CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 CdS
Definizione e classificazione delle strade

(Vedi art. 2, art. 3 e art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

Leggi qui il breve commento all’articolo 2 del Codice della strada

 

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

E-bis - Strade urbane ciclabili;

F - Strade locali;

F-bis - Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine.
Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi.
Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

E-bis - STRADA URBANA CICLABILE: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi. (1)

F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis - ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza vulnerabile della strada. (2)

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Periodo abrogato. (3)

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento.
Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle strade previsto dall’articolo 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare.

 

(1) Lettera sostituita dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

(2) La parola «debole» è stata sostituita dalla parola «vulnerabile» dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

(3) Il periodo relativo alle strade militari è stato abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La disciplina è ora richiamata dal comma 10-bis.

AVVERTENZA: il testo della norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per l’applicazione occorre verificare il testo vigente e le fonti ufficiali.

 

Breve commento all’articolo 2 del Codice della strada

L’articolo 2 definisce la strada e costruisce due sistemi distinti di classificazione. Il primo, tecnico e funzionale, distingue le categorie A, B, C, D, E, E-bis, F e F-bis in base alle caratteristiche minime dell’infrastruttura. Il secondo, amministrativo, individua strade statali, regionali, provinciali e comunali in relazione all’uso, ai collegamenti serviti e all’ente proprietario.

Ai fini del Codice, la strada è un’area ad uso pubblico destinata alla circolazione. È quindi decisiva la destinazione concreta al pubblico transito, non la sola titolarità catastale o civilistica del bene. Anche un’area privata può essere soggetta alle norme sulla circolazione quando sia stabilmente accessibile a una collettività indeterminata; viceversa, la mera possibilità materiale di accesso non basta se il proprietario conserva ed esercita un effettivo potere di esclusione.

La classificazione tecnico-funzionale richiede la presenza effettiva di tutti gli elementi minimi stabiliti dal comma 3. Denominazione, proprietà, inserimento negli elenchi amministrativi o provvedimento prefettizio non possono sostituire i requisiti strutturali quando una disciplina speciale presuppone una determinata categoria di strada.

Autostrade e strade extraurbane principali richiedono carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, almeno due corsie per carreggiata, assenza di intersezioni a raso e specifiche dotazioni. La diversa configurazione temporanea imposta da lavori non determina automaticamente la perdita della classificazione originaria e non elimina le regole di particolare rigore previste per l’infrastruttura.

La strada extraurbana secondaria deve avere un’unica carreggiata, almeno una corsia per senso di marcia e banchine. La giurisprudenza collega alla banchina non soltanto una collocazione esterna alla carreggiata, ma un’idoneità funzionale concreta. Questo accertamento assume rilievo soprattutto per l’installazione e l’utilizzazione delle postazioni fisse automatiche di rilevazione della velocità.

La strada urbana di scorrimento richiede carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, almeno due corsie di marcia per ciascuna carreggiata, banchina pavimentata a destra, marciapiedi e aree di sosta estranee alla carreggiata. Una doppia linea continua non equivale allo spartitraffico richiesto dalla norma.

La strada urbana ciclabile, ridefinita dalla legge n. 177/2024, è una strada urbana ad unica carreggiata, con limite non superiore a 30 km/h, apposita segnaletica verticale e priorità per i velocipedi. La presenza del solo limite di velocità o di infrastrutture ciclabili non basta a conferirle tale classificazione.

L’itinerario ciclopedonale è una strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da sicurezza intrinseca per l’utenza vulnerabile. La prevalenza della funzione ciclopedonale non coincide necessariamente con l’interdizione assoluta di ogni veicolo, che dipende dalla disciplina e dalla segnaletica concretamente adottate.

La classificazione amministrativa individua l’ente proprietario e incide su poteri, autorizzazioni, manutenzione e responsabilità. Nei centri abitati le strade urbane sono in linea generale comunali, con l’eccezione dei tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Classificazione, delimitazione del centro abitato e proprietà non devono essere confuse. Una strada può appartenere amministrativamente a un ente e trovarsi nel territorio di un altro; la natura statale o provinciale non esclude i poteri di accertamento degli organi di polizia stradale competenti per territorio, mentre i poteri di regolazione spettano all’autorità individuata dalla specifica disposizione.

I commi 8 e 9 disciplinano classificazione e declassificazione amministrativa, con iscrizione nell’Archivio nazionale delle strade. Le procedure regolamentari sono contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento. Il mutamento dell’uso o della funzione non può essere desunto informalmente, ma richiede il provvedimento dell’autorità competente quando previsto.

AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di studio. Per l’attività operativa occorre verificare il testo vigente, gli atti del singolo procedimento e le fonti ufficiali applicabili.

OSSERVAZIONI

 

Uso pubblico e proprietà privata

L’uso pubblico è una condizione concreta e non coincide necessariamente con la proprietà pubblica. Devono essere verificati accessibilità, destinazione, presenza di barriere o controlli, segnaletica, categorie ammesse e possibilità giuridica ed effettiva del titolare di escludere i terzi. Non è corretto affermare che ogni strada privata priva di segnaletica sia automaticamente aperta all’uso pubblico.

Aree private aperte alla circolazione

Parcheggi di esercizi commerciali, aree di distribuzione carburanti e altri spazi privati possono essere equiparati alle strade quando siano destinati alla circolazione di un numero indeterminato di utenti. La Corte di Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 25466 del 30 agosto 2023, ai fini assicurativi, ha ricondotto alle aree equiparate ogni spazio nel quale il veicolo possa essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale.

Classificazione formale e requisiti effettivi

Quando l’applicazione di una norma dipende dalla categoria tecnico-funzionale della strada, il provvedimento amministrativo o la denominazione non sono sufficienti se mancano le caratteristiche minime del comma 3. La Corte di Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 23121 del 13 luglio 2026, ha ribadito tale principio per una strada extraurbana secondaria interessata da controllo automatico della velocità.

Banchina e strada extraurbana secondaria

La banchina deve trovarsi all’interno della sede stradale e all’esterno della carreggiata ed essere concretamente idonea alla propria funzione. Una fascia di larghezza minima, ostruita o inutilizzabile non integra necessariamente il requisito richiesto dalla lettera C. Nel sopralluogo devono essere documentati larghezza, continuità, ostacoli, guard rail, cunette e possibilità di utilizzazione.

Strada urbana di scorrimento

Per la categoria D devono sussistere congiuntamente carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, almeno due corsie per ciascuna carreggiata, banchina pavimentata a destra, marciapiedi e aree di sosta esterne. La Corte di Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 5078 del 17 febbraio 2023, ha escluso che una doppia linea continua possa sostituire lo spartitraffico.

Autostrada e assetto temporaneo per lavori

La predisposizione temporanea di un doppio senso su una carreggiata autostradale non muta di per sé la classificazione dell’infrastruttura. La Corte di Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 11507 del 28 aprile 2026, ha confermato l’applicazione del divieto di inversione anche nella configurazione provvisoria determinata dai lavori.

Strada urbana ciclabile

Dopo la legge n. 177/2024 la strada urbana ciclabile richiede un’unica carreggiata, limite non superiore a 30 km/h, apposita segnaletica verticale e priorità per i velocipedi. Questi elementi devono risultare congiuntamente; non sono sufficienti la presenza di una corsia ciclabile, il solo limite di 30 km/h o una generica vocazione ciclabile dell’area.

Classificazione amministrativa e centro abitato

La natura statale, regionale, provinciale o comunale dipende dai collegamenti svolti e dai provvedimenti di classificazione. Nei centri abitati occorre verificare la popolazione del comune, non quella della singola frazione. L’individuazione dell’ente proprietario incide su manutenzione, autorizzazioni e poteri di regolazione, ma non coincide con la competenza territoriale degli organi di polizia stradale.

Regolazione della velocità sulla strada provinciale

Il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5244 del 29 maggio 2023, ha chiarito che sul tratto provinciale extraurbano non compreso nel centro abitato il potere di imporre un limite inferiore spetta alla Provincia quale ente proprietario, non al Comune nel cui territorio ricade la strada.

Strade vicinali

Le strade vicinali sono assimilate alle comunali ai fini del Codice. Tale assimilazione non trasferisce automaticamente al Comune la proprietà privata, ma l’uso pubblico può fondare poteri e obblighi di vigilanza e manutenzione. La Corte di Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 8879 del 29 marzo 2023, ha collegato la responsabilità per custodia all’inserimento della strada privata tra quelle adibite al pubblico transito.

Navetta turistica

La navetta turistica è disciplinata dal decreto ministeriale 9 ottobre 2015, n. 193 quale veicolo atipico destinato a itinerari turistici predefiniti e autorizzati. La materia attiene alla classificazione del veicolo e alle condizioni dell’itinerario; non modifica le categorie stradali dell’articolo 2. L’attuale duplicazione della medesima osservazione deve essere eliminata.

Blocco stradale

La disciplina penale del blocco stradale è autonoma rispetto alla classificazione tecnico-funzionale dell’articolo 2. La qualificazione dell’area e la sua destinazione alla libera circolazione possono costituire elementi del fatto, ma la responsabilità deve essere verificata secondo la specifica norma incriminatrice vigente e i relativi elementi soggettivi e oggettivi.

Assenza di sanzione autonoma

L’articolo 2 non contiene una fattispecie sanzionatoria. La categoria della strada costituisce il presupposto per l’applicazione di altre disposizioni, tra cui quelle su velocità, circolazione, segnaletica, pubblicità, autorizzazioni e controlli automatici. Il verbale deve indicare la norma precettiva violata e descrivere gli elementi della classificazione rilevanti nel caso concreto.

AVVERTENZA: le osservazioni hanno finalità di orientamento operativo e non sostituiscono la consultazione delle fonti ufficiali, della prassi aggiornata e degli atti del singolo procedimento.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23121 del 13/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 2 e 142 Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Limiti di velocità - Rilevazione della velocità senza obbligo di contestazione immediata con installazione di postazione fissa automatica - Strada come extraurbana secondaria - Banchina - Requisiti strutturali -  Ai fini della legittima installazione di postazioni fisse di rilevazione della velocità senza obbligo di contestazione immediata, la classificazione di una strada come extraurbana secondaria non può fondarsi sul solo decreto prefettizio, ma richiede l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti strutturali previsti dall'art. 2, comma 3, lett. C), C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16342 del 06/05/2026
Circolazione stradale - Artt. 1 e 2 Codice della Strada - Principi generali - Definizioni stradali e di traffico - Luogo aperto al pubblico - Accessibilità a una pluralità indeterminata di soggetti - Ai fini dell'applicazione delle norme sulla circolazione, un luogo aperto al pubblico rileva la concreta destinazione dell'area, indipendentemente dalla proprietà, quando essa sia accessibile a un numero indeterminato di persone, anche a determinate condizioni, senza legittima possibilità di esclusione da parte di chi vi esercita un potere di fatto o di diritto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11507 del 28/04/2026
Circolazione stradale - Art. 2 e 176 del Codice della Strada - Guida in autostrada - Temporaneo doppio senso di marcia per lavori - Inversione di marcia all’interno della carreggiata divisa da segnacorsia retrattili - Illecita condotta - Irrilevanza della diversa configurazione contingente del tratto - Integra la violazione il comportamento del conducente che, anche su carreggiata autostradale provvisoriamente adibita a doppio senso, inverte la marcia tra corsie separate da segnaletica, permanendo la qualificazione di autostrada ex art. 2 c.d.s. e l’elevata pericolosità della manovra.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8805 del 08/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 11, 12 e 142 C.d.S. e art. 13 L. n. 689/1981 - Superamento limiti di velocità - Accertamento con autovelox - Polizia municipale - Competenza territoriale - Accertamento su strade statali - In tema di accertamento di violazioni al codice della strada, gli agenti di polizia municipale, quali organi di polizia giudiziaria ed a prescindere dalla natura o proprietà della strada interessata, esercitano legittimamente i poteri accertativi sull’intero territorio comunale, con la conseguenza che è irrilevante la classificazione del tracciato (anche se statale o extraurbano), non incidendo sulla competenza dell’organo accertatore, purché l’infrazione sia avvenuta entro i limiti territoriali del Comune.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 25466 del 30/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 193 del Codice della Strada - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi - Concetto di circolazione su strade di uso pubblico ed a queste equiparate - I veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, ove per "circolazione su aree equiparate alle strade" va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo può essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5244 del 29/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Tratto di strada extraurbana non interessante il centro abitato - Attribuzione della potestà di regolazione della velocità - Competenze - Sul tratto di strada provinciale extraurbana secondaria ricompreso nel territorio comunale, ma non interessante il centro abitato, il C.d.S. fissa il limite massimo di velocità in 90 km/h e la potestà di regolazione della velocità è attribuita alla sola Provincia che, previa idonea segnalazione ed in caso di specifiche e speciali esigenze di circolazione, ha il potere di stabilire limiti massimi di velocità inferiori per singole tratte, mentre il Comune nel cui territorio è posta la tratta di viabilità extraurbana interessata non possiede alcuna potestà di regolazione della stessa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 8879 del 29/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 193 del Codice della Strada - Strade vicinali - Proprietà privata - Incidente o lesioni - Responsabilità per custodia - In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite tra le strade adibite a pubblico transito in quanto, per il C.d.S., è rilevante la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà e, conseguentemente, è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5078 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità - Definizione e classificazione delle strade - Una strada sulla quale è tracciata una doppia linea continua non può essere classificata come strada urbana "a scorrimento veloce", e rientrare tra quelle comprese nel provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare legittimamente apparecchiature fisse automatiche per la rilevazione elettronica della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, poiché detto provvedimento può includere soltanto quelle strade con caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce", e quindi a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, e mai da doppia linea continua, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4192 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 4 e 13 del Codice della Strada - Canoni concessori - Pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale - Soggetto legittimato alla richiesta - Il soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato di un Comune con popolazione non superiore ai ventimila abitanti non è l'ANAS s.p.a., bensì il Comune.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3144 del 02/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 14 del Codice della Strada - Caduta di pedone - Anomalia stradale - Responsabilità e risarcimento - Definizione e classificazione delle strade - Ente proprietario della strada - Individuazione - In tema di responsabilità per i danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade, laddove si tratti di individuare l'ente proprietario della strada tenuto alla manutenzione dei tratti stradali e provinciali interni all'abitato di interesse ed inclusa nel centro abitato di un Comune, non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune, e non la singola frazione, abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 1805 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Infrazione - Rilevazione eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica - Strada extraurbana secondaria - Banchina - Caratteristiche strutturali - In tema di rilevazione della velocità eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica su strada extraurbana secondaria, la banchina, per la quale non è prevista una misura minima, si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata; ne deriva che non può essere considerato parte della banchina lo spazio più esterno del ciglio interno della cunetta, ove presente, o del ciglio superiore della scarpata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1506 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 11, 12 e 23 del Codice della Strada - Pubblicità sulle strade - Collocazione abusiva di un cartello pubblicitario - Strada non comunale - Competenze - E' legittima la contestazione relativa alla collocazione di un cartello pubblicitario, in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, da parte degli agenti della Polizia Municipale nonostante che la strada, sebbene di proprietà non comunale, sia ubicata all'interno del territorio del Comune.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1347 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 142 e 201 del Codice della Strada - Velocità - Postazione fissa di rilevamento a distanza - Installazione su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento - Caratteristiche Banchina - Larghezza minima - Assolvimento della funzione - I requisiti per considerare tale una strada urbana di scorrimento, oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna delle quali con almeno due corsie di marcia, il marciapiede e le aree di sosta, anche la banchina pavimentata a destra la cui larghezza, anche se la norma non ne prevede una minima, deve essere tale da consentire il passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza ed assolvere a tale funzioni.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37851 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 6, 7 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Veicolo in sosta - Anche quando il veicolo è alloccato in area privata senza dimostrare che il tratto di strada fosse privato ed inibito al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione e, pertanto, vige l'obbligo della copertura assicurativa per il veicolo che, per quanto in sosta, potrebbe essere coinvolto in sinistri stradali o essere causa o concausa degli stessi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 27572 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Circolazione in area privata o destinata ad uso pubblico - Applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria per la RCA - Risarcimento - Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 18560 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Strada extraurbana secondaria - Decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo - Indicazione nel verbale di contestazione - La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione per eccesso di velocità differita rilevato sulle strade extraurbane principali integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio solo quando è utilizzata una postazione fissa ed automatica e non quando questa è gestita direttamente dagli agenti di polizia nella loro piena disponibilità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 9610 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 14 del Codice della Strada e art. 2051 C.C. - Autostrade - Sinistro causato da un cane repentinamente immessosi sulla carreggiata del tratto autostradale - Responsabilità - Nesso di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia - Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, il luogo dell'incidente distante meno di un chilometro dallo svincolo autostradale e la mancanza di recinzione all'altezza dello stesso svincolo non è sufficiente a vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c. la società di gestione autostradale, la quale deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale sia stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 5111 del 03/03/2011
Circolazione Stradale - Artt. 2, 24 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate - Aree di servizio - Sinistro stradale - Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti.

 

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