CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 3 CdS
Definizioni stradali e di traffico

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
      1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
      2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
      3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
      4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
      5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
      6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
      7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
      7-bis) CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.
      8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
      9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
      10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
      11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
      12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
      12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
      12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;
      13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
      14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
      15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
      16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
      17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
      18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
      19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
      20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
      21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
      22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
      23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
      24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
      25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
      26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
      27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
      28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
      29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
      30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
      31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
      32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
      33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
      34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
      34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
      35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
      36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
      37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
      38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
      39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
      40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
      41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
      42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
      43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
      44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
      45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
      46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
      47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
      48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
      49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
      50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
      51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
      52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
      53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
      53-bis) UTENTE VULNERABILE (1) DELLA STRADA: pedoni, persone con disabilità (1), ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
      54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
      55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
      56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
      57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
      58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine;
      58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
   2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

 

(1) Parola sostituita dalla Legge 09.11.2021 n. 156 di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* Il principio, secondo il quale un veicolo in sosta (o in fermata) è comunque considerato in circolazione, e quindi soggiace alle norme del C.d.S. (così come anche un pedone o un animale), trova fondamento nell'art. 3, comma 1, punto 9 del C.d.S. (Definizioni stradali e di traffico).
* Quando il comma 10 dell'art. 148 espressamente vieta il "sorpasso in prossimità o in corrispondenza (...) o dei dossi", non si riferisce ai c.d. "rallentatori di velocità" menzionati nell'art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (manufatti costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione, ed in prossimità o corrispondenza dei quali - a meno di segnaletica che espressamente ne vieti il sorpasso - il C.d.S. non vieta espressamente il superamento di veicoli), ma si riferisce al "raccordo convesso" che l'art. 3, comma 1, n. 41 del C.d.S. descrive come "raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso", ovvero anomalie altimetriche convesse della strada che ne limitano la visibilità.
* La sostanziale differenza tra un "golfo di fermata" ed un "drop off" risiede nel fatto che il primo, normato dall'art. 3, comma 1, n. 24 del C.d.S. (parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni), non consente la sosta, ma solo la fermata dei veicoli per il tempo necessario alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri e/o di carico e scarico delle merci, e solo per motivi di interesse pubblico, e non può essere previsto a vantaggio di esercizi privati; "drop off" (neanche normato dal C.d.S.) invece, necessita del rilascio della concessione in quanto attribuisce l'uso esclusivo di suolo pubblico a determinate attività (solitamente alberghi e ristoranti) per la movimentazione di oggetti e persone (al riguardo vedasi Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4901 del 17/05/2023 n. 4901).
* La circolazione nelle rotatorie non è normata specificatamente ne dal C.d.S. ne' dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e, per tale motivo, è regolata dalle regole generali relative alla segnaletica verticale ed orizzontale e dalle norme di comportamento. Per tale motivo la precedenza a sinistra per chi si immette nella rotatoria non può essere intesa come una regola e pertanto, in mancanza di adeguata segnaletica, i conducenti che impegnano la rotatoria devono attenersi alla regola generale della precedenza a destra.
* Alla luce del fatto che la circolazione è definita "... il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada", è plausibile affermare che la sosta in pubblica via, in assenza del conducente (o trasgressore) di un veicolo gravato da fermo fiscale, in violazione al disposto contenuto nell'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (e sanzionato ai sensi dell'art. 214, comma 8 del C.d.S.), il verbale di contestazione va notificato all'obbligato in solido.

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 4901 del 17/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 3 del Codice della Strada - Golfo di fermata e Drop off - Il golfo di fermata, normato dall'art. 3, comma 1, n. 24 del C.d.S., è destinato alla fermata dei veicoli per il tempo necessario alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri e/o di carico e scarico delle merci, e solo per motivi di interesse pubblico non previsto a vantaggio di esercizi privati, contrariamente al drop off, neanche normato dal C.d.S., che necessita del rilascio della concessione in quanto attribuisce l'uso esclusivo di suolo pubblico a determinate attività, solitamente alberghi e ristoranti, per la movimentazione di oggetti e persone.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5078 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità - Definizione e classificazione delle strade - Una strada sulla quale è tracciata una doppia linea continua non può essere classificata come strada urbana "a scorrimento veloce", e rientrare tra quelle comprese nel provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare legittimamente apparecchiature fisse automatiche per la rilevazione elettronica della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, poiché detto provvedimento può includere soltanto quelle strade con caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce", e quindi a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, e mai da doppia linea continua, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4192 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 4 e 13 del Codice della Strada - Canoni concessori - Pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale - Soggetto legittimato alla richiesta - Il soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato di un Comune con popolazione non superiore ai ventimila abitanti non è l'ANAS s.p.a., bensì il Comune.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 1805 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Infrazione - Rilevazione eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica - Strada extraurbana secondaria - Banchina - Caratteristiche strutturali - In tema di rilevazione della velocità eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica su strada extraurbana secondaria, la banchina, per la quale non è prevista una misura minima, si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata; ne deriva che non può essere considerato parte della banchina lo spazio più esterno del ciglio interno della cunetta, ove presente, o del ciglio superiore della scarpata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1347 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 142 e 201 del Codice della Strada - Velocità - Postazione fissa di rilevamento a distanza - Installazione su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento - Caratteristiche Banchina - Larghezza minima - Assolvimento della funzione - I requisiti per considerare tale una strada urbana di scorrimento, oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna delle quali con almeno due corsie di marcia, il marciapiede e le aree di sosta, anche la banchina pavimentata a destra la cui larghezza, anche se la norma non ne prevede una minima, deve essere tale da consentire il passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza ed assolvere a tale funzioni.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1050 del 16/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 3 e 38 del Codice della Strada - Definizioni stradali e di traffico - Passo carrabile - Requisiti normativi - La nozione normativa di "passo carrabile", al di là dei requisiti contenuti nelle norme del C.d.S. e del relativo regolamento, non interferiscono ai fini dell'applicazione della TOSAP, e comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private e la sottrazione del suolo all'uso pubblico è legata al passaggio sul marciapiede e sull'area antistante con immancabile ed inevitabile limitazione, nel momento del passaggio, dell'uso normale di quello spazio pubblico da parte della generalità dei cittadini.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37851 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 6, 7 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Veicolo in sosta - Anche quando il veicolo è alloccato in area privata senza dimostrare che il tratto di strada fosse privato ed inibito al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione e, pertanto, vige l'obbligo della copertura assicurativa per il veicolo che, per quanto in sosta, potrebbe essere coinvolto in sinistri stradali o essere causa o concausa degli stessi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 33045 del 09/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 40, 146 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Sosta - Principio di tipicità delle sanzioni - La sosta vietata di un veicolo ove è presente segnaletica orizzontale con linea continua è sanzionabile ai sensi dell'art. 40 del C.d.S. e non con l'art. 157 stesso codice, che sanziona la sosta fuori dall'area destinata al parcheggio, poichè tale norma si riferisce esplicitamente alle violazioni della segnaletica consumate negli spazi appositamente destinati alla sosta e non ad ogni altra area esterna sottratta alla medesima destinazione.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9690 del 04/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3 e 27 del Codice della Strada - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni - Definizioni stradali e di traffico - Interramento di condutture - Imposizione del canone non ricognitorio - L'art. 27 del Codice della Strada fonda la legittimità dell'imposizione del canone "non ricognitorio" su un provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'uso singolare della risorsa pubblica, e pertanto è considerato una prestazione patrimoniale che si applica in correlazione con l'uso singolare della risorsa stradale quale "superficie compresa entro i confini stradali", comprensiva della carreggiata e delle fasce di pertinenza. A dette occupazioni, finalizzate all'interramento di condutture, non si applica il canone ricognitorio in quanto trattasi di una modalità di utilizzo della sede stradale che non preclude ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica, limitandosi alla presenza nel sottosuolo dell'infrastruttura di servizio a rete.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 27572 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Circolazione in area privata o destinata ad uso pubblico - Applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria per la RCA - Risarcimento - Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24015 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40, 188 e 198 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - La norma conferisce all'invalido il diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale, nelle zone urbane a traffico limitato, aree pedonali urbane e corsie riservate ai mezzi pubblici col solo onere di esporre il contrassegno invalidi indicante la destinazione del mezzo al servizio della persona disabile; l'esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale quale la preventiva registrazione o comunicazione della targa al competente ufficio, poiché risulterebbe errato dal punto di vista giuridico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 5, ordinanza numero 21714 del 08/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 3 del Codice della Strada - Passo carrabile ed accesso "a raso" - Tassazione - Dal sistema di tassazione comunale dei passi carrabili, che il D.Lgs. n. 507 del 1993 definisce manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, sono esclusi solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada poiché mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l'interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 18560 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Strada extraurbana secondaria - Decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo - Indicazione nel verbale di contestazione - La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione per eccesso di velocità differita rilevato sulle strade extraurbane principali integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio solo quando è utilizzata una postazione fissa ed automatica e non quando questa è gestita direttamente dagli agenti di polizia nella loro piena disponibilità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9069 del 21/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3 e 38 del Codice della Strada - Regolamenti e delibere condominiali - Assegnazione individuale e nominativa dei posti auto compresi nell'area del condominio adibita a parcheggio - Il regolamento di condominio o una deliberazione condominiale approvata dall'assemblea non possono validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino che usi la cosa comune "animo domini" della relativa proprietà a titolo di usucapione attraverso l'esercizio del possesso esclusivo dell'area.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 8226 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40 e 188 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - Il contrassegno invalidi, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 2667 del 28/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 3, 14, 37 e 38 del Codice della Strada - Incidente stradale per buca - Conducente di velocipede che impegna zona pedonale esterna alla pista ciclabile - Regime giuridico dell'area teatro del sinistro - In via di principio e salvo diversa segnalazione, le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, salva la possibilità per i comuni di introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 8620 del 29/04/2015
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Autocarro gru munito di braccio elevatore - Concetto di circolazione stradale - Operatività della garanzia per la R.C.A. del veicolo - Attività speciali di carico e scarico - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 316 del 09/01/2009
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Impiego del meccanismo di sollevamento installato su una macchina operatrice nell'ambito di un'operazione industriale - Ribaltamento dovuto alla mancanza di adeguato appoggio al suolo - Operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura - Fasi della circolazione - Nella L. n. 990 del 1969, il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un'autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 7709 del 19/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 3, 22, 38, 39 e 158 del Codice della Strada - Segnaletica verticale di prescrizione - Estremi ordinanza sul retro - Mancanza - La mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione degli estremi della ordinanza di apposizione, imposta dal regolamento del C.d.S. non determina la illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare, salvo per i segnali di passo carrabile per i quali la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

 

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