Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 680 del 13/01/2011
Circolazione Stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Autovelox - Segnalazione della postazione - Intersezioni - Distanze - In merito alla segnalazione della postazione dell'apparecchiatura per la rilevazione della velocità, per la validità della contestazione della violazione per eccesso di velocità, è necessario che la postazione autovelox sia segnalata a congrua distanza non solo lungo la strada ove è posizionata, ma anche nelle strade che si immettono in essa.


FATTI DI CAUSA - RAGIONI DELLA DECISIONE

Il consigliere designato per l'esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.

PREMESSO:

che l'impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l'altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell'apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l'opponente non avesse indicato, ancor prima di "provare il suo percorso", il "tracciato" di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;

OSSERVA:

il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:

1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l'affermazione di principio oggetto del mezzo d'impugnazione che non ha posto in discussione l'obbligatorietà dell'informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell'esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, ne’ può invocarsi in contrario il principio della "trasparenza" degli atti amministrativi, tenuto conto dell'agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.

2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).

Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l'opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la "(OMISSIS)") e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all'art. 4 cit. D.L., perché l'avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità: il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e terzo l'assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata".

Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, nè formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.

P.Q.M.

La CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di (Omissis) in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011.

 

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