Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 27401 del 20 settembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27401 del 20/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 200 del Codice della Strada - Velocità - Dispositivi di rilevamento - Indicazione nel verbale di contestazione della modalità di rilevazione istantanea o media della velocità - Nessuna norma obbliga l'Ente accertatore ad indicare nel verbale di rilevamento dell'infrazione le modalità di rilevazione istantanea o media della velocità degli autoveicoli in transito, mentre pone semplicemente l'obbligo che l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento sia autorizzata e la stessa sia omologata e tarata; una volta verificata l'omologazione dell'apparecchio rilevatore della velocità resta irrilevante accertare la modalità di rilevazione, perché quel che rileva è la circostanza che nel momento della rilevazione l'autoveicolo che transitava superava i limiti della velocità consentita.


RITENUTO IN FATTO

D. B. G. proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, avverso un verbale di contravvenzione del 15.01.2011, con i quali era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., per superamento del limite di velocità, accertato con dispositivo fisso di rilevamento a distanza marca T-Red Speed Kria matricola n. (OMISSIS), omologato con provvedimento del 16.04.2008.

Il Giudice di Pace di Lercara Friddi rigettava il ricorso.

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 546 del 2018, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.

A fondamento di questa decisione, il Tribunale di Termini Imerese osservava che il decreto prefettizio indicava la strada su cui era collocato l'autovelox e, trattandosi di strada statale, non era necessaria l'audizione dell'ente proprietario stante la coincidenza di quest'ultimo con l'autorità prefettizia.

Il Giudice di Pace ha correttamente accertato che l'apparecchiatura utilizzata era nella piena disponibilità della Polizia municipale con diretta gestione dello strumento.

Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ha affermato che nessuna disposizione prevede la necessità della collocazione del segnale che impone il limite di velocità prima del dispositivo di rilevamento.

Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione da D. B. G. affidato a dieci motivi.

Il Comune di Lercara Friddi è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 101 c.p.c., comma 2, in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza di cui al punto sub C dell'atto di appello. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia accolto l'eccezione di illegittimità del decreto prefettizio n. 87718 del 2008 perché emesso in violazione dei requisiti richiesti dalla L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 2, e della L. n. 241 del 1990, art. 3. In particolare, il decreto prefettizio che la individuato la strada ove si è consumata l'infrazione contestata sarebbe illegittimo perché non avrebbe rispettato l'iter indicato dalla L. n. 168 del 2002, art. 4, e cioè: non avrebbe assunto il parere degli Enti proprietari delle strade interessate dal procedimento; b) non avrebbe sentito il parere degli organi di polizia stradale competente per territorio; c) non sarebbe motivato in ordine al tasso di incidentalità della strada oggetto del decreto.

Il ricorrente specifica, inoltre, che il Tribunale di Termini Imerese avrebbe reso una sentenza a sorpresa perché d'ufficio avrebbe rilevato che il decreto prefettizio oggetto del giudizio rappresentava una mera modifica ed integrazione del precedente decreto dell'11 luglio 2008 senza, tuttavia, invitare le parti a dedurre in merito.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per apparenza della motivazione in relazione ai profili di legittimità del decreto prefettizio, con particolare riferimento alla mancata acquisizione del parere dell'ente proprietario della strada e del competente parere della Polizia Stradale, oltre all'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 168 del 2002, art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 11, del D.P.R. n. 180 del 2006, artt. 1 e 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 14, del D.P.R. n. 211 del 2008, art. 5 e dell'art. 14 C.d.S., in quanto il Prefetto non avrebbe alcuna veste giuridica idonea a rappresentare lo Stato, essendo estranea alla sua competenza la materia della gestione e della vigilanza delle strade.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 115 c.p.c., in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza invocante la disapplicazione del decreto prefettizio per contrasto con le oggettive risultanze del medesimo. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali, pur riconoscendo che la strada fosse stata inserita, nel decreto prefettizio, tra i tratti di strada nei quali possono essere installati dispositivi di controllo di traffico e possono essere elevate contravvenzioni senza l'obbligo della contestazione immediata, il verbale di contestazione avrebbe fatto riferimento ad altra documentazione integrativa.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza invocante la disapplicazione del decreto prefettizio per mancata motivazione sull'elevato tasso di incidentalità della strada e sulle altre ragioni in relazione alle quali non era ammessa la contestazione immediata.

I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il collegio rileva che il ricorrente ha proposto le medesime questioni oggetto del presente giudizio in un caso analogo e che il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 26978/2018; ai principi di diritto, affermati nella citata ordinanza, il collegio aderisce ed intende dare continuità.

La questione centrale proposta dal ricorrente attiene alla possibilità del giudice ordinario di sindacare incidentalmente la legittimità di un provvedimento amministrativo presupposto essenziale dell'atto (nel nostro caso della contravvenzione stradale contestata) sanzionatorio e, ad un tempo, se il decreto del Prefetto presupposto dell'atto sanzionatorio, oggetto del presente giudizio, fosse conforme alle prescrizioni di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4.

Va premesso che, in virtù dei poteri conferitigli dalla normativa di cui alla L. n. 2284 del 1965, artt. 4 e 5, allegato E, al giudice ordinario va riconosciuto il potere di sindacare (anche di ufficio) incidentalmente, il provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto di quello sanzionatorio, quello, cioè, integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione, ove la valutazione della legittimità del primo debba aver luogo solo in via incidentale, id est quando non assuma rilievo quale causa della lesione del diritto del privato, ma quale mero antecedente, onde la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (SS.UU., 27.3.03 n. 4538).

Ciò vale, anche, in presenza di una norma di legge che abiliti una pubblica Amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito ed alla stregua del quale vengano poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assumendo la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell'adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato, incidenter tantum, dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia (Cass. 24.4.02 n. 6035).

Tuttavia, al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l'Amministrazione stessa negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell'applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d'esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate, operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall'Amministrazione (Cass. 25.1.06 n. 1373 SS.UU, 2.8.05 n. 16143, 14.1.02 n. 332).

Va, altresì, osservato che, nella fattispecie regolata del D.L. n. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell'ente proprietario, l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d'incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Nella formazione del provvedimento converge una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell'ente proprietario della strada), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d'apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione, al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell'ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.

Sicché, va tenuto presente, che, nel caso specifico, il potere del Giudice di valutare la legittimità del decreto prefettizio, ai fini della disapplicazione dello stesso e dell'annullamento della violazione stradale contestata, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto (Cass. Civ., Sez. II, 22.2.2010, n. 4242). Ne consegue che le valutazioni che costituiscono le condizioni dell'esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ai fini dell'applicazione della norma in esame, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale, ha accertato la piena legittimità del decreto prefettizio e quindi l'insussistenza dei presupposti per la sua disapplicazione in quanto la strada sulla quale era stata autorizzata la collocazione degli autovelox era una strada statale sicché non era necessaria l'audizione dell'ente proprietario dello Stato, stante la coincidenza tra quest'ultimo e l'autorità Prefettizia.

Inoltre, il Tribunale ha accertato che il decreto prefettizio dava atto dell'acquisizione della documentazione integrativa, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno e, dunque, di aver sentito la Polizia Stradale.

Non sussiste nemmeno il vizio di motivazione del decreto, che conteneva l'indicazione sintetica delle ragioni poste a base dell'esigenza di collocare nelle strade elencate nel medesimo decreto dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della Strada.

Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., per violazione dell'art. 345, comma 4 del Regolamento del Codice della Strada in quanto le apparecchiature con cui era stata rilevata la violazione non sarebbero state gestite direttamente dalla Polizia Municipale.

Il motivo è infondato.

Come affermato anche di recente da questa Corte, l'accertamento dell'infrazione dell'art. 142 C.d.S., ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica cd. "autovelox", è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo. Il giudice di merito deve accertare se l'assistenza tecnica della società noleggiatrice sia limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, mentre deve essere riservato ai pubblici ufficiali l'accertamento delle violazioni, di modo che l'attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 38276 del 03/12/2021; Cass. 2202/2008; Cass. n. 7306/96).

Il giudice di merito ha accertato che dal verbale di contestazione, avente pubblica fede e non impugnato con querela di falso, risultava che l'apparecchiatura utilizzata era nella piena disponibilità della Polizia Municipale sicché è irrilevante che lo sviluppo delle foto sia stato delegato a terzi.

Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione avanzata dall'appellante in ordine alla dimostrazione della regolarità dell'omologazione. Secondo il ricorrente, premesso che l'apparecchiatura di rilevamento secondo la sua scheda tecnica può funzionare con modalità cd. istantanea di rilevamento della velocità o in modalità cd. media di rilevamento della velocità, il verbale di contestazione non avrebbe indicato con quale modalità l'apparecchiatura di rilevamento avesse operato. Il dato sarebbe importante perché risulterebbe omologata soltanto la modalità cd. istantanea di rilevamento.

Con l'ottavo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle questioni articolate nel settimo motivo.

I motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente non censura la regolarità dell'omologazione e della taratura dell'apparecchiatura di rilevamento ma deduce la mancata indicazione nel verbale di contestazione della modalità di rilevazione: se cd. "istantanea", o "media".

Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che l'omologazione era avvenuta in data 16.4.2008 e che il rilevamento della velocità era in modalità istantanea.

Del resto, nessuna norma obbliga l'Ente accertatore ad indicare nel verbale di rilevamento le modalità di rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito. Piuttosto, la normativa in vigore pone semplicemente l'obbligo che l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento sia autorizzata e la stessa sia omologata e tarata.

Piuttosto, una volta verificata l'omologazione dell'apparecchio rilevatore della velocità resta irrilevante accertare la modalità di rilevazione se istantanea o in modalità ccdd. media, perché quel che rileva è la circostanza che nel momento della rilevazione l'autoveicolo che transitava superava i limiti della velocità consentita.

Con il nono motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza di cui al punto sub E/7 dell'atto di appello limitatamente al profilo di legittimità del verbale di contravvenzione afferente il mancato rispetto della distanza di un chilometro prevista dalla L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2, e perché non riporterebbe l'indicazione della presenza del segnale di limitazione della velocità. In ogni caso, ritiene il ricorrente che il Tribunale non abbia considerato che, fin quando non fosse emanato il decreto interministeriale previsto dalla L. n. 120 del 2010, art. 25 (con il quale si sarebbe dovuto stabilire e definire le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi) l'apparecchiatura di rilevamento non poteva essere utilizzata e gli organi della Polizia stradale non potevano procedere ad alcun legittimo accertamento di infrazione di eccesso di velocità.

Con il decimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2, con riferimento all'art. 4 preleggi, in ordine alla statuizione che ha rigettato la doglianza di cui al punto sub E/7 dell'atto di appello. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non era prevista alcuna distanza tra la segnaletica di preavviso e l'apparecchiatura di rilevamento perché non avrebbe tenuto conto che la L. n. 120 del 2010, art. 25, ha prescritto che la segnaletica di preavviso non può essere collocata ad una distanza inferiore ad un chilometro.

I motivi, che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

È corretto ritenere che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", sia subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata.

Nel caso in esame, il Tribunale di Termini Imerese, ha rilevato che dal verbale risultava che la postazione di controllo era stata adeguatamente ed efficacemente segnalata mediante apposita segnaletica verticale.

A sua volta, in mancanza dell'attuazione della normativa di cui alla L. n. 120 del 2010, art. 25, come considerato da questa Corte (Cass. n. 9770 del 2016, in motivazione; Cass. Sez. n. 257696), ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, ne’ assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese in quanto il Comune di Lercara Friddi non ha svolto alcuna difensiva.

Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2022.

 

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