Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 13285 del 7 giugno 2007

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 13285 del 07/06/2007
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 159 del Codice della Strada - Accesso in Z.T.L. - Divieto di sosta - Avaria del veicolo - Non è sanzionabile il conducente che, a causa di un'improvvisa avaria meccanica del veicolo lascia lo stesso in sosta vietata, in orario diverso da quello ove vige il divieto, in Zona a Traffico Limitato e dimostra di essersi immediatamente adoperato ed aver richiesto l'intervento sul posto del carro attrezzi, giunto molte ore dopo, per trasportare il veicolo presso una officina.


RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Terni in data 20.06.02 N. P. propose opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., così come richiamati dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, al verbale n. 24407 dell'11.12.01 redatto da agente in forza al Comando di polizia municipale del Comune di Terni, stante l'accertata violazione a suo carico degli artt. 7 e 158 C.d.S., quale intestatario della carta di circolazione dell'autovettura tg. (OMISSIS).

Assumeva la ricorrente che mentre percorreva via delle (OMISSIS) alle ore 12,30 circa l'autovettura, causa un guasto meccanico si spegneva e, pertanto, dopo aver chiesto telefonicamente l'intervento di un meccanico la posteggiava e si allontanava dal posto. Precisava, inoltre, la N. che il transito in detta via è consentito sino alle ore 13 e che solo in seguito aveva appreso che il meccanico era intervenuto alle 19 Si costituiva il Comune di Terni contestando la fondatezza dei proposto ricorso.

Il Giudice adito, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 1288/2002 del 29 novembre 2002, accoglieva l'opposizione.

Per la cassazione di tale decisione il Comune di Terni proponeva ricorso sulla base di due motivi.

N. P. non ha preso parte al giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il Comune denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost. (obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), comma 6; dell'art. 132 c.p.c., comma 2, (contenuto della sentenza;obbligo di concisa motivazione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione"); dell'art. 311 c.p.c. (che si rinvia per quanto attiene al procedimento davanti al Giudice di Pace alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" e si duole che la sentenza, pur accogliendo l'opposizione, "ha omesso ogni argomentazione che consenta di ripercorrere l'iter logico seguito dal giudicante a sostegno dell'adottata decisione.".

Con il secondo motivo il Comune denuncia "violazione e/o errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 9, art. 158, comma 2 (transito e sosta nella z.t.l. in assenza di titolo a ciò abilitante) e art. 159, comma 1, lett. B (rimozione e blocco dei veicoli), del art. 3 (elemento soggettivo) e art. 4 (cause di esclusione della responsabilità" L. n. 689 del 1981, nell'art. 45 c.p. (caso fortuito e/o forza maggiore); dell'art. 99 c.p.c. (principio della domanda) degli artt. 2697 c.c. (onere della prova ) comma 1 e 2, art. 2699 c.c. (atto pubblico) e art. 2700 c.c. (efficacia dell'atto pubblico) c.c. dell'art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6 (giudizio di opposizione - potere di disporre di ufficio mezzi di prova necessari) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa pronuncia su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" e si duole che la sentenza abbia acriticamente accolto l'opposizione "dando credito alle indimostrate affermazioni di parte opponente".

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione e non meritano accoglimento in relazione alle formulate censure.

Invero il giudice del merito, che ha l'obbligo di indicare gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, ma non quello di prendere in esame e confutare tutte le altre risultanze processuali ha ritenuto che, l'improvvisa avaria dell'autovettura su di una strada non interessata da divieto di sosta al momento del guasto, e la tempestiva chiamata del carro attrezzi (cfr. dichiarazione scritta del M. L. titolare dell'officina), legittimavano l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale, essendosi la ricorrente limitata a fermare l'auto, dopo il guasto della stessa, in un punto che non costituiva grave intralcio o pericolo alla circolazione stradale, come si può agevolmente dedurre dalla circostanza che la violazione fu accertata dopo oltre sei ore da quando si era verificata l'avaria. Sul che occorre anche aggiungere che la censura appare colpire piuttosto la ricostruzione dei fatti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, se logicamente motivato, come nel caso in esame, piuttosto che l'iter formativo del convincimento del giudice con la conseguenza che nella specie il ricorso concretizza un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice stesso, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto estranea, come già precisato, alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità.

Non senza considerare poi che soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nel caso di specie, da un riferimento logico e coerente a quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, (avaria dell'autovettura e ritardo, nonostante la tempestività della telefonata, dell'intervento del meccanico).

Ugualmente infondato è l'altro profilo della censura che, a ben vedere, non riguarda la dedotta violazione delle norme indicate nel secondo motivo, ma concerne la valutazione delle prove, argomento che attiene ad eventuale vizio di motivazione, del quale si è già trattato nell'esame delle precedenti censure e basta qui richiamarlo.

Per quanto sin qui rilevato, nessuno degli esaminati motivi merita accoglimento ed il ricorso va respinto. Nulla per le spese non avendo la N. preso parte al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2007.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale