Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8491 del 14 marzo 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8491 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Revoca della patente di guida - Circostanze attenuanti generiche - Obbligatorietà della misura - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Verona ha condannato (Soggetto 1) alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso pari a 2,53 g/l e 2,30 g/l), provocando un incidente stradale. È stata, altresì, disposta la sospensione della patente di guida per anni due.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere il primo giudice erroneamente applicato la sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida in luogo di quella della revoca, prescritta dall'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ed il conducente abbia causato un incidente stradale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida e all'omessa statuizione della revoca della patente, da disporsi, in quanto obbligatoriamente prevista, direttamente ad opera della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, imponendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'omessa revoca della patente di guida.
2. Come osservato, infatti, la sentenza impugnata ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante il combinato disposto delle circostanze aggravanti in contestazione - dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis preveda la revoca della patente. A fronte dell'accertata violazione di legge, pertanto, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e l'irrogazione della sanzione della revoca della patente di guida, da disporsi in questa sede, in quanto prevista per legge.
E' consolidato, poi, il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, C., Rv. 267318-01).
3. Segue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, che viene in questa sede disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida per due anni, statuizione che elimina. Dispone la revoca della patente di guida di (Soggetto 1).
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.