Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 24166 del 8 agosto 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24166 del 08/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Accertamento dell'infrazione del Codice della Strada - Delega delle funzioni alla società di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità - La L. n. 120 del 2010, art. 61, consente agli enti locali l'attività di accertamento strumentale delle violazioni anche attraverso strumenti acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, ma prevede, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 22 giugno 1999, n. 250, che l'accertamento delle violazioni debba avvenire esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, e non può essere delegato alla società di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità.


FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 23.10.2010, (Soggetto 1) proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis) (già (Omissis)) avverso il verbale n. (Omissis) Pr. (Omissis) del Servizio di Polizia Municipale del Comune di (Omissis) emesso in data (Omissis) e notificato il (Omissis), con cui gli era stata contesta, in qualità di obbligato in solido, la violazione del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 8, (C.d.S.), per aver circolato alla guida dell'autovettura (Omissis) in data (Omissis), superando così di 44,00 Km/h la velocità massima consentita in quel tratto di strada (70,00 Km/h). Per la trasgressione, al (Soggetto 1) veniva comminata una multa di Euro 148,00, oltre Euro 16,60 per spese e alla decurtazione di punti cinque sulla patente di guida. Deduceva l'opponente: l'illegittimità delle misurazioni effettuate in violazione del D.P.R. n. 16.12.1992, n. 495, art. 345 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.), in quanto il Comune di (Omissis) aveva affidato ad una ditta privata esterna, la (Omissis), la gestione delle apparecchiature "(Omissis)" utilizzate per il controllo della velocità, venendo così a mancare la gestione diretta degli accertamenti e della verifica della taratura; l'illegittimità del verbale per irregolarità e inidoneità della segnaletica stradale, in quanto non rispondente alle caratteristiche stabilite sia dal D.M. n. del 15.08.2007, sia dagli artt. 78, 80, 81, 124 e D.P.R. n. 495 del 1992, 125; nullità assoluta del verbale di accertamento per violazione della l. n. 168 del 1992, art. 4, che vieta l'installazione di apparecchiature di rilevamento elettronico della velocità nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali. Deduceva, altresì, l'inesistenza della notifica; la nullità assoluta del verbale impugnato.

2. Il Giudice di Pace di (Omissis), con sentenza n. 33/2014 del 16.07.2014, accoglieva il ricorso proposto dal (Soggetto 1) e annullava il verbale impugnato, ritenendo che il Comune di (Omissis) resistente non avesse assolto all'onere della prova in merito alla legittimità dei segnali di preavviso.

3. Avverso la decisione del Giudice di Pace proponeva appello il Comune di (Omissis), lamentando l'erroneità della pronuncia per violazione dell'onere della prova in merito alla conformità alla legge dei cartelli di presegnalazione, sulla cui presenza non vi era contestazione, e la cui regolarità risultava dalla documentazione fornita in corso di causa. L'appellato riproponeva i motivi di opposizione relativi al posizionamento degli autovelox e alla gestione degli stessi da parte della società (Omissis) S.p.a..

4. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di (Omissis) accoglieva l'appello in totale riforma della sentenza di prime cure, osservando che, per quel che qui ancora rileva:

- richiamando l'orientamento dei giudici di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova, nell'ipotesi di inadeguatezza o inidoneità della segnaletica stradale ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo per la rilevazione del limite di velocità, incombe all'opponente dare la prova, attraverso circostanze concrete, della sussistenza di tali deficienze della segnaletica. Prova della non visibilità e non percepibilità dei cartelli di segnalazione che, nel caso di specie, l'opponente non aveva fornito;

- dalla normativa di riferimento (art. 142, comma 6-bis C.d.S.; D.M. n. 15.08.2007, art. 1; D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170, che si applicano in quanto compatibili con la normativa successiva) si evince che, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell'avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità;

- esclusa la rilevanza del dato della velocità predominante, ex D.P.R. n. 495 del 1992, art. 80, comma 4, deve essere disattesa la censura sollevata dall'opponente secondo cui la segnaletica di preavviso non era visibile con congruo anticipo rispetto al punto in cui era collocata la strumentazione di rilevamento della velocità;

- dalla lettura del contratto di noleggio dell'autovelox risulta l'esclusività in capo alla Polizia Locale del compito di verificare e certificare l'idoneità dei rilevamenti effettuati in modo automatico dai dispositivi elettronici gestiti dalla società privata (Omissis): in base alle risultanze probatorie passate in rassegna si può ritenere provato che fosse l'amministrazione ad avere la gestione diretta della procedura di accertamento delle infrazioni, come richiesto dall'art. 345 Regolamento di attuazione del C.d.S.;

- quanto alla nullità del verbale impugnato per inesistenza della notifica e per mancanza di sottoscrizione dell'agente accertatore: esso risulta ritualmente notificato entro il termine dei 90 giorni di cui all'art. 201 C.d.S., mentre copia del verbale di contestazione riprodotto mediante sistemi informatici, se contiene l'indicazione a stampa della sottoscrizione del responsabile, pur se privo della sua sottoscrizione autografa, è legittima, posto che consente di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto (Cass. Sez. 1, del 12.10.2006, n. 21918).

5. Avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) proponeva ricorso per cassazione (Soggetto 1), affidandolo a cinque motivi.

Resisteva il Comune di (Omissis) depositando controricorso, illustrato da memoria pervenuta in prossimità dell'adunanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché della L. n. 689 del 1981, artt. 3-22 e 23, nonché - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione in ordine all'omessa applicazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. in materia di opposizione alle sanzioni amministrative. Lamenta il ricorrente che, a fronte dell'opposizione formulata nei confronti dell'inadeguatezza della segnaletica stradale di preavviso del controllo elettronico della velocità, da cui derivava la lesione del diritto all'informazione tutelato dall'art. 142, comma 6-bis, C.d.S., e dalla l. 01.08.2002, n. 168, art. 4 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), era onere della P.A. dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata, e in particolare era suo onere produrre in giudizio la prova della corretta progettazione ed installazione dei segnali in oggetto nel rispetto dei parametri di legge (tra questi, quello relativo alla velocità locale predominante); ripartizione dell'onere della prova affermato di recente da giudice di legittimità (Cass. Sez. 6-2, 24.01.2019, n. 1921).

1.1. Il motivo non può essere accolto.

1.2. In disparte l'inammissibilità del motivo, nella parte in cui deduce il vizio di motivazione ("difetto di motivazione") secondo un paradigma censorio non più attuale (riferimento peraltro erroneamente reiterato nei successivi motivi del ricorso), in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. n. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per se’, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. Sez. 2, n. 23566 del 09.10.2017; conf. da: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022- Rv. 664191 - 01). Il principio enunciato trova una più generale formulazione nei criteri di riparto espressi, ex multis, proprio nella pronuncia richiamata dal ricorrente, in virtù del quale "all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione" (Cass. Sez. 6-2, 24.01.2019, n. 1921). Pertanto, non attinge alla corretta ratio decidendi espressa nella sentenza n. 1921/2019 il motivo di ricorso laddove ravvisa nei fatti costitutivi della fattispecie produttiva dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio la corretta progettazione ed installazione dei segnali di presenza delle postazioni di rilevamento della velocità: essa è già prestabilita dalla legge, e la presenza dei cartelli lo dimostra; è onere del contravventore provare che detti cartelli non sono conformi alle prescrizioni di legge, dando evidenza della loro inidoneità a segnalare la postazione di controllo. D'altra parte, va messa in rilievo la funzione informativa della segnaletica gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 26959/2022; Cass. n. 5997 del 2014).

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 2 C.d.S., in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (convertito nella L. n. 168 del 2002), nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2 C.d.S., e per omesso esame di un documento decisivo per il giudizio. Deduce il ricorrente che il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare compiutamente la delibera del Consiglio comunale del 04.04.2007 (che individuava la perimetrazione urbana del Comune di (Omissis) lungo la (Omissis) al Km (Omissis) nella (Omissis): sì che le apparecchiature di rilevamento risultavano installate all'interno del centro urbano), nonché avrebbe omesso di accertare se le apparecchiature fossero installate all'interno o fuori dal centro abitato secondo le prescrizioni del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (che individua l'ambito territoriale di utilizzo delle apparecchiature per il rilevamento della velocità, escludendo dall'installazione delle stesse le strade urbane di quartiere e le strade locali).

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a riproporre una nuova valutazione, questa volta a sè favorevole, della documentazione già nella disponibilità del giudice di seconde cure (la delibera comunale n. 20 del 04.04.2007), sollecitando una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, già esaurientemente esaminate in sede di merito (v. sentenza p. 14, 2-4 capoverso). In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, 25.10.2013, n. 24148; ex plurimis, di recente: Cass. 2 civ., 17.06.2022, n. 19717).

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 11 e 12 del C.d.S. e dell'art. 345 regolamento di esecuzione del C.d.S., in relazione alla l. n. 168/2002, nonché difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità rilevabile d'ufficio. Lamenta il ricorrente che il giudice di seconde cure avrebbe interpretato ed applicato in maniera errata le disposizioni sopra richiamate (alle quali si aggiungono le disposizioni contenute nella l. n. 168 del 2002, l'art. 5 D.M. n. 4130 del 24.02.2004) che prescrivono la gestione diretta dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a cura degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S. i quali, inoltre, devono mantenere nella loro disponibilità le relative apparecchiature di rilevazione. Il giudice d'appello ha omesso totalmente di interpretare i contenuti del contratto di appalto per il noleggio degli autovelox del 29.08.2007 intercorso tra il Comune di (Omissis) e la società appaltatrice, (Omissis) S.p.a.: accordo che prevedeva un sistema di determinazione del corrispettivo pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate, nonché un processo di raccolta dati e rilevazione dell'infrazione gestito informaticamente dalla società appaltatrice e non dalla Polizia Stradale, la quale - dunque - si limita alla validazione dei dati di accertamento, senza averne la diretta gestione, come prescritto dalla legge. Mentre la redazione e notificazione dell'atto pubblico, ossia il verbale di accertamento era appaltato ad un'altra società privata, (Omissis) Spa In aggiunta, la stessa società appaltatrice effettuava le operazioni di collaudo e di verifica della corretta funzionalità delle apparecchiature, emettendo essa stessa i certificati di taratura dell'autovelox, come risulta dalla certificazione prodotta del 27.04.2010, in grave conflitto di interessi. In sintesi, dai rapporti tra società appaltatrice e Comune di (Omissis) appaltante, emerge un procedimento di accertamento delle infrazioni che contrasta con i principi costituzionali di legalità, di buon andamento e di imparzialità della P.A. Il giudice di seconde cure avrebbe, dunque, omesso di sindacare la legittimità dei provvedimenti presupposti, compresi i contratti di appalto con le società private delegate all'accertamento e alla notifica delle infrazioni.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 11 e 12 C.d.S. e dell'art. 345 Regolamento di Esecuzione del C.d.S., in relazione alla l. n. 168 del 2002, nonché ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto di motivazione in ordine all'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio. Secondo il ricorrente, erra il giudice d'appello nel ritenere che l'impianto di rilevamento della velocità fosse gestito direttamente dall'organo di Polizia Municipale. Il singolare istituto della validazione (lasciato all'autorità di Polizia) non vale a sottrarre l'intero procedimento amministrativo di accertamento delle infrazioni alla censura di legittimità, poiché esso risulta completamente delegato in tutte le sue fasi a società private. D'altra parte, precisa il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa a tal proposito, affermando che l'assistenza tecnica di un operatore privato deve limitarsi all'installazione e impostazione delle apparecchiature elettroniche secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, al quale deve essere invece riferita l'attività di accertamento direttamente svolta da quest'ultimo, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento (Cass. 2 civ., n. 7785/2011; Cass. 09.09.2008, n. 22816; Cass. 09.08.1996, n. 7306).

4.1. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione, e sono fondati nei limiti di cui in motivazione.

4.2. Preliminarmente, occorre precisare che le censure relative alla nullità del contratto di appalto per il noleggio, nella parte in cui prevede un corrispettivo pari ad una percentuale dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, non meritano accoglimento in quanto non incidenti sulla legittimità del verbale opposto. Detta questione, infatti, concerne la validità della costituzione del rapporto contrattuale tra l'ente locale ed il privato ma non ha incidenza sull'accertamento dei presupposti di fatto eseguito per il tramite delle apparecchiature messe a disposizione, da cui dipende la questione relativa all'esistenza dell'obbligazione di pagamento delle somme richieste a titolo di sanzione. La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante, dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, ne’ sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche, di cui all'art. 208 C.d.S. L'art. 208 C.d.S., prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice siano devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati. Come affermato da questa Corte, con principio al quale il Collegio intende dare continuità, nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione accertata e contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione (Cass. Sez. 6, 08/11/2016, n. 22715).

4.3. È, invece, fondato il motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente una delega delle funzioni di accertamento dell'infrazione del Codice della Strada alla società di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità. La L. n. 120 del 2010, art. 61, consentendo agli enti locali l'attività di accertamento strumentale delle violazioni anche attraverso strumenti acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, prevede che l'accertamento delle violazioni debba avvenire esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 22 giugno 1999, n. 250. L'elaborazione giurisprudenziale ha, quindi, tenuto distinta l'attività dell'operatore privato, tenuto all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, dall'attività di accertamento, che deve essere svolta dal pubblico ufficiale, attraverso la rielaborazione dei dati acquisiti di rilevamento. Il contenuto dell'obbligo di accertamento dell'infrazione da parte della Polizia Stradale è stato precisato nella pronuncia della Cass. Sez. I, 21/07/2005, n. 15348, con cui è stato ribadito che l'accertamento della velocità e la formazione del verbale di accertamento, dotato di fede privilegiata (Cass. Sez. I, 09/08/1996, n. 7306), è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale, ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo. In una successiva decisione (Cass. Sez. 2, del 05/04/2011, n. 7785) è stato nuovamente ed espressamente affermato che l'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità), effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica autovelox, è illegittimo se il dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità dei veicoli in transito è gestito da un operatore privato, al quale sia stata affidata "l'intera gestione" degli apparecchi, perché era rimasto indeterminato il contenuto della "supervisione" dei vigili. La Corte ha affermato in motivazione che spetta alla P.A. dimostrare che l'assistenza tecnica di un privato operatore è limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale; che la gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) rimane riservata ai pubblici ufficiali (art. 11 e 12 C.d.S.); che l'assistenza tecnica dell'operatore privato è configurabile come un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani (Cass. 7306/96; 5378/97); che sia fornita la prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti di guisa che l'attività della forza pubblica dove essere stata solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato.

4.3.1. Da tali principi di diritto si è discostato il giudice del merito, poiché ha ritenuto che fosse legittima l'attività della Polizia Municipale nonostante essa fosse limitata alla "validazione" e "verbalizzazione" degli accertamenti svolti dalle apparecchiature di rilevazione della velocità, senza individuare il contenuto dell'attività svolta dai pubblici ufficiali, gli unici che avrebbero potuto conferire pubblica fede al verbale. Tale indagine si rendeva ancora più stringente in considerazione dell'impiego del termine "validazione" che, nel suo significato letterale, indica un'attività di mero controllo della validità e della correttezza da parte del pubblico ufficiale dell'accertamento svolto dalla società di noleggio degli autovelox.

4.3.2. Considerato che è illegittima la delega dell'intera gestione del rilevamento dell'eccesso di velocità da parte dell'operatore privato, il giudice di merito non ha chiarito il contenuto dell'attività svolta dalla Polizia Municipale, in che cosa consistesse la supervisione e come fosse stato organizzato il collegamento tra l'attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia. Inoltre, doveva essere fornita la prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti, di guisa che l'attività della forza pubblica doveva essere stata solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato (Cass. Sez. 2, n. 38276 del 03.12.2021).

4.4. In definitiva, la pronuncia merita di essere cassata e rinviata al medesimo Tribunale in persona di diverso giudice, affinché applichi al caso che ci occupa i principi sopra riportati.

5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 11-12- 200, comma 3, e 201, comma 3 C.d.S. e dell'art. 385 regolamento di esecuzione del C.d.S., in relazione agli artt. 148 e 149 c.p.c. e agli artt. 2669 e 2700 c.c., nonché per l'omesso esame di documento decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Lamenta il ricorrente che il giudice di seconde cure, omettendo di prendere in considerazione tutti gli elementi e circostanze dedotte nei giudizi di merito, avrebbe erroneamente ritenuta infondata la censura relativa alla dedotta inesistenza del verbale e della nullità della notifica per la mancata sottoscrizione da parte degli agenti verbalizzanti, per la mancata attestazione di autenticità della copia spedita nonché per l'avvenuta notifica a cura dei dipendenti della società privata (Omissis) s.p.a alla quale il Comune di (Omissis) ha esternalizzato il servizio di notificazione Ciò in contrasto con quanto testualmente affermato dall'art. 201, comma 3, C.d.S. che - ove correttamente interpretato - prescrive che la notificazione del verbale di accertamento avvenga esclusivamente a mezzo degli organi che, ex art. 12 C.d.S., espletano servizi di Polizia Stradale (oppure a mezzo di messi comunali o dello stesso funzionario che ha accertato l'infrazione).

5.1. Il motivo è infondato. Fermi restando i principi sopra riportati in merito alla questione della legittimità dell'accertamento dell'infrazione del C.d.S. quale atto riservato all'organo di Polizia Stradale, correttamente il Tribunale ha affermato che: "In tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli artt. 383, comma 4, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21918 del 12/10/2006- Rv. 593142 - 01).

Parimenti è priva di pregio la censura riguardante la consegna di copia non autenticata del verbale: questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come nel caso di specie, la sua notifica al trasgressore avviene, ex D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385, comma 3, mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato ex lege al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24999 del 06/12/2016- Rv. 641912 - 01).

Infine, è inammissibile il tema della notificazione a mezzo soggetti terzi, anche privati, in quanto per la prima volta proposto dal ricorrente questa sede.

6. Avendo il Collegio accolto il terzo e quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di (Omissis) in persona di diverso giudice.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di (Omissis) in persona di diverso giudice, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;

rigetta i restanti motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 29 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2023.

 

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