Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 1182 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1182 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39, 40 e 45 del Codice della Strada - Corsia Preferenziale - Riattivazione - Pubblicità - Segnaletica - Rilevamento degli illeciti - La riattivazione della corsia preferenziale, dopo lungo tempo rimasta inattiva, segnalata e pubblicizzata adeguatamente attraverso apposita segnaletica con modalità ritenuta idonea, rendendo valida la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza la necessità di altra autorizzazione, anche se dette corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi.


FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da (Soggetto 1) ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di (Omissis).

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto legittima la contestazione della violazione mediante apparato di rilevamento automatico, richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23899 del 10/11/2014, non massimata).

Il ricorso, proposto da (Soggetto 2) ed altri avverso detta decisione, è articolato in sei motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

(Soggetto 3) ed altri, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da (Soggetto 1) ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di (Omissis).

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto

legittima la contestazione della violazione mediante apparato di rilevamento automatico, richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23899 del 10/11/2014, non massimata).

Il ricorso è articolato in sei motivi.

Con il primo di essi i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia violato il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che tali di essi - in particolare, (Soggetto 4), (Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7) - avessero ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di Roma.

La censura è inammissibile, poiché - come correttamente rilevato dal giudice di merito a pag. 4 della sentenza impugnata - le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso.

Infatti "Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019, Rv. 654562; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive). Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell'efficacia di giudicato derivante dall'accoglimento dell'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26345 del 19/11/2020, Rv. 659682; ma non anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004, Rv. 577903). Quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione.

Con il secondo ed il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l'omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco.

La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di (Omissis). Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l'installazione della segnaletica di preavviso a 180 metri dall'inizio della stessa e di un dispositivo Sirio Ves per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che esisteva apposita segnaletica verticale idonea a rendere edotti gli utenti della strada dell'intervenuta riattivazione della corsia preferenziale, disattivata per un certo periodo; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata con nota del 21 aprile 2017.

Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l'omesso esame non costituiscono fatti, ma al massimo elementi di prova. Il giudice di merito, nell'ambito dell'accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull'idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa, non era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell'onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca - come nel caso di specie - la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).

Ne' risulta decisivo, ai fini della prova dell'inadeguatezza della segnaletica, il fatto - evidenziato a pag. 37 del ricorso - che l'Assessore alla mobilità di Roma Capitale abbia suggerito, con propria nota del 21.7.2017, un intervento di adeguamento della segnaletica di preavviso esistente in loco. Trattasi, invero, di mero suggerimento, e non di atto a contenuto precettivo, dal cui esame, in ogni caso, emerge l'ulteriore prova che la segnaletica era esistente; il che pone a carico della parte opponente l'onere di dimostrarne la non adeguatezza o l'insufficienza.

Con il quinto motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell'elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l'accertamento della violazione, posto che "Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020, Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv. 657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell'intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall'ordinamento), e, dall'altro lato, che l'errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all'utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007, Rv. 597317). Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell'errore, poiché "... Roma Capitale ha posto l'utenza in condizione di avere contezza del ripristino della corsia preferenziale ..." (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Infine, con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l'esistenza della taratura originaria dell'apparato Sirio Ves installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell'autorizzazione alla sua installazione.

La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità.

Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all'autorizzazione dell'apparato, limitandosi a trattare quello della necessità, o meno, della taratura periodica dello strumento, o della sufficienza della sua mera omologazione (cfr. pag. 5). I ricorrenti non si curano di indicare, ne nel motivo in esame (cfr. pag. 40 e seguenti del ricorso), ne' nell'esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 4 e ss. dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avessero introdotto l'argomento dell'autorizzazione all'installazione dell'apparato Sirio Ves; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente "distinto e differente" (cfr. pag. 41 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell'apparecchio.

Peraltro, va sul punto ribadito che "La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961).

Tali dispositivi, oltre a disciplinare l'accesso a determinate zone della città, "... consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029).

Questa sezione, infine, ha già esaminato in diverse occasioni la fattispecie relativa alle contravvenzioni elevate in Roma, via di (Omissis), per mancato rispetto della corsia preferenziale, concludendo sempre per l'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021, Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/2021, non massimate).

Non si ravvisano motivi per non confermare l'orientamento appena richiamato".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, precisando che il secondo ed il terzo motivo sono anche inammissibili per difetto di specificità, posto che il ricorrente non riporta il contenuto della consulenza tecnica che afferma di aver conosciuto soltanto dopo il deposito della sentenza di prime cure, non consentendo in tal modo al Collegio di verificarne la decisività. Sul punto, va data continuità al principio per cui "In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017, Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014, Rv. 630291).

L'inammissibilità del primo motivo, inoltre, discende innanzitutto dal fatto che il ricorso non dà atto neppure dell'attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze del Giudice di Pace che si invocano.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva.

Va dato atto, peraltro, che il ricorso pone questioni già scrutinate da questa Corte in precedenti occasioni, tutte aventi ad oggetto contravvenzioni elevate in Roma, via di (Omissis), per mancato rispetto della corsia preferenziale (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021, Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/2021, non massimate; ed infine, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26122 del 05/09/2022, non massimata) ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento appena richiamato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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