Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7877 del 23 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7877 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 142 e 154 del Codice della Strada - Incidente stradale - Cause e concause - Responsabilità - In tema di incidente stradale, non è esente da responsabilità il conducente del veicolo che prosegue la marcia a velocità superiore al limite vigente sul tratto di strada, inadeguata a consentirgli di evitare il sinistro in relazione all'orario notturno e al fondo stradale bagnato, poiché la manovra di svolta non consentita eseguita dal veicolo antagonista e l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della passeggera deceduta sono da considerare condotte non imprevedibili.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di (Omissis), con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la pronuncia con la quale, in data 25/03/2019, il Tribunale di (Omissis) aveva dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. per avere cagionato a (Soggetto 2) lesioni personali dalle quali era conseguita la morte per violazione della regola cautelare prevista dall'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; fatto avvenuto in (Omissis) il (Omissis) alle ore 20 circa, decesso sopraggiunto a (Omissis) il (Omissis).

2. Il fatto è stato ricostruito nelle conformi sentenze di merito come segue: la sera del (Omissis) l'auto Opel (Omissis) guidata da (Soggetto 3), che trasportava sul sedile del passeggero anteriore la moglie (Soggetto 2), era partita dal parcheggio davanti all'hotel (Omissis) di (Omissis) e aveva percorso pochi metri dopodiché aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra per immettersi da via (Omissis), strada rettilinea, in via (Omissis); in quell'istante era sopraggiunta la BMW condotta dall'imputato, che procedeva su via (Omissis) nel senso opposto di marcia; tra i due veicoli si era verificato un violento impatto, anche perché la BMW procedeva alla velocità di km/h 67 e il conducente non era riuscito a frenare; le due auto avevano riportato ingenti danni e gli occupanti della Opel erano stati sbalzati in avanti; in particolare la passeggera, che viaggiava senza indossare la cintura di sicurezza, aveva sfondato con il corpo il parabrezza rimanendo compressa nell'abitacolo a causa dell'accartocciamento del cofano della Opel.

3. (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento all'elemento soggettivo sia con riferimento al nesso di causa. La difesa, premesso che non può ritenersi determinata con certezza la velocità di marcia tenuta dall'imputato al momento del sinistro, ne' essendo certo quale fosse in concreto il limite di velocità da ritenersi congruo, a fronte della imprevedibile manovra posta in essere dal veicolo antagonista e in presenza di uno specifico sviluppo causale non prevedibile ex ante, ritiene che la motivazione sia manifestamente illogica in quanto dalla stessa perizia cinematica è emersa un'apprezzabile forbice tra la condotta di guida che avrebbe evitato l'evento, stimata in velocità pari a 44 km/h, e la velocità di guida comunque rispettosa della norma cautelare che si assume violata, pari alla velocità massima di km/h 50.

Con il secondo motivo, inerente all'incidenza dell'omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima sul nesso di causa tra la condotta dell'imputato e l'evento, la difesa evidenzia che sia la natura delle lesioni riportate, che hanno riguardato la zona cranio-facciale, quella del rachide cervicale con frattura dei processi spinosi C5-C6 e quella toraco-addominale, sia la vistosa rottura del parabrezza dell'autovettura Opel derivata dall'impatto con la testa della vittima a seguito dello sbalzo in avanti di quest'ultima, sia la disamina dei danni riportati dai veicoli, tale da escludere che il cofano accartocciato dell'autovettura Opel si sarebbe ripercosso all'interno dell'abitacolo, oltre che il considerevole lasso temporale decorso tra il giorno di verificazione del sinistro ((Omissis)) e quello del decesso della vittima ((Omissis)), dimostrerebbero che le lesioni di minore criticità che sarebbero conseguite in caso di corretto utilizzo della cintura di sicurezza non avrebbero condotto la trasportata al decesso.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il difensore della parte civile (Soggetto 4) ha depositato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili.

2. Gli elementi evidenziati dai giudici di merito per giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia sotto il profilo del nesso di causa che sotto il profilo della causalità della colpa, sono i seguenti: la posizione di leggera inclinazione della BMW verso sinistra era giustificata dal fatto che l'imputato, appena vide la Opel, quando era a distanza di 24,3 metri (si legga sul punto quanto indicato alle pagg. 15-16 della sentenza di primo grado), era ormai impossibilitato a frenare; il punto d'urto era collocato all'incrocio tra via (Omissis), rettilineo percorso dai due veicoli, e via (Omissis), a pochi metri dal luogo da dove la Opel era partita; la velocità di marcia della BMW al momento dell'impatto era stata calcolata dal perito d'ufficio in km/h 67 sul presupposto, incontestato, che il (Soggetto 1) non fosse riuscito a frenare; il punto d'urto e la violenza dell'urto erano stati confermati dalla rotazione subita dalla Opel e dai danni riportati dalle due auto; la possibilità di vedere la Opel da parte del (Soggetto 1) era tale da consentire l'arresto del veicolo a velocità di marcia inferiore a km/h 44; la manovra di svolta eseguita dal veicolo antagonista era condotta non imprevedibile, tanto quanto quella dell'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della passeggera deceduta.

3. Da tali premesse in fatto, i giudici hanno desunto che la velocità di marcia tenuta dall'imputato fosse da considerare, oltre che superiore al limite vigente su quel tratto di strada, comunque inadeguata a consentirgli di evitare il sinistro in relazione all'orario notturno e al fondo stradale bagnato, seppure l'urto fosse in parte ascrivibile all'altro automobilista, e seppure le conseguenze letali in concreto verificatesi fossero causalmente riconducibili, ma in misura concorsuale, alla condotta colposa della vittima, che non indossava la cintura di sicurezza.

4. Per quanto riguarda il primo motivo, occorre osservare che la condotta che avrebbe evitato il sinistro e limitato la violenza dell'impatto, con il quale il ricorso non si confronta, è stata indicata sulla base di valutazioni di natura tecnico-cinematica nella velocità di guida di km/h 44; la censura avrebbe un fondamento logico-giuridico qualora la velocità accertata fosse stata comunque rispettosa del limite di km/h 50. A fronte del dato per cui la BMW condotta dall'imputato viaggiava in pieno centro urbano alla velocità di marcia di km/h 67 e non ha effettuato alcuna manovra di frenata, dato tecnico che non è incerto ma è stato calcolato dall'esperto con valutazione che il giudice di merito ha ritenuto corretta, la censura si rivela generica per omesso specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e nella conforme sentenza di primo grado (pagg. 21-23).

5. Gli argomenti esposti nel secondo motivo di ricorso sono altrettanto generici in quanto trascurano l'incidenza causale della violenza dell'impatto sulle conseguenze lesive riportate dalla vittima, desunta con motivazione non manifestamente illogica ne’ contraddittoria dagli ingentissimi danni riportati dalle vetture e dalla considerazione, svolta in sede di valutazioni tecnico-scientifiche, secondo la quale la donna, anche se avesse avuto in uso la cintura, avrebbe comunque sfondato con il proprio corpo il parabrezza rimanendo compressa nell'abitacolo a causa dell'accartocciamento del cofano della Opel.

Le argomentazioni svolte nel ricorso tendono ad avvalorare una ricostruzione del fatto alternativa, più favorevole all'imputato, non consentita in questa sede a fronte della correttezza della motivazione espressa nella sentenza impugnata.

6. Occorre, dunque, richiamare il criterio valutativo secondo il quale, per l'esistenza del nesso causale, in base al disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen., occorrono due elementi: il primo, positivo, secondo il quale la condotta umana deve aver posto una condizione dell'evento; il secondo, negativo, per cui il risultato non deve essere conseguenza dell'intervento di fattori eccezionali. Il primo elemento si rivela nella regola cautelare violata, se l'evento rappresenta la concretizzazione del rischio creato dall'agente.

6.1. Il nesso causale viene, allora, negato qualora l'evento non concretizzi il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, ma nel caso in esame la regola che impone di tenere una velocità di marcia rispettosa dei limiti imposti dall'autorità e comunque adeguata alle condizioni di tempo e di luogo (si ricorda che i giudici hanno tenuto conto del fatto che fosse notte e che la strada era bagnata) tende ad evitare tanto il rischio che il conducente non sia in grado di eseguire manovre di emergenza in presenza di un ostacolo improvviso quanto il rischio che, in caso di scontro, si verifichi un urto violento tra veicoli.

6.2. Il nesso causale può essere, altresì, escluso quando sia intervenuto un fattore eccezionale che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, costituisce causa certa o altamente probabile dell'evento. Per converso, l'evento è causalmente riconducibile alla condotta qualora, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l'evento sia conseguenza certa o altamente probabile del mancato rispetto della regola cautelare violata. Il ricorso alle cognizioni scientifiche, nello studio degli eventi che si verificano in ambito stradale, soddisfa i principi di tassatività e di certezza giuridica in quanto consente di imputare all'uomo un evento che può essere considerato conseguenza della sua azione sulla base di un giudizio esplicativo retto da leggi scientifiche che esprimano una certa correlazione causale tra una categoria di condizioni e una categoria di eventi realmente verificatisi. Nell'ambito del ragionamento esplicativo, il sapere scientifico può fornire con ragionevole approssimazione la spiegazione di un determinato evento effettivamente verificatosi quale effetto di un determinato fattore eziologico. Il giudice, con riguardo al ragionamento esplicativo, valuta con rigore le prove per stabilire se esse corroborino l'ipotesi accusatoria circa la relazione tra una determinata condotta umana e l'evento verificatosi alla luce di una legge naturale, ove disponibile, o alla luce di regolarità statistiche o di generalizzazioni probabilistiche, secondo un significato frequentista, fornite dagli studi del settore di riferimento.

6.3. Nel caso concreto, avendo i giudici di merito accertato che la velocità di marcia tenuta dall'imputato fosse da considerare concausa della violenza dell'urto, con ragionamento corroborato dalla posizione finale dei veicoli e dai danni materiali riportati dalle vetture (si legga sul punto anche quanto indicato a pag. 23 della sentenza di primo grado), e avendo, inoltre, ritenuto provato che tale violenza fosse concausa, unitamente al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, delle lesioni riportate dalla persona trasportata nel veicolo antagonista (si leggano sul punto le pagg. 16-17 della sentenza di primo grado), la motivazione soddisfa i requisiti di legittimità della sentenza impugnata.

7. Il ricorso, per tali ragioni, va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. Nulla si dispone per spese processuali della parte civile, che pure ha depositato conclusioni scritte, non avendo tale parte esplicato attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, S.; Sez. 2, n.12784 del 23/01/2020, T., Rv. 278834 - 01; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, D. C., Rv. 277155 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile.

Così deciso in Roma, 9 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale