CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 6 CdS
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

(Vedi art. 6 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 7 e art. 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
   1-bis. (5) Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.
    1-ter. (5) L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.
    1-quater. (5) Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
    1-quinquies. (5) Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.

   2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
   3. (1)
   4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
      a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
      b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (4);
      c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
      d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
      e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
      f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
      f-bis) (2)
   5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
      a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
      b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
      c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
      d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.
      e) (3)
   6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
   7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
   8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
   9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
   10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
   11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.
   14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
   15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

 

(1) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 893, del DLG 15.03.2010 n. 66.
(2) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 8, comma 9-quater, del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito nella Legge 17.12.2012, n. 221 e poi soppressa dall'art. 1, comma 223, lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228.
(3) Lettera abrogata dall'art. 2268, comma 893, del DLG 15.03.2010 n. 66.
(4) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(5) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.08.2023, n. 103.

 

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OSSERVAZIONI

* A differenza degli pneumatici tradizionali, montati previa ordinanza dell'ente proprietario della strada durante il periodo che va dal 15 aprile al 15 novembre, quelli invernali - contrassegnati con la sigla M+S (oppure M&S, M-S, M/S, M.S) posta sul fianco del pneumatico stesso - non hanno restrizioni di carattere temporale e possono essere montati anche durante tutti i mesi dell'anno, purché i parametri siano gli stessi di quelli annotati sulla carta di circolazione.
* In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.
* La tracciatura di un attraversamento pedonale (e l'apposizione della segnaletica verticale indicante la presenza) su di un tratto di strada provinciale ricadente all'interno del centro abitato non è ricompreso tra i provvedimenti elencati all'art. 6, comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) del C.d.S. per i quali è richiesto il parere dell'ente proprietario della strada (richiamato espressamente dall'art. 7, comma 3 dello stesso C.d.S.).
 A tale proposito, però, è bene precisare che lo stesso art. 7, comma 3 del C.d.S. richiamato recita che "I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" lascia credere che il parere debba essere richiesto, ma non è vincolante.
* Ad esclusione delle ipotesi di violazione contenute nell'art. 6, commi 1 e 14 e nell'art. 7, comma 15 del C.d.S., per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria si applica ogni ventiquattro ore, per le restanti ipotesi di violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria si applica per ciascun giorno di calendario.
* L'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione non sportiva interessate una strada o parte di essa non può essere rilasciata dall'ente proprietario della strada, ma deve essere rilasciata dal competente Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.d.S., e gli organizzatori della manifestazione non sportiva non possono istituire un servizio di vigilanza al fine di agevolare circolazione stradale lungo il tratto interessato, che deve essere sempre espletato da personale di polizia stradale (art. 12 del C.d.S.).
* In tutti i casi in cui, per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari i soli provvedimenti che stabiliscono obblighi, divieti e limitazioni attraverso il posizionamento di apposita segnaletica verticale, è necessaria un'apposita ordinanza come prescritto dall'art. 5, comma 3 del C.d.S..
* In base al principio di carattere generale contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2417 del 31/01/2018, è ritenuto valido l'accertamento della violazione del divieto di sosta anche quando sia visibile solo la segnaletica verticale o solo quella orizzontale, considerato che l'attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
* Nella località in cui vige il divieto di sosta per la pulizia della strada, come da apposita segnaletica verticale, la sosta del veicolo al servizio delle persone invalide che espone apposto contrassegno (anche se trovasi nell'apposito stallo) è consentita solo se l'ordinanza con la quali il divieto è imposto lo indichi espressamente.
In caso contrario il divieto è esteso anche a questa categoria di veicoli.
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.
* Avverso il preavviso di accertamento di violazione (c.d. "sosta") non è ammesso ricorso ne al prefetto ne' al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Qualora il preavviso di accertamento di violazione presenti uno o più vizi insanabili, questi può essere annullato in autotutela dall’Ufficio dell'organo procedente.
* La normativa vigente (Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/STRAD/1/35611/.U/2022 del 27.10.2022 - Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, 01 e 02). Catene da neve in tessuto) concede ai veicoli di categorie M1, N1, O1 e O2, in alternativa alle tradizionali "catene da neve metalliche", anche la possibilità di utilizzare le cosiddette "calze da neve" in virtù della nuova norma UNI EN 16662- 1:2020 di recepimento della norma EN 16662- 1:2020 con la quale sono state fornite specifiche tecniche sui requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità per i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici omologati. La stessa circolare fornisce nuove indicazioni operative riassunte nella scheda ad essa allegata.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 5124 del 27/02/2024
Circolazione Stradale - Art. 6 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative - Circolazione senza autorizzazione nell'area aeroportuale rientrante nel territorio di altro Comune - Competenza territoriale - Il criterio della competenza territoriale non è rinvenibile solo nel territorio del comune cui appartiene l'area aeroportuale, ma si estende necessariamente all'intera estensione della stessa nel caso in cui la suddetta area aeroportuale comprenda più comuni. La speciale competenza attribuita dal c.d.s. all'autorità aeroportuale in materia di circolazione stradale all'interno dell'area di competenza comporta che, nel caso in cui essa ricada su più comuni, la predetta autorità possa avvalersi ai fini dell'espletamento del servizio di polizia e dell'accertamento delle violazioni, in coordinamento con i comuni interessati, di tutti i corpi di polizia municipale dei diversi comuni.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37851 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 6, 7 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Veicolo in sosta - Anche quando il veicolo è alloccato in area privata senza dimostrare che il tratto di strada fosse privato ed inibito al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione e, pertanto, vige l'obbligo della copertura assicurativa per il veicolo che, per quanto in sosta, potrebbe essere coinvolto in sinistri stradali o essere causa o concausa degli stessi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4927 del 15/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157 e 158 del Codice della Strada - Divieto di sosta e di fermata dei veicoli - Esercizio del meretricio esercitato su pubblica via - L'adozione dell'ordinanza sindacale da parte del Sindaco apparentemente finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli per vietare il meretricio sessuale con estensione ed in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune costituisce un eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata normativa del C.d.S., emesso un provvedimento riguardante, invece, l'ordine pubblico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 5663 del 20/03/2015
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 38 e 39 del Codice della Strada - Lavori stradali - Divieto temporaneo di sosta - Termini per l'apposizione segnaletica - In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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