Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 5078 del 17 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5078 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità - Definizione e classificazione delle strade - Una strada sulla quale è tracciata una doppia linea continua non può essere classificata come strada urbana "a scorrimento veloce", e rientrare tra quelle comprese nel provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare legittimamente apparecchiature fisse automatiche per la rilevazione elettronica della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, poiché detto provvedimento può includere soltanto quelle strade con caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce", e quindi a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, e mai da doppia linea continua, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici.


FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da (Soggetto 1) innanzi al Giudice di Pace avverso il verbale di violazione elevato dal Comando di Polizia del Comune di (Omissis) per violazione dell'art. 142, comma 8 del Codice della Strada, per aver circolato alla velocità di km/h 86 mentre il limite era di km/h 70.

L'opposizione venne rigettata in primo grado e l'appello innanzi al Tribunale di (Omissis) fu dichiarato inammissibile.

La Corte di Cassazione accolse il ricorso ed il Tribunale di (Omissis), in sede di rinvio rigettò l'appello.

Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso (Soggetto 1) sulla base di cinque motivi.

Il Comune di (Omissis) non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, n. 7 e 33 e dell'art. 2, comma 2 e 3 del D. Lgs 285/92, degli artt. 139, 138, comma 1 e 2 e 141 DPR 495/92 e degli artt. 3 e 4 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per aver classificato Via (Omissis) quale strada urbana di scorrimento ex art. 2, comma 2 e 3, lett. D del D. Lgs. 285/92, ritenendo che la strada fosse a due carreggiate, separata da doppia linea continua ciascuna a due corsie. Il ricorrente richiama l'art. 2, terzo comma, lett. c del Codice della Strada, secondo cui la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall'avere "carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici.

Poiché dalla sentenza impugnata risulta che Via (Omissis), ove è stata contestata la violazione, aveva "due carreggiate separate da doppia linea continua" sarebbe erronea la classificazione attribuita alla strada dal giudice di merito perché una doppia linea continua non potrebbe mai separare due carreggiate. Tanto risulterebbe dall'art. 3, comma 1, n. 7 del Codice della Strada che definisce la carreggiata come "la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli", con ciò intendendosi l'intera sezione stradale percorribile dai veicoli anche in opposte direzioni se la strada è a doppio senso.

Il motivo è fondato.

Secondo l'art. 139, comma 6, lett. a) del Regolamento del Codice della Strada, le strisce affiancate continue, come quelle rilevate dal giudice di merito sono necessarie "per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia".

Gli artt. 138, comma 1 e 2, 139 e 141 del DPR 495/92 distinguono le strisce "di separazione dei sensi di marcia" dalle strisce di "margine della carreggiata".

Alla luce delle disposizioni normative citate, il giudice di merito ha errato nel qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce in quanto si trattava di strada ad una sola carreggiata.

Trattandosi di interpretare una norma classificatoria come l'art. 2 Cds, comma 3, lett. d), una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in una "interpretatio abrogans" (Cassazione civile sez. II, 12/02/2019, n. 4090).

Come questa Corte ha più volte ribadito di recente, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità (Cass. 20.6.2019, n. 16622; Cass. 14.2.2019, n. 4451).

Ne consegue che, non trattandosi di strada a scorrimento veloce, il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità.

Il ricorso va, pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va accolta l'opposizione.

Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.

Le spese dei gradi di merito e dei giudizi di cassazione vanno liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla.

Condanna il Comune di (Omissis) alle spese dei giudizi di merito che liquida in € 250,00 per compensi per il procedimento innanzi al Giudice di Pace, € 300,00 per il procedimento innanzi al Tribunale, € 600,00 per il primo innanzi alla Corte di Cassazione, € 470,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, iva e cap come per legge.

Condanna il Comune di (Omissis) alle spese del presente giudizio che liquida in € 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione 18 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2023.

 

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