Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 585 del 11 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 585 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Revoca della patente di guida - Imposizione - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Alternativa - Non consentita - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, nell'ipotesi aggravata dal conducente che abbia causato un incidente stradale, la revoca della patente di guida imposta dalla norma non può essere sostituita con quella meno grave della sospensione della patente di guida, anche quando il giudice abbia assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pescara ha assolto (Soggetto 1), imputato del reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), e 2-bis, codice strada (in (Omissis) il 1/4/2018) ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., con sospensione della patente di guida.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in un caso aggravato ai sensi dell'art. 186, c. 2-bis, codice strada, per il quale è prevista la revoca.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. S., ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida con l'adozione dei provvedimenti ex art. 620 co. 1 lett. I) c.p.p..

4. La difesa dello (Soggetto 1) ha depositato propria memoria, con conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.

2. La revoca della parente di guida è imposta dalla norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, che non consente al giudice di optare (come erroneamente ha fatto il giudicante nella specie) per quella meno grave della sospensione della patente di guida.

Ciò anche quando il giudice abbia assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., tale pronuncia implicando un accertamento del fatto di reato (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, T., Rv. 266.592; sulla natura di tale sentenza, sez. 1, n. 459 del 2/1272020, dep. 02021, D. V., Rv. 280226; sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, B., Rv. 272877).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, disponendo la revoca della patente di guida in luogo della sospensione della stessa.

Così deciso in Roma, 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale