Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 8226 del 14 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 8226 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40 e 188 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - Il contrassegno invalidi, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.


RITENUTO IN FATTO

che il Relatore ha formulato la seguente proposta:

"ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

- il Giudice di pace rigettò l'opposizione avanzata da C. L. avverso il verbale elevato dalla Polizia locale del Comune di Roma, perché la propria autovettura era stata registrata da apposito sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici;

- il Tribunale di Roma rigettò l'impugnazione della C. sul presupposto che la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il padre disabile della ricorrente, provvisto di regolare contrassegno rilasciato dal Comune di (OMISSIS), da solo non era bastevole, anche ad ammettere l'esposizione del contrassegno in parola (non rilevabile dal sistema automatico di controllo), a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione;

- l'insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 36 e 38, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 11, comma 4, art. 381 Reg. att. esecuzione C.d.S. Il Giudice d'appello, in contrasto con il principio di diritto più volte enunciato in sede di legittimità, non aveva tenuto conto del fatto che l'autorizzazione in parola afferisce alla persona del disabile e, non collegata a un veicolo in particolare, autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata; aveva, inoltre, sempre in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, imposto un onere non previsto dalla legge alla persona trasportata, che secondo l'assunto censurato sarebbe tenuta a previamente segnalare l'utilizzo del "tagliando invalidi" nel territorio di un comune diverso da quello che ebbe a rilasciare l'autorizzazione.

1.1. La doglianza è manifestamente fondata.

Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute nel del D.P.R. n. 610 del 1996, artt. 11 e 12 e nel regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 381, comma 2, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano) - Sez 2, n. 719, 16/01/2008, R1). 601282 -.

Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l'autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato e effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente della strada, se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.

2. Alla luce di quanto esposto resta assorbito (assorbimento proprio) il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., per non essersi il tribunale pronunciato sulla denunciata mancanza di segnaletica indicante la corsia preferenziale";

3. ritenuto che Roma capitale resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

4. considerato che il Collegio condivide la proposta del Relatore, ulteriormente chiarendo che non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell'ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato;

5. considerato che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio; il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022.

 

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