CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 219 CdS
Revoca della patente di guida

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
   2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
   3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
   3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
   3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.
   3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

 

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OSSERVAZIONI

* Nel caso in cui un conducente titolare di patente di guida che, per vari motivi, intenda rinunciare alla titolarità della stessa, deve presentare una dichiarazione dallo stesso sottoscritta e presentarla presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C. (ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri) unitamente alla patente di guida che sarà immediatamente ritirata.
 Solo successivamente sarà predisposto un provvedimento di revoca, da non notificare al titolare, provvedendosi all'automatico aggiornamento dell'anagrafe nazionale dei conducenti.
* Dall'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia", in caso di sinistro stradale con feriti che contemplano il reato di lesioni personali stradali gravi (prognosi tra 21 e 40 giorni) o gravissime (prognosi oltre 40 giorni), previsto dall'art. 590-bis del c.p., attualmente la procedibilità d'ufficio è circoscritta alle sole ipotesi di lesioni aggravate:
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 4 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (art. 590-bis, comma 5, punto 1 del c.p.);
   - dall'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, ovvero circolando contromano con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 2 del c.p.);
   - dall'effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, oppure a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, oppure di linea continua con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore senza essere munito di patente di guida, oppure con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria, quando è di proprietà del conducente (art. 590-bis, comma 6 del c.p.).
* L'accertamento strumentale del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della revoca (in determinate circostanze), e la trasmissione del documento di guida, unitamente al rapporto, è trasmesso dall'organo accertatore alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione, affinché il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida (art. 223, comma 1 del C.d.S.). Per quanto sopra premesso, al rapporto trasmesso al prefetto non vanno allegate ne le stampe degli esiti etilometrici (o documentazione sanitaria) ne' il verbale di elezione di domicilio ed eventuale C.N.R..
* In tema di revoca della patente di guida quale sanzione accessoria alla condanna penale, nel termine triennale previsto dall'art. 219, comma 3-ter del C.d.S. a decorrere dalla data di accertamento del reato di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente, deve essere conteggiato il periodo di presofferto, avente finalità eminentemente cautelare, della sospensione della stessa disposta nell'immediatezza del fatto (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5027 del 22/05/2023).
* Al minore degli anni 18 che circola in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti alla guida di un veicolo per il quale è previsto il conseguimento della patente di guida, perchè minorenne, non si applicano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e revoca della patente; in alternativa il Prefetto, previa segnalazione dell'organo procedente, applica la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del C.d.S..
* Le sanzioni accessorie alle violazioni previste nel codice della strada devono essere applicate anche in caso di mancata contestazione immediata anche quando l'operatore di polizia non può procedere all'immediata contestazione poichè le circostanze non lo consentono.
* In relazione alla possibilità di rideterminare il periodo entro il quale conseguire una nuova patente di guida a seguito di revoca della stessa per la commissione degli illeciti di cui agli articoli 186, comma 1, lett. c), 186-bis e 187 del C.d.S. sottraendo il periodo già scontato dal titolare a titolo di sospensione della patente di guida, il Ministero dell'Interno - alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 126 del 2020, nonchè del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato e della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2465 del 26.04.2018) - ha reso noto, con Circolare n. 15224 del 09.11.2020 che "... l'art. 219, comma 3-ter, del codice della strada va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca" puntualizzando "l'inopportunità di inserire nel documento in questione una tale indicazione [se spetti al Prefetto indicare la data in cui termina il divieto di conseguire una nuova patente di guida, n.d.r.], essendo essa di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al di fuori dell'ipotesi di verifica del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 del codice della strada.".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5650 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Reati di omicidio o lesioni stradali - Revoca della patente - Automatismo - Valutazione del giudice - Pur essendo riconosciuta la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, per le altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali è escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44916 del 08/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 219 del Codice della Strada e 590-bis del c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione concordata della pena su richiesta delle parti - Assenza delle circostanze aggravanti - Revoca della patente di guida - In tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27608 del 26/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta delle parti - L'art. 222 del C.d.S. prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso, anche quando viene applicata la pena su richiesta delle parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 2019, in alternativa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e, in caso di omessa applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, è ammissibile l'impugnazione della sentenza per cassazione poiché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5027 del 22/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool in ore notturne - Causazione di incidente stradale - Patente di guida - Revoca - Termini per il conseguimento della nuova patente - Circa i termini utili per il conseguimento di una nuova patente di guida, a seguito della revoca del precedente documento per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool in ore notturne e con causazione di incidente stradale, si deve privilegiare l'interpretazione letterale della disposizione nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che sono decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato, ai quali va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca, e non anche dalla data di contestazione della violazione da parte dell'organo accertatore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11792 del 05/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida - Contestazione differita o mancato ritiro immediato del documento di guida - Termine per adozione del provvedimento - La revoca della patente di guida, anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione, essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. n. 689 del 1981.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17179 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189, 218 e 219 del Codice della Strada e artt. 590-bis e 590-ter c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime con la fuga del conducente - Assenza delle circostanze aggravanti - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17005 del 21/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Revoca della patente di guida - Apprezzamenti discrezionali - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool con l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale prescrive la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, in quanto obbligatoria, non è nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16096 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 10925 del 14/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 120 e 219 del Codice della Strada - Misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - Revoca della patente di guida - Ricorso avverso il provvedimento - Competenza del giudice - Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S. venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, e pertanto la competenza al ricorso non si radica dinanzi al giudice della prevenzione, bensì presso il giudice civile ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 2355 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 219 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Revoca della patente di guida - Conseguimento nuova patente - Decorrenza triennale - Accertamento reato - Esatta interpretazione della locuzione - Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato poiché il provvedimento di revoca non viene in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5758 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida - Irrogazione della sanzione - Termini - La sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, sicché la sanzione può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6152 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 186, 187, 189 e 219 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Mancato riconoscimento delle attenuanti - Nessun riconoscimento delle attenuanti al conducente del veicolo che, in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, prosegue a velocità sostenuta, guidando in modo dissennato passando da una corsia all'altra per superare i mezzi che lo precedono ed investendo il motociclo che lo precede, causando la morte della passeggera ed il ferimento grave del conducente ed abbandonando poi il mezzo per allontanarsi.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5895 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Mancata revoca della patente di guida - Impugnazione della sentenza e sopravvenuta prescrizione del reato - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, quale la revoca della patente di guida, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2320 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 219, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Omissione di soccorso - revoca della patente di guida - Motivazioni - Applicazione della sanzione - Nel reato di omicidio stradale con fuga ed omissione di soccorso, con applicazione della pena su richiesta delle parti, appare congrua la scelta del giudice di applicare la sanzione accessoria più afflittiva della revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato, disponendo che non possa nuovamente conseguire il titolo abilitativo per la durata di cinque anni, in considerazione della condotta gravemente imprudente dell'imputato, avuto riferimento alle condizioni della strada, priva di illuminazione e nelle vicinanze di una discoteca, dello stato del guidatore, fisiologicamente stanco e che, per sua ammissione, aveva assunto sostanze alcooliche, e della condotta successiva al fatto, essendo lo stesso fuggito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1441 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Recidiva nel biennio - Revoca della patente - Giudicato della sentenza relativa al fatto-reato - In tema di sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della realizzazione della condizione di recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1430 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Omicidio o lesioni stradali non aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe - sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca - Valutazione - I giudici costituzionali, con la sentenza n. 88 del 2019), hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 625 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale provocato - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - Patteggiamento - All'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool con tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, aggravato da incidente stradale, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente da applicarsi obbligatoriamente, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 585 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Revoca della patente di guida - Imposizione - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Alternativa - Non consentita - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, nell'ipotesi aggravata dal conducente che abbia causato un incidente stradale, la revoca della patente di guida imposta dalla norma non può essere sostituita con quella meno grave della sospensione della patente di guida, anche quando il giudice abbia assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23815 del 01/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 120, 130 e 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida e requisiti morali per ottenerne il rilascio - Provvedimenti riabilitativi - Affidamento in prova ai servizi sociali - L'espressione provvedimenti riabilitativi ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., a cui va attribuito uno spettro di applicazione più ampio, ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, atteso che entrambi gli istituti estinguono gli effetti penali della condanna, nella concreta fattispecie la perdita dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28379 del 19/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Scelta della sanzione amministrativa accessoria a carico della patente di guida - Ove il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, egli deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., ed il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8491 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Revoca della patente di guida - Circostanze attenuanti generiche - Obbligatorietà della misura - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4505 del 14/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Art. 650 C.P. - Notifica del decreto di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria - Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. l'inottemperanza ad una convocazione della polizia, finalizzata all'invito per la notifica di un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente in quanto non rientra tra quelli impartiti per motivi di giustizia poiché non emerge che si tratti di un provvedimento esecutivo o conseguente a quello giurisdizionale, né risulta sanzionato ex art. 650 cod. pen. in forza di una diversa previsione di legge.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 24 del 20/02/2020
Circolazione Stradale - Artt. 120 e 219 del Codice della Strada - Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida - Misura di sicurezza personale - Revoca della patente di guida - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

 

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