CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

SEZIONE II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 219 CdS
Revoca della patente di guida

Leggi qui il breve commento all'articolo 219 del Codice della strada

 

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

 

Note:
(1) I riferimenti agli uffici competenti sono stati adeguati dall'art. 17, comma 1, lettere n) e o), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.
(2) I commi 2 e 3 sono stati modificati e il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.
(3) Il comma 3-bis è stato modificato dall'art. 43, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120; il suo secondo periodo è stato successivamente soppresso dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con applicazione dal 19 gennaio 2013.
(4) I commi 3-ter e 3-quater sono stati aggiunti dall'art. 43, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120.
(5) Le parole finali del comma 3-ter, evidenziate in grassetto, sono state aggiunte dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016.

 

Breve commento all'articolo 219 del Codice della strada

L'articolo 219 disciplina il procedimento e alcuni effetti comuni della revoca della patente. La revoca non è una sospensione più lunga: determina la cessazione dell'efficacia del titolo e, quando la legge consente di tornare alla guida, impone il conseguimento di una nuova patente dopo il decorso del periodo ostativo e la verifica di tutti i requisiti prescritti. La disposizione non crea autonomamente le singole fattispecie di revoca, che devono essere individuate nelle norme del Codice che la prevedono.

La competenza varia in relazione alla causa. Nei casi tecnici previsti dall'articolo 130, comma 1, provvede l'ufficio competente della Motorizzazione; quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, provvede il prefetto del luogo della violazione. Il rinvio all'articolo 120 deve essere coordinato con la disciplina vigente dei requisiti morali e con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2020 e la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, che hanno eliminato specifici automatismi della revoca prefettizia, trasformando in discrezionale il potere nei casi rispettivamente esaminati. Tali decisioni incidono sull'articolo 120, non autorizzano alcuna riscrittura del testo dell'articolo 219.

Il comma 2 impone all'organo accertatore di comunicare al prefetto, entro cinque giorni, l'esistenza dei presupposti della revoca accessoria. Il prefetto deve comunque verificare la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge prima di emanare l'ordinanza e ordinare la consegna immediata della patente. Per l'operatore è quindi essenziale indicare con precisione il fatto accertato, la norma che prevede la revoca, gli elementi identificativi del titolo e gli atti indispensabili alla verifica prefettizia. Il termine di cinque giorni regola la tempestività della trasmissione, ma non legittima a prescindere dal necessario accertamento dei presupposti sostanziali.

Quanto al conseguimento di una nuova patente, il comma 3-bis stabilisce il termine ordinario minimo di due anni dalla definitività del provvedimento prefettizio adottato ai sensi del comma 2. Il comma 3-ter detta invece una disciplina speciale per le revoche conseguenti alle violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187. La formula «data di accertamento del reato» è interpretata dalla giurisprudenza consolidata come data di irrevocabilità della decisione penale, non come data del controllo su strada. La circolare MIT prot. n. 12726 del 21 aprile 2023 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5027 del 22 maggio 2023 precisano inoltre che dal triennio deve essere detratto l'eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto prima della revoca.

Il rinvio finale all'articolo 222 fa salvi i più lunghi periodi ostativi previsti per l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime. La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 ha inciso sull'automatismo stabilito dall'articolo 222, comma 2, nei casi da essa individuati, consentendo al giudice di scegliere tra revoca e sospensione; anche questo intervento non modifica il testo dell'articolo 219.

Infine, il comma 3-quater qualifica come giusta causa di licenziamento la revoca conseguente ai reati tassativamente indicati quando riguarda i conducenti professionali individuati dall'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d). La previsione collega la perdita del titolo necessario alla prestazione con l'articolo 2119 del codice civile; la sua applicazione richiede tuttavia la verifica della concreta fattispecie lavorativa e delle garanzie procedurali proprie del rapporto di lavoro.

 

AVVERTENZA: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che costituisce la fonte ufficiale. Il commento ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consultazione delle fonti normative e dei provvedimenti applicabili al caso concreto. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Questioni di legittimità costituzionale pendenti

Attenzione: le questioni seguenti sono pendenti e non modificano il testo vigente. L'ordinanza di rimessione iscritta al reg. ord. n. 144/2026 investe l'automatismo delle sanzioni accessorie previsto dall'articolo 218, comma 6, e il divieto biennale di conseguire una nuova patente previsto dall'articolo 219, comma 3-bis. L'ordinanza di rimessione iscritta al reg. ord. n. 142/2026 riguarda invece l'articolo 128, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 219, in tema di revoca conseguente alla circolazione durante la sospensione. Fino alla decisione della Corte costituzionale, le disposizioni restano applicabili nel testo vigente.

Natura della revoca e autorità competente

La revoca estingue il titolo di guida e si distingue dal ritiro e dalla sospensione. L'articolo 219 disciplina il procedimento generale, ma il presupposto deve essere previsto da un'altra disposizione. Nei casi dell'articolo 130, comma 1, provvede l'ufficio competente della Motorizzazione; quando la revoca è sanzione amministrativa accessoria provvede il prefetto del luogo della violazione. Il richiamo all'articolo 120 va letto nel testo vigente e alla luce delle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute.

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2020 ha reso discrezionale la revoca prevista dall'articolo 120, comma 2, nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali; la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020 ha eliminato l'automatismo per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Le pronunce modificano l'operatività dell'articolo 120, non il testo dell'articolo 219.

Comunicazione al prefetto e istruttoria

Quando la revoca costituisce sanzione accessoria, l'organo, ufficio o comando accertatore deve trasmettere la comunicazione al prefetto entro cinque giorni. La nota deve permettere di identificare con immediatezza la violazione, la disposizione che prevede la revoca, il conducente, la patente e gli elementi necessari alla verifica dei presupposti. Il prefetto non si limita a recepire la segnalazione: il comma 2 dell'articolo 219 richiede il previo accertamento delle condizioni stabilite dalla legge. Gli atti relativi alla sospensione cautelare e all'esecuzione della decisione penale devono restare distinti dalla segnalazione concernente la revoca.

Termine biennale per una nuova patente

Il comma 3-bis dell'articolo 219 impedisce di conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno due anni dalla definitività del provvedimento di revoca emesso ai sensi del comma 2. Il termine riguarda la possibilità di avviare un nuovo conseguimento e non determina la riviviscenza della patente revocata. Restano necessari tutti i requisiti fisici, psichici e morali e il superamento degli esami previsti.

Termine triennale, giudicato penale e periodo presofferto

Per le revoche conseguenti alle violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, il triennio previsto dal comma 3-ter dell'articolo 219 decorre dal passaggio in giudicato della decisione che accerta il reato, non dalla data del fatto o del controllo su strada. Dal triennio va scomputato l'eventuale periodo di sospensione cautelare della patente già sofferto prima della revoca. L'indirizzo è riepilogato nella circolare MIT prot. n. 12726 del 21 aprile 2023 ed è confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5027 del 22 maggio 2023.

L'ordinanza della Corte costituzionale n. 152 del 2023 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sul comma 3-ter dell'articolo 219, relativa alla decorrenza del triennio in un caso definito con esito positivo della messa alla prova. La pronuncia non ha modificato la disposizione; ha inoltre richiamato l'orientamento che impone di detrarre il periodo di sospensione già sofferto.

Omicidio e lesioni stradali

Il termine triennale del comma 3-ter dell'articolo 219 cede di fronte ai periodi ostativi speciali previsti dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222. La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 ha dichiarato parzialmente illegittimo l'automatismo della revoca stabilito dall'articolo 222, comma 2, nei casi non caratterizzati dalle aggravanti indicate nella pronuncia. Prima della segnalazione e dell'esecuzione occorre quindi verificare quale sanzione accessoria sia stata concretamente disposta dal giudice.

Conducenti professionali e rapporto di lavoro

La giusta causa di licenziamento prevista dal comma 3-quater dell'articolo 219 riguarda esclusivamente i conducenti indicati dall'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e le revoche conseguenti ai reati tassativamente richiamati. Non va estesa per analogia a categorie o fattispecie diverse. L'effetto sul rapporto richiede comunque il rispetto delle regole proprie del procedimento disciplinare e del rapporto di lavoro.

Conducenti minorenni

Se la violazione dalla quale discenderebbe la revoca è commessa da un conducente minorenne, trova applicazione l'articolo 219-bis: in luogo della revoca si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2. La segnalazione dell'organo procedente deve quindi essere impostata sulla misura effettivamente prevista per il minore, evitando di proporre l'applicazione della revoca come se il conducente fosse maggiorenne.

Rinuncia volontaria alla patente

Il titolare che intende rinunciare alla patente può presentare all'ufficio competente della Motorizzazione una dichiarazione sottoscritta, restituendo il documento. La fattispecie è distinta dalla revoca sanzionatoria disciplinata dal comma 2 dell'articolo 219: nell'annotazione amministrativa deve risultare chiaramente la natura volontaria della rinuncia, per evitare improprie sovrapposizioni con i termini ostativi previsti per le revoche conseguenti a violazioni.

Monopattini elettrici

La conduzione di un monopattino elettrico conforme alla disciplina speciale non richiede la patente. La revoca prevista dall'articolo 219 non può quindi essere applicata al solo fatto che il conducente del monopattino sia titolare di patente, quando la violazione è commessa alla guida di un mezzo per il quale non è richiesta alcuna abilitazione e manca una specifica previsione di legge. Resta diversa l'ipotesi del mezzo che, per caratteristiche costruttive o modifiche, non sia qualificabile come monopattino conforme e rientri in una categoria di veicolo per la quale è richiesta la patente: in tal caso occorre prima accertare e motivare correttamente la classificazione del veicolo e poi applicare le disposizioni pertinenti.

Circolazione durante la sospensione e questione di legittimità costituzionale

La medesima ordinanza n. 144/2026 ha sottoposto alla Corte costituzionale anche l’articolo 219, comma 3-bis, nella parte in cui impedisce di conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno due anni dalla definitività della revoca. Il rimettente contesta l’automatismo temporale, che non consentirebbe di considerare le condizioni individuali e l’eventuale possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali. La disposizione resta integralmente vigente fino all’eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale.

 

AVVERTENZA: Il testo contenuto nella presente sezione «OSSERVAZIONI» non riveste carattere di ufficialità e costituisce un contributo tecnico-editoriale dei curatori del portale. Non sostituisce la consultazione delle fonti normative, delle circolari e dei provvedimenti giurisdizionali applicabili al caso concreto. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11068 del 24/03/2026
Circolazione Stradale - Artt. 219 e 222 del Codice della Strada e 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Revoca della patente di guida - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta delle parti - In tema di omicidio stradale definito ex art. 444 c.p.p., le sanzioni amministrative accessorie sono sottratte all’accordo tra le parti e applicate autonomamente dal giudice. In difetto di aggravanti ex art. 589-bis, commi 2 e 3, come la guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la revoca della patente non è automatica: il giudice può optare per la sospensione, ma deve motivare specificamente la scelta più afflittiva, pena l’annullamento sul punto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 7069 del 20/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 219 e 222 del Codice della Strada e 590-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta - Mancata applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente - Correzione d'ufficio della sentenza - Emissione della nuova sentenza de plano e senza contraddittorio - Nullità assoluta - Conseguenze - Con la sentenza di applicazione della pena per il reato di omicidio stradale non aggravato, il giudice di merito deve applicare, motivandole e senza essere vincolato all'eventuale accordo intercorso tra le parti, le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, non potendo applicare le stesse correggendo d'ufficio la sentenza ed emettendone una nuova de plano e senza contraddittorio, evitando in tal modo che la stessa sia affetta da nullità assoluta.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5650 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Reati di omicidio o lesioni stradali - Revoca della patente - Automatismo - Valutazione del giudice - Pur essendo riconosciuta la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, per le altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali è escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44916 del 08/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 219 del Codice della Strada e 590-bis del c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione concordata della pena su richiesta delle parti - Assenza delle circostanze aggravanti - Revoca della patente di guida - In tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27608 del 26/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta delle parti - L'art. 222 del C.d.S. prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso, anche quando viene applicata la pena su richiesta delle parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 2019, in alternativa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e, in caso di omessa applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, è ammissibile l'impugnazione della sentenza per cassazione poiché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5027 del 22/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool in ore notturne - Causazione di incidente stradale - Patente di guida - Revoca - Termini per il conseguimento della nuova patente - Circa i termini utili per il conseguimento di una nuova patente di guida, a seguito della revoca del precedente documento per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool in ore notturne e con causazione di incidente stradale, si deve privilegiare l'interpretazione letterale della disposizione nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che sono decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato, ai quali va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca, e non anche dalla data di contestazione della violazione da parte dell'organo accertatore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11792 del 05/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida - Contestazione differita o mancato ritiro immediato del documento di guida - Termine per adozione del provvedimento - La revoca della patente di guida, anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione, essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. n. 689 del 1981.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17179 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189, 218 e 219 del Codice della Strada e artt. 590-bis e 590-ter c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime con la fuga del conducente - Assenza delle circostanze aggravanti - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17005 del 21/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Revoca della patente di guida - Apprezzamenti discrezionali - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool con l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale prescrive la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, in quanto obbligatoria, non è nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16096 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 10925 del 14/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 120 e 219 del Codice della Strada - Misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - Revoca della patente di guida - Ricorso avverso il provvedimento - Competenza del giudice - Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S. venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, e pertanto la competenza al ricorso non si radica dinanzi al giudice della prevenzione, bensì presso il giudice civile ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 2355 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 219 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Revoca della patente di guida - Conseguimento nuova patente - Decorrenza triennale - Accertamento reato - Esatta interpretazione della locuzione - Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato poiché il provvedimento di revoca non viene in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5758 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida - Irrogazione della sanzione - Termini - La sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, sicché la sanzione può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6152 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 186, 187, 189 e 219 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Mancato riconoscimento delle attenuanti - Nessun riconoscimento delle attenuanti al conducente del veicolo che, in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, prosegue a velocità sostenuta, guidando in modo dissennato passando da una corsia all'altra per superare i mezzi che lo precedono ed investendo il motociclo che lo precede, causando la morte della passeggera ed il ferimento grave del conducente ed abbandonando poi il mezzo per allontanarsi.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5895 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Mancata revoca della patente di guida - Impugnazione della sentenza e sopravvenuta prescrizione del reato - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, quale la revoca della patente di guida, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2320 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 219, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Omissione di soccorso - revoca della patente di guida - Motivazioni - Applicazione della sanzione - Nel reato di omicidio stradale con fuga ed omissione di soccorso, con applicazione della pena su richiesta delle parti, appare congrua la scelta del giudice di applicare la sanzione accessoria più afflittiva della revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato, disponendo che non possa nuovamente conseguire il titolo abilitativo per la durata di cinque anni, in considerazione della condotta gravemente imprudente dell'imputato, avuto riferimento alle condizioni della strada, priva di illuminazione e nelle vicinanze di una discoteca, dello stato del guidatore, fisiologicamente stanco e che, per sua ammissione, aveva assunto sostanze alcooliche, e della condotta successiva al fatto, essendo lo stesso fuggito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1441 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Recidiva nel biennio - Revoca della patente - Giudicato della sentenza relativa al fatto-reato - In tema di sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della realizzazione della condizione di recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1430 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Omicidio o lesioni stradali non aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe - sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca - Valutazione - I giudici costituzionali, con la sentenza n. 88 del 2019), hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 625 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale provocato - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - Patteggiamento - All'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool con tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, aggravato da incidente stradale, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente da applicarsi obbligatoriamente, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 585 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Revoca della patente di guida - Imposizione - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Alternativa - Non consentita - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, nell'ipotesi aggravata dal conducente che abbia causato un incidente stradale, la revoca della patente di guida imposta dalla norma non può essere sostituita con quella meno grave della sospensione della patente di guida, anche quando il giudice abbia assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23815 del 01/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 120, 130 e 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida e requisiti morali per ottenerne il rilascio - Provvedimenti riabilitativi - Affidamento in prova ai servizi sociali - L'espressione provvedimenti riabilitativi ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., a cui va attribuito uno spettro di applicazione più ampio, ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, atteso che entrambi gli istituti estinguono gli effetti penali della condanna, nella concreta fattispecie la perdita dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28379 del 19/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Scelta della sanzione amministrativa accessoria a carico della patente di guida - Ove il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, egli deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., ed il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8491 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Revoca della patente di guida - Circostanze attenuanti generiche - Obbligatorietà della misura - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4505 del 14/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Art. 650 C.P. - Notifica del decreto di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria - Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. l'inottemperanza ad una convocazione della polizia, finalizzata all'invito per la notifica di un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente in quanto non rientra tra quelli impartiti per motivi di giustizia poiché non emerge che si tratti di un provvedimento esecutivo o conseguente a quello giurisdizionale, né risulta sanzionato ex art. 650 cod. pen. in forza di una diversa previsione di legge.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 24 del 20/02/2020
Circolazione Stradale - Artt. 120 e 219 del Codice della Strada - Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida - Misura di sicurezza personale - Revoca della patente di guida - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

 

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