Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 2653 del 30 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2653 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Superamento - Preventiva segnalazione - Distanza dell'apparecchiatura telelaser - In tema di eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchio telelaser, a parte l'omologazione e la necessaria taratura, la normativa vigente non indica una distanza minima prescritta tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico del telelaser, purché questa sia ragionevolmente adeguata.


FATTI DI CAUSA

1. Il sig. (Soggetto 1) proponeva appello avverso la sentenza n. 222/2018 del Giudice di pace di (Omissis), con la quale era stata respinta la sua opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 9-bis c.d.s., essendo stato accertato che lo stesso, quale conducente del veicolo targato (Omissis), aveva circolato lungo la (Omissis) alla velocità di km/h 174,00, così eccedendo il limite di Km/h 90,00, già detratta la tolleranza del 5%.

Decidendo su tale gravame e nella costituzione dell'appellata Prefettura, il Tribunale di (Omissis), con sentenza n. 328/2019 (pubblicata il 24 aprile 2019), lo rigettava, confermando l'impugnata sentenza e compensando le spese giudiziali.

A sostegno dell'adottata decisione, il citato Tribunale, nell'esaminare vari motivi formulati con il gravame, respingeva, innanzitutto, il primo, rilevando che l'apparecchio Telelaser LT 2020, mediante il quale era stato effettuato l'accertamento, era risultato sottoposto regolarmente a tempestiva omologazione e alla necessaria taratura annuale, essendo rimasta, altresì, comprovata la sua corretta funzionalità sulla base delle verifiche attestate dagli agenti accertatori.

Di poi, il giudice di appello ravvisava l'infondatezza del motivo relativo alla contestazione dell'osservanza dell'obbligo di preavviso segnaletico e delle modalità di accertamento avvenuto con l'intervento di apposita pattuglia, con rilevazione della velocità del veicolo alla distanza di mt 467, senza la necessità del rispetto di una distanza minima prescritta per legge, purché ragionevolmente adeguata (tale dovendosi ritenere quella osservata nel caso di specie), tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico.

Infine, il Tribunale rilevava come la circostanza che la segnalazione della postazione di controllo di velocità consistesse nella specie nella presenza di un segnale fisso e non mobile non incideva sulla validità di tale segnalazione.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il (Soggetto 1).

L'intimato U.T.G. di (Omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., con riferimento all'estensibilità della fede privilegiata anche alle dichiarazioni rilasciate nel verbale di contestazione dagli agenti accertatori ovvero alla ritenuta valenza probatoria delle medesime circa la corretta funzionalità dello strumento elettronico di rilevazione della velocità.

2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto - sempre in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 45, comma 6, c.d.s., come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, nonché del punto 5.8 dell'allegato del Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 28 2 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alla violazione dell'art. 142, comma 6, c.d.s., avuto riguardo alla carenza assoluta del requisito della funzionalità dell'apparecchio Telelaser utilizzato per il rilevamento elettronico della velocità, con la conseguente illegittimità dell'attività di accertamento e la derivante nullità dell'opposto verbale di contestazione.

3. Con la terza doglianza, il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142, comma 6-bis, c.d.s., come attuato dal capo 7, punto 7.8 dell'allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti n. 282 del 2017, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la non obbligatorietà dell'utilizzo dei segnali temporanei.

4. Con il quarto ed ultimo mezzo, il ricorrente ha denunciato - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione specificamente, che: - la presegnalazione della stazione di rilevamento temporanea in questione era avvenuta esclusivamente con segnali collocati in maniera permanente; - la posizione del  dispositivo di rilevamento non era stata oggetto di concordata pianificazione; - l'impiego nel tratto di strada interessato del dispositivo di rilevazione elettronica non aveva assunto il carattere di sistematicità.

5.  Rileva il collegio che i primi due motivi - esaminabili congiuntamente, in quanto connessi - sono infondati e devono, perciò, essere rigettati.

Occorre precisare, in primo luogo, che il Tribunale di (Omissis), con la sentenza qui impugnata, ha richiamato i principi generali statuiti dalla giurisprudenza di questa Corte sull'ambito e sui limiti di fidefacienza, fino a querela di falso, del contenuto dei verbali di accertamento redatti dagli organi di polizia, rilevando che essi dovessero trovare applicazione con riguardo al verbale di accertamento oggetto di opposizione da parte del (Soggetto 1), relativo alla constatazione della violazione dell'art. 142, comma 9-bis c.d.s. (richiamandosi Cass. n. 339/2012).

Orbene, pur non essendo esatta tale affermazione in punto di diritto nel caso di specie, tuttavia (in tal senso correggendosi la motivazione dell'impugnata sentenza, il cui dispositivo risulta, comunque, conforme a diritto), lo stesso giudice di appello ha dato conto della legittimità e completezza di tutte le operazioni tecniche e di rilevazione compiute nella specifica situazione dagli agenti accertatori, condividendo e richiamando compiutamente tutte le argomentazioni, documentalmente riscontrate, operate dal giudice di primo grado, rilevandone la piena attendibilità e la conformità a legge.

Con esse, infatti, era stato verificato - sulla scorta della complessiva documentazione acquisita - che l'apparecchio telelaser tipo LT 20-20, utilizzato per la misurazione della velocità, riportava apposito numero di matricola identificativo ed era conforme a tutti i requisiti prescritti dal D.M. Trasporti del 13 giugno 2017, approvato al fine di dare attuazione agli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzione n. 113/2015, in dipendenza della quale era stata poi emanata la successiva circolare del Ministero dell'Interno sulla materia in data 7 agosto 2017. Pertanto, nello stesso verbale, si era, altresì, attestato - in conformità alla[e] prescrizioni risultanti dall'esatto quadro normativo di riferimento - che il suddetto strumento di rilevazione elettronico della velocità era stato sottoposto a taratura metrologica annuale presso apposito laboratorio abilitato con il relativo rilascio di regolare certificato di attestazione in data 12 aprile 2017, da cui derivava la legittima utilizzabilità dello stesso - con la connessa sua regolare funzionalità - fino alla successiva scadenza annuale (ovvero fino al 12 aprile 2018), e, quindi, anche al momento in cui era stato utilizzato per l'accertamento della violazione a carico dell'odierno ricorrente (intervenuto in data 28 settembre 2017).

Dunque, è indubbio che il verbale conteneva univocamente l'attestazione relativa al compimento di tutte le preventive verifiche necessarie e alla constatazione della sua corretta funzionalità (quest'ultima riportata anche nella separata relazione riprodotta in ricorso), in conformità a tutti gli indispensabili controlli strumentali imposti dalla riportate prescrizioni normative e regolamentari, comportanti, perciò, il legittimo uso dello specifico apparecchio di rilevazione elettronica della velocità utilizzato nel caso di specie.

Quel che rileva a tal fine è che il telelaser fosse stato regolarmente immatricolato e sottoposto alla necessaria taratura periodica (adempimenti necessari specificamente riportati nel verbale di accertamento), non venendo in rilievo l'obbligatorietà di ulteriori precisazioni (come quelle indicate a pag. 15 del ricorso), le quali, oltre a non trovare riferimento in una fonte normativa primaria, si rivolgono ad aspetti che sono insiti, ovvero necessariamente presupposti , nelle suddette verifiche, come attestate nel verbale di accertamento in questione, che devono ritenersi adeguate e sufficienti per ravvisare la legittimità del verbale stesso.

6. Il terzo motivo è inammissibile perché, con esso, risulta introdotta nella presente sede una questione nuova, non evincendosi dal ricorso dove, come e quando - nella proposizione dell'opposizione al verbale di accertamento - era stato prospettato il problema specifico della presenza obbligatoria di segnale mobile accanto a quello fisso.

Al riguardo, infatti, si osserva che - dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione (v. pagg. 2-3) - emerge come, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, fossero state dedotte dal (Soggetto 1), sull'aspetto della necessità dell'osservanza della prescritta segnalazione, le sole generiche contestazioni relative all'assenza di prova sull'adeguata segnalazione dello strumento elettronico (sul solo asserito presupposto che le postazioni controllo sulla rete stradale per il rileva mento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili) e del mancato rispetto della distanza massima della segnaletica di preavviso rispetto al punto in cui era avvenuto il rilevamento del superamento del prescritto limite di velocità (circostanza, questa, esclusa con l'impugnata sentenza, conformemente a quella di primo grado).

7. Anche il quarto ed ultimo motivo si profila inammissibile ricadendosi, per un verso nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 348-ter c.p.c. (che richiama il precedente comma), con riguardo alla conforme motivazione delle due sentenze di merito sull'aspetto della legittimità della preventiva segnalazione della presenza dell'autovelox e, per altro verso, perché, nella sua ultima parte, con la doglianza si pone riferimento al supposto mancato rispetto del dettato del punto 7.8 dell'allegato al D.M. n. 282/2017, la cui deduzione è stata già ritenuta inammissibile in risposta al terzo motivo, perché afferente ad una questione nuova, prospettata per la prima volta nella presente sede di legittimità.

8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata Prefettura di (Omissis) svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
 
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023.

 

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