9-ter, quando il dispositivo alcolock sia stato alterato o manomesso oppure siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.

La presente scheda riguarda la contravvenzione prevista dal comma 2, lettera c), con applicazione del raddoppio delle sanzioni contemplato dal comma 9-quater, secondo periodo.

La casistica è riferita alla fattispecie senza incidente stradale provocato e senza ulteriori circostanze aggravanti. In presenza di incidente, commissione del fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7, appartenenza alle categorie dell'art. 186-bis o altre condizioni particolari, occorre effettuare un autonomo esame delle disposizioni applicabili.

Devono risultare accertati distintamente la condotta di guida, il superamento della soglia alcolemica di 1,5 g/l, l'applicabilità delle prescrizioni del comma 9-ter e l'alterazione o manomissione del dispositivo oppure la rimozione o manomissione dei sigilli.

Natura della violazione
Contravvenzione perseguibile d'ufficio, punita con ammenda e arresto. Il comma 9-quater, secondo periodo, stabilisce il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), quando ricorrono i presupposti della specifica aggravante.

Il raddoppio del secondo periodo non si cumula con l'aumento di un terzo previsto dal primo periodo del medesimo comma 9-quater.

A. Descrizione della violazione – Accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello e targa] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.

Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava positivo con tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti.

Le risultanze documentavano un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Il conducente risultava titolare di patente di guida italiana recante congiuntamente i codici unionali 68 e 69, apposti in conseguenza di precedente condanna per uno dei reati previsti dall'art. 186, comma 2, lettere b) o c), come risultante da [estremi della patente, provvedimenti e verifiche documentali].

Le relative prescrizioni risultavano efficaci alla data della condotta, secondo [specificare gli accertamenti effettuati].

Nel corso del controllo veniva inoltre accertato che il dispositivo alcolock installato sul veicolo presentava [descrizione analitica dell'alterazione o manomissione], oppure che i relativi sigilli risultavano [rimossi o manomessi, con descrizione delle condizioni concretamente riscontrate].

Le condizioni del dispositivo e dei sigilli venivano documentate mediante [rilievi fotografici, documentazione tecnica, dichiarazioni, eventuali accertamenti specialistici].

Ricorrendo le condizioni del comma 9-ter e risultando accertata una delle situazioni contemplate dal comma 9-quater, secondo periodo, si procedeva per la contravvenzione prevista dal comma 2, lettera c), con la specifica aggravante del raddoppio delle sanzioni.

B. Descrizione della violazione – Accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.

Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [descrivere tipologia, presupposti e modalità dell'accertamento sanitario], con risultato pari a [valore] g/l, come da documentazione [estremi].

Il conducente risultava soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter, con codici unionali 68 e 69 apposti congiuntamente sulla patente italiana in conseguenza di precedente condanna, sulla base di [documentazione e verifiche effettuate].

Il dispositivo alcolock installato sul veicolo presentava [descrizione dell'alterazione o manomissione], oppure i relativi sigilli risultavano [rimossi o manomessi], come documentato da [elementi probatori acquisiti].

Indicare distintamente l'orario della guida, quello dell'eventuale prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato. Documentare le garanzie difensive applicabili, distinguendo gli accertamenti clinici da quelli eseguiti per finalità investigative.

C. Accertamento del dispositivo alcolock e dei sigilli
Descrivere analiticamente le condizioni esteriori e funzionali del dispositivo, identificandolo mediante [marca, modello, numero di serie, documentazione di installazione e ulteriori dati disponibili].

Indicare la posizione dei sigilli, il loro stato, gli eventuali segni di rimozione, rottura, sostituzione o manomissione e le ulteriori anomalie osservate.

Quando necessario, acquisire documentazione tecnica o richiedere verifiche specialistiche, evitando interventi che possano alterare lo stato originario del dispositivo o compromettere la successiva ricostruzione delle condizioni riscontrate.

La semplice assenza del dispositivo oppure il suo mancato funzionamento non devono essere automaticamente qualificati come alterazione o manomissione ai fini del comma 9-quater, secondo periodo.

D. Verifica delle condizioni del comma 9-ter
Accertare che il conducente sia titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 in conseguenza di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza e che le relative prescrizioni siano efficaci alla data della nuova violazione.

La sola precedente denuncia o condanna non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell'applicabilità della maggiorazione. Occorre verificare la concreta operatività delle prescrizioni.

E. Verifica della proprietà del veicolo
Accertare l'intestazione del veicolo, la proprietà effettiva e l'eventuale appartenenza a persona estranea al reato, mediante [visura, documentazione acquisita e ulteriori verifiche].

La proprietà del veicolo rileva ai fini della confisca e della durata della sospensione della patente. La mera intestazione formale non esaurisce necessariamente l'accertamento sull'effettiva appartenenza del bene e sull'estraneità del proprietario al reato.

F. Conducente minorenne
L'eventuale coinvolgimento di un conducente minorenne richiede l'applicazione delle disposizioni del procedimento penale minorile e la verifica delle condizioni previste dall'art. 186-bis.

La presente fattispecie, tuttavia, presuppone l'esistenza e l'efficacia delle prescrizioni del comma 9-ter: per un conducente minorenne occorre quindi verificare preliminarmente se tali condizioni siano concretamente configurabili, senza applicare automaticamente il raddoppio.

Gli atti di identificazione, gli avvisi e le comunicazioni devono rispettare le garanzie specifiche previste per i minorenni. L'eventuale illecito amministrativo concorrente deve essere valutato separatamente secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con corretta individuazione dei soggetti responsabili.

Codice PRO.SA.: Codice non presente
Nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023 non è presente una voce specifica per la fattispecie descritta nella presente scheda. L'indicazione si riferisce esclusivamente al documento consultato e non attesta l'assenza del codice nel gestionale attualmente in uso.

REGIME SANZIONATORIO
VIOLAZIONE PRINCIPALE – ART. 186, COMMA 2, LETTERA C), E COMMA 9-QUATER, SECONDO PERIODO
Limiti edittali ordinari dell'ammenda Da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.
Maggiorazione applicabile Raddoppio delle sanzioni ai sensi dell'art. 186, comma 9-quater, secondo periodo.
Ammenda aggravata Da euro 3.000,00 a euro 12.000,00, quali estremi della cornice edittale raddoppiata.
Limiti edittali ordinari della pena detentiva Arresto da sei mesi a un anno.
Pena detentiva aggravata Arresto da un anno a due anni, per effetto del raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo.
Pagamento in misura ridotta Non ammesso per la fattispecie penale.
Limiti ordinari della sospensione della patente Da uno a due anni.
Sospensione della patente in presenza dell'aggravante La disposizione del comma 9-quater, secondo periodo, utilizza la formula generale del raddoppio delle sanzioni. L'eventuale estensione del raddoppio alla sospensione amministrativa accessoria richiede uno specifico coordinamento interpretativo. La durata ordinaria è da uno a due anni; l'applicazione aritmetica del raddoppio condurrebbe a una durata da due a quattro anni, da non indicare come definitivamente acquisita senza verifica dell'orientamento applicabile.
Veicolo appartenente a persona estranea al reato La lettera c) prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente. Il coordinamento con l'eventuale raddoppio del comma 9-quater deve essere verificato, evitando automatismi e duplicazioni.
Revoca della patente Prevista in caso di recidiva nel biennio, secondo il comma 2, lettera c), salve ulteriori ipotesi di revoca previste dalla legge.
Ritiro della patente Immediato, quando dovuto, secondo l'art. 223.
Trasmissione della patente e del rapporto Alla Prefettura competente entro dieci giorni, tramite il Comando o ufficio di appartenenza, secondo l'art. 223.
Sequestro amministrativo del veicolo Da eseguire quando ricorrono i presupposti della confisca, secondo gli artt. 224-ter e 213.
Trasmissione del verbale di sequestro Alla Prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni, unitamente al rapporto, secondo l'art. 224-ter, comma 1.
Confisca del veicolo Prevista, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, secondo il comma 2, lettera c), e la procedura dell'art. 224-ter.
Fermo amministrativo di 180 giorni Non previsto per la sola fattispecie in esame, in assenza di incidente provocato.
Decurtazione dei punti 10 punti, secondo l'art. 126-bis, con eventuale raddoppio nei casi previsti dalla disciplina della patente a punti.
Comunicazione di notizia di reato Alla competente Procura della Repubblica, secondo l'art. 347 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica; per i minorenni, autorità giudiziaria minorile.
EVENTUALE VIOLAZIONE CONCORRENTE – ART. 125, COMMA 3-QUATER
Condizioni del concorso Verificare la possibile contestazione separata dell'art. 125, comma 3-quater, quando il dispositivo alcolock sia alterato o manomesso oppure siano stati rimossi i relativi sigilli, ricorrendone tutti i presupposti. Il coordinamento con la clausola iniziale «Fuori dei casi previsti dall'articolo 186» deve essere letto congiuntamente alla clausola «Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125» del comma 9-quater.
Sigilli soltanto manomessi, senza rimozione La manomissione dei soli sigilli è espressamente contemplata dall'art. 186, comma 9-quater. Non è invece espressamente indicata tra le condotte del secondo periodo dell'art. 125, comma 3-quater. Verificare l'eventuale presenza di ulteriori condotte autonomamente rilevanti.
Limiti edittali ordinari della sanzione pecuniaria dell'art. 125 Da euro 158,00 a euro 638,00, secondo gli importi di riferimento riportati nella disciplina considerata. Verificare gli aggiornamenti applicabili alla data del fatto.
Sanzione pecuniaria concorrente, quando applicabile Da euro 316,00 a euro 1.276,00, sulla base del raddoppio degli importi indicati. Verificare eventuali aggiornamenti.
Pagamento in misura ridotta della violazione concorrente Euro 316,00, sulla base degli importi sopra riportati, quando la contestazione concorrente è applicabile.
Riduzione del 30 per cento entro cinque giorni Non ammessa, poiché alla violazione consegue la sospensione della patente.
Limiti ordinari della sospensione della patente per l'art. 125 Da uno a sei mesi.
Sanzione accessoria concorrente, quando applicabile Sospensione della patente da due a dodici mesi, secondo il raddoppio previsto dall'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo.
Modalità di contestazione Quando entrambe le violazioni siano configurabili, documentare separatamente i relativi presupposti e le rispettive conseguenze sanzionatorie. Non sommare gli importi in un'unica voce.

Precisazione sul raddoppio delle pene. Per la fattispecie della lettera c), l'ammenda ordinaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 diventa da euro 3.000,00 a euro 12.000,00 e l'arresto, ordinariamente previsto da sei mesi a un anno, diventa da un anno a due anni.

Precisazione sull'alternatività delle maggiorazioni. Il raddoppio previsto dal secondo periodo del comma 9-quater non si cumula con l'aumento di un terzo previsto dal primo periodo. Non si procede quindi ad aumentare di un terzo una pena già raddoppiata per la medesima condizione.

Precisazione sulla patente. Il raddoppio delle pene principali non deve essere confuso con il distinto regime delle sanzioni amministrative accessorie. La portata del comma 9-quater rispetto alla sospensione della patente, e il suo coordinamento con l'ulteriore raddoppio previsto per il veicolo appartenente a persona estranea al reato, richiedono una verifica specifica prima della pubblicazione definitiva.

Precisazione sulla revoca. La revoca della patente per recidiva nel biennio deve essere distinta dalla sospensione. La sola presenza dei codici 68 e 69 non dimostra automaticamente la sussistenza della recidiva nel biennio.

Precisazione sul sequestro. Il sequestro amministrativo è una misura finalizzata alla confisca. Non deve essere descritto come confisca già definitivamente applicata.

NOTE OPERATIVE

1. Individuazione della fattispecie. Verificare congiuntamente la guida, il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, le prescrizioni del comma 9-ter e la condizione materiale di alterazione o manomissione dell'alcolock oppure di rimozione o manomissione dei sigilli.

2. Accertamento della guida. Documentare gli elementi dai quali risulta che il soggetto abbia effettivamente condotto il veicolo, distinguendo l'accertamento diretto dalla ricostruzione della precedente condotta.

3. Verifica della soglia alcolemica. La fascia della lettera c) richiede un tasso superiore a 1,5 g/l. Il valore esattamente pari a 1,5 g/l non rientra nella lettera c).

4. Codici unionali. Verificare la presenza congiunta dei codici 68 e 69 sulla patente italiana, la loro origine e la loro efficacia alla data del fatto. Conservare la documentazione acquisita.

5. Precedente condanna. Accertare che l'apposizione dei codici sia conseguente a una precedente condanna per una delle fattispecie indicate dal comma 9-ter. Non equiparare una semplice denuncia a una condanna.

6. Durata delle prescrizioni. Il comma 9-ter prevede periodi minimi di due anni per la lettera b) e di tre anni per la lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica.

7. Verifica del dispositivo. Identificare l'alcolock installato, rilevarne marca, modello, numero di serie, collocazione e condizioni apparenti. Acquisire la documentazione disponibile.

8. Decreto tecnico. Per le caratteristiche tecniche, l'installazione, la taratura, la sigillatura e la documentazione del dispositivo, fare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, e ai relativi allegati tecnici. Verificare le eventuali disposizioni direttoriali successive applicabili alla data dell'accertamento.

9. Documentazione di installazione e taratura. Acquisire, quando disponibili, la dichiarazione di installazione e il certificato di taratura in corso di validità. La loro assenza o irregolarità deve essere descritta autonomamente e non equivale, senza ulteriori riscontri, alla prova di una manomissione.

10. Sigilli. Rilevare la presenza, la posizione e l'integrità dei sigilli. Descrivere distintamente la rimozione e la manomissione, evitando formule generiche prive di riscontri materiali.

11. Prova della manomissione. Documentare le anomalie con fotografie, annotazioni, dichiarazioni ed eventuali verifiche specialistiche. Non qualificare come manomissione il semplice malfunzionamento in assenza di elementi che sostengano tale ricostruzione.

12. Conservazione delle condizioni originarie. Evitare interventi non necessari sul dispositivo e sui sigilli. Qualora siano indispensabili accertamenti tecnici, documentare lo stato precedente e le operazioni effettuate.

13. Accertamento mediante etilometro. Rispettare le prescrizioni dell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Acquisire gli scontrini delle due prove, la documentazione dello strumento e gli elementi necessari a ricostruire l'accertamento.

14. Garanzie difensive. Prima dell'accertamento urgente, quando dovuto, informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Documentare l'avviso e le dichiarazioni rese.

15. Accertamento sanitario. Documentare il fondamento della richiesta, le modalità del prelievo, gli orari e le garanzie difensive applicabili. Distinguere gli esami eseguiti per finalità cliniche dagli accertamenti effettuati per finalità investigative.

16. Atti di polizia giudiziaria. Procedere agli adempimenti di identificazione, nomina del difensore, dichiarazione o elezione di domicilio e ulteriori avvisi previsti dalla disciplina processuale.

Utilizzare, quando pertinenti, i modelli PG-01mag e PG-02min disponibili nella sezione Modulistica, rispettando le specifiche garanzie del procedimento penale minorile.

17. Comunicazione della notizia di reato. Trasmettere alla Procura competente gli atti relativi alla condotta di guida, agli accertamenti alcolemici, alla situazione soggettiva del conducente e alle condizioni del dispositivo o dei sigilli.

18. Ritiro della patente. Quando ricorrono i presupposti, procedere al ritiro immediato secondo l'art. 223 del Codice della strada. Trasmettere la patente e il rapporto nei termini previsti.

19. Sospensione e revoca. Distinguere il ritiro immediato, la sospensione provvisoria prefettizia, la sospensione accessoria definitiva e l'eventuale revoca. Verificare specificamente la recidiva nel biennio.

20. Proprietà del veicolo. Acquisire gli elementi necessari a stabilire se il veicolo appartenga al conducente oppure a persona estranea al reato. Non limitare l'accertamento alla sola intestazione formale quando emergano elementi contrari.

21. Sequestro amministrativo. Quando ricorrono i presupposti della confisca, procedere al sequestro secondo l'art. 224-ter e l'art. 213, in quanto compatibile. Trasmettere il verbale e il rapporto alla Prefettura competente entro dieci giorni.

22. Custodia del veicolo. Applicare le disposizioni relative all'affidamento e alla custodia, tenendo conto degli artt. 213, 214-bis e 224-ter.

Utilizzare, quando pertinenti, i modelli CS-02, CS-03, CS-04 e CS-06 della sezione Modulistica, selezionando il modello in funzione della specifica operazione compiuta.

23. Veicolo di persona estranea al reato. Non applicare automaticamente il sequestro finalizzato alla confisca quando il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Documentare gli elementi acquisiti e verificare la specifica disciplina della sospensione della patente.

24. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis, verificando l'eventuale raddoppio nei casi previsti dalla normativa. Il raddoppio delle sanzioni del comma 9-quater non determina automaticamente il raddoppio dei punti.

25. Eventuale concorso con l'articolo 125. Verificare la possibile applicazione dell'art. 125, comma 3-quater, secondo periodo, alla luce della clausola di salvezza contenuta nell'art. 186, comma 9-quater, e delle indicazioni ministeriali.

La circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, ammette il possibile concorso nei casi di alterazione o manomissione del dispositivo oppure di rimozione dei sigilli, ricorrendone tutti i presupposti.

26. Sigilli soltanto manomessi. La sola manomissione dei sigilli, senza rimozione, rientra nel testo dell'art. 186, comma 9-quater, ma non è espressamente contemplata tra le condotte del secondo periodo dell'art. 125, comma 3-quater. Verificare l'eventuale sussistenza di altre condotte rilevanti.

27. Contestazioni distinte. Quando le due violazioni siano concorrenti, documentare separatamente i rispettivi presupposti, evitando di sommare in un unico importo la sanzione penale e quella amministrativa.

28. Mancanza o malfunzionamento del dispositivo. La guida con alcolock mancante o semplicemente non funzionante non integra automaticamente la specifica aggravante del comma 9-quater, secondo periodo. Verificare le differenti ipotesi previste dalla disciplina vigente.

29. Aggravante notturna. Se il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verificare la disciplina del comma 2-sexies dell'art. 186. La presente scheda non comprende il calcolo del relativo aumento.

30. Incidente stradale provocato. In presenza di incidente provocato, verificare il comma 2-bis dell'art. 186, con particolare riguardo alla revoca della patente nella fascia superiore a 1,5 g/l, al fermo amministrativo e al coordinamento delle aggravanti.

31. Lavoro di pubblica utilità. L'eventuale applicazione del lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis richiede la verifica dei presupposti e delle esclusioni stabilite dalla disposizione. Non deve essere confuso con il diverso lavoro di pubblica utilità sostitutivo delle pene detentive brevi disciplinato dalla legge n. 689/1981.

32. Completezza degli atti. Documentare la condotta di guida, il tasso alcolemico, la sussistenza delle condizioni del comma 9-ter, la specifica alterazione o manomissione del dispositivo o dei sigilli, il ritiro della patente, la proprietà del veicolo, l'eventuale sequestro amministrativo e le ulteriori circostanze rilevanti.

OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Struttura della fattispecie. La guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l integra la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera c). Il comma 9-quater, secondo periodo, interviene sul trattamento sanzionatorio quando ricorrano le condizioni relative all'alcolock e ai suoi sigilli.

2. Natura dell'aggravamento. Il comma 9-quater non configura un autonomo reato di guida con alcolock manomesso, ma prevede un aggravamento delle sanzioni della fattispecie di guida in stato di ebbrezza.

3. Presupposto soggettivo. L'applicazione della disposizione richiede la verifica delle condizioni del comma 9-ter, con particolare riguardo alla precedente condanna, all'apposizione dei codici unionali 68 e 69 e alla loro efficacia.

4. Distinzione tra condanna e prescrizioni. La precedente condanna non è sufficiente, da sola, a dimostrare che il conducente sia concretamente soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter al momento della nuova violazione.

5. Codice unionale 68. Il codice 68 esprime la limitazione «Niente alcool», prevista dalla disciplina della patente.

6. Codice unionale 69. Il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla norma tecnica EN 50436.

7. Durata delle prescrizioni. Il comma 9-ter prevede periodi minimi differenziati in funzione della precedente condanna, salva maggiore durata stabilita dalla commissione medica competente.

8. Revisione della patente. In caso di condanna per le fattispecie delle lettere b) e c), il Prefetto dispone la revisione della patente ai sensi dell'art. 128, allo scopo di consentire l'adeguamento del titolo alle prescrizioni.

9. Disciplina tecnica dell'alcolock. Il decreto MIT 2 luglio 2025, n. 162, e i relativi allegati disciplinano gli aspetti tecnici e documentali del dispositivo. La verifica del suo stato richiede di distinguere le anomalie tecniche dalla manomissione penalmente rilevante ai fini dell'aggravante.

10. Alterazione e manomissione. L'alterazione o manomissione deve essere oggetto di un accertamento concreto. Il semplice esito positivo dell'alcoltest non dimostra automaticamente che il dispositivo sia stato modificato o eluso mediante manomissione.

11. Rimozione dei sigilli. La rimozione dei sigilli costituisce una delle condizioni espressamente previste dal comma 9-quater, secondo periodo. La documentazione deve consentire di distinguere la loro effettiva rimozione da altre anomalie.

12. Manomissione dei sigilli. La disposizione contempla anche la manomissione dei sigilli senza necessaria rimozione. La distinzione assume rilievo per il possibile concorso con la violazione dell'art. 125.

13. Malfunzionamento. Un guasto non prova, di per sé, la manomissione. L'eventuale contestazione aggravata richiede elementi idonei a sostenere la specifica condizione prevista dalla norma.

14. Raddoppio dell'ammenda. La cornice edittale ordinaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 diventa da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. La determinazione della pena concreta compete al giudice penale.

15. Raddoppio dell'arresto. La pena ordinaria dell'arresto da sei mesi a un anno diventa da un anno a due anni, per effetto del comma 9-quater, secondo periodo.

16. Alternatività delle maggiorazioni. L'aumento di un terzo del primo periodo e il raddoppio del secondo periodo del comma 9-quater non devono essere cumulati per la medesima situazione.

17. Sospensione della patente. La lettera c) prevede ordinariamente la sospensione da uno a due anni. L'estensione del raddoppio del comma 9-quater alla durata della sanzione amministrativa accessoria presenta un profilo interpretativo da verificare specificamente prima della pubblicazione definitiva.

18. Veicolo di persona estranea al reato. La lettera c) prevede un distinto raddoppio della sospensione quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Il coordinamento con la maggiorazione del comma 9-quater non deve essere risolto mediante una moltiplicazione automatica delle durate.

19. Revoca per recidiva. La revoca in caso di recidiva nel biennio richiede l'accertamento dei relativi presupposti. Non può essere desunta automaticamente dalla sola presenza dei codici 68 e 69.

20. Confisca. La lettera c) prevede la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La relativa procedura è disciplinata dall'art. 224-ter.

21. Sequestro e confisca. Il sequestro è una misura finalizzata alla successiva confisca. L'organo accertatore non deve indicare la confisca come se fosse già stata definitivamente disposta.

22. Custodia del veicolo. L'affidamento, il trasporto e la custodia devono essere documentati nel rispetto delle disposizioni applicabili e con l'utilizzo dei modelli pertinenti.

23. Rapporti con l'articolo 125. Il secondo periodo del comma 9-quater dell'art. 186 fa salve le sanzioni previste dall'art. 125, comma 3-quater. Il coordinamento richiede di verificare le specifiche condotte contemplate dalle due disposizioni.

24. Concorso delle violazioni. Le indicazioni ministeriali ammettono il possibile concorso quando il dispositivo sia alterato o manomesso oppure quando siano stati rimossi i sigilli, ricorrendone tutti i presupposti. Le due fattispecie non devono essere confuse.

25. Sola manomissione dei sigilli. La manomissione senza rimozione è espressamente prevista dall'art. 186, comma 9-quater, ma non compare tra le condotte specificamente elencate nel secondo periodo dell'art. 125, comma 3-quater.

26. Sanzioni concorrenti. Quando la violazione amministrativa dell'art. 125 sia effettivamente configurabile, le relative sanzioni devono essere trattate separatamente da quelle penali e accessorie derivanti dall'art. 186.

27. Ritiro e sospensione. Il ritiro immediato della patente costituisce un adempimento distinto dalla sospensione provvisoria e dalla sanzione amministrativa accessoria definitiva. Le rispettive competenze e i tempi procedimentali non devono essere confusi.

28. Decurtazione dei punti. Il raddoppio delle pene e delle sanzioni previsto dal comma 9-quater non comporta automaticamente il raddoppio dei punti da decurtare. L'eventuale raddoppio deve trovare fondamento nella disciplina specifica dell'art. 126-bis.

29. Circostanze aggravanti ulteriori. L'incidente stradale provocato, l'orario notturno e le condizioni speciali del conducente richiedono un autonomo esame delle norme applicabili. Non devono essere introdotte maggiorazioni non pertinenti alla fattispecie concretamente accertata.

30. Lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità speciale previsto dall'art. 186, comma 9-bis, è disciplinato mediante rinvio all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e si distingue dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 8024/2026 ha evidenziato la distinzione tra i due istituti, precisando che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo disciplinato dagli artt. 53 e 56-bis della legge n. 689/1981 riguarda la sostituzione della pena detentiva, mentre la disciplina speciale dell'art. 186, comma 9-bis, consente, nei casi previsti, la sostituzione sia della pena detentiva sia di quella pecuniaria.

La Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 36083 del 13 ottobre 2026 ha confermato che il lavoro di pubblica utilità speciale previsto dall'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada segue le modalità dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e deve essere distinto dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo disciplinato dalla legge n. 689/1981. In assenza di un espresso rinvio normativo, non è consentito imporre le prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 56-ter della legge n. 689/1981, poiché ciò determinerebbe un'applicazione analogica sfavorevole al condannato. La Corte ha conseguentemente annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle prescrizioni illegittimamente imposte.

31. Limiti della presente scheda. La scheda riguarda esclusivamente la guida con tasso superiore a 1,5 g/l, in presenza delle condizioni del comma 9-ter e delle specifiche anomalie contemplate dal comma 9-quater, secondo periodo. Le altre fattispecie devono essere esaminate separatamente.

32. Necessità di verifica interpretativa. Prima della pubblicazione definitiva occorre consolidare il trattamento della sospensione della patente, il coordinamento dei raddoppi, il concorso con l'art. 125 e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali specificamente riferiti alle nuove disposizioni sull'alcolock.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

19 ottobre 2026: revisione della Scheda 14, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e dispositivo alcolock alterato o manomesso oppure sigilli rimossi o manomessi. Riorganizzazione delle formule operative, del regime sanzionatorio, delle procedure relative alla patente, del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e del coordinamento con l'articolo 125. Inserimento delle precisazioni sulla disciplina tecnica dell'alcolock e sui profili interpretativi ancora da verificare. Scheda non pubblica, in attesa della revisione complessiva del Prontuario.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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