Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12924 del 14/05/2025
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada, art. 192 Reg. Esec. C.d.S. - Violazione alle norme del codice della strada - Superamento e rilevamento dei limiti di velocità - Procedure di omologazione ed approvazione dell'apparecchiatura - In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
RITENUTO IN FATTO
1. (Soggetto 1) impugnò davanti al Giudice di pace di (Omissis) tredici verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, emessi dalla polizia municipale di (Omissis) (notificati il 26/05/2020 e il 06/06/2020) per la violazione, in ciascuna occasione, dell'art. 142, commi 7 e 8 del c.d.s., per superamento dei limiti di velocità, accertata coll'apparecchiatura automatica "autovelox", con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi di Euro 1.594,00, oltre alla decurtazione di punti della patente di guida.
Sostenne, in particolare, che gli accertamenti erano illegittimi in quanto l'apparecchiatura "autovelox" utilizzata per il rilevamento della velocità era stata approvata e sottoposta a taratura periodica, ma non era stata omologata;
2. il Giudice di pace, con sentenza n. 11/2021, respinse la domanda;
3. sull'appello della parte privata, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1631 del 2021, emessa nel contraddittorio del Comune di (Omissis), ha respinto il gravame, argomentando che, con riferimento alle apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, ciò che conta non è tanto la distinzione tra approvazione od omologazione, essendo sufficiente la prima (che, nella vicenda in esame, esisteva), quanto la necessità della periodica taratura per garantire la perfetta efficienza e precisione di funzionamento del dispositivo, taratura che era stata effettuata presso un centro accreditato in data 17/10/2019, cioè, tra sei mesi e otto mesi prima del periodo dal 31/03/2020 al 07/05/2020 di accertamento delle violazioni;
4. per la cassazione della sentenza d'appello, (Soggetto 1) ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.
Il Comune di (Omissis) ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142 del c.d.s., 345 comma 2 reg. esec. c.d.s.: la sentenza sarebbe viziata perché, a causa dell'erronea lettura del dato normativo, giudica equipollente l'approvazione (nella specie, esistente) del dispositivo di accertamento automatico della velocità alla sua omologazione (nella specie, mancante);
2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 c.p.c. e degli artt. 5 comma 6, 2 del D.M. n. 55 del 2014: sarebbe esorbitante la liquidazione delle spese processuali a favore della p.a., nella misura di Euro 8.342,10, operata dal Tribunale sul presupposto del valore "indeterminabile" della causa, in violazione delle disposizioni (artt. 10, 14 c.p.c.) per le quali, nelle cause relative a somme di denaro, il valore si determina dalla domanda;
3. il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 7 comma 11 del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 112 c.p.c.: il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado per non avere esattamente determinato l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale;
4. il primo motivo è fondato e i restanti motivi sono assorbiti;
il Collegio intende dare continuità all'indirizzo sezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; conf.: Cass. 20913/2024), da cui si discosta la sentenza in esame, la quale, per tale ragione, va cassata, secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Il Comune di (Omissis) non offre argomenti per discostarsi da Cass. n. 10505/2024: nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, il precedente nomofilattico della Corte è criticato con rilievi che, nella sostanza, quella decisione ha già esplicitamente o implicitamente respinto.
Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale, in ricorso, non sarebbe stata impugnata l'autonoma ratio decidendi secondo cui essenziale sarebbe la "taratura" e non l'"omologazione".
È evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte, che l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità – che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità - è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura "autovelox" sia stata (altresì, approvata e) "omologata".
Inoltre, al contrario di quanto si sostiene nella memoria, Cass. n. 10505/2024 esamina e disattende il motivo di ricorso del Comune di (Omissis) in punto di violazione e/o falsa applicazione di norme - artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1-ter, c.d.s., artt. 345, comma 2, e 192, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992), art. 4, comma 3, D.L. n. 121/2002, D.M. n. 282 del 13/06/2017 – che, secondo la prospettazione del Comune di (Omissis), la Cassazione non avrebbe considerato e che, pertanto, costituirebbero un "nuovo argomento" per discostarsi dall'accezione della normativa di riferimento prescelta dal (contestato) precedente sezionale.
D'altro canto, è pur vero che, come da ultimo sottolinea il Comune di (Omissis), la circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del ministero dell'interno, uniformandosi al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 18 dicembre del 2024, facendo leva sull'asserita "identità tra le procedure di omologazione e approvazione", invita gli uffici interessati a predisporre un modello di "memoria" condiviso con la difesa erariale al fine di assicurare l'omogenea difesa dell'amministrazione in giudizio.
Sotto questo profilo, tuttavia, in sintonia con Cass. n. 10505/2024 (v. pag. 6), non si può dimenticare che, naturalmente, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie.
Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01);
5. il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma 2 c.p.c., con l'accoglimento dell'originaria opposizione e l'annullamento dei verbali impugnati;
6. sulla questione sopra esaminata si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali che, come detto, Cass. n. 10505/2024 ha recentemente dipanato, sicché sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione e annulla i verbali impugnati.
Compensa, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 6 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2025.
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