Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 10463 del 3 giugno 2020

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10463 del 03/06/2020
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Modalità di funzionamento - Taratura e verifica - Dimostrazione - Tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi, a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi.


FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di (Omissis), in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di (Omissis), che aveva rigettato l'opposizione proposta da (Soggetto 1) nei confronti della Città (Omissis); il (Soggetto 1) aveva proposto ricorso avverso il verbale di accertamento con il quale la Polizia Provinciale di (Omissis) aveva contestato la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, per aver transitato al Km 12+310 della (OMISSIS) alla velocità di 141 Km/h, superiore alla velocità consentita di 90Km/h.

1.1. La sentenza veniva appellata dal (Soggetto 1), il quale sosteneva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'omologazione dell'apparecchio, mentre era necessario che l'omologazione riguardasse anche il funzionamento in modalità automatica, e che non vi fosse la prova del collaudo in loco.

1.2. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale accertava che nel verbale di accertamento si dava atto di due omologazioni, di cui la seconda attestante che l'autovelox funzionava in modalità automatica.

1.3. Quanto all'assenza del collaudo ed alla circostanza che l'autovelox fosse installato al km 12+300 e non al km 12+310, osservava che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 113/2015 non avesse richiesto duplici controlli per funzionalità e taratura ma la solo la periodicità dei controlli, nè che la verifica dell'apparecchio fosse effettuata in un luogo piuttosto che in un altro, sicché, nel caso di specie, oltre all'omologa, vi era stata una verifica in data 23.6.2014, ossia meno di un anno prima dell'accertamento, in cui si dava atto che la taratura dell'apparecchio era comprensiva anche del suo corretto funzionamento.

2.1. Ha resistito con controricorso la Città (Omissis).

2.3. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. C. M., ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 45 C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d'appello ritenuto che, ai fini della corretta rilevazione della velocità, fosse sufficiente la taratura del rilevatore automatico, mentre sarebbe richiesta anche la corretta funzionalità nell'anno precedente la data della presunta infrazione rilevata.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. È principio consolidato, più volte affermato da questa Corte che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi. È necessario che detti controlli siano effettuati a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi (ex multis Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, n. 22499).

1.3. Ciò premesso, nel caso di specie, il giudice ha provveduto ad accertare se l'apparecchiatura fosse stata sottoposta alle verifiche periodiche di taratura e funzionalità (Cass. Civ., Sez. VI, n. 533 dell'11.1.2018).

1.4. Si legge nella sentenza impugnata che "vi era stata una verifica in data 23.6.2014, ossia meno di un anno prima dell'accertamento, che, dando atto della taratura dell'apparecchio, è da intendersi comprensiva dell'attestazione del suo corretto funzionamento".

1.5. Ne consegue che, conformemente ai principi espressi da questa Corte, il certificato del 23.6.2014, attestava sia la taratura che la verifica della funzionalità.

1.6. Il ricorso va pertanto rigettato.

1.7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

1.8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale