Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 40122 del 30 ottobre 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 40122 del 30/10/2024
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada e art. 650 del c.p. - Attività di parcheggiatore o guardiamacchine non autorizzato - Daspo urbano - Inosservanza all'ordinanza del Questore - Nel caso in cui il provvedimento del questore faccia riferimento all'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell'ordine in quanto l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità emesso al solo fine di evitare l'esercizio di tale attività non integra il reato di cui all'art. 650 c.p., ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma 15-bis del C.d.S.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26 aprile 2024, ha confermato la sentenza di condanna a mesi due di arresto pronunciata dal Tribunale di (Omissis) in data 2 marzo 2023 nei confronti (Soggetto 1) in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen. con riferimento all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 14 del 2017 per non avere osservato l'ordine di non accedere alla Piazza (Omissis) di (Omissis) oggetto dell'ordinanza del Questore di (Omissis) emessa in data 18 novembre 2019 e notificata il 22 novembre 2019.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 9, commi 1 e 2, e 10, comma 2, del D.Lgs. 14 del 2017. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il provvedimento del Questore, un c.d. daspo urbano, sarebbe illegittimo e non potrebbe pertanto essere posto a fondamento della ritenuta responsabilità penale. L'atto, nel quale vi sarebbe in sostanza il mero riferimento all'attività di posteggiatore abusivo esercitata dal ricorrente, infatti, non conterrebbe alcuna motivazione quanto all'esistenza di comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza pubblica.

3. In data 28 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. O. M. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 12 luglio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. (Omissis) insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che il decreto del questore sarebbe illegittimo e, pertanto, non avrebbe potuto costituire valido presupposto per la sussistenza del reato.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

2.1. Il reato di cui all'art. 650 cod. pen. è configurabile nel caso in cui "l'inosservanza riguardi; a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta imposta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica e autonoma sanzione" (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, C., Rv. 283088 - 01).

In concreto, quindi, come evidenziato recentemente, "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato"". (Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, S., Rv. 274555 - 01; per una diversa fattispecie cfr. Sez. 3, n. 27534 del 10/04/2019, G., Rv. 276232 - 01).

Nel caso in cui il provvedimento del questore faccia riferimento all'attività di posteggiatore abusivo, d'altro canto, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell'ordine in quanto l'inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l'esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689, non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen., ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma 15-bis, cod. strada (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, C., Rv. 283088 - 01).

2.2. Nel caso di specie non risulta che i giudici di merito si siano conformati ai principi in precedenza indicati.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato, così come da quella della sentenza di primo grado, infatti, non risulta che sia stata effettuata alcuna verifica circa la legalità formale e sostanziale del provvedimento emesso dal questore ovvero se questo si riferisce o meno alla sola violazione della norma amministrativa prevista dal codice della strada.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte di appello di Napoli, attenendosi ai principi indicati e libera nell'esito, proceda a un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2024.

 

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