CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 142 CdS
Limiti di velocità

(Vedi art. 142 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 343, art. 344 e art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
   2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
   3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
      a) ciclomotori: 45 km/h;
      b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
      c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
      d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
      e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
      f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
      g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
      h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
      i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
      l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
   4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
   5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
   6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
   6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
   7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.
   8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
   9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543,00 a euro 2.170,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
   9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845,00 a euro 3.382,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.
   11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f) g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
   12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
   12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
   12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo (1). La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo (2), ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

 

(1) Periodo introdotto dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Parole sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* Nella contestazione differita della violazione relativa al superamento dei limiti di velocità, l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo, necessario per la legittimità del rilevamento, costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox. La sua mancanza, ove si proceda ad una contestazione differita, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8690 del 28/03/2023).
* I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, sono destinati, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente da cui dipende l'organo accertatore (compresa la Polizia Locale quando opera su di una strada statale non in concessione all'ANAS) e all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
* Nonostante che le apparecchiature per rilevare il superamento dei limiti di velocità operino in maniera distinta sia sul calcolo della velocità istantanea che sulla velocità media, nessuna norma prevede una distinzione circa il posizionamento della segnaletica specifica per la presegnalazione delle sole postazioni di controllo della velocità media.
* I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni possono essere destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ed al potenziamento delle attività di controllo (e quindi non anche quelle rientranti nelle normali attività di controllo) e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.
* Premesso, come indicato dall'art. 142, comma 6-bis del C.d.S. "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili ..." e, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero dei Trasporti, con Decreto Interministeriale 15 agosto 2007 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) pubblicato in G.U. n. 195 del 23.08.2007, art. 1, comma 4, in relazione ai dispositivi "Scout speed" installati sui veicoli di servizio per il controllo della velocità in movimento "I dispositivi di segnalazione luminosi (...). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".".
* Al veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 che da un controllo dei dati registrati dal tachigrafo, risulta aver registrato un picco di velocità massima superiore (anche se di poco) a quella impostata dal limitatore di velocità, si applica la corrispondente violazione prevista dall'art. 142 del C.d.S..
 Il modesto superamento del limite di velocità impostato dal limitatore non è indice di manomissione o cattivo funzionamento (si pensi ad un tratto di strada in forte discesa). In qualsiasi caso l'alterazione, la manomissione o il cattivo funzionamento non può essere contestato dall'operante senza scortare il veicolo o farlo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata, disponendo che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi, come disposto dall'art. 179, comma 6-bis del citato C.d.S..
* Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità su entrambi i sensi di marcia da effettuarsi con dispositivi omologati a tale scopo e collocati lungo un solo senso di marcia, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili in entrambe le direzioni, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S..
* In merito alla segnalazione della postazione dell'apparecchiatura per la rilevazione della velocità, per la validità della contestazione della violazione per eccesso di velocità, è necessario che la postazione autovelox sia segnalata a congrua distanza non solo lungo la strada ove è posizionata, ma anche nelle strade che si immettono in essa (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 680 del 13/01/2011).
* Al di fuori del centro abitato, il segnale verticale indicante il limite di velocità deve essere posizionato tassativamente almeno un chilometro prima della postazione di rilevamento della velocità, anche se il conducente proveniente da un tratto di strada urbano ove vige un limite di velocità inferiore.
* Attualmente, l'installazione di dispositivi che rilevano la velocità dei veicoli in transito in prossimità di attraversamenti pedonali regolati da impianto semaforico (c.d. semaforo pedonale), con l'accensione della lanterna semaforica rossa sul senso di marcia dei veicoli che superano la velocità imposta, non è conforme alla normativa vigente in materia (art. 45, comma 1 del C.d.S.) stante il divieto di "... fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto".
* I tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito (infovelox) indicati all'art. 41, comma 1, lett. b-bis del C.d.S. necessitano di omologazione ed installazione che, a tutt'oggi, non è ancora stata normata da apposito Decreto del M.I.T., così come previsto della Legge n. 120 del 2010 contravvenendo - in tal modo - a quanto disposto dall'art. 45, comma 6 del C.d.S. il quale prescrive che "sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario".
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 8846 del 03/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 204-bis del Codice della Strada - Limiti di velocità - Superamento - Autovelox - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Rilievo fotografico non trasmesso dal Prefetto - In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142 del C.d.S. a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox".

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3335 del 06/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Verifiche periodiche di funzionalità e taratura - Indicazioni - La produzione nel giudizio di merito del certificato di taratura, dal quale risulta l'esecuzione di una verifica periodica di funzionalità e taratura dell'apparecchio autovelox, deve essere fornito attraverso puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte; la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il relativo motivo inammissibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26511 del 14/09/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Apparecchiature e  mezzi tecnici di controllo e rilevamento automatico delle violazioni - Autovelox - In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti "autovelox", che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 25544 del 31/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Autovelox - Rispetto della distanza minima tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox - Rilevabilità di ufficio - È infondata la questione con la quale si contesta la decisione del giudice che rileva d'ufficio l'illegittimo posizionamento dell'apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita, motivo sul quale il giudice stesso ha fondato l'accoglimento dell'opposizione in quanto tale questione è fondata su norme giuridiche ed è pertanto rilevabile d'ufficio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24166 del 08/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Accertamento dell'infrazione del Codice della Strada - Delega delle funzioni alla società di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità - La L. n. 120 del 2010, art. 61, consente agli enti locali l'attività di accertamento strumentale delle violazioni anche attraverso strumenti acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, ma prevede, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 22 giugno 1999, n. 250, che l'accertamento delle violazioni debba avvenire esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, e non può essere delegato alla società di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 23886 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 142 e 143 del Codice della Strada - Incidente stradale - Ostacolo imprevisto - Velocità - Manovre di emergenza - Invasione dell'opposta corsia di marcia - Ai fini dell'esclusione della responsabilità in un sinistro stradale, dimostrare la presenza dell'ostacolo imprevisto sulla sede stradale, motivo dell'invasione dell'opposta corsia di marcia, risulta superfluo allorquando il conducente del veicolo proceda ad una velocità superiore al limite consentito, dal momento che una velocità più moderata e rispettosa del limite gli avrebbe consentito di far fronte in sicurezza a quell'ostacolo imprevisto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 22627 del 26/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 201 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Rilevamento a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori - Contestazione immediata o differita - Predisposizione del servizio - In riferimento al caso dell'infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori, qualora nel verbale si sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il Giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere, in qualche modo, la contestazione immediata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 16603 del 12/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Violazioni - Contributo causale all'evento - Automatismo - Insussistenza - L'equazione "sanzione più alta per eccesso di velocità equivale a maggiore gravità dell'infrazione sotto il profilo del contributo causale all'evento" presuppone un insussistente automatismo tra misura astratta della sanzione e verifica in concreto del contributo causale. E' l'accertamento concreto quello che conta: è ben possibile che un'infrazione in astratto di minor gravità secondo il codice della strada assuma un peso decisivo, e più rilevante, nella dinamica di uno specifico incidente stradale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24178 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Superamento limiti di velocità - Incensuratezza dell'imputato - Attenuanti generiche - Diniego - Motivazioni - Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5244 del 29/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Tratto di strada extraurbana non interessante il centro abitato - Attribuzione della potestà di regolazione della velocità - Competenze - Sul tratto di strada provinciale extraurbana secondaria ricompreso nel territorio comunale, ma non interessante il centro abitato, il C.d.S. fissa il limite massimo di velocità in 90 km/h e la potestà di regolazione della velocità è attribuita alla sola Provincia che, previa idonea segnalazione ed in caso di specifiche e speciali esigenze di circolazione, ha il potere di stabilire limiti massimi di velocità inferiori per singole tratte, mentre il Comune nel cui territorio è posta la tratta di viabilità extraurbana interessata non possiede alcuna potestà di regolazione della stessa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12091 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12, 148, 200, 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Percezione sensoriale - Fede privilegiata - Ricorso - Mancanza di querela di falso - Ammissibilità - E' ammissibile la contestazione relativa al numero di targa errato del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale, come la circostanza che il veicolo, in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture, non rende sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti operanti, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un comune diverso da quello ove è avvenuta la violazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8693 del 28/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Rilevamento - Apparecchiatura di rilevamento - Controlli e verifiche - Opposizione - Inammissibilità per difetto di specificità - Perché non si prospetti l'inammissibilità della doglianza per difetto di specificità, la questione sulla illegittimità dell'accertamento per mancata sottoposizione dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità a regolare verifica di funzionalità e taratura deve risultare adeguatamente proposta fin dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione, in quanto solo a fronte di una specifica censura del ricorrente il giudice è chiamato a verificare in concreto l'effettiva sottoposizione dell'autovelox alla prescritta taratura periodica e la sua regolare funzionalità, il cui relativo onere probatorio ricadrebbe sull'opposta P.A..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8690 del 28/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Autovelox - Contestazione differita - Indicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo - Diritto di difesa - L'indicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo, necessario per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita, costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, poiché la sua mancanza, ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 6579 del 06/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Apparecchio Tutor - Funzionalità - Verifica periodica di funzionalità e taratura - L'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità Tutor, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7890 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142, 154 e 149 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Immissione repentina nella corsia di sorpasso a velocità ridotta - Tamponamento - Attenuante del concorso di colpa - L'immissione repentina dell'autovettura nella corsia di sorpasso a velocità ridotta, tamponata violentemente da un veicolo che sopraggiunge ad una velocità superiore a quella consentita, potrebbe costituire valido riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa, alla luce della motivazione carente e manifestamente illogica del giudicante, che omette di esaminare se la condotta della vittima sia stata perfettamente lecita ed estranea al decorso causale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7877 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 142 e 154 del Codice della Strada - Incidente stradale - Cause e concause - Responsabilità - In tema di incidente stradale, non è esente da responsabilità il conducente del veicolo che prosegue la marcia a velocità superiore al limite vigente sul tratto di strada, inadeguata a consentirgli di evitare il sinistro in relazione all'orario notturno e al fondo stradale bagnato, poiché la manovra di svolta non consentita eseguita dal veicolo antagonista e l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della passeggera deceduta sono da considerare condotte non imprevedibili.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5078 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità - Definizione e classificazione delle strade - Una strada sulla quale è tracciata una doppia linea continua non può essere classificata come strada urbana "a scorrimento veloce", e rientrare tra quelle comprese nel provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare legittimamente apparecchiature fisse automatiche per la rilevazione elettronica della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, poiché detto provvedimento può includere soltanto quelle strade con caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce", e quindi a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, e mai da doppia linea continua, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4326 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Distanza tra la postazione di controllo e la relativa segnaletica - Corretta collocazione - Visibilità - Onere della prova - Per contrastare le affermazioni contenute nel verbale sulla visibilità e la preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità è necessario, per il ricorrente, proporre querela di falso poiché grava sull'opponente e non sulla P.A. l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4325 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Accertamento della velocità - Noleggio apparecchiatura - Stipula canone fisso - Il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio delle apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico non rileva nel giudizio sulla legittimità della sanzione applicata neppure se viziato, perché non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo di quegli apparecchi, ne' costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio che anche con l'appalto resta in capo all'Amministrazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5715 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 186 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza - Velocità - Circostanze attenuanti generiche - Elementi al vaglio del giudice - In tema di omicidio stradale è motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'evidente gravità del fatto e del grado elevato della colpa dell'imputato che conduceva il veicolo in stato di ebbrezza alcolica ad una velocità più che doppia rispetto al limite imposto ed in orario notturno poiché il giudice, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti  generiche, può limitarsi a prendere in esame anche il singolo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del  reato ed alle modalità di esecuzione di esso che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5411 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 142 del Codice della Strada - Incidente stradale - Rispetto del limite massimo di velocità - Velocità pericolosa - In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche l'eventuale rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 C.d.S. anche alla luce del fatto che nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2653 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Superamento - Preventiva segnalazione - Distanza dell'apparecchiatura telelaser - In tema di eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchio telelaser, a parte l'omologazione e la necessaria taratura, la normativa vigente non indica una distanza minima prescritta tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico del telelaser, purché questa sia ragionevolmente adeguata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2384 del 26/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Rilevamento - Modalità dinamica ovvero ad inseguimento - Obbligo di presegnalazione - Individuazione delle modalità attuative - L'art. 3 del D.M. n. 3 del 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, come lo Scout speed, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis del C.d.S., norma primaria, di rango superiore che, al contrario, contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato D.M. la mera individuazione delle relative modalità attuative, senza facoltà di derogarvi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2279 del 25/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 del Codice della Strada - Velocità - Superamento dei limiti di velocità - Apparecchiature di misurazione - Taratura e verifiche periodiche - Dimostrazione - Onere a carico dell'Amministrazione - In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 1805 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Infrazione - Rilevazione eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica - Strada extraurbana secondaria - Banchina - Caratteristiche strutturali - In tema di rilevazione della velocità eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica su strada extraurbana secondaria, la banchina, per la quale non è prevista una misura minima, si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata; ne deriva che non può essere considerato parte della banchina lo spazio più esterno del ciglio interno della cunetta, ove presente, o del ciglio superiore della scarpata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1347 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 142 e 201 del Codice della Strada - Velocità - Postazione fissa di rilevamento a distanza - Installazione su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento - Caratteristiche Banchina - Larghezza minima - Assolvimento della funzione - I requisiti per considerare tale una strada urbana di scorrimento, oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna delle quali con almeno due corsie di marcia, il marciapiede e le aree di sosta, anche la banchina pavimentata a destra la cui larghezza, anche se la norma non ne prevede una minima, deve essere tale da consentire il passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza ed assolvere a tale funzioni.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37179 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 179 del Codice della Strada - Velocità - Superamento dei limiti - Modalità di accertamento - Risultanze tachigrafo - Accompagnamento del mezzo presso officina autorizzata - In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l'accompagnamento del mezzo presso un'officina previsto dall'art. 142, comma 11 del C.d.S. è necessario solo nell'ipotesi di tachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo mentre, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità risultante dal tachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27401 del 20/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 200 del Codice della Strada - Velocità - Dispositivi di rilevamento - Indicazione nel verbale di contestazione della modalità di rilevazione istantanea o media della velocità - Nessuna norma obbliga l'Ente accertatore ad indicare nel verbale di rilevamento dell'infrazione le modalità di rilevazione istantanea o media della velocità degli autoveicoli in transito, mentre pone semplicemente l'obbligo che l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento sia autorizzata e la stessa sia omologata e tarata; una volta verificata l'omologazione dell'apparecchio rilevatore della velocità resta irrilevante accertare la modalità di rilevazione, perché quel che rileva è la circostanza che nel momento della rilevazione l'autoveicolo che transitava superava i limiti della velocità consentita.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 26959 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane - Segnalazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità - Posizionamento segnaletica mobile dagli impianti di rilevamento a distanza in remoto e dagli apparecchi elettronici mobili presidiati dall'organo di polizia stradale - I dispositivi di controllo finalizzati al rilevamento a distanza in remoto delle violazioni circa il superamento dei limiti di velocità devono essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, mentre nei casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati e gestiti in loco dall'organo di polizia stradale, la distanza della segnaletica mobile che segnala il dispositivo di controllo elettronica di rilevamento della velocità deve essere soltanto adeguata e non può essere prefissata normativamente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24016 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 39 e 142 del Codice della Strada - Superamento dei limiti di velocità - Carreggiata a doppia corsia di marcia - Apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità sul solo lato destro - L'attuale codice della strada ed i decreti ministeriali attuativi sulle modalità di impiego delle varie tipologie di autovelox non prescrivono l'apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia, così dovendosi ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la corsia destinata all'attività di rilevamento elettronico della velocità, purché idoneamente visibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 22015 del 12/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Accertamento con apparecchiatura SICVE Tutor - Requisito temporale di periodicità - Ai fini della legittimità della sanzione per eccesso di velocità rilevato anche con apparecchiatura SICVE Tutor, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale attraverso la revisione periodica. Resta a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19456 del 16/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Accertamento con apparecchiatura SICVE Tutor - Certificato di taratura - La prova della taratura del dispositivo di misurazione della velocità non deve necessariamente avvenire solo con la produzione del certificato da parte dell'amministrazione in quanto il giudice può ritenere provata l'avvenuta verifica periodica anche mediante un'attestazione dell'amministrazione che indichi specificamente il certificato di taratura con la data il numero e la società che ha effettuato il controllo, trattandosi comunque di un atto proveniente da un'amministrazione pubblica.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 18560 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Strada extraurbana secondaria - Decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo - Indicazione nel verbale di contestazione - La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione per eccesso di velocità differita rilevato sulle strade extraurbane principali integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio solo quando è utilizzata una postazione fissa ed automatica e non quando questa è gestita direttamente dagli agenti di polizia nella loro piena disponibilità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 17679 del 31/05/2022
Codici e regolamenti - Regolamento per la circolazione acquea - Art. 142 del Codice della Strada e art. 345 del Regolamento di esecuzione e attuazione C.d.S. - Superamento limiti di velocità delle imbarcazioni a motore nelle acque del Comune di Venezia - Esclusione applicazione norme del C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e attuazione - Pur non escludendo l'esistenza del problema dei difetti di percezione degli eccessi di velocità anche nella circolazione acquea, la sola esigenza comune alla circolazione stradale e acquea a mezzo di veicoli a motore non è motivo sufficiente ad estendere la riduzione automatica di 5 km/h citata nel regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. anche alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle acque del Comune di Venezia per finalità di controllo e di sanzionamento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 7704 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 142, 198 e 201 del Codice della Strada - Medesime infrazioni ripetute a distanza di giorni - La circostanza che l'amministrazione abbia notificato ripetute infrazioni attinenti la stessa violazione nella medesima località il cui primo verbale risulta notificato dopo le successive violazioni non può essere motivo di accoglimento dell'opposizione alla luce del fatto che la conoscenza o conoscibilità da parte del trasgressore delle prescrizioni impositive del limite di velocità in base alla segnaletica non dipende dalla notifica delle singole violazioni secondo un ordine cronologico predeterminato ed obbligatorio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 6988 del 03/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 204-bis del Codice della Strada - Superamento limiti di velocità - Accertamento della violazione a mezzo di apparecchiatura - Condizioni per l'utilizzato in modalità automatica - Omissione di pronuncia da parte dell'organo giudicante - Qualora nel grado di giudizio di opposizione al verbale di contestazione si configuri, da parte dell'organo giudicante, un omesso esame circa la eccepita violazione contenuta nel decreto ministeriale di omologazione o approvazione che ponga la condizione della presenza della lanterna ripetitiva per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo, si configura un vizio di omissione di pronuncia.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4007 del 08/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Velocità - Preventiva segnalazione e visibilità della postazione del controllo elettronico sulla rete stradale per il rilevamento della velocità - Requisiti della visibilità - Tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1283 del 17/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Verifiche periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature di misurazione della velocità - A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6 del C.d.S., in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare sia la taratura che la regolarità del controllo periodico delle apparecchiature di rilevamento e misurazione della velocità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 11792 del 18/06/2020
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 200 del Codice della Strada - Limiti velocità - Rilevamento - Presegnalazione dell'apparecchiatura elettronica - Indicazione sul verbale di contestazione - In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante strumenti di rilevazione elettronica, il verbale di contestazione costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10463 del 03/06/2020
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Modalità di funzionamento - Taratura e verifica - Dimostrazione - Tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi, a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 113 del 18/06/2015
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Dispositivi, apparecchiature ed altri mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6 del C.d.S., nella sola parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 680 del 13/01/2011
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Autovelox - Segnalazione della postazione - Intersezioni - Distanze - In merito alla segnalazione della postazione dell'apparecchiatura per la rilevazione della velocità, per la validità della contestazione della violazione per eccesso di velocità, è necessario che la postazione autovelox sia segnalata a congrua distanza non solo lungo la strada ove è posizionata, ma anche nelle strade che si immettono in essa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 17753 del 21/08/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 142 e 200 del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Elementi costitutivi - Compilazione da agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione - In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia compilato da un agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione mediante l'apparecchio di accertamento elettronico resta irrilevante ai fini della validità della constatazione poiché il regolamento del C.d.S., nel disciplinare le modalità della contestazione immediata, prevede che l'atto sia redatto dall'agente accertatore, espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo o della pattuglia ovvero sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti che abbiano accertato direttamente l'infrazione e quelli che non l'abbiano rilevata personalmente, specie allorquando si tratti di soggetti appartenenti ad un'unica pattuglia.

 

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