Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 26511 del 14 settembre 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26511 del 14/09/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Apparecchiature e mezzi tecnici di controllo e rilevamento automatico delle violazioni - Autovelox - In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti "autovelox", che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
RITENUTO IN FATTO
1. (Soggetto 1) proponeva opposizione contro quattro ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse (l'8/03/2016) dal Prefetto di (Omissis) all'esito di distinti ricorsi proposti dal trasgressore in via amministrativa avverso altrettanti verbali di accertamento di infrazioni al C.d.S., elevati dalla Polizia municipale di (Omissis) in relazione alla violazione, in quattro diverse occasioni, dell'art. 142, commi 7 e 8, C.d.S., per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di autovelox, sostenendo di non essere responsabile di alcuna delle stesse;
2. il Giudice di Pace di (Omissis), con sentenza n. 1018/2016, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva al minimo le sanzioni irrogate;
3. il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1959/2019, rigettava del (Soggetto 1) e lo condannava al pagamento delle spese di lite;
4. per la cassazione della sentenza d'appello, (Soggetto 1) ha proposto ricorso, con tre motivi, illustrati da memoria. La Prefettura di (Omissis) è rimasta intimata;
5. questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., ritualmente comunicata alla parte costituita. A seguito di tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso e, inoltre, ha invocato la rimessione della causa alle Sezioni unite della Corte. La Prima Presidente, con provvedimento in data 6/04/2023, ha respinto quest'ultima istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. con il primo motivo di ricorso ("I. Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto" della sentenza n. 1959/2019 del Tribunale ordinario di Padova: omessa prova da parte della Pubblica Amministrazione delle contestate violazioni amministrative al Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, come dedotte con gli opposti verbali amministrativi e le successive ordinanze-ingiunzione prefettizia; e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli della Costituzione, 3, 23, 24, comma 1, 25, comma 2, 101, comma 2, e 111, 47 della Carta dei Diritti dell'Unione Europea, nonché 6, 7 e 13 della CEDU (ratificata con l. 4.8.1955, n. 848), come riconosciuti dall'art. 6 del Trattato U.E., 2 e 19 del Trattato U.E., 2697 e 2700, c.c., l. 24 novembre 1981, n. 689, 3, D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, 142, comma 6, D.Lgs. n. 01.09.2011, n 150, 6, 115 e 116, c.p.c."), il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto provate le infrazioni pur in mancanza di idoneo riscontro, ossia in difetto di qualsiasi (necessaria) risultanza delle apparecchiature di rilevazione, debitamente omologate, circa i contestati eccessi di velocità;
1.1. il motivo non è fondato;
1.2. è ius receptum (cfr., tra le tante, Cass. 12/07/2018, n. 18354) che, in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico;
1.3. nel caso di specie, il giudice d'appello, sulla scia della giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto provata la violazione del limite di velocità previsto dal C.d.S., sulla base dell'accertamento compiuto tramite autovelox. Si aggiunga che non risulta che l'appellante abbia dedotto, quale specifico motivo di impugnazione della pronuncia del Giudice di Pace, l'assenza di omologazione dell'apparecchio autovelox. Sicché il Tribunale di Padova non era tenuto a sindacare la sussistenza o meno della regolare omologazione del detto sistema automatico di rilevazione della velocità. Sul punto, si è chiarito che "ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.S., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura" (Cass. 18/06/2021, 17574);
2. con il secondo motivo ("II. Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: "per nullità della sentenza o del procedimento" error in procedendo) della sentenza n. 1959/2019 del Tribunale ordinario di Padova: errore di percezione sulla ritenuta sussistenza della prova delle contestate violazioni amministrative al Codice della Strada, come dedotte con gli opposti verbali amministrativi e le successive ordinanze ingiunzione prefettizie; e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli: 115 e 116, c.p.c."), il ricorrente censura la sentenza impugnata che, a suo avviso, sarebbe fondata su un errore percettivo, consistente nell'asserita esistenza delle fotografie del veicolo al momento della rilevazione delle presunte infrazioni e nel riferimento, operato dalla sentenza, alla rilevazione tramite autovelox, che è un apparecchio diverso da quello - un "autostop HD" - che gli accertatori dichiarano di avere utilizzato ai fini della rilevazione dell'eccesso di velocità;
2.1. il motivo non è fondato;
2.2. quanto all'utilizzo, da parte degli accertatori, di uno strumento "autovelox" debitamente omologato e, perciò, idoneo all'accertamento del superamento del limite di velocità consentito, valgono le considerazioni svolte ai punti 1.2. e 1.3.; con specifico riferimento all'esistenza delle fotografie che, secondo la prospettiva dell'Amministrazione, documenterebbero il superamento del limite di velocità, non sussiste il lamentato errore percettivo da parte del giudice d'appello sul contenuto del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito. Infatti, il Tribunale di Padova si è attenuto al principio di diritto, che il Collegio condivide e intende riaffermare, per il quale in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142, C.d.S., approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per se’ - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in se’ - e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (così, Cass. n. 7667/97; in termini, Cass. nn. 9076/97, 6242/99, 12689/99, 1380/00 e 16697/03);
3. con il terzo motivo ("III. Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: "per nullità della sentenza o del procedimento" error in procedendo) della sentenza n. 1959/2019 del Tribunale ordinario di Padova: vizio di motivazione (motivazione apparente, perplessa o incomprensibile e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile, travisamento); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli Cost., 3, 23, 24, 25, 97, 101, comma 2, e 111, commi 1, 2 e 6; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c., e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19 del Trattato sull'U.E.; 6, e 13 CEDU (come ratificata con l. 4.8.1955, n. 848), 112, 115, 116, 132, 134, 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 e 2700 c.c."), si denuncia il vizio di apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado senza confrontarsi con le puntuali deduzioni svolte dall'appellante nell'atto di gravame, come, in particolare, con riferimento alla prospettata carenza di prova circa la presenza, nei tratti di strada in questione, della prescritta segnaletica stradale;
3.1. il motivo non è fondato;
3.2. per il giudice d'appello (cfr. pag. 4 della sentenza): (i) a fronte delle rilevazioni automatiche tramite autovelox, la parte si è limitata ad affermare che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nei verbali, non ha commesso alcuna infrazione, senza tuttavia dedurre alcun fatto concreto e specifico a riprova, nè contestare il corretto funzionamento del dispositivo; (ii) la mera negazione della violazione non è sufficiente ad inficiare la rilevazione dell'autovelox, che costituisce prova dell'infrazione; (iii) i verbali impugnati, che fanno fede fino a querela di falso, attestano altresì la presenza in loco della prescritta segnaletica stradale;
3.3. ebbene, rispetto alla prospettata carenza strutturale della motivazione, è dato rilevare che la sentenza d'appello reca una struttura argomentativa chiara e sintetica, che soddisfa senz'altro il requisito del "minimo costituzionale", come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679);
3.4. inoltre, con specifico riguardo al profilo della presenza della segnaletica stradale, questa Corte (Cass. 18/06/2020, n. 11792) ha chiarito che "(i)n tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico; ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso";
4. in definitiva, il ricorso va integralmente rigettato;
5. nulla si deve statuire in punto di spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
6. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi del nuovo art. 380-bis, c.p.c., va applicato - come previsto dal comma 3, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. - il comma 4 dell'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di una somma - nei limiti di legge -, che si ritiene congruo determinare nella misura di Euro 2.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2023.
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