Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 17753 del 21 agosto 2007

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 17753 del 21/08/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 142 e 200 del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Elementi costitutivi - Compilazione da agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione - In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia compilato da un agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione mediante l'apparecchio di accertamento elettronico resta irrilevante ai fini della validità della constatazione poiché il regolamento del C.d.S., nel disciplinare le modalità della contestazione immediata, prevede che l'atto sia redatto dall'agente accertatore, espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo o della pattuglia ovvero sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti che abbiano accertato direttamente l'infrazione e quelli che non l'abbiano rilevata personalmente, specie allorquando si tratti di soggetti appartenenti ad un'unica pattuglia.


RITENUTO IN FATTO

Con ricorso al giudice di pace di Mestre, depositato il 10 settembre 2001, N. L. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), redatto dalla polizia municipale di (Omissis) il (OMISSIS), con il quale gli erano state applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 328,00 e quella accessoria della sospensione della patente mediante il ritiro del documento, per avere proceduto alla guida propria autovettura Mercedes 250, targata (OMISSIS), lungo una via di (OMISSIS) per recarsi a (OMISSIS), a velocità eccessiva, pari a 106 Km/h, nonostante il limite massimo fosse solo di 50 Km/h.

L'infrazione era stata rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica, denominata Telelaser LTI 20-20, regolarmente omologata.

Il ricorrente deduceva in via preliminare la nullità del verbale, in quanto da esso non era dato stabilire quale fosse la velocità riportata sul display, e perché carente della sottoscrizione del vigile rilevatore della violazione. Inoltre esponeva che quell'apparecchio non era attendibile, in quanto non aveva rilevato la targa e il tipo del veicolo, alla cui guida egli, che era conducente di taxi, circolava; la velocità riportata non corrispondeva a quella tenuta, ed inoltre gli agenti, che operavano a distanza, avrebbero potuto confondere l'autovettura del fermato con altra tra quelle che in quella circostanza si trovavano a transitare per il tratto percorso da lui. Pertanto chiedeva l'annullamento del verbale, previa sospensione dell'esecutività di esso.

Il comando della polizia municipale di (Omissis) si costituiva con memoria difensiva, con la quale deduceva le proprie controindicazioni. In particolare eccepiva che nel momento in cui l'apparecchio aveva rilevato l'infrazione commessa dall'opponente, soltanto egli circolava in quel tratto di strada. Inoltre egli stesso aveva notato lo scontrino rilasciato dall'apparecchiatura, con su scritta la velocità tenuta dall'automobilista, e che quel rilevatore era stato non solo collaudato, ma riscontrato in perfetta efficienza prima che quel giorno venisse posto in uso. Peraltro N. non aveva nemmeno chiesto di visionare il display, che, ove richiesto, certamente non gli sarebbe stato rifiutato, ne’ aveva avuto alcunché da lamentare al momento del fermo e della contestazione dell'infrazione. Perciò chiedeva il rigetto dell'opposizione, siccome del tutto destituita di fondamento.

Il giudice, espletata l'istruttoria del processo mediante l'acquisizione della documentazione offerta e l'esame dei verbalizzanti, con sentenza del 18.9.2003, dopo avere sospeso la esecutività del verbale, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese.

Egli ha osservato in via preliminare che la questione relativa alla dedotta nullità del verbale impugnato era infondata, posto che esso era stato comunque sottoscritto dal vigile D., che faceva parte della pattuglia preposta al controllo del traffico veicolare.

Inoltre ha messo in risalto che l'apparecchio aveva registrato la velocità in modo esatto, giacché era stato omologato, non solo, ma era stato riscontrato perfettamente funzionante appena prima dell'uso, come anche risultava nel verbale medesimo. L'automobilista era stato fermato subito dopo, e la contestazione dell'infrazione era stata contestuale.

Avverso questa sentenza N. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

Il Comune di (Omissis) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 c.c. artt. 200 e 201 C.d.S. artt. 383 e 385 reg. esec. C.d.S., nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il giudice avrebbe dovuto rilevare la nullità del verbale, posto che esso non era stato sottoscritto soprattutto dal vigile M., che era stato l'agente accertatore, l'unico che poteva conferire fede privilegiata a quanto solo da lui rilevato mediante quell'apparecchio elettronico del Telelaser. Ne’ al riguardo poteva essere sufficiente la sottoscrizione del solo vigile D. a conferire piena attendibilità al verbale di infrazione e contestazione. Quanto osservato dal decidente in ordine alla validità del medesimo semmai poteva riguardare la diversa ipotesi di contestazione differita, e non immediata, come nel caso in specie.

Infatti nella prima il documento può essere sottoscritto da un addetto all'ufficio comando indifferentemente, mentre invece nel caso successivo la sottoscrizione del rilevatore, che non va confuso con la figura dell'agente verbalizzante, non poteva mancare, pena la nullità del verbale stesso.

Il motivo è infondato.

In ordine alla eccezione preliminare di nullità del verbale il decidente esattamente ha osservato che il vizio denunziato non sussisteva, atteso che tutte le operazioni relative all'atto di polizia compiuto dai vigili erano state commesse dalla volante nel suo insieme, e che gli esatti rilievi di ripresa erano stati effettuati in particolare da M., giusta quanto consacrato nel verbale, sottoscritto da D., sicché quell'atto non poteva non essere assistito da fede privilegiata.

L'assunto è esatto.

Come è noto, in tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica del verbale di accertamento delle infrazioni, se redatto con sistema meccanizzato con la sola indicazione delle generalità dell'accertatore. Infatti in tale caso, la sottoscrizione autografa non può configurarsi quale elemento ontologicamente essenziale per l'esistenza giuridica del verbale, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare, "aliunde", la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7234 del 1996, N. 10015 del 2002, N. 16417 del 21/11/2002).

Inoltre, sempre in tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale fosse stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione mediante l'apparecchio di accertamento elettronico, era irrilevante ai fini della validità della constatazione, in quanto l'attuazione del D.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione immediata, prevede che quell'atto sia redatto dall'"agente accertatore", espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo o della pattuglia ovvero sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti che abbiano accertato direttamente l'infrazione e quelli che non l'abbiano rilevata personalmente, specie allorquando si tratti di soggetti appartenenti ad un'unica pattuglia, come nella specie. Sicché non assumeva alcun rilievo, ai fini della validità della contestazione immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte del diretto accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio, posto che non vi poteva essere dubbio sulla provenienza dell'atto, nè il ricorrente aveva allegato elementi giustificativi di tale pretesa incertezza (V. pure Cass. Sentenze N. 21918 del 2006, N. 1923 del 1999, N. 10015 del 10/07/2002).

Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 345 reg. esec. C.d.S., oltre che insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacché il giudice non avrebbe considerato che a seguito della proposizione dell'opposizione si era instaurato un regolare giudizio di cognizione, in cui in realtà il ruolo di attore era svolto dal Comune, che perciò doveva fornire la prova della pretesa infrazione commessa dal ricorrente, e ciò a seguito della contestazione circa la commissione del fatto da parte di lui. Peraltro non gli era stato mostrato il "bindello", ne’ la pretesa velocità eccessiva gli era stata fatta notare sul display.

Peraltro anche il vigile accertatore, e cioè M., aveva dichiarato di non ricordare questi particolari, pur avendo affermato di confermare il verbale, e ciò secondo una prassi "...di stile".

La censura non ha pregio.

Al riguardo va rilevato che indubbiamente in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l'art. 142 C.d.S. considera fonti di prova le apparecchiature elettroniche, purché debitamente omologate, come nel caso in specie, mentre l'art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'omologazione delle suddette apparecchiature, fra cui l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, ben potendo poi l'individuazione dello stesso essere demandata, come prescritto dal citato art. 345, all'agente di polizia addetto all'apparecchiatura.

Ciò posto, è evidente allora che non è richiesto che gli strumenti rilevatori della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la documentazione fotografica od altrimenti meccanica del veicolo puntato. Nè, d'altra parte, potrebbe desumersi l'indispensabilità di detta documentazione - per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile - dalla disposizione regolamentare, secondo cui l'accertamento deve avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, giacché dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca l'unica modalità di individuazione del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. Ne consegue perciò che l'accertamento della velocità di un veicolo documentata dall'apparecchiatura denominata "telelaser" era perfettamente legittima. Peraltro esso consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati ripresi, sicché l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi, come nel caso di specie (V. pure Cass. sentenza n. 23500 del 31/10/2006).

Va anche aggiunto che le risultanze di tali rilievi e attestazioni valevano fino a prova contraria, che poteva essere data dall'opponente soltanto con la dimostrazione del difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, anche occasionale, in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze del caso concreto (cfr. anche Cass. Sentt. N. 17106 del 2002, N. 5873 del 2004).

Ne’ il fatto che fosse stato instaurato un regolare giudizio di cognizione poteva rendere irrilevante la documentazione già fornita dal Comune, resistente.

Peraltro nel caso concreto le attestazioni dei pubblici ufficiali di quanto caduto nella diretta loro percezione facevano fede sino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c..

Il giudice esattamente ha messo in risalto che l'apparecchio in dotazione alle forze dell'ordine era di quelli previsti dalla normativa vigente, e in particolare si trattava di uno strumento già sottoposto ad omologazione; era stato sottoposto a verifica, ed era stato riscontrato funzionante alla perfezione.

Del resto questo elemento era stato riportato persino nello stesso verbale di contestazione, e perciò l'unico mezzo che l'opponente aveva a disposizione era quello di fornire la prova rigorosa che l'apparecchio in questione fosse guasto, prova non solo non dedotta, ma nemmeno allegata.

Ne’ è possibile prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito, in sede di legittimità.

Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. pure Sent. n. 00322 del 13/01/2003).

Neppure è ravvisabile il vizio di (omessa), insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'"iter" logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio.

In proposito invero questa Corte ha più volte statuito che il vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito. Infatti spetta soltanto a lui individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. pure Sez. U sent. 05802 dell'11/06/1998).

Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre giuridicamente e logicamente corretto.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 reg. esec. C.d.S., nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c., poiché l'uso dell'apparecchio Telelaser LTI 20-20 non è conforme alle prescrizioni dell'articolo del regolamento surrichiamato, atteso che il display indica la velocità esatta del veicolo al momento del rilevamento, però non può affermarsi che questo venga accertato in modo chiaro come prescrive la norma, non fosse altro perché quel tipo di strumento, contrariamente all'autovelox, non consente lo scatto di fotogramma, da cui risultano la targa, il tipo e il colore dell'autoveicolo. Questi ultimi dati sono da attribuire all'intelligenza dell'operatore, che perciò potrebbe anche non avere adeguatamente percepito che quella velocità irregolare fosse da riferire invece ad altro veicolo circolante sulla strada nello stesso momento.

La doglianza, che in parte rimane assorbita da quanto enunciato con riferimento ai motivi come sopra esaminati, dal momento che attiene pure ad argomenti già vagliati, non va condivisa.

Infatti in relazione al superamento dei limiti di velocità di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, e con riferimento al relativo accertamento mediante apparecchiatura telelaser, effettuato in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. nella L. 1 agosto 2002, n. 168, la necessità (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 1) - come nella specie - il fatto che l'apparecchiatura determinasse la velocità in modo chiaro ed accertabile, non implicava anche che tale determinazione non potesse essere ricollegata visivamente al veicolo stradale dall'agente di polizia addetto al telelaser medesimo, giacché lo stesso art. 345, da un lato, prescrive, al comma 4, che, per l'accertamento dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità, e, dall'altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo.

Inoltre va precisato che il verbale di accertamento, in forza dell'efficacia privilegiata attribuito all'atto pubblico dall'art. 2700 cod. civ., faceva piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal medesimo, sicché l'accertamento della violazione doveva ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi (V. pure Cass. sentenze n. 9532 del 2006, n. 16143 del 2005, n. 23500 del 31/10/2006).

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che si liquidano in complessivi Euro 100,00 per esborsi, ed Euro 800,00 per onorari, oltre a quelle generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2007.

 

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