Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 24178 del 6 giugno 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24178 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Superamento limiti di velocità - Incensuratezza dell'imputato - Attenuanti generiche - Diniego - Motivazioni - Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale di (Omissis) che aveva condannato (Soggetto 1) alla pena di mesi otto di reclusione dichiarandolo responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di (Soggetto 2), deceduto in un sinistro stradale.

2. All'imputato era stata contestata la violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S. poiché alla guida della sua autovettura del tipo Audi A 6, con una velocità compresa tra 168 e 184 km/h, superiori al limite di 90 imposto, in orario notturno, nel percorrere la SS (Omissis) (Omissis) in direzione (Omissis) (Omissis), collideva con il velocipede su cui viaggiava la vittima, che stava attraversando la carreggiata per immettersi nella corsia destinata ai veicoli che devono svoltare a sinistra, senza indossare i dispositivi di alta visibilità imposti dal Cds. Riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589, comma 7, i giudici di merito avevano ritenuto dimostrato che l'imputato viaggiasse ad alta velocità, certamente non consona allo stato dei luoghi, pur in assenza di visibili tracce di frenata, in considerazione delle impressionanti deformazioni del mezzo in conseguenza dell'impatto, e ritenevano altresì provato il nesso causale tra la colposa condotta tenuta dell'imputato e l'infausto evento verificatosi. La sentenza della Corte confermava poi quella di primo grado in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.

2.1. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla dinamica del sinistro e alla ritenuta efficienza causale circa il supposto eccesso di velocità tenuto dall'imputato e circa la ritenuta efficienza causale della condotta dell'imputato nonché della prevedibilità dell'impatto.

2.3. Con un secondo motivo infine lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e in particolare in ordine al diniego delle attenuanti generiche; nonché mancanza di motivazione sulla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo tende sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante (sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 -01; sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01). La Corte di Cassazione deve invero circoscrivere il suo sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989- 01; sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652 01; sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Rv. 256287 - 01). Tenendo conto di tutti i principi testé ricordati, deve dunque rilevarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e). E va vieppiù sottolineato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze.

3 - La decisione impugnata si presenta infatti formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, i giudici d'appello richiamano le esaustive motivazioni del primo giudice in ordine alle impressionanti deformazioni che presentava il mezzo condotto dal (Soggetto 1) a seguito dell'impatto, incompatibili con una velocità prudenziale ed invece indicative di una andatura significativamente elevata, pari a oltre 100km/h; richiamano le risultanze richiamano le risultanze dei rilievi sullo stato dei luoghi in ordine alla posizione dei mezzi, rilevando che la bicicletta si trovava in linea perpendicolare all'Audi, il che avvalorava la ricostruzione nel senso che la vittima aveva già impegnato la carreggiata per svoltare a sinistra, mentre era da escludersi che - secondo la ricostruzione del ricorrente - la vittima viaggiasse sulla stessa corsia di marcia del (Soggetto 1) ed avesse improvvisamente perduto il controllo del mezzo, occupando il centro della strada. Ancora, la sentenza impugnata, sulla base delle risultanze della relazione del perito nominato da giudice, argomenta esaustivamente in ordine al nesso causale, rilevando, con precisi calcoli riportati dalla consulenza tecnica, come una velocità inferiore a quella tenuta avrebbe consentito al (Soggetto 1) di evitare l'impatto. In definitiva, con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte sostanzialmente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dal giudice stesso.

4.- Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla questione relativa al diniego delle attenuanti generiche. La prospettata censura non tiene conto della compiuta motivazione della sentenza di primo grado, cui si riporta la sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi atti a giustificarne l'applicazione. Il giudice di appello invero può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado quando - come nel caso di specie l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche (Sez. 6, 17912 del 7 marzo 2013, Rv. 255392; sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019" Rv. 278611 - 01). Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489/01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Rv. 270986 - 01Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01).

5.- Parimenti deve dirsi riguardo alla censura relativa alla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non applicabile secondo la prospettazione del ricorrente ed invece prevista dall'art. 222 C.d.S., come sottolineato nella sentenza impugnata. Deve peraltro sottolinearsi che la durata della sanzione è determinata in mesi sei, ben al di sotto del medio edittale, e pertanto non è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito ai fini della concreta determinazione della durata (cfr. Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 - 01).

6. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2023.

 

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