Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 5244 del 29 maggio 2023

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5244 del 29/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Tratto di strada extraurbana non interessante il centro abitato - Attribuzione della potestà di regolazione della velocità - Competenze - Sul tratto di strada provinciale extraurbana secondaria ricompreso nel territorio comunale, ma non interessante il centro abitato, il C.d.S. fissa il limite massimo di velocità in 90 km/h e la potestà di regolazione della velocità è attribuita alla sola Provincia che, previa idonea segnalazione ed in caso di specifiche e speciali esigenze di circolazione, ha il potere di stabilire limiti massimi di velocità inferiori per singole tratte, mentre il Comune nel cui territorio è posta la tratta di viabilità extraurbana interessata non possiede alcuna potestà di regolazione della stessa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7601 del 2020, proposto da Provincia della (Soggetto 1), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L. C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune (Soggetto 2), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R. D., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della

sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 263 del 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (Soggetto 2);

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Elena Quadri;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di (Soggetto 2) ha impugnato l'ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico della provincia della (Soggetto 1) n. 89 del 6 giugno 2019, avente ad oggetto la revisione dei limiti di velocità da 50 Km/h a 70 Km/h salvo in caso di gelo, pioggia e condizioni di scarsa visibilità, in un solo senso di marcia di una tratta della S.P. 566 della (Omissis), strada provinciale extraurbana secondaria ricompresa nel territorio del comune di (Soggetto 2) ma non interessante il centro abitato, e precisamente nel senso di marcia verso (Omissis) fra la progressiva km 0 + 630 e quella 1 + 100.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, dopo aver riconosciuto la legittimazione all'impugnazione del comune di (Soggetto 2), ha accolto il ricorso con sentenza n. 263 del 2020, appellata dalla provincia della (Soggetto 1) per i seguenti motivi di diritto:

I) error in iudicando; violazione dell'art. 142 C.d.S.; difetto di legittimazione all'impugnazione da parte del comune di Borghetto;

II) violazione dell'art. 142, comma 1, C.d.S.; error in procedendo et in iudicando;

III) altre violazioni dell'art. 142, comma 1, C.d.S.; error in iudicando.

Si è costituito per resistere al gravame il comune di (Soggetto 2).

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 18 maggio 2023 l'appello è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giunge in decisione l'appello proposto dalla provincia della (Soggetto 1) per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 263 del 2020 che ha accolto il ricorso del comune di (Soggetto 2) per l'annullamento dell'ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico della provincia della (Soggetto 1) n. 89 del 6 giugno 2019, avente ad oggetto "revisione dei limiti di velocità nella tratta extraurbana della S.P. 566 della (Omissis)".

In particolare, l'ordinanza aveva ad oggetto la revisione del limite di velocità da 50 Km/h a 70 Km/h in un solo senso di marcia di una tratta della S.P. 566 della (Omissis), strada provinciale extraurbana secondaria ricompresa nel territorio del comune di (Soggetto 2) ma non interessante l'abitato di Borghetto.

La sentenza appellata, dopo aver riconosciuto la legittimazione all'impugnazione del comune di (Soggetto 2), ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato:

- per difetto di istruttoria, per il mancato interpello della Prefettura, che aveva dato parere favorevole al posizionamento dell'autovelox;

- per contraddittorietà delle ragioni richiamate dall'istruttoria comunale;

- per carenza di motivazione e di istruttoria sulle criticità che avrebbero suggerito il mantenimento del limite dei 50 km/h.

Con il primo motivo di gravame la provincia della (Soggetto 1) ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo al Comune la legittimazione all'impugnazione, asserendo che l'amministrazione comunale in relazione al tratto viario di specie non avrebbe alcuna potestà di regolazione, non essendo ne proprietaria della strada ne' destinataria degli effetti del provvedimento impugnato in primo grado.

In proposito, la sentenza gravata ha, invece, affermato che "nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione attiva del comune ad impugnare l'ordinanza in questione posto che la strada oggetto di contenzioso attraversa l'ambito comunale e la disciplina della circolazione è affidata quindi anche agli agenti della polizia locale.

Inoltre, il Ministero dei Trasporti, con parere n. 243/2015, ha precisato che i vigili, la polizia ed i carabinieri esercitano gli stessi poteri e prerogative sulle strade".

Per il Comune appellato, gli organi di polizia municipale, nell'ambito del territorio comunale, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che rilevi la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa il Comune. L'unico limite che incontra la polizia municipale sarebbe quello territoriale rappresentato dal confine geografico comunale; per il resto, la stessa potrebbe intervenire, (anche con il posizionamento di un autovelox) su ogni tipo di strada che attraversa il Comune, quindi anche su una strada statale, regionale o provinciale (escluse le tratte autostradali).

La stessa amministrazione provinciale avrebbe confermato l'attribuzione di tale potere di gestione e di controllo in capo al Comune, considerato che a luglio del 2018 - ossia l'anno prima dell'adozione dell'ordinanza impugnata in primo grado - aveva rilasciato parere favorevole al Comune per l'installazione di un autovelox sulla tratta in questione. Senza considerare che l'interesse all'impugnativa si radicherebbe in capo al Comune in quanto Ente istituzionalmente deputato a provvedere alle necessità dei propri cittadini garantendo, per quanto di propria competenza (come in questo caso) la sicurezza della circolazione carrabile e pedonale di un tratto di strada di primario collegamento del centro abitato di (Soggetto 2).

Con il secondo motivo di appello la Provincia di (Soggetto 1) ha dedotto l'erroneità della sentenza poiché avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la insindacabilità nel merito della scelta assunta dall'amministrazione provinciale nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale.

Per il Comune appellato, l'amministrazione appellante, sebbene goda di amplissima discrezionalità, non potrebbe, comunque, assumere decisioni che siano manifestatamente irragionevoli, contraddittorie ed illogiche.

Con il terzo motivo di gravame la Provincia ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto tutti i vizi dedotti in primo grado dal Comune appellato. Innanzitutto, la Provincia asserisce l'erroneità dell'intero impianto della sentenza, atteso che la stessa richiamerebbe l'applicazione di una norma errata rispetto alla tipologia di strada interessata, per la quale il limite di velocità massimo non sarebbe 70 km/h, bensì 90; la sentenza sarebbe erronea anche in relazione al riscontrato difetto di istruttoria.

L'appello è fondato per il primo motivo di gravame.

Ed invero, l'art. 142, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così recita: "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. …

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario".

Ai sensi della norma succitata, quindi, la potestà regolatoria in ambito stradale è attribuita al solo ente proprietario della strada. Nel caso di specie, trattandosi di tratto di strada provinciale extraurbana secondaria ricompresa nel territorio del comune di (Soggetto 2) ma non interessante il centro abitato, la potestà di regolazione è di certo attribuita alla sola Provincia.

Più specificamente, l'art. 142 del Codice della strada fissa il limite massimo di 90 km/h per circolare sulle strade extraurbane secondarie, attribuendo all'ente proprietario della strada, dunque alla Provincia, in caso di specifiche e speciali esigenze di circolazione, il potere di stabilire limiti massimi inferiori per singole tratte.

La disposizione normativa succitata attribuisce, inoltre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di controllo e anche sostitutivo di quello attributo all'ente proprietario per rilevanti esigenze di circolazione.

Ne consegue che il Comune nel cui territorio è posta la tratta di viabilità extraurbana non possiede alcuna potestà di regolazione della stessa.

Inoltre, il provvedimento mediante il quale l'ente proprietario della strada fissa il limite massimo di velocità dei veicoli sulle tratte in questione ha come destinatari esclusivamente i conducenti dei veicoli che circolano sulle stesse, imponendo loro l'obbligo di osservanza del limite fissato.

Ne consegue che il Comune nell'ambito del quale è localizzato il tratto di strada non possiede alcuna legittimazione ad impugnare il provvedimento succitato, atteso che non è titolare di alcun potere di regolazione del tratto di viabilità, né è destinatario degli effetti dell'atto.

Né, ai fini dell'attribuzione della suddetta legittimazione all'impugnazione, può rilevare la competenza della polizia municipale all'accertamento dell'eventuale violazione dei limiti di velocità, anche, eventualmente, mediante l'apposizione di apparecchi di rilevamento della velocità, competenza del tutto estranea e diversa rispetto al potere di regolazione dei limiti di velocità poiché concernente le attività di accertamento svolte nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Nel caso di specie, invece, si discute della legittimazione al sindacato sulla scelta che il Codice della strada imputa direttamente e solo all'ente proprietario della strada, e, cioè, alla provincia della (Soggetto 1).

Inoltre, per un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, nell'ambito del limite massimo normativamente fissato - nella specie per le strade extraurbane 90 km/h - l'ente proprietario dispone di una amplissima discrezionalità di modulazione di limiti inferiori e diversi, sulla base di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Ne consegue che, quale ente titolare della potestà di regolazione sulla strada, la Provincia è anche il soggetto a cui è imputabile la responsabilità della regolazione stessa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi ogni ulteriore censura, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore.

 

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