CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 157 CdS
Arresto, fermata e sosta dei veicoli

(Vedi art. 157 del Prontuario del Codice della strada)

(Vedi art. 351 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada e art. 352 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 157 del Codice della strada

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223,00 a euro 444,00. (1)

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. (2)

 

Note

(1) Il comma 7-bis è stato inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. La formulazione vigente è stata modificata dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120. L'importo è stato aggiornato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 31 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021.

(2) L'importo del comma 8 è stato aggiornato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2018, con effetto dal 1° gennaio 2019.

 

Breve commento all'articolo 157 del Codice della strada

L'articolo 157 svolge una funzione definitoria e operativa centrale nella disciplina della circolazione. La distinzione tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza non dipende soltanto dalla durata materiale dell'interruzione, ma dalla causa, dalla finalità e dal comportamento del conducente. L'arresto è imposto dalle esigenze della circolazione, come la coda o il semaforo rosso; la fermata è volontaria, brevissima e richiede che il conducente resti presente e pronto a ripartire; la sosta si protrae nel tempo e consente l'allontanamento; la sosta di emergenza presuppone l'inutilizzabilità del veicolo o un malessere. Questa qualificazione determina quale precetto possa essere applicato e impedisce di trasformare in “fermata” una sospensione prolungata o intralciante soltanto perché il conducente è rimasto a bordo.

Il comma 2 detta la regola generale di collocazione vicino al margine destro, parallelamente e secondo il senso di marcia, salva una diversa segnalazione e la disciplina speciale del senso unico urbano. In assenza di marciapiede rialzato deve restare ai pedoni uno spazio non inferiore a un metro. Fuori dei centri abitati opera una regola più rigorosa: fermata e sosta devono avvenire fuori della carreggiata, senza occupare le piste per velocipedi e, salvo specifica segnalazione, le banchine. Se ciò non è possibile, il veicolo va disposto quanto più vicino al margine destro; sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è comunque vietata. Tali prescrizioni vanno coordinate con i divieti speciali dell'articolo 158 CdS e con l'eventuale rimozione prevista dall'articolo 159 CdS.

La disciplina delle aree organizzate e della sosta a tempo tutela l'ordinato utilizzo dello spazio pubblico. Il comma 5 impone di rispettare il modo di collocazione indicato dalla segnaletica; il comma 6 richiede di rendere visibile l'orario iniziale e di azionare il dispositivo di controllo quando esistente. Il precetto non autorizza ricostruzioni presuntive svincolate dai fatti: l'operatore deve verificare la segnaletica, il dispositivo imposto, la sua visibilità e l'effettivo superamento del limite. Le violazioni relative al pagamento della tariffa o alla riserva di particolari categorie devono essere invece ricondotte alla specifica disposizione applicabile, frequentemente l'articolo 7 CdS, senza utilizzare automaticamente il comma 6.

Particolare attenzione richiede il motore acceso. Il comma 2 impone lo spegnimento durante la sosta in generale; il comma 7-bis introduce una fattispecie speciale e più gravemente sanzionata quando il motore è mantenuto acceso allo scopo di far funzionare il condizionamento. Dopo la modifica del 2010 il comma 7-bis non riguarda la fermata. Per la contestazione occorre quindi qualificare correttamente la condotta e, nel caso del comma 7-bis, documentare anche la finalità del mantenimento in funzione del motore. Non esiste nell'articolo 157 una soglia temporale di tre minuti che renda lecito o illecito il comportamento. Se il medesimo fatto integra la fattispecie speciale del comma 7-bis, questa prevale sul precetto generale del comma 2.

Il comma 7 tutela tutti gli utenti, con particolare rilievo per ciclisti, motociclisti e conducenti di monopattini elettrici, esposti al fenomeno dell'apertura improvvisa delle portiere. Il divieto è rivolto a “chiunque”: può dunque riguardare anche il passeggero e impone, prima di aprire o scendere, una verifica concreta dell'assenza di pericolo o intralcio. Quando dall'apertura derivi un sinistro, la violazione amministrativa può concorrere con le responsabilità civili e penali conseguenti all'evento.

La sanzione residuale del comma 8 si applica alle violazioni dell'articolo diverse da quella del comma 7-bis. Non sono previste decurtazioni di punti. L'articolo 157 non contiene una regola generale che consenta di reiterare automaticamente la sanzione ogni ventiquattro ore: l'eventuale reiterazione deve trovare base nella disposizione specificamente violata e nella permanenza o rinnovazione della condotta. L'accertamento della sosta può essere svolto dagli organi dell'articolo 12 CdS e, nei limiti delle funzioni conferite, dal personale previsto dall'articolo 12-bis CdS.

AVVERTENZA: il presente testo, pur verificato sulle fonti ufficiali disponibili alla data indicata, ha finalità informativa e di supporto operativo e non sostituisce la consultazione del testo vigente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e su Normattiva.

OSSERVAZIONI

 

Arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza

La qualificazione dell'interruzione della marcia deve essere compiuta in base alla causa e alle concrete modalità della condotta. L'arresto dipende da esigenze della circolazione e non costituisce una scelta del conducente. La fermata deve essere temporanea, destinata alla salita o discesa di persone o ad altra esigenza di brevissima durata, priva di intralcio e con conducente presente e pronto a ripartire. La permanenza del conducente a bordo non è, da sola, sufficiente a escludere la sosta quando l'interruzione si protrae o risponde a finalità incompatibili con la brevissima durata. La sosta di emergenza richiede invece un'avaria che renda inutilizzabile il veicolo o un malessere fisico del conducente o di un passeggero; una mera esigenza personale o organizzativa non integra tale nozione.

Collocazione del veicolo e spazio per la circolazione

In assenza di diversa segnalazione, fermata e sosta devono avvenire vicino al margine destro, parallelamente e secondo il senso di marcia. Nelle strade urbane a senso unico è ammessa la sosta sul margine sinistro soltanto se rimane una corsia utile per almeno una fila di veicoli e, in ogni caso, non meno di tre metri. Se manca il marciapiede rialzato deve essere lasciato ai pedoni almeno un metro. Fuori dei centri abitati il veicolo deve essere collocato fuori della carreggiata, senza occupare piste per velocipedi o banchine non specificamente abilitate alla sosta; sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata. Quando la condotta ricade in uno dei divieti speciali, deve essere applicato l'articolo 158 CdS, verificando separatamente i presupposti della rimozione ai sensi dell'articolo 159 CdS.

Segnaletica, stalli e sosta a tempo

Negli spazi predisposti il comma 5 sanziona il mancato rispetto del modo di collocazione prescritto dalla segnaletica. La violazione di una riserva, di una tariffa o di una disciplina comunale deve invece essere ricondotta alla norma speciale che fonda quella prescrizione, spesso l'articolo 7 CdS. Per la sosta a tempo il conducente deve indicare l'orario effettivo d'inizio in modo chiaramente visibile e azionare il dispositivo previsto. Non è corretto indicare anticipatamente l'ora di scadenza né posticipare l'orario iniziale al periodo di regolamentazione. L'accertamento deve documentare segnaletica, fascia oraria, dispositivo richiesto, orario esposto e superamento del limite.

La sola attenuazione della visibilità di un segnale non equivale alla sua inesistenza quando il precetto resti riconoscibile e la disciplina sia comunque resa percepibile; il principio è richiamato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 2417/2018. La validità concreta della segnaletica va però sempre valutata in rapporto alla collocazione, alla visibilità e alla coerenza dell'insieme dei segnali.

Motore acceso e impianto di condizionamento

Durante la sosta il motore deve essere spento. Se viene mantenuto acceso allo specifico scopo di alimentare l'impianto di condizionamento, si applica il comma 7-bis, che costituisce fattispecie speciale rispetto alla violazione generale del comma 2. La disposizione non riguarda la fermata e non stabilisce alcuna tolleranza di tre minuti. Per l'applicazione del comma 7-bis è opportuno verbalizzare gli elementi osservati: condizione di sosta, motore in funzione, utilizzo del climatizzatore e circostanze dalle quali emerge la finalità. Il funzionamento di un gruppo frigorifero autonomo non coincide necessariamente con il mantenimento acceso del motore di trazione; eventuali emissioni rumorose devono essere valutate autonomamente alla luce dell'articolo 155 CdS e della disciplina applicabile.

Apertura delle portiere e tutela degli utenti vulnerabili

Il comma 7 impone a chiunque, conducente o passeggero, di verificare prima di aprire la portiera, scendere o lasciare la portiera aperta che non si creino pericolo o intralcio. La verifica deve riguardare anche biciclette, ciclomotori, motocicli e monopattini elettrici che sopraggiungono lateralmente. L'uso della portiera che determini un urto o costringa a una manovra improvvisa può assumere rilievo anche ai fini della ricostruzione delle responsabilità per il sinistro.

Monopattini elettrici e disciplina della sosta

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ma la loro sosta è regolata da una disciplina speciale. Il comma 75-quinquiesdecies, nel testo sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera h), della legge 25 novembre 2024, n. 177, vieta la sosta sul marciapiede salvo le aree individuate dal comune quando resti assicurata la circolazione regolare e sicura dei pedoni e delle persone con disabilità. I monopattini possono inoltre sostare negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli. La violazione del divieto speciale è sanzionata dal comma 75-vicies semel della legge n. 160/2019 mediante rinvio alla sanzione prevista dall'articolo 158, comma 5, per ciclomotori e motoveicoli.

Ne consegue che la sosta del monopattino sul marciapiede non deve essere contestata automaticamente ai sensi dell'articolo 157: prevale la disposizione speciale della legge n. 160/2019. L'articolo 157 mantiene rilievo residuale per i profili compatibili non diversamente disciplinati, come il rispetto del modo di collocazione negli stalli e il divieto, rivolto a chi apre le portiere dei veicoli, di creare pericolo ai conducenti di monopattini. Per il quadro sistematico si vedano l'approfondimento sui monopattini elettrici – Parte I e il Prontuario dei monopattini elettrici.

Accertamento della sosta e competenze

Oltre agli organi di polizia stradale indicati dall'articolo 12 CdS, le violazioni in materia di sosta possono essere accertate dal personale cui siano state conferite le funzioni previste dall'articolo 12-bis CdS, entro l'ambito oggettivo, territoriale e funzionale stabilito dalla legge e dall'atto di conferimento. La legittimazione non va ricostruita attraverso le sole qualifiche tradizionali di “ausiliario del traffico”, ma verificando la categoria di appartenenza, le funzioni attribuite e il collegamento con le aree o i servizi interessati.

Il preavviso lasciato sul veicolo non è il verbale di contestazione e non costituisce, di regola, atto autonomamente impugnabile. Eventuali osservazioni possono essere sottoposte all'ufficio in autotutela, senza sospendere i termini collegati alla successiva notificazione del verbale. Il pagamento e la tutela amministrativa o giurisdizionale seguono le regole degli articoli 201 e 202 CdS e delle altre disposizioni applicabili.

Pluralità e reiterazione delle violazioni

L'articolo 157 non autorizza la reiterazione automatica della sanzione per ciascun giorno o per ogni periodo di ventiquattro ore. Occorre individuare la norma concretamente violata e verificare se essa preveda una specifica regola di reiterazione, come può avvenire per diverse fattispecie disciplinate dagli articoli 7 e 158. Se una medesima condotta integra una disposizione generale e una speciale, deve essere applicato il criterio di specialità; condotte autonome possono invece dare luogo a distinti illeciti nei limiti dei principi generali.

Profili giurisprudenziali di interesse operativo

L'arresto imposto dalle esigenze della circolazione non elimina gli obblighi propri della guida. La Cassazione civile, ordinanza n. 23331/2020, ha ricondotto al divieto dell'articolo 173 CdS l'uso del telefono durante l'interruzione della marcia dovuta alla circolazione. In tema di stalli riservati per categoria, la Cassazione civile, ordinanza n. 3432/2023, ha distinto i quadricicli dalle categorie cui siano espressamente riservati determinati spazi: la qualificazione del veicolo e il contenuto della segnaletica devono essere verificati con precisione, senza assimilazioni non previste.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno finalità informativa e operativa. La qualificazione della condotta e l'individuazione della disposizione applicabile richiedono sempre la verifica delle circostanze concrete, della segnaletica, dei provvedimenti dell'ente proprietario della strada e del testo normativo vigente.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8313 del 27/03/2024
Circolazione Stradale - Art. 157 del Codice della Strada - Sosta in area parcometro senza esposizione del ticket per la sosta - Malfunzionamento o non funzionamento della modalità di pagamento - La mancata esposizione del ticket per la sosta in area parcometro spetta al fruitore della stessa, e la prova dei fatti impeditivi del pagamento non si esaurisce con la sola dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante la sola carta di credito, ma l'impedimento al pagamento deve estendersi anche alla impossibilità di procedere con una qualsiasi altra modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante (es. moneta).

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4040 del 14/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 40 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Segnali orizzontali - Stalli di sosta - L'art. 157, comma 5 del C.d.S. regola la sosta dei veicoli nelle zone all'uopo predisposte per la loro collocazione nel modo prescritto dalla segnaletica; per tale motivo il posizionamento del veicolo deve avvenire esclusivamente negli stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale e non, più in generale, irregolarmente all'interno dell'area di sosta, anche se a pochi metri dagli stalli.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24197 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Veicolo fermo in un'area di sosta - Apertura portiera - Qualificazione giuridica di incidente - Il veicolo fermo in sosta in un'area all'uopo predisposta che, a causa dell'apertura della portiera provoca un urto con un velocipede condotto dal ciclista che sopraggiunge, risponde alla qualificazione giuridica di incidente stradale in quanto interferisce con la regolarità e con la sicurezza della circolazione stradale e costituisce peraltro inosservanza ad uno specifico precetto contenuto nel codice stradale volto a prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5408 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 158 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Incidente - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici - Apertura dello sportello - Interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ed l'evento - Esclusione - La repentina apertura dello sportello del veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici durante il sopraggiungere del motociclo che si inserisce tra il veicolo in sosta ed uno in movimento nel proprio senso di marcia esclude l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento e configura il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3432 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 52, 53 e 157 del Codice della Strada - Sosta - Quadricicli a motore - La microcar a quattro ruote che, per caratteristiche tecniche e costruttive, è ricompresa nella categoria dei quadricicli a motore di cui all’art. 53, comma 1, lett. h) del C.d.S. posteggiata negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori, non può derogare alla norma prescritta dall'art. 351, comma 2 del regolamento del C.d.S. secondo la quale nelle zone di sosta in cui gli spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti devono parcheggiare il proprio veicolo nello spazio tracciato e ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37178 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39 e 157 del Codice della Strada - Divieto di sosta - Segnaletica verticale - Estremi della ordinanza di apposizione - Mancata indicazione - Obbligo del rispetto della prescrizione - In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione, come invece imposto dal Regolamento di esecuzione del codice della strada, non determina la illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 33045 del 09/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 40, 146 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Sosta - Principio di tipicità delle sanzioni - La sosta vietata di un veicolo ove è presente segnaletica orizzontale con linea continua è sanzionabile ai sensi dell'art. 40 del C.d.S. e non con l'art. 157 stesso codice, che sanziona la sosta fuori dall'area destinata al parcheggio, poichè tale norma si riferisce esplicitamente alle violazioni della segnaletica consumate negli spazi appositamente destinati alla sosta e non ad ogni altra area esterna sottratta alla medesima destinazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 31829 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Rimozione del veicolo in divieto di sosta - Mancata copertura assicurativa con contestazione all'atto della restituzione - Legittima - E' legittima la contestazione immediata per la mancata copertura assicurativa del veicolo accertata contestualmente al controllo della documentazione esibita solo successivamente presso la depositeria dal contravventore, quando è stato accertato l'illecito amministrativo, ed alla luce del fatto che la rimozione è stata effettuata per altra violazione e non per quella poi legittimamente accertata successivamente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34925 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 157 del Codice della Strada - Apertura dello sportello del veicolo - Pericolo e intralcio - Precauzioni - È responsabile delle conseguenze che derivano dall'apertura dello sportello del veicolo senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli che sopraggiungono, causando così la caduta di un motociclista che urta contro la portiera stessa in quanto l'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23144 del 14/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 169 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni provocate a terzi dal passeggero di veicolo - Sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Al passeggero trasportato sul veicolo che apre incautamente lo sportello per scendere dallo stesso, procurando lesioni gravi o gravissime a terzi, non gli può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida poiché per la sua qualità di terzo trasportato non è prescritto un determinato titolo abilitativo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 22594 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 158 e 159 del Codice della Strada e 610 del codice penale - Arresto, fermata e sosta dei veicoli con grave intralcio - Reato di Violenza privata - Ostruire la pubblica via con una vettura parcheggiata configura il reato di violenza privata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 9948 del 28/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Assicurazione RCA - Risarcimento per lesioni provocato da caduta di motoveicolo durante l'arresto - Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del motoveicolo anche in relazione alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata e rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade, avuto naturalmente riguardo per le cause intrinseche o estrinseche che hanno provocato l'evento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4927 del 15/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157 e 158 del Codice della Strada - Divieto di sosta e di fermata dei veicoli - Esercizio del meretricio esercitato su pubblica via - L'adozione dell'ordinanza sindacale da parte del Sindaco apparentemente finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli per vietare il meretricio sessuale con estensione ed in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune costituisce un eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata normativa del C.d.S., emesso un provvedimento riguardante, invece, l'ordine pubblico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2177 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 140, 157 e 158 del Codice della Strada - Sosta - Operazioni di carico e scarico delle merci - Intralcio e pericolo - Precauzioni - L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 173 del Codice della Strada - Utilizzo di telefonini - Arresto del veicolo - Interruzione della marcia - Alla luce della ratio dell'art. 173, di impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento, durante l'arresto del veicolo, e quindi l'interruzione della sua marcia dovuta ad esigenze della circolazione, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi senza viva voce, anche dotati di auricolari, quando ciò comporti anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 15678 del 23/07/2020
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 157 del Codice della Strada - Sosta di veicoli a pagamento regolamentata da dispositivo di controllo - Riserva di stalli riservati alla sosta libera - Grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere della prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi finalizzati a destinare, nella zona interessata, una adeguata area adibita a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. In mancanza detti provvedimenti, deve dare prova dell'adozione dei provvedimenti amministrativi atti a rendere inoperante l'obbligo di riservare un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 20308 del 04/10/2011
Circolazione Stradale - Art. 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Dispositivo di controllo della durata della sosta - Obbligo di utilizzo - Il comma 8 dell'art. 157 del C.d.S. prevede la medesima sanzione per le due distinte condotte: quella di porre in sosta il veicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta nei casi in cui esso è espressamente previsto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12239 del 30/03/2005
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Apertura portiere - Sinistro stradale - Pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada - Responsabilità - L'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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