Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7890 del 23 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7890 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142, 154 e 149 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Immissione repentina nella corsia di sorpasso a velocità ridotta - Tamponamento - Attenuante del concorso di colpa - L'immissione repentina dell'autovettura nella corsia di sorpasso a velocità ridotta, tamponata violentemente da un veicolo che sopraggiunge ad una velocità superiore a quella consentita, potrebbe costituire valido riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa, alla luce della motivazione carente e manifestamente illogica del giudicante, che omette di esaminare se la condotta della vittima sia stata perfettamente lecita ed estranea al decorso causale.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di (Omissis), con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 7/02/2020 il Tribunale di (Omissis) aveva dichiarato (Soggetto 1) responsabile del delitto previsto dall'art. 590 bis cod. pen. perché alla guida di un'autovettura, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza, omettendo di mantenere la distanza di sicurezza e viaggiando a una velocità superiore a quella consentita, aveva tamponato l'auto che la precedeva, cagionando al conducente (Soggetto 2) lesioni personali gravi. Fatto avvenuto in (Omissis), il (Omissis).

2. Il giudice di primo grado aveva indicato l'esito dell'istruttoria come segue: alle ore 16:15 del (Omissis), sulla tangenziale ovest di (Omissis), con direzione (Omissis), la (Omissis) guidata dall'imputata aveva tamponato sulla corsia di sorpasso una Fiat (Omissis); il veicolo tamponato, in seguito all'urto, era finito fuori strada ribaltandosi nella scarpata sottostante; i Carabinieri intervenuti avevano rilevato tracce di frenata della (Omissis) per 20 metri prima del punto d'urto e per 80 metri dopo il punto d'urto, nonché tracce di trascinamento della [Fiat] (Omissis) per 28,70 metri dopo il punto d'urto; il consulente tecnico della difesa aveva accertato che l'imputata viaggiava a una velocità di km/h 127 in un tratto dove il limite di velocità era di km/h 90 e che la Fiat (Omissis) si era spostata sulla corsia di sorpasso tenendo una velocità di km/h 48. Secondo il consulente della difesa l'urto non avrebbe potuto essere evitato nemmeno se la (Omissis) avesse tenuto una velocità inferiore.

2.1. Il giudice di primo grado, rilevato che non vi fosse alcuna prova che la [Fiat] (Omissis) si fosse spostata improvvisamente sulla corsia di sorpasso e che, in ogni caso, l'imputata non sarebbe stata esonerata dall'obbligo di mantenere una velocità adeguata e prudenziale, tale da consentire l'arresto del veicolo anche in situazioni di pericolo imprevisto, ha condannato (Soggetto 1) alla pena di tre mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

2.2. La Corte di appello ha ulteriormente evidenziato che, secondo i Carabinieri, l'incidente era avvenuto in un tratto di strada in cui vigeva il limite di km/h 70 e che la velocità tenuta dall'imputata, superiore del 40% anche rispetto al limite di km/h 90, fosse da considerare notevolmente imprudente; che lo spostamento improvviso della [Fiat] (Omissis) sulla corsia di sorpasso fosse semplicemente ipotizzato e, in ogni caso, che se l'imputata avesse tenuto la velocità prudenziale avrebbe avuto il tempo di frenare per evitare l'urto; che non fosse accertato che l'urto fosse inevitabile e, comunque, che le conseguenze del tamponamento sarebbero state meno gravi, consentendo alla [Fiat] (Omissis) di rimanere in carreggiata, qualora l'imputata avesse tenuto una velocità di marcia prudenziale.

2.3. I giudici di merito hanno escluso il concorso di colpa della persona offesa.

3. (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per errore di diritto ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e carenza di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.. Secondo la difesa, il giudizio circa la responsabilità dell'imputata si è fondato sul mero dato oggettivo dell'inosservanza di una regola cautelare prescindendo da una compiuta analisi della cosiddetta misura oggettiva della colpa. L'accertamento della violazione della regola cautelare non può considerarsi sufficiente, posto che la responsabilità colposa non si può estendere a tutti gli eventi che siano derivati dall'inosservanza della norma, essendo necessario accertare che l'evento verificatosi sia concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata miri a prevenire. Sarebbe stato quindi necessario, tramite il giudizio controfattuale, accertare se il comportamento doveroso omesso avrebbe evitato la realizzazione dell'evento con certezza o quantomeno avrebbe avuto significative probabilità di scongiurarlo. Lamenta, quindi, la difesa l'omesso giudizio controfattuale, considerato che il consulente di parte aveva accertato che l'imputata non avrebbe potuto evitare l'urto in quanto la Fiat (Omissis) si era parata davanti alla (Omissis). La sentenza sarebbe errata laddove qualifica come mera ipotesi non provata che lo scontro non sarebbe stato evitabile, laddove la velocità di percorrenza della strada da parte della persona offesa, particolarmente bassa e come tale di intralcio, e lo spostamento repentino, si sono posti come elementi concreti e riscontrati dei quali i giudici di merito non hanno tenuto conto. La sentenza di appello non può ritenersi, si assume, sufficientemente motivata sul punto, non essendo state indicate in maniera esaustiva le ragioni per le quali il Collegio ha ritenuto opportuno discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di parte.

3.1. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. ed errore di diritto rilevante ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. La difesa ritiene che la sentenza sia viziata da violazione di legge nella parte in cui ha ritenuto non configurabile l'attenuante del concorso della vittima ai sensi dell'art. 590 bis, comma 7, cod. pen. È dato pacifico, riscontrabile dai rilievi fotografici, che l'andatura del conducente della Fiat (Omissis) potesse definirsi di intralcio e come tale di ostacolo alla circolazione degli altri veicoli in conseguenza della velocità eccessivamente bassa e della manovra repentina realizzata. Tale autovettura percorreva il tratto di strada a velocità particolarmente inferiore al limite consentito, riscontrata dal consulente di parte in km/h 48. La motivazione a fondamento del giudizio secondo il quale tale considerazione non sia veritiera è carente. La funzione della strada tangenziale è di ridurre il traffico e di consentire lo scorrimento veloce dei veicoli, per cui i conducenti devono tenere un andamento in linea con tale funzione; conseguentemente, i giudici avrebbero dovuto riconoscere la sussistenza dell'attenuante per aver ostacolato la circolazione con una condotta di guida connotata da velocità di marcia troppo bassa per il tratto di strada percorso, sicuramente concorrente al verificarsi dell'evento. I giudici avrebbero dovuto tenere conto anche del movimento repentino realizzato dal conducente dell'auto tamponata, corroborato dalla posizione delle autovetture al momento dell'impatto, che consentono di collocare la Fiat (Omissis) al centro della striscia di demarcazione delle due corsie, dove si è verificato anche il punto di collisione. La condotta posta in essere dal conducente della Fiat (Omissis) ha concorso a realizzare l'evento dannoso che, se non del tutto evitabile, avrebbe sicuramente potuto avere delle conseguenze meno dannose.

3.2. Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed errore di diritto rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La sentenza, secondo la difesa, è erronea in diritto nella parte in cui ha negato le circostanze attenuanti generiche.

Sussistevano tutti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche con riferimento all'elemento soggettivo, posto che l'imputata fin dall'inizio della vicenda processuale ha sempre tenuto un atteggiamento collaborativo e dimostrativo del dolore per l'evento dannoso verificatosi; si tratta di soggetto incensurato e, in ogni caso, la sentenza è sul punto carente di motivazione.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante dell'art. 590 bis, comma 7, cod. pen. Per l'inammissibilità nel resto.

5. La difesa ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Gli elementi evidenziati dai giudici di merito per giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputata sia sotto il profilo del nesso di causa che sotto il profilo della causalità della colpa sono i seguenti: il tamponamento si è verificato nella corsia di sorpasso; a seguito dell'urto la Fiat (Omissis) è finita fuori strada ribaltandosi nella scarpata sottostante; la (Omissis) condotta dall'imputata ha lasciato sull'asfalto tracce di frenata lunghe 20 metri prima del punto d'urto e 80 metri dopo il punto d'urto, trascinando la [Fiat] (Omissis) per 28,70 metri dopo l'urto; la velocità di marcia della (Omissis) al momento dell'impatto era stata calcolata dal consulente della difesa in km/h 127 mentre quella della Fiat (Omissis) era stata accertata in km/h 48; nel tratto di strada interessato dal sinistro vigeva il limite di velocità di km/h 70, ma anche ad accedere alla tesi difensiva del limite di km/h 90 la velocità di marcia della (Omissis) sarebbe stata, per quanto accertato dallo stesso consulente della difesa, gravemente imprudente in quanto superiore del 40% al predetto limite.

2. Da tali premesse in fatto, i giudici hanno desunto che la velocità di marcia tenuta dall'imputata fosse da considerare, oltre che superiore al limite vigente su quel tratto di strada, comunque inadeguata a consentirle di evitare il sinistro o di tamponare con minore violenza il veicolo antistante.

3. Per quanto riguarda il primo motivo, occorre osservare che la condotta che avrebbe evitato il sinistro e limitato la violenza dell'impatto, è stata indicata sulla base del limite di velocità imposto nel tratto di strada interessato dal sinistro; la censura avrebbe un fondamento logico-giuridico qualora la velocità accertata fosse stata comunque rispettosa del suddetto limite. A fronte del dato per cui la (Omissis) condotta dall'imputata viaggiava su strada tangenziale alla velocità di marcia di km/h 127 e ha lasciato tracce di frenata lunghe 80 metri dopo l'urto, dati tecnici che non sono incerti ma che sono stati rilevati dai Carabinieri e calcolati dall'esperto della difesa con valutazione che il giudice di merito ha ritenuto corretta, la censura si rivela generica per omesso specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e nella conforme sentenza di primo grado.

3.1. Gli argomenti esposti dalla difesa trascurano l'incidenza causale della violenza dell'impatto sulla dinamica del sinistro e sulle gravi conseguenze lesive riportate dalla vittima, desunta con motivazione non manifestamente illogica dalla lunghezza delle tracce di trascinamento della Fiat (Omissis) e dalla fuoriuscita dell'autovettura tamponata dalla sede stradale.

3.2. Occorre, in proposito, richiamare il criterio valutativo secondo il quale, per l'esistenza del nesso causale, in base al disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen., occorrono due elementi: il primo, positivo, secondo il quale la condotta umana deve aver posto una condizione dell'evento; il secondo, negativo, per cui il risultato non deve essere conseguenza dell'intervento di fattori eccezionali. Il primo elemento si rivela nella regola cautelare violata e con tale regola si instaura anche il nesso di causalità della colpa se l'evento rappresenta la concretizzazione del rischio creato dall'agente. Il nesso causale viene, invece, negato qualora l'evento non concretizzi il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, ma nel caso in esame la regola che impone di tenere una velocità di marcia rispettosa dei limiti imposti dall'autorità e comunque adeguata alle condizioni di tempo e di luogo tende ad evitare tanto il rischio che il conducente non sia in grado di eseguire manovre di emergenza in presenza di un ostacolo improvviso quanto il rischio che, in caso di scontro, si verifichi un urto violento tra veicoli.

3.3. Il nesso causale può essere, altresì, escluso quando sia intervenuto un fattore eccezionale che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, costituisce causa certa o altamente probabile dell'evento. Per converso, l'evento è causalmente riconducibile alla condotta qualora, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l'evento sia conseguenza certa o altamente probabile del mancato rispetto della regola cautelare violata. Il ricorso alle cognizioni scientifiche, nello studio degli eventi che si verificano in ambito stradale, soddisfa i principi di tassatività e di certezza giuridica in quanto consente di imputare all'uomo un evento che può essere considerato conseguenza della sua azione sulla base di un giudizio esplicativo retto da leggi scientifiche che esprimano una certa correlazione causale tra una categoria di condizioni e una categoria di eventi realmente verificatisi. Nell'ambito del ragionamento esplicativo, il sapere scientifico può fornire con ragionevole approssimazione la spiegazione di un determinato evento effettivamente verificatosi quale effetto di un determinato fattore eziologico. Il giudice, con riguardo al ragionamento esplicativo, valuta con rigore le prove per stabilire se esse corroborino l'ipotesi accusatoria circa la relazione tra una determinata condotta umana e l'evento verificatosi alla luce di una legge naturale, ove disponibile, o alla luce di regolarità statistiche o di generalizzazioni probabilistiche, secondo un significato frequentista, fornite dagli studi del settore di riferimento.

3.4. Nel caso concreto, avendo i giudici di merito accertato che la velocità di marcia tenuta dall'imputata fosse con evidenza da considerare causa della violenza dell'urto, con ragionamento corroborato da prove certe, la motivazione soddisfa i requisiti di legittimità della sentenza impugnata proprio con riferimento al collegamento causale tra la condotta attiva dell'imputata e l'evento che la norma cautelare mira ad evitare.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la difesa aveva proposto un motivo di appello tendente ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa, allegando che l'autovettura da quest'ultima condotta si stesse repentinamente immettendo nella corsia di sorpasso, come desumibile dal fatto che fosse stata attinta in corrispondenza della parte posteriore sinistra, ed evidenziando le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della difesa a proposito della velocità di marcia tenuta dalla Fiat (Omissis), tale da costituire intralcio alla circolazione.

4.2. La Corte territoriale ha esaminato tale allegazione con motivazione carente e manifestamente illogica, non avendo indicato le ragioni per le quali, a confutazione delle considerazioni tecniche svolte dal consulente della difesa, non potesse ritenersi provato che la Fiat (Omissis) si fosse immessa improvvisamente nella corsia di sorpasso, obliterando dunque di valutare l'incidenza della manovra e della condotta di guida del conducente del veicolo Fiat (Omissis) tanto sull'an che sul quomodo dell'urto. Le allegazioni difensive avrebbero, al contrario, reso necessario, onde adempiere all'obbligo di motivazione del provvedimento, esaminare se la condotta della vittima sia stata perfettamente lecita ed estranea al decorso causale.

4.3. Il Collegio rileva, in particolare, che i giudici di merito non hanno ravvisato nella condotta dell'imputata la violazione, pur contestata, dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 cod. strada, strettamente finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, piuttosto che a evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all'automobilista durante la guida. Si è, dunque, sviluppato un percorso logico-giuridico che ha condotto all'affermazione di responsabilità della (Soggetto 1) partendo dall'assunto che l'imputata avesse violato la regola cautelare riguardante la velocità e l'attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. Da tale assunto di partenza, sarebbe stato logico prendere in considerazione anche la condotta del conducente del veicolo tamponato, mentre con manifesta illogicità il giudice di appello ha replicato alle allegazioni difensive riproponendo l'argomento dell'eccessiva velocità di marcia tenuta dalla (Omissis) quale causa della violenza dell'urto.

5. Il ricorso, per tali ragioni, va accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di (Omissis) affinché svolga nuovo giudizio sull'eventuale concorso colposo della persona offesa ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. La disamina del terzo motivo di ricorso, pure inerente al trattamento sanzionatorio, risulta ultronea in ragione dell'accoglimento del secondo motivo.

Resta invece ferma e diviene irrevocabile, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., la statuizione sull'affermazione di responsabilità della ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicabilità dell'art. 590 bis, comma 7, cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di (Omissis). Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

Così deciso in Roma, 9 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023.

 

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