CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 198 CdS
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
   2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

 

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OSSERVAZIONI

* La manovra di sorpasso da parte di un veicolo che oltrepassa la striscia longitudinale continua, a prescindere se singola o doppia, viola il precetto contenuto nell'art. 40, comma 8 del C.d.S. sanzionato dall'art. 146, comma 2 del C.d.S.. Detta violazione concorre, in caso di contromano (anche nel solo caso che veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, semplicemente invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia), con quella prevista dall'art. 143, comma 11 o comma 12 del C.d.S. (se in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 198 dello stesso C.d.S..
 Quando, invece, la manovra vietata di sorpasso si realizza all'interno dello spazio delineato dal segnale orizzontale di circolazione indicato, trova applicazione la sola violazione di una delle ipotesi contenute nell'art. 148 del C.d.S..

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24015 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40, 188 e 198 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - La norma conferisce all'invalido il diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale, nelle zone urbane a traffico limitato, aree pedonali urbane e corsie riservate ai mezzi pubblici col solo onere di esporre il contrassegno invalidi indicante la destinazione del mezzo al servizio della persona disabile; l'esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale quale la preventiva registrazione o comunicazione della targa al competente ufficio, poiché risulterebbe errato dal punto di vista giuridico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 7704 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 142, 198 e 201 del Codice della Strada - Medesime infrazioni ripetute a distanza di giorni - La circostanza che l'amministrazione abbia notificato ripetute infrazioni attinenti la stessa violazione nella medesima località il cui primo verbale risulta notificato dopo le successive violazioni non può essere motivo di accoglimento dell'opposizione alla luce del fatto che la conoscenza o conoscibilità da parte del trasgressore delle prescrizioni impositive del limite di velocità in base alla segnaletica non dipende dalla notifica delle singole violazioni secondo un ordine cronologico predeterminato ed obbligatorio.

 

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