CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

 

Articolo 87 CdS
Servizio di linea per trasporto di persone

(Vedi art. 87 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
   2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
   3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
   4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
   5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
   6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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OSSERVAZIONI

* Il recente DLG n. 27 del 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco), che modifica ed integra il Decreto Legislativo n. 136 del 2016, presenta una evidente contraddizione per quanto riguarda i proventi delle sanzioni derivanti dalle contestazioni contenute nella norma, in quanto l'art. 12-septies (sanzioni), comma 9 del citato Decreto Legislativo recita testualmente che "I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.", mentre l'art. 12-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie), comma 1 del medesimo Decreto Legislativo recita testualmente che "All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 29354 del 23/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 5, 79, 85, 87 e 88 del Codice della Strada - Accise sul gasolio commerciale per autotrasporto - Istanze di rimborso - Rigetto del godimento delle agevolazioni fiscali - Classe euro del veicolo - Legittimo il diniego dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio commerciale per autotrasporto per i veicoli Euro 2, anche se dotati di filtri antiparticolato (FAP), in quanto tali esclusi dall'agevolazione ai sensi della normativa nazionale ed alla luce di quella comunitaria che attribuisce agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta nei limiti di quanto dalla stessa previsto e non obbligando lo Stato italiano ad estendere il regime agevolativo indiscriminatamente a tutti i veicoli compresi quelli che, senza un supporto quale il FAP, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione proprio in virtù dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa CE.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 22783 del 10/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 87 del Codice della Strada e art. 340 C.P. - Servizio di linea per trasporto di persone - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità - La circostanza che, durante lo svolgimento di un corteo non autorizzato ne' preannunciato ed a causa delle strade bloccate dallo stesso, i passeggeri abbiano dovuto abbandonare l'autobus di linea a scendere dal veicolo per proseguire a piedi, conferma l'interruzione del servizio pubblico di linea evidentemente compromesso.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 4491 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85 e 87 del Codice della Strada - Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali - Criteri generali - Vetustà dei mezzi - Potestà legislativa regionale - Normativa statale - Contrasto - Nell'ambito costituzionale definito della potestà legislativa regionale, le Regioni non hanno il potere di disciplinare, in senso più restrittivo, la tipologia di autobus impiegati nell'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali utilizzabili dalle imprese autorizzate, avuto riguardo alla loro vetustà.

 

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