Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 3392 del 3 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3392 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39, 40 e 45 del Codice della Strada - Corsia riservata ai mezzi pubblici - Rilevamento delle infrazioni - Utilizzo apparecchiatura di controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici - Le infrazioni per aver impegnato la corsia riservata ai mezzi pubblici, segnalata e pubblicizzata adeguatamente attraverso apposita segnaletica con modalità ritenuta idonea, riattivata dopo un lungo periodo di inattività con rilevamento mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle ZTL e ai centri storici, sono legittime e non necessitano di altra autorizzazione, anche se dette corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi.


FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di (Omissis) ha rigettato l'appello proposto da (Soggetto 1) ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di (Omissis), che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in (Omissis), via di (Omissis). Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e (Omissis) aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, il Tribunale ha dato atto che il ripristino della corsia, disposto con determinazione dirigenziale del 21.2.2017 e successivamente specificato con ulteriore determinazione dirigenziale del 10.3.2017, era stato preceduto da un'attività informativa dell'utenza. Infine, il giudice di seconde cure ha ritenuto che l'eventuale violazione della delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.4.2010 non costituisce di per se' motivo di annullamento dei verbali oggetto del giudizio. Il ricorso è articolato in cinque motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

Il ricorso è articolato in cinque motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia violato il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che taluni di essi - in particolare, (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 4) - avessero ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di (Omissis).

La censura è inammissibile, poiché le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso. Infatti "Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019, Rv. 654562; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive). Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell'efficacia di giudicato derivante dall'accoglimento dell'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 26345 del 19/11/2020, Rv. 659682; ma non anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004, Rv. 577903). Quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco.

La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di (Omissis) ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di (Omissis). Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l'installazione della segnaletica di preavviso a distanza adeguata dall'inizio della stessa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, per consentire all'utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio da (Omissis), risalente al 20 aprile 2017, risultavano visibili tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso, onde l'esistenza del divieto era facilmente intellegibile per gli utenti della strada; che, inoltre, (Omissis) aveva affidato ad Agenzia (Omissis) Servizi l'attività di informazione preventiva, proprio per consentire ai cittadini di adeguarsi alla nuova situazione. I documenti dei quali i ricorrenti lamentano l'omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell'ambito dell'accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull'idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa. Ne' il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei numerosi atti e documenti da essi prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l'inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale, richiamando, sul punto, il contenuto delle sentenze n. 22994/2019 e n. 23535/2019 emesse dal Tribunale di (Omissis) all'esito di diversi giudizi, sempre aventi ad oggetto contravvenzioni per violazione del divieto nella corsia preferenziale di via di (Omissis).

La censura è inammissibile, posto che - al contrario di quanto sostengono i ricorrenti - il Tribunale ha esaminato, come già visto, i documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente dimostrato l'inidoneità della segnaletica esistente in loco ad assolvere alla sua funzione informativa e di preavviso del divieto. Il giudice di merito, dunque, non ha applicato l'istituto della presunzione, in favore della tesi propugnata dai ricorrenti, poiché ha ritenuto assente la prova, che essi avevano l'onere di fornire, dell'inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione. Il richiamo, contenuto nella doglianza in esame, alle due sentenze n. 22994/2019 e n. 23535/2019, emesse dal Tribunale di (Omissis) in altri giudizi, non è decisivo, poiché - da un lato - i ricorrenti non deducono, ne' tantomeno dimostrano, il loro passaggio in giudicato, e - dall'altro lato - per le stesse ragioni già esposte in relazione al primo motivo di ricorso, pur volendosene ammettere la definitività, le richiamate pronunce si riferiscono a giudizi diversi da quello deciso con la decisione qui impugnata, i quali avevano ad oggetto verbali di contestazione di violazioni al codice della strada commesse nel medesimo luogo, ma da altre parti ed in contesti temporali specifici, evidentemente diversi da quelli indicati nei verbali che formano oggetto del presente ricorso.

Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell'elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l'accertamento della violazione, posto che "Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020, Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv. 657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell'intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall'ordinamento), e, dall'altro lato, che l'errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all'utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007, Rv. 597317). Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell'errore, poiché "... è onere dell'utente controllare la segnaletica esistente nelle strade percorse, anche a fronte di una riattivazione di corsia effettuata dopo un periodo di disattivazione della stessa, essendo la segnaletica stradale suscettibile di cambiamento. Per tale ragione, appare anche sotto tale profilo condivisibile la decisine del giudice di pace, che ha ritenuto non ravvisabili, nel caso di specie, il presupposto per la sussistenza dell'esimente dell'ignoranza incolpevole, ossia non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (cfr. pag. 4 della sentenza).

Infine, con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l'esistenza della taratura originaria dell'apparato Sirio Ves installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell'autorizzazione alla sua installazione.

La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità.

Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all'autorizzazione dell'apparato, limitandosi a trattare quello della necessità, o meno, della taratura periodica dello strumento, o della sufficienza della sua mera omologazione, richiamando, al riguardo (cfr. pag. 3 della sentenza), il principio affermato da questa Corte, secondo cui "La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961). I ricorrenti non si curano di indicare, ne nel motivo in esame (cfr. pag. 34 e seguenti del ricorso), ne' nell'esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 5 dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avessero introdotto l'argomento dell'autorizzazione all'installazione dell'apparato Sirio Ves; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente "differente e distinto" (cfr. pag. 35 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell'apparecchio.

Peraltro, va sul punto ribadito che i dispositivi di rilevamento a distanza degli accessi alle ZTL, oltre a disciplinare l'accesso a queste ultime, "... consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029).

Infine, è opportuno segnalare che la fattispecie relativa alle contravvenzioni elevate in (Omissis), via di (Omissis), per mancato rispetto della corsia preferenziale, è stata già esaminata dalla Sezione Sesta di questa Corte, che con numerose ordinanze ha sempre ritenuto inammissibile del ricorso (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021, Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/2021, non massimate, e numerose successive). Poiché la fattispecie oggetto del presente giudizio non differisce da quelle esaminate nei richiamati precedenti, il collegio ritiene opportuno confermare l'orientamento appena richiamato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto del comma 1-bis per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione il 16 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2023.

 

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