Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 8397 del 28 marzo 2024

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8397 del 28/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 198 del Codice della Strada - ZTL - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli prolungato nel tempo - Istituto della continuazione - Inidoneità dei rimedi - Il trasgressore che lascia il veicolo in panne in sosta vietata per oltre un mese in una Zona a Traffico Limitato senza adoperarsi per spostare autonomamente il mezzo o, in alternativa, avvisare la Polizia Municipale dell'accaduto per ottenerne la collaborazione ai fini della rimozione in caso d'impossibilità di deroga temporanea al divieto, non può invocare l'errore sul fatto ed escludendo anche, nella fattispecie, l'applicabilità dell'istituto della continuazione.


RITENUTO IN FATTO

1) Con due ordinanze del Prefetto di (Omissis), la n. 8630/2019 del 20.1.2020 e la n. 9143/2019 del 20.1.2020, venivano respinti i ricorsi amministrativi proposti da (Soggetto 1) avverso i verbali di accertamento, redatti dalla polizia municipale di (Omissis) il 23.5.2019, il 12.6.2019 ed il 21.6.2019, coi quali gli era stata contestata la reiterata violazione dell'art. 158 commi 2-6 del D.Lgs. n. 285/1992 per avere lasciato in sosta il veicolo Fiat (Omissis) targato (Omissis) in (Omissis) ((Omissis)), (Omissis), nonostante in quelle giornate si trattasse di una zona a traffico limitato.

2) Avverso le due ordinanze prefettizie proponeva opposizione al Giudice di Pace di (Omissis) (Soggetto 1) con due distinti ricorsi, depositati il 25.5.2020, sostenendo nel primo ricorso che il 16.5.2019 aveva tentato di usare il veicolo, che era parcheggiato in (Omissis) su via (Omissis) (fuori dalla zona a traffico limitato) ed era riuscito a metterlo in moto, ma una volta inserita la retromarcia, lo stesso si era subito spento, e siccome vi era poco carburante, aveva cercato di rabboccarlo, ma poiché il veicolo non ripartiva, sapendo che il sottostante viale (Omissis) era incluso quel giorno in zona a traffico limitato, aveva deciso di attendere il sabato successivo allorché viale (Omissis) sarebbe stato accessibile, per cercare di mettere in moto il veicolo a spinta, sfruttando la rampa di intersezione in discesa tra via (Omissis) e viale (Omissis); che per, fallito il tentativo di fare partire il veicolo a spinta durante la sospensione della zona a traffico limitato (che durava dalle 12 del sabato alle 8 del lunedì successivo), aveva dovuto lasciare il veicolo in panne su viale (Omissis), in un posto rasente un muro ed adiacente ad un tratto asfaltato del viale, dove la sosta era consentita nei giorni di sospensione della ZTL e dove non costituiva intralcio alla circolazione; che cessata la sospensione della ZTL, aveva tentato nuovamente di mettere in moto il veicolo, senza riuscirvi, ancorché si accendessero le luci del quadro, per cui ritenendo che vi fosse un guasto al motorino di avviamento, si era rivolto ad un elettrauto, (Soggetto 2), per riparare il guasto; che il (Soggetto 2) dapprima era intervenuto sul posto per cercare di fare ripartire il veicolo e condurlo in officina, ma senza esito, e poi gli aveva prestato una batteria con grossi cavi per rimettere in moto il veicolo e portarlo in officina, ma anche tale tentativo era fallito e l'elettrauto gli aveva consigliato di rivolgersi ad un meccanico.

3) Nel secondo ricorso, in aggiunta a quanto sopra riportato, il (Soggetto 1) sosteneva che in data anteriore al 5.6.2019 (data ricavabile dalla fattura della revisione di un altro veicolo) si era rivolto ad un meccanico, il titolare dell'autofficina (Omissis), (Soggetto 3), che si era più volte recato in viale (Omissis) per cercare di fare ripartire il veicolo e di individuare il guasto, ma senza successo, per cui era stato concordato il trasporto del veicolo mediante carro attrezzi di terzi in officina, essendone questa sprovvista, e finalmente dopo un approfondito esame del veicolo in officina, si era appurato che il guasto dipendeva dal motore; che il carro attrezzi del soccorso ACI era però potuto intervenire, date le sue dimensioni, e l'impossibilità di svoltare a destra dall'unico varco della ZTL accessibile di viale (Omissis) (strada a senso unico) su via (Omissis) solo dopo otto giorni; che pertanto in merito a tutte le violazioni amministrative contestategli doveva ritenersi insussistente l'elemento soggettivo della colpa, indispensabile ex art. 3 della L. 689/1981, per la sanzionabilità della condotta.

4) Il Giudice di Pace di (Omissis), riuniti i due ricorsi e respinte in quanto superflue le prove testimoniali in entrambi richieste dal (Soggetto 1), con la sentenza n. 7/2021 rigettava le opposizioni.

5) Avverso tale sentenza proponeva appello al Tribunale di (Omissis) il (Soggetto 1), ed il Tribunale di (Omissis), con la sentenza n. 119/2022 del 26.1.2022 rigettava l'appello e condannava il (Soggetto 1) al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore dell'appellata, rilevando quanto alle istanze istruttorie, che esse erano state ritenute superflue, in quanto vertenti sui fatti affermati nei ricorso, che anche se veritieri non potevano ritenersi idonei a dimostrare la mancanza di colpa, che il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. poteva essere invocato solo per le circostanze che potevano considerarsi comuni alle parti, non potendosi pretendere dalla parte resistente l'onere di contestare specificamente circostanze delle quali non era a conoscenza, e che avendo lo stesso (Soggetto 1) ammesso che il suo veicolo era rimasto in sosta vietata su viale (Omissis) in (Omissis), in zona a traffico limitato, per ben 37 giorni, senza segnalare che il veicolo era in panne alla Polizia municipale, o almeno agli uffici del Comune, e senza farlo rimuovere da un carro attrezzi, non aveva tenuto un comportamento conforme ai comuni canoni di diligenza che si sarebbero dovuti osservare in una situazione consimile, in tal modo impedendo al guasto del veicolo di costituire un'esimente assimilabile alla forza maggiore.

6) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il (Soggetto 1) con tre motivi, mentre il Ministero dell'Interno - Prefettura di (Omissis) ha depositato un mero atto di costituzione; in prossimità dell'adunanza, il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7) Col primo motivo il ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981.

Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di (Omissis) abbia ritenuto integrata la colpa necessaria ex art. 3 della L. n. 689/1981 per le violazioni amministrative contestate, dal fatto che il (Soggetto 1) non avesse preso contatto con la Polizia Municipale o con le autorità del Comune di (Omissis) per segnalare che il suo veicolo era in panne senza accertare d'ufficio se, in base alla normativa locale sulla ZTL, per quell'ipotesi fosse prevista una deroga al divieto di sosta, e senza valutare l'idoneità ad eliminare la situazione antigiuridica dei comportamenti posti in essere dal (Soggetto 1) durante la sosta vietata del suo veicolo con riferimento al momento in cui erano stati posti in essere e non a posteriori.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto sotto l'apparente deduzione della violazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981, mira in realtà ad ottenere dalla Corte, giudice di legittimità, una diversa valutazione dell'elemento soggettivo delle violazioni amministrative contestate, già compiutamente effettuata dai giudici di merito, ma non condivisa dal ricorrente.

Secondo l'art. 3 della L. 689/1981 "Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".

La suddetta disposizione è costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass. ord. 10.8.2023 n. 24386; Cass. 8.2.2016 n. 2406); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della L. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. sez. un. 30.9.2009 n. 20930; Cass. 2.3.2016 n. 4114).

Era quindi onere del (Soggetto 1), che pacificamente ha lasciato il proprio veicolo per ben 37 giorni in sosta vietata in una zona a traffico limitato, fornire prova della sua esenzione da colpa per superare l'indicata presunzione dell'art. 3 della L. n. 689/1981, ma a tale scopo egli ha allegato la circostanza che il suo veicolo era in panne durante tale periodo e che ha chiamato ad intervenire prima un elettrauto e poi un meccanico senza ottenere alcun risultato, senza spiegare per quale motivo non abbia fatto rimuovere in un tempo ragionevole il veicolo da un carro attrezzi dalla zona a traffico limitato, della quale era pienamente consapevole, e neppure si sia rivolto alla Polizia municipale, o all'autorità comunale per agevolare le operazioni di rimozione del veicolo in assenza di una deroga alla ZTL per il caso di veicolo guasto, ed il ricorrente non poteva pretendere che fosse il giudice d'ufficio a cercare prove che potessero farlo ritenere esente dalla responsabilità colposa presunta.

Il motivo fatto valere, inoltre, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato la negligenza del (Soggetto 1) nel lasciare in sosta vietata il veicolo, innanzitutto nel non averlo fatto rimuovere con un carro attrezzi dalla zona di traffico limitata di (Omissis), viale (Omissis), autonomamente, o con l'ausilio di terzi, della Polizia municipale, o dell'autorità comunale, entro un tempo ragionevole, lasciandolo sul posto per ben 37 giorni, e solo nel caso in cui ciò fosse risultato impossibile (il che per ammissione del ricorrente non è stato) contattando le autorità competenti.

8) Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Si duole il ricorrente che il Tribunale di (Omissis) abbia ritenuto applicabile il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. solo alle circostanze che possano considerarsi comuni alle parti, e non invece a tutte le circostanze che siano state chiaramente articolate in punto di fatto dall'attore (o ricorrente), dovendo su di esse prendere posizione in modo analitico il convenuto ex art. 167 c.p.c. (in tal senso richiama Cass. ord. 23.3.2022 n. 9439).

Il secondo motivo è infondato, in quanto il Tribunale di (Omissis) ha correttamente ritenuto che il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. possa essere invocato per escludere la necessità della prova dei fatti soltanto per quelle circostanze che siano comuni alle parti, in relazione alle quali è configurabile un onere di specifica contestazione della parte contro la quale siano stati allegati, parte che viceversa non sarebbe in grado di prendere posizione su circostanze di fatto affermate dalla controparte che non le sono note (vedi in tal senso Cass. 23.3.2022 n. 9439 ed in motivazione anche Cass. 25.1.2022 n. 2223).

Il Giudice di Pace di (Omissis), peraltro, benché i fatti indicati nei ricorsi in opposizione del (Soggetto 1), riportati ai punti 2) e 3), non fossero comuni alle parti, e non potessero quindi portare ad applicare il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto superflua la prova testimoniale su di essi articolata, sia pure implicitamente, in quanto per la lunghezza temporale della sosta vietata del veicolo del (Soggetto 1) e per l'inidoneità dei rimedi individuati dal proprietario del veicolo per risolvere il problema del guasto del veicolo (intervento prima dell'elettrauto e poi del meccanico senza carro attrezzi), ha ritenuto che la dimostrazione di quei fatti non potesse condurre alla prova del difetto della colpa presunta del (Soggetto 1)

9) Col terzo motivo il ricorrente lamenta (in relazione verosimilmente all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 comma 15° del D.Lgs. n. 285 del 1992, con riferimento all'art. 3 della L. n. 689/1981.

Tale disposizione stabilisce che "nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione", escludendo in materia di sosta vietata l'applicabilità dell'istituto della continuazione, e da ciò il ricorrente fa derivare che l'impugnata sentenza avrebbe dovuto compiere un'autonoma valutazione dell'elemento soggettivo delle singole infrazioni commesse il 23.5.2019, il 12.6.2019 ed il 21.6.2019, oggetto di separati verbali della Polizia Municipale di (Omissis) (il n. P/40662/2019 relativo alle prime due infrazioni, ed il n. P/40724/2019 relativo all'infrazione del 21.6.2019) anche se vi era stata per le prime due infrazioni, quelle del 23.5.2019 e del 12.6.2019, un'impugnazione amministrativa unica, ed anche se poi vi era stata la riunione dei due procedimenti giurisdizionali di opposizione promossi davanti al Giudice di Pace di (Omissis), giacché l'elemento soggettivo poteva risultare sussistente per alcune violazioni del periodo e non per altre, data la diversità delle condotte di esenzione da colpa che erano state invocate (il ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e quindi la richiesta di intervento di un carro attrezzi ritardata per difficoltà logistiche), sicché non poteva essere compiuta una valutazione unica dell'elemento soggettivo.

Il terzo motivo è infondato, anzitutto perché la norma invocata è volta ad evitare l'applicazione dell'istituto della continuazione alla sosta vietata di veicoli che si prolunghi oltre le 24 ore, privilegiando il cumulo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni che si protraggano per più giorni, e non a stabilire come debba essere accertato l'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi che si protraggano oltre le 24 ore, ed in secondo luogo perché l'impugnata sentenza ha tenuto ben presente le distinte condotte poste in essere dal (Soggetto 1) riportate alla pagina 2 di tale sentenza, col ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e finalmente alla rimozione mediante carro attrezzi dopo ben 37 giorni di stazionamento del veicolo in (Omissis) viale (Omissis) in zona a traffico limitato senza contattare nelle more la Polizia municipale, o l'ufficio preposto del Comune di (Omissis), per sapere se in un caso di veicolo in panne fosse possibile ottenere una deroga al divieto di sosta, o se risultasse indispensabile rimuovere con un carro attrezzi il veicolo per non incorrere nell'infrazione, ed esaminando i tratti comuni della condotta serbata dal (Soggetto 1) nell'arco temporale compreso tra il primo e l'ultimo verbale di accertamento dell'infrazione di sosta vietata, ha correttamente rilevato che il malfunzionamento del veicolo, che in astratto avrebbe potuto escludere nel breve periodo, quale causa di forza maggiore, la connotazione colposa della sosta vietata, per il mancato ricorso del proprietario del veicolo ad interventi risolutivi entro un lasso temporale ragionevole (carro attrezzi, o segnalazione alla Polizia municipale, o all'ufficio preposto del Comune di (Omissis) per ottenerne la collaborazione ai fini della rimozione in caso d'impossibilità di deroga temporanea al divieto di sosta in zona a traffico illimitato), come avrebbe fatto un automobilista di media diligenza secondo le norme di comune esperienza e prudenza, pur in assenza di una norma giuridica prescrittiva specifica, ha finito per perdere la sua natura potenzialmente eccezionale e per fare ritenere negligente ed ingiustificabile la condotta del (Soggetto 1), che pure era pienamente consapevole, per sua ammissione, dell'esistenza del divieto di sosta nella zona a traffico limitato in cui aveva parcheggiato (tranne che nei limitatissimi orari di deroga alla ZTL previsti dalla normativa locale).

10) Il ricorso va quindi respinto e nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto il Ministero dell'Interno - Prefettura di (Omissis) non ha svolto difese.

11) Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Visto l'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024.

 

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