GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 2013 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Circolazione senza l'inserimento della carta tachigrafica - Circolazione con targa prova - Esimente - Campo di applicazione del Reg. CE n. 561 del 2006 - La circolazione del veicolo con targa di prova senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente potrebbe non essere esclusa dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561 del 2006 e, quindi, non essere esentato qualora non siano reputati sufficienti i documenti prodotti dal ricorrente in quanto non idonei a dimostrare il motivo della circolazione su strada con targa prova e rilevando che le lunghe distanze percorse si configurano incompatibili con l'esecuzione di prove su strada.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1287 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Alterazione - Sequestro calamita - Termine per il deposito della documentazione - Il termine per il deposito della documentazione attestante il sequestro della calamita atta ad alterare le registrazioni del tachigrafo rientra nella previsione del d.lgs. n. 150 del 2011, che non è perentorio a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., poiché tale documentazione attesta il sequestro avvenuto contestualmente al rilievo della violazione e strettamente funzionale all'accertamento della stessa, nonché dello scontrino attestante il malfunzionamento del cronotachigrafo, essendo documenti predisposti in occasione delle operazioni di controllo, che hanno poi portato alla redazione del verbale che è stato formato proprio al fine di verificare la ricorrenza della violazione contestata, in un contesto anche cronologico unitario.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37179 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 179 del Codice della Strada - Velocità - Superamento dei limiti - Modalità di accertamento - Risultanze tachigrafo - Accompagnamento del mezzo presso officina autorizzata - In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l'accompagnamento del mezzo presso un'officina previsto dall'art. 142, comma 11 del C.d.S. è necessario solo nell'ipotesi di tachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo mentre, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità risultante dal tachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 35320 del 30/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 174 e 179 del Codice della Strada e art. 19 Legge n, 727/1978 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose - Tachigrafo analogico - Dischi di registrazione - Mancanza - Quadro sanzionatorio - La violazione relativa alla mancata esibizione di più fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nel presente caso il c.d. tachigrafo analogico, fa riferimento alla documentazione nella sua completezza e, pertanto, nel caso di mancata esibizione è configurabile un'unica violazione, a prescindere dal numero di fogli mancanti, e non una violazione per ogni foglio non esibito.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 35069 del 29/11/2022
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Circolazione tachigrafo digitale alterato - Violazione al conducente ed al titolare della licenza o dell'autorizzazione - La violazione per il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante comporta l'applicazione di una sanzione in capo all'impresa stessa che non è punita per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto che il proprio conducente circoli con l'apparecchio di controllo non funzionante, ma per una responsabilità propria derivante dal mancato assolvimento di controlli nei confronti del proprio autista.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 40187 del 25/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e art. 437 c.p. - Tachigrafo - Alterazione - Impedimento del corretto funzionamento del tachigrafo da parte del datore di lavoro - Omessa attività diretta a prevenire infortuni - Il datore di lavoro che impone l'alterazione di un apparecchio tachigrafico attraverso il posizionamento di magneti ed inibendo in tal modo la trasmissione di dati veritieri al tachigrafo, apparecchio per sua natura destinato alla prevenzione di infortuni sul lavoro, risponde del reato di cui all'art. 437 c.p..
.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 34025 del 15/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e artt. 437 e 484 c.p. - Tachigrafo - Apposizione di una calamita per alterarne le registrazioni - Reato - Il tachigrafo, essenziale per il rispetto dei tempi di lavoro e quindi della sicurezza del conducente consentendo di valutare il rispetto dei tempi di lavoro e delle pause imposte dalla lunga durata dei viaggi, è oggettivamente un registro che attesta la circolazione del mezzo su cui è apposto e serve agli organi che espletano i servizi di polizia stradale, preposti alla tutela della sicurezza stradale, per controllare appunto la regolarità della circolazione del conducente del mezzo sulla strada. L'apposizione di una calamita provoca una alterazione di una cautela prevista dalla legge per evitare disastri o incidenti sul lavoro, configurando, in tal modo, i reati di cui agli artt. 437 e 484 c.p..
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1512 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 19 Legge n. 727 del 1978, art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Mancata esibizione dei fogli di registrazione obbligatori - Sanzioni - In caso di mancata presentazione dei fogli di registrazione del tachigrafo analogico relativi a più giorni di attività riferiti ad un unico controllo, le autorità sono tenute a constatare un'infrazione unica ed infliggere al conducente una sola sanzione, a prescindere se il conducente non sia in grado di esibire solo alcuni o tutti i fogli di registrazione relativi al periodo oggetto di controllo.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 41239 del 22/12/2021
Circolazione Stradale - Art. 19 Legge n. 727 del 1978, art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Mancata esibizione dei fogli di registrazione obbligatori - Sanzioni - In caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione del tachigrafo analogico relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a contestare un'infrazione unica in capo a tale conducente infliggendogli un'unica sanzione.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26345 del 19/11/2020
Circolazione Stradale - Artt. 179 del Codice della Strada - Circolazione di un veicolo con tachigrafo non funzionante - La sanzione per aver posto in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante individua la responsabilità distinta sia del proprietario che del conducente di un veicolo e, pertanto, contestate a titolo di concorso di persone e non già di responsabilità solidale. L'accoglimento dell'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente per l'oggettiva insussistenza dell'illecito controverte anche la legittimità della sanzione emessa a carico del proprietario.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 41406 del 09/10/2019
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e art. 437 C.P. - Circolazione con tachigrafo alterato e rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Esclusione - Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 C.d.S. e non anche imputabile del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro qualora la manomissione non sia stata imposta o indotta dal datore di lavoro e in ogni caso per ragioni non riconducibili allo svolgimento dell'attività di impresa.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 36705 del 04/07/2019
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e art. 349 C.P. - Circolazione con tachigrafo alterato e violazione di sigilli - Concorso - L'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 179 del C.d.S. che commette chiunque circola con il tachigrafo manomesso o alterato concorre con il reato di cui all'art. 349 C.P. in quanto non sussiste un rapporto di specialità tra le dette disposizioni poichè si differenziano tra loro per il soggetto attivo (l'art. 179 CdS distingue "chi circola" dal "titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" il mezzo col tachigrafo alterato), per la condotta punita (il reato di violazione dei sigilli interviene autonomamente e prima della circolazione del veicolo con tachigrafo alterato) e per l'elemento soggettivo (nel reato limitato al solo dolo).
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 5520 del 10/03/2014
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Manomissione dei sigilli del tachigrafo o del limitatore di velocità - L'art. 179 del CdS non prevede la specifica violazione per la manomissione dei sigilli del tachigrafo o del limitatore di velocità, ma tale comportamento consiste pur sempre in un'alterazione fisica dell'apparecchiatura legittimamente soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata prevista e punita dall'art. 179, comma 2 bis, del CdS.
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